Le aree di attesa e gli standard urbanistici

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Le aree di attesa e gli standard urbanistici

A proposito di “aree di attesa”, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con decisione del 24/09/2024, n. 7756 ha ricordato che, nel disciplinare la materia degli standard urbanistici a livello comunale il D.M. n. 1444 del 1968 prevede che negli strumenti urbanistici sia assicurata una dotazione globale minima, essa sì inderogabile, di aree destinate in generale ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per tale intendendosi la generalità delle destinazioni d’uso indicate nell’art. 3 del D.M. n. 1444 del 1968, ivi inclusi i parcheggi e i parchi pubblici per il gioco e lo sport.

Tale dotazione generale deve essere rapportata alla entità degli insediamenti residenziali, ma è rimessa alla potestà discrezionale della Amministrazione, in relazione alle effettive esigenze locali, la facoltà di derogare ai parametri interni di distribuzione della stessa dotazione fra quattro categorie di opere, id est:

  1. a) aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo,
  2. b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
  3. c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade, d) aree per parcheggi.

 

Quindi, una delle più antiche evocazioni normative della locuzione “protezione civile”, la rinveniamo proprio nell’articolo 3 predetto, ove si legge testualmente: “Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: … b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre”.

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