E’ necessaria la preventiva autorizzazione del datore di lavoro per effettuare lavoro straordinario senza alcuna quantificazione del monte ore ?
Consiglio di Stato, sez. V, 08/04/2014, n. 1671
La retribuzione del lavoro straordinario dei dipendenti della P.A. necessita della preventuva autorizzazione; tale principio, però, si applica quando tale prestazione consegua non alla libera determinazione del prestatore d’opera, ma ad un preciso obbligo discendente o da esigenze indispensabili o indifferibili o da norme inderogabili oppure da scelte organizzative per la cui attuazione la relativa prestazione non possa essere affidata che al dipendente che poi protragga la propria attività oltre l’orario di servizio e che ne chieda il compenso. E’ il classico esempio di lavoro straordinario effettuato da personale turnista o impegnato in interventi di emergenza (polizia municipale o similari).
Anche in presenza di detti presupposti, è comunque e sempre indispensabile che lo straordinario medesimo venga prestato all’interno del limite massimo delle ore consentite (così Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 1999 n. 1020), non eccedenti comunque – avuto riguardo alle norme di fonte contrattuale all’epoca applicabili – le 250 ore annue.
Michele Orlando