La nuova disciplina della tracciabilità dei rifiuti alla luce della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018). Illeciti e sanzioni

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La nuova disciplina della tracciabilità dei rifiuti alla luce della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018).

Illeciti e sanzioni

I produttori dei rifiuti speciali, qualora non provvedano all’autosmaltimento o al conferimento a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, possono consegnarli ad altri soggetti. In tal caso, hanno l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.

È indiscusso che gli stessi siano gravati dall’obbligo di smaltirli nei modi prescritti dalla legge, e che se li affidano ad un terzo, debbano accertarsi che il soggetto sia munito dei necessari provvedimenti autorizzatori.

Ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, essi rispondono a titolo di concorso con il soggetto qualificato, nella commissione dell’eventuale reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 (Ex multis: Corte di Cassazione, Sez. III, 11.07.2008, n. 28836 – 07.02.2008, n. 6101).

Se ed in quanto rifiuti speciali, essi sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità e vanno, quindi, gestiti sempre secondo le regole dettate dal D. Lgs. n. 152/2006.

Su tale importante argomento, è intervenuta recentemente la Legge di Bilancio 2018.

In particolare, l’articolo 1, comma 1134, ha stabilito:

All’art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»;
  2. Al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e le parole: «nel corso dell’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018».

Quali le novità concrete introdotte dalla novella legislativa?

In primis, l’applicazione (fino al 31 dicembre 2018) degli adempimenti e degli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative sanzioni, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. [1]

I produttori e i trasportatori di rifiuti, oltre ai soggetti gestori, dovranno, quindi, obbligatoriamente far riferimento – per la tracciabilità dei rifiuti – alle scritture ambientali, costituite dai registri di carico e scarico e dai formulari di identificazione dei rifiuti.

D’altro canto, i soggetti obbligati al Sistri continueranno a seguire il regime del cd. “doppio binario”, cioè l’obbligo della gestione dei rifiuti sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione), sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico e formulari).

La Legge di Bilancio 2018, inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 1135, introducendo nel D. Lgs. n. 152/2006 l’art. 194 bis, prevede la possibilità di assolvere agli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e alla compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti, anche in formato digitale, consentendo, peraltro, la trasmissione via Pec della quarta copia del formulario.

Più precisamente, è dettato:

  1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
  2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

Circa gli adempimenti di tracciabilità elettronica, costituiti dalla compilazione della Scheda Sistri Registro Cronologico e dalla Scheda Sistri Area Movimentazione, benché previsti dall’art. 260 bis, comma 3, nel caso di una loro omessa tenuta, per effetto della novella legislativa, le relative sanzioni non potranno essere irrogate per tutto l’anno 2018.

Di contro, continuano ad applicarsi (con la riduzione del 50%) le sanzioni ex 260-bis, commi 1 e 2, per mancata iscrizione al Sistri e/o omesso versamento del relativo contributo.

Sempre il nuovo art. 194 bis del D. Lgs. n. 152/2006 demanda al Ministero dell’Ambiente l’adozione di un decreto che stabilisca le procedure per il recupero dei contributi non corrisposti (soggetti a prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.), che, se successivamente versati, comporteranno l’estinzione della sanzione pecuniaria dettata dall’art. 260 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006. Esso, infatti, prevede:

  1. Il contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  2. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: …
  3. L’esperimento delle procedure … determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi.

Formulari di identificazione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 193, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 152/2006: “Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati …

Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni”.

La responsabilità del produttore, ai sensi dell’art. 188, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

  • In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  • In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Registri di carico e scarico

I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico, ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, sono:

  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali NON pericolosi che svolgono attività artigianali ed industriali;
  • Gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali NON pericolosi da potabilizzazione ed altri trattamenti e depurazione delle acque;
  • Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti;
  • Gli enti e le imprese che effettuano la preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento;
  • I “nuovi produttori”, ovvero coloro che svolgono attività di preparazione al riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento, dalla cui attività derivano altri rifiuti, diversamente classificati;
  • Gli intermediari e i commercianti dei rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non.

Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:

  • Gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al SISTRI a partire dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
  • Gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi;
  • I professionisti non inquadrati come ente e impresa adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, conservando in ordine cronologico le copie delle Schede SISTRI.

Il comma 1-quinques dell’art. 190 (comma introdotto dall’art. 14, comma 8 –bis, Decreto n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116) ha previsto che gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possano sostituire il registro con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati.

Sono altresì esclusi dalla tenuta dei registri, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:

  • Attività agricole e agro-industriali;
  • Attività di demolizione, costruzione e scavo;
  • Attività commerciali;
  • Attività di servizio;
  • Attività sanitarie.

M.U.D. Modello unico di dichiarazione

L’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più’ di dieci dipendenti”.

Illeciti e sanzioni concernenti la tracciabilità dei rifiuti alla luce della Legge di Bilancio 2018

Le sanzioni per le violazioni relative ai formulari di identificazione dei rifiuti, ai registri di carico e scarico e al M.U.D. sono previste dall’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, ancora nel suo testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010.

Tanto per effetto del precitato art. 1, comma 1134, della Legge di Bilancio 2018, che, nella modifica apportata all’art. 11, comma 3 bis, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, ha stabilito che continueranno ad applicarsi «non oltre il 31 dicembre 2017», appunto nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010, non solo gli articoli 188, 189, 190, 193 del D. Lgs. n. 152/2006, ma anche quello relativo alle sanzioni, costituito dall’art. 258.

1) Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari

Ai sensi dell’art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006: “Chiunque effettua il trasporto (di rifiuti da costruzione e demolizione) senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600 a €. 9.300.

Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale (reclusione fino a 2 anni) nel caso che gli stessi siano classificati come rifiuti pericolosi.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260 a €. 1.550 se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché … … nei casi di mancata conservazione del formulario”.

2) Violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico

Ai sensi dell’art. 258, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006: “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600 euro a €. 15.500.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi – e i rifiuti da costruzione e demolizione non lo sono – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 15.500 a €. 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore”.

Ai sensi dell’art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006: “Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260 a €. 1550.

La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione dei registri”.

3) Violazione degli obblighi di comunicazione

Ai sensi dell’art. 258, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto – se ed in quanto soggetti obbligati – sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600 a €. 15.500; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 26 a €. 160”.

[1] Per effetto della Legge di Bilancio, l’art. 11, comma 3 bis, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, è così riformulato:

«Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».

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