Nomina e revoca del cd. “Ispettore ambientale”:il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

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È approdato allo scrutinio dei giudici del TAR Campania, Sezione V, 3 febbraio 2022 n. 766, il caso della revoca di un decreto sindacale, avente ad oggetto “poteri di agenti accertatori per la prevenzione e repressione dei reati ambientali” e della correlata ordinanza sindacale, avente ad oggetto “Istituzione della figura di guardia ecologica con il compito di collaborare con gli operatori della Polizia Municipale”.

I ricorrenti erano stati nominati“ Ispettori ambientali”, in seguito ad apposita selezione indetta dal Dirigente del Servizio ambiente, per l’assunzione di sei guardie ecologiche, da parte della ditta affidataria del servizio di igiene urbana.

Il decreto avversato era motivato, da un lato, con la presa d’atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana, cui era conseguita la necessità di riorganizzazione del servizio, con la prospettiva di nuove e diverse condizioni contrattuali con il nuovo soggetto affidatario, nonché, per altro concorrente aspetto, in ragione della valutazione del venir meno delle condizioni di carenza del personale del locale comando di polizia municipale; valutazione che aveva in origine giustificato l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale, e che, tuttavia, doveva ritenersi superata in ragione della sopravvenuta possibilità di far fronte alle esigenze di controllo del territorio in materia di rifiuti direttamente, attraverso il personale del Corpo di polizia municipale, avente specifica competenza in materia ambientale, stante, in particolare, l’imminente assunzione di nuovi cinque agenti di polizia municipale.

I ricorrenti hanno rimarcato di essere in possesso della qualifica di guardie ecologiche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della Leggen.157/1992, concessa loro a seguito del superamento della selezione pubblica indetta per il “reclutamento di n.6 guardie ecologiche da assumere presso la ditta affidataria del servizio di igiene urbana” e di aver svolto per circa dieci anni, in virtù dei successivi decreti sindacali di nomina (oggetto di revoca con l’atto in questa sede avversato), nonché delle conformi previsioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, le funzioni di ispettori ambientali, alle dipendenze delle ditte risultate aggiudicatarie del servizio di igiene urbana, conseguendo negli anni il V° livello di inquadramento.

All’esito dell’esame, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondata l’eccezione del difetto di giurisdizione, spiegata dalla difesa comunale resistente, sulla scia dei rilievi contenuti nel decreto presidenziale di rigetto dell’istanza cautelare, per essere la cognizione della controversia per cui è causa devoluta al giudice ordinario. Più dettagliatamente, hanno così stabilito:

«È noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

A tale stregua deve evidenziarsi il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo».

Invero, le doglianze dedotte in ricorso, afferivano alla pretesa a conseguire, pur a fronte del cambio di appalto per la gestione e raccolta dei rifiuti e alla previsione di una diversa disciplina del rapporto contrattuale con la nuova affidataria, il medesimo inquadramento originariamente previsto con i precedenti datori di lavoro, rivendicando i ricorrenti il diritto all’inquadramento corrispondente ad una specifica qualifica (quella di “Ispettore ambientale”) anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che le doglianze rappresentate non siano sussumibili nella fattispecie, la cui tutela è affidata al giudice amministrativo, afferendo ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di un operatore economico privato, ancorché l’impresa sia divenuta affidataria del pubblico servizio, nell’ambito del quale viene lamentato l’illegittimo demansionamento, riferibile, tuttavia, a scelte gestionali e di inquadramento del personale aventi evidente natura privatistica.

La pretesa azionata, dunque, ha consistenza di diritto soggettivo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia azionata alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

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