FONDO SIRIO PERSEO La Previdenza integrativa OBBLIGATORIA per la POLIZIA LOCALE

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Da quest’anno la PREVIDENZA INTERGATIVA per la Polizia Locale è contrattualmente obbligatoria, per espressa previsione del CCNL del maggio 2018. Questa previsione, specifica per la ns categoria, è frutto di un percorso che passa attraverso sentenze delle massime corti[1], posizioni interpretative ministeriali[2], CCNL e Codice della Strada[3].

Nella previsione degli artt. 56/quater e 73 del nuovo CCNL del maggio 2018 (Comparto FUNZIONI LOCALI) , una parte dei proventi delle “Sanzioni Stradali” DEVE ESSERE DESTINATA alla previdenza integrativa per il personale dell’Area di Vigilanza[4].

Le modalità con le quali si è arrivati a questa scelta e la scelta in sé, dal punto di vista formale e di merito, desta perplessità ed apre un ampio dibattito sul tavolo politico-sindacale.

 

Comunque al pensiate, il fondo PERSEO SIRIO è espressamente indicato come destinatario delle contribuzioni aggiuntive, che possono essere:

A- CONTRATTUALI , a carico del datore di lavoro

B- VOLONTARIE, a carico del lavoratore

La procedura passa attraverso una apposita piattaforma telematica , ove le PP.AA. inseriscono, tracciati contenenti dati, anagrafiche, importi e causali.

Gli enti locali, con i software gestionali del personale, possono configurare il sistema per l’automazione della procedura, per semplificare di molto il lavoro degli uffici di Polizia Locale e degli uffici ragioneria/stipendi.

Il versamento delle quote

– è interamente DEDUCIBILE , ovvero potrà essere sottratto dal reddito imponibile prima di calcolare l’imposta da pagare (ovvero creare un credito di imposta a rimborso) fino ad un massimo di euro 5.164,57;

– è preferibile venga fatto entro il 30 novembre, poichè va bonificato ed inserito entro il 15 del mese successivo (15 dicembre) e compare sulla busta paga di dicembre 2018;

– se fatto entro il 31 dicembre 2018, consente la DEDUZIONE nella dichiarazione dei redditi a maggio 2019

[1] Sentenza n° 460/99 della Corte Costituzionale ( la quale recita “ La normativa richiamata, in oggetto, mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima.” ) con la quale è sancita la assoluta titolarità, per gli Enti Locali a finanziare con i proventi degli accertamenti sanzionatori fondi per la previdenza e l’assistenza per il personale di P.M.

 

Sentenza n. 426   del 17.10.2000 ,con la quale la Corte Costituzionale, ha ribadito il principio di autonomia finanziaria e del rapporto tra poteri dell’ente ente locale e la relativa provvista di risorse. In particolare le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall’esistenza di tali risorse, e quindi dall’attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c’è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge.

 

Suprema Corte n. 16364 del 20.11.2002 nella massima ha chiarito che “… il lavoro del Vigile urbano addetto , a piedi , alla viabilità stradale rientra tra le attività potette a norma del DPR 1124 del 30.06.1965” La S.C. ha ritenuto di interpretare l’art. 3, comma 1, n1, del DPR 1124/1965, che considera il lavoro sulla strada intrinsecamente pericoloso. Tale principio raccordato con quello costituzionale di eguaglianza ( art. 3.cost ) riconduce alla necessita che a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela.” Per cui l’attività del vigile-viabilista va da considerarsi attività protetta .

 

[2] Diversi interventi interpretativi (circ. m/2413 del 20/09/97; circ. m/2413 del 27/10/97; circ. m/2413 del 21/05/98; circ. m/2413-37 del 21/11/00), il Ministero dell’Interno hanno definito la questione nel senso della legittimità all’impiego dei proventi sanzionatorio da CDS, verso l’utilizzo degli stessi per finalità legate alla Previdenza ed Assistenza integrativa.-

 

Il dicastero competente (Interno – Dip. per gli Affari Interni e Territoriali) con nota n. 15700/6_2003/789 del 05 marzo 2004 si è così espresso: “ Di seguito alla ministeriale di pari oggetto ( PROVENTI ex art.208 CDS … n.d.r…) con la quale si faceva riserva di comunicare l’avviso di questo Ministero una volta acquisiti i pareri del dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell’Economia, si fa presente che l’ultimo CCNL del personale degli Enti Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, definitivamente risolto la questione più volte dibattuta nel passato, del corretto utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ex. art. 208 del CDS. Nel citato CCNL. al capo III, contenente disposizione per l’AREA di VIGILANZA e della POLIZIA LOCALE, è stata inserita, all’art. 17, la norma secondo la quale gli enti possono destinare quota parte delle risorse derivanti dalla sanzioni amministrative per violazioni delle norme del CDS e finalità Assistenziali previdenziali a favore del personale della Polizia Municipale e Locale, conformemente a quanto disposto dal citato art. 208, comma 2, lett.a) e comma 4 del CDS.”

 

[3] Vedi art. 208 del D.Lgs. 285/1992

 

[4] Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI_Periodo 2016-2018

Art. 56-quater (Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada)

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
  2. a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
  3. b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
  4. c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 73 ( Previdenza complementare)

  1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, gli enti forniscono adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo

circolare-adesione-contrattuale-luglio-2018

lettera-anci-fondo-perseo-sirio

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