Motivazione dell’ordinanza ingiunzione, colpevolezza e buona fede, in tema di sanzioni amministrative.
Il Tribunale Roma Sez. II, con Sentenza del 08-11-2019 ci ricorda che:
- MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE.
“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., n. 12503 del 2018). Peraltro, come noto, è legittima la motivazione per relationem con riferimento al verbale di accertamento (Cass., n. 20189 del 2008; Cass., n. 10757 del 2008)”.
- COLPEVOLEZZA
Quanto alla prospettata mancanza dell’elemento soggettivo della violazione, la censura non è accoglibile posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa (Cass., n. 13610 del 2007).
- BUONA FEDE.
Inoltre, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., n. 23019 del 2009).


