La messa in commercio di frutta e verdura all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione di cui all’art. 5 lett. b) della legge n. 283/1962 poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura. Il danno alla salute può essere provato anche con elementi di prova diversi dalle analisi che ne dimostrino il cattivo stato di conservazione, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza rilevabili da una semplice ispezione nelle cui circostanze lo stato di cattiva conservazione sia palese con l’esposizione ad agenti inquinanti come i gas di scarico dei veicoli che rappresentano una fonte rilevante d’inquinamento.
Frutta e verdura sui marciapiedi esposta agli agenti inquinanti è reato
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