MASSIMA: In materia di vincolo cimiteriale, l’art. 338, quinto comma, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 consente al Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e in assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative, di ridurre la fascia di rispetto per la realizzazione di un’opera pubblica o per l’attuazione di un intervento urbanistico. Il limite minimo di cinquanta metri, espressamente previsto dal quarto comma per l’ampliamento dei cimiteri, non è applicabile alla distinta fattispecie disciplinata dal quinto comma; pertanto, non sussiste un divieto assoluto di intervento anche nella parte più ristretta della fascia, purché la deroga sia sorretta da un interesse pubblico concreto, da un’adeguata istruttoria e da una congrua motivazione circa la compatibilità dell’opera con le esigenze di salubrità, sacralità dei luoghi e ordinata espansione del cimitero.
Il vincolo cimiteriale non impedisce in modo assoluto la realizzazione di opere pubbliche anche all’interno della fascia dei cinquanta metri. Lo ha chiarito il TAR Campania, Napoli, Sezione VII, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 2955.
La controversia riguardava la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Piedimonte Matese aveva autorizzato la riduzione della fascia di rispetto per realizzare un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile, destinato al trasporto ferroviario e su gomma.
L’articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce, in via generale, una fascia di rispetto di duecento metri dal perimetro dei cimiteri. Il vincolo tutela non soltanto esigenze igienico-sanitarie, ma anche la sacralità dei luoghi e la possibilità di un’ordinata espansione del cimitero.
La stessa disposizione consente tuttavia al Consiglio comunale, previo parere favorevole dell’ASL, di ridurre la fascia per dare esecuzione a un’opera pubblica o attuare un intervento urbanistico, purché non sussistano ragioni igienico-sanitarie ostative.
Secondo il TAR, il limite minimo di cinquanta metri è espressamente previsto soltanto per la diversa ipotesi dell’ampliamento dei cimiteri. Il quinto comma dell’articolo 338, relativo alle opere pubbliche e agli interventi urbanistici, non contiene invece una soglia minima inderogabile.
La riduzione può quindi interessare anche la fascia inferiore ai cinquanta metri, ma non opera automaticamente. Occorrono un interesse pubblico concreto, il preventivo parere favorevole dell’ASL e una deliberazione consiliare adeguatamente motivata sulla compatibilità dell’opera con le esigenze sanitarie, ambientali e cimiteriali.
Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto legittima la deroga, considerando la natura strategica dell’infrastruttura, il suo inserimento nel PNRR, la precedente destinazione dell’area ad attività ferrotranviarie e l’assenza di controindicazioni sanitarie attestata dall’ASL.



