Accertamento dell’alcolemia mediante etilometro ed avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da avvocato: la Cassazione conferma che l’omissione dell’avviso genera nullità, ma ne contiene gli effetti qualificandola come “nullità relativa”.

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Anche dopo la pronuncia della Cassazione di pochi giorni fa -mal interpretabile da lettori disattenti- le indicazioni operative fornite da anni agli operatori di Polizia Stradale, in materia di modalità per la realizzazione degli accertamenti alcolemici mediante etilometri omologati, restano validissime.

Mi riferisco alla circostanza che si deve dare avviso sempre, alla persona che si sta sottoponendo ad accertamento mediante etilometro, della facoltà di farsi assistere da un avvocato[1] 

Il mancato avviso dà luogo ad una nullità dell’atto urgente.

 

In questi giorni la Cassazione (Sez. IV), con la sentenza depositata in data 4 luglio 2014, non controverte questo aspetto, anzi lo conferma.

Nel confermarlo, tuttavia richiama l’articolo 182 comma 2[2] del cpc  e rileva che si tratta di una nullità relativa.

Ciò viene a significare che “In tema di guida in stato di ebbrezza secondo l’opinione preferibile, la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale è la sottoposizione dell’indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore, è di natura “intermedia” e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo, il compimento dell’atto, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2”. Una nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell’atto al quale la parte ha partecipato, anche mediante lo strumento delle memorie o richieste, senza quindi attendere il compimento di un successivo atto del procedimento.

Ciò detto, la sentenza n° 29262 suona come monito all’avvocato a farsi celere interprete degli atti redatti dalla P.G. e non come occasione per la Polizia procedente di rilassarsi, omettendo non trascurabili passaggi procedurali.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo



[1]  Disp. att. c.p.p. art. 114. Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore. 1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

[2] 2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4

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