Documento provvisorio d’identità. Decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, commi 3 e 4 dell’articolo 11,

0
23

 Con  decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, ed in particolare i commi 3 e 4 dell’articolo 11, è stato istituito il documento d’identità provvisorio. Tale documento può essere rilasciato dal Sindaco nei casi di urgenza laddove non è possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d’identità elettronica (CIE) o, comunque, programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata.

 Il documento d’identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e, pertanto, soggiace alle relative modalità di registrazione, conservazione e distruzione.

Ciascun supporto reca un numero di serie univoco che è composto da un prefisso alfabetico che parte da “BA” e da una sequenza numerica progressiva di sette cifre.

La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia, come peraltro espressamente previsto dalla norma citata in premessa, che la validità per l’espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere.

Procedura di rilascio

Il documento di identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente:

  • in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;
  • nelle more del rilascio della carta di identità elettronica;
  • a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che lo stesso non è rinnovabile.

Al momento della consegna il cittadino è informato, come previsto espressamente dalla norma in questione, che il documento può non essere accettato da alcuni Stati esteri, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune all’atto della richiesta della CIE.

Il documento provvisorio resta uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino, e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d’identità elettronica. 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui