Accesso civico e richieste seriali ai Comuni: il Consiglio di Stato mette un freno agli accessi civici “massivi”

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Negli ultimi anni i Comuni italiani hanno assistito a un fenomeno sempre più frequente: richieste di accesso civico generalizzato inviate contemporaneamente a decine, talvolta centinaia, di amministrazioni, spesso con contenuti identici e con richieste estremamente dettagliate di dati, statistiche e informazioni amministrative.

Una situazione che, soprattutto nei piccoli enti, ha finito per mettere sotto pressione gli uffici, costretti a dedicare tempo e risorse alla raccolta e alla rielaborazione di grandi quantità di dati.

Su questo tema interviene ora il Consiglio di Stato con una sentenza destinata ad avere effetti importanti nella gestione delle istanze FOIA da parte delle pubbliche amministrazioni. Con la decisione n. 3159 del 23 aprile 2026, i giudici amministrativi hanno infatti chiarito che il diritto di accesso civico generalizzato non può trasformarsi in uno strumento capace di paralizzare l’attività amministrativa attraverso richieste seriali e massive.

La vicenda nasce da una richiesta presentata al Comune di Avegno, in Liguria. La cittadina istante chiedeva una serie di informazioni riguardanti pagamenti effettuati dall’ente comunale dopo una deliberazione relativa alle somme impignorabili del bilancio. Il Comune non aveva fornito risposta e il TAR Liguria, in primo grado, aveva dato ragione alla richiedente, ordinando all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza.

In appello il  Consiglio di Stato. L’ente locale, a riforma della sentenza di primo grado, evidenzia un elemento decisivo: la medesima richiedente aveva promosso numerosi ricorsi analoghi nei confronti di amministrazioni distribuite in tutta Italia. Dalla consultazione della banca dati della giustizia amministrativa emergeva infatti un elevato numero di giudizi instaurati negli anni contro Comuni, ASL e università, tutti aventi ad oggetto richieste di accesso civico.

I Giudici di Palazzo Spada pur riconoscendo  che il FOIA rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza democratica per chiunque voglia esercitare il diritto di accesso civico generalizzato senza dover dimostrare un interesse qualificato e senza obbligo di motivazione. Tuttavia, spiegano i giudici, il diritto alla conoscenza non è illimitato e non può essere utilizzato in modo distorto.

Secondo il Collegio, quando le richieste assumono carattere seriale, ripetitivo e massivo, rivolgendosi contemporaneamente a numerose amministrazioni e imponendo un rilevante aggravio organizzativo agli uffici pubblici, l’amministrazione può legittimamente opporre un diniego.

La decisione richiama in particolare quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, che aveva introdotto il concetto delle “richieste massive plurime”, riconoscendo la possibilità per la pubblica amministrazione di respingere istanze caratterizzate da un utilizzo eccessivo e sproporzionato dello strumento ostensivo.

Il Consiglio di Stato osserva inoltre che il FOIA nasce per favorire il controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione, per garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e per rafforzare la partecipazione democratica. Non può invece diventare un meccanismo capace di imporre agli enti attività straordinarie di estrazione, ricostruzione o rielaborazione di dati, soprattutto quando tali richieste vengono replicate sistematicamente su scala nazionale.

La sentenza assume particolare rilievo per gli enti locali. Molti Comuni, infatti, si trovano frequentemente a gestire istanze molto ampie relative ai più diversi ambiti amministrativi: randagismo, rifiuti, spese legali, personale, affidamenti, pagamenti, utilizzo di mezzi comunali o dati statistici di varia natura. In molti casi si tratta di informazioni non immediatamente disponibili in forma aggregata e la loro elaborazione richiede attività manuali lunghe e complesse.

Il Consiglio di Stato, però, evita accuratamente di legittimare dinieghi automatici o indiscriminati. Ed è questo uno dei passaggi più importanti della decisione. I giudici precisano infatti che ogni richiesta deve comunque essere valutata concretamente dall’amministrazione, verificando l’effettiva disponibilità dei dati, l’impatto organizzativo dell’istanza e la proporzionalità dell’attività richiesta agli uffici.

In sostanza, i dati già detenuti dall’ente e facilmente accessibili dovranno normalmente essere forniti. Diverso è il caso delle richieste che comportano attività straordinarie, ricostruzioni massive o elaborazioni particolarmente onerose.

La sentenza sembra quindi voler ristabilire un equilibrio tra due esigenze entrambe fondamentali: da un lato la massima trasparenza amministrativa, dall’altro la tutela del buon andamento e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Consiglio  di Stato 3159 del 23 aprile 2026 accesso civico generalizzato

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