Ordinanza di rimozione di rifiuti. Organo competente all’adozione.

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Interessante decisione del Cons. Stato, sez. V, 06/09/2017, n. 4230 che è tornato ad affrontare la questione su chi sia competente ad emettere  le ordinanze per la rimozione di rifiuti abbandonati.

La giurisprudenza è oramai sedimentata nel senso di ritenere competente il Sindaco e non già il Dirigente e ciò in virtù del dato letterale del D.Lgs. n. 152/06.

La decisione in esame affronta il tema del tempus regit actum della norma in esame.

Prima del TUA le norme di riferimento erano il cd. Decreto Ronchi ed il TUEELL, nel senso che il primo attribuiva al Sindaco la competenza a disporre la rimozione con ordinanza, mentre il secondo demandava al Dirigente i cc.dd. atti gestionali.

Il Collegio osserva, infatti, che prima della entrata in vigore del TUEELL e dopo quella del codice ambientale, la competenza all’emanazione delle ordinanze in questione spetta al sindaco, occorre rispondere al quesito se nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore delle due fonti normative la competenza fosse trasferita al dirigente.

Al riguardo, il Collegio, rileva che il codice ambientale, alla Parte Quarta, riproduce nella sostanza, salvo adattamenti e integrazioni per coordinamento con normative sopraggiunte, il decreto Ronchi, di cui dispone conseguentemente l’abrogazione;

– in particolare, l’art. 192 del codice ambientale riproduce l’art. 14 del decreto Ronchi pressoché testualmente, peraltro introducendovi due aggiornamenti relativi all’obbligo di accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo e di contraddittorio con i soggetti interessati, oltre che il richiamo al d. lgs. n. 231 del 2001sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma ribadendo la competenza del sindaco a emanare l’ordinanza per la rimozione dei rifiuti (mentre sarebbe stato ragionevole attendersi la indicazione della competenza dirigenziale, ove il legislatore del codice ambientale avesse inteso tener conto di – e conformarsi a – quanto previsto dal TUEELL);

– a ciò si può aggiungere che l’art.264, comma 1, lettera i), del codice ambientale, nel disporre la abrogazione esplicita del decreto Ronchi, reca altresì una norma in materia di provvedimenti attuativi, al dichiarato “fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto”, a testimonianza della volontà del legislatore di evitare ogni discontinuità – salvo ove espressamente disposto – nel passaggio dal decreto Ronchi al codice ambientale.

In definitiva,  la volontà del legislatore va ricostruita nel senso di affermare la competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), anche successivamente all’entrata in vigore del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEELL) e fino all’entrata in vigore del il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), che ha ribadito tale competenza.

Ne consegue, quindi,  che l’ordinanza impugnata, ancorché emanata dopo l’entrata in vigore del TUEELL, avrebbe dovuto essere emanata dal Sindaco e non dal Dirigente.

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