E’ finita la lunga e travagliata vita del SISTRI,nasce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

0
35

La legge 11 febbraio 2019,n.12, che ha convertito con modificazioni il D.L.n.135 del 2018 recante “disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”, ha posto una pietra tombale sul SISTRI ponendo fine al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17 dicembre 2009, in attuazione dell’art. 14-bis del D.L. 78/2009.

L’art.6 della l. n.12 del 2019, ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto e disciplinato dall’art.188-ter del D.Lgs. n.152 del 2006, stabilendo, altresì, che fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità ( registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente si applicheranno i meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Ne consegue che, non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti (previsti dall’art. 7 del D.M. 78/2016) e di altri soggetti (obbligati in virtù dell’art. 14-bis del D.L. 78/2009) per il funzionamento del sistema.

Il secondo comma dell’art.6 dispone, che a decorrere dal 1° gennaio 2019, vengano abrogate le disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI, cioè:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del D.Lgs. 205/2010;

b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del D.L. 101/2013;

c) l’articolo 14-bis del D.L. 78/2009 (che disciplina le modalità di finanziamento del SISTRI). Sempre la lettera c) dispone, altresì, che i contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, saranno riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

L’abrogazione dell’art.16 del D.lgs. n.205 del 2010, ha come  diretta conseguenza l’abrogazione degli artt.188-bis e 188 –ter, del D.Lgs. n.152 del 2006, contenenti la disciplina del SISTRI.

Al fine di evitare un vuoto normativo il legislatore ha previsto una disciplina transitoria applicabile dal 1° gennaio 2019 fino al termine di piena  operatività del Registro elettronico nazionale valevole per i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI che garantirà la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), adempimenti chepossono essere effettuati in formato digitale in virtù dell’art. 194-bis.

In caso di violazione dei suddetti adempimenti, dal 1° gennaio 2019,si applicherà l’apparato sanzionatorio previsto dall’art.258 del D.Lgs. n.152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

L’articolo in esame istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (comma 3), gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  da  un apposito decreto del Ministero dell’ambiente, gli enti e le imprese  che  effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a titolo professionale o che operano in  qualità  di  commercianti  ed intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui  all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del nuovo registro  elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei  soggetti  obbligati  e  di coloro  che   intendano   volontariamente   aderirvi,   nonché  gli adempimenti  cui  i  medesimi  sono  tenuti,   secondo   criteri   di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori saranno fissati da uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente.

L’iscrizione al Registro elettronico  nazionale  comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,al  fine  di  assicurare   l’integrale   copertura   dei   costi   di funzionamento del sistema, importi che saranno aggiornati ogni tre anni.

La novella legislativa ha previsto che nel caso di violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e  le  violazioni  degli  obblighi stabiliti dall’emanando decreto del Ministero dell’Ambiente saranno  soggetti  alle sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, dal medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni saranno versati in uno specifico  capitolo  dell’entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica  dei  siti  di  cui all’articolo 252, comma 5, del D.Lgs.n.152 del 2006, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo  253,  comma  5, del medesimo decreto legislativo,  secondo  criteri  e  modalità  di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell’Ambiente.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui