Il caso esaminato dalla Corte di cassazione, Sez. III, 29 novembre 2023, n. 47700, muove da una richiesta di riesame nei confronti di un decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un autoveicolo, in relazione al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, conseguente al trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da sfalci e potature provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche e private, indebitamente qualificati come “cippato”, in assenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.
Tale sequestro veniva, di fatto, annullato nella parte relativa al vincolo apposto sull’autoveicolo.
Il Tribunale del riesame aveva escluso che vi fossero ragioni per anticipare l’effetto ablatorio della confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti, prevista dall’articolo 279 d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendo non esservi elementi per ritenere che l’indagato, nelle more del giudizio, potesse disfarsi di tale bene, e affermando anche che il sequestro del mezzo fosse esorbitante rispetto alle finalità impeditive perseguite dalla apposizione del vincolo.
Lo stesso aveva pure affermato che “a fronte di undici trasporti effettuati nel periodo di un mese, non fosse dato affermare che l’imprenditore indagato, nel periodo in questione, avesse svolto in maniera preponderante i trasporti illeciti, e non avesse invece condotto in maniera preponderante l’ordinaria attività lecita dell’impresa. Non emergeva che, nell’ambito dell’attività di impresa, il bene fosse utilizzato, in maniera preponderante, per la consumazione dei reati per cui si procedeva”.
Dopo aver ribadito la sussistenza degli indizi del reato di trasporto illecito rifiuti, ritenendo non applicabile nel caso in esame la disciplina derogatoria di cui all’articolo 185 d.lgs. n. 152/2006, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del pericolo di dispersione del veicolo sottoposto a sequestro, per non esservi elementi riguardo alla volontà del proprietario di disfarsene o trasferirlo, rendendo così più difficile l’esecuzione della confisca.
E aveva escluso, altresì, le ragioni per mantenerne il sequestro a fini impeditivi, ossia per scongiurare la reiterazione di condotte dello stesso genere, stante l’assenza di elementi dimostrativi di tale pericolo di reiterazione, cioè dell’esecuzione di nuovi trasporti illeciti di rifiuti mediante il medesimo mezzo.
La Corte di cassazione, Sez. III, 29 novembre 2023, n. 47700, ritendendo sostanzialmente fondato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, ha annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Arezzo.
Quest’ultimo dovrà, quindi, riesaminare la richiesta di riesame e rivalutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro del veicolo, attenendosi al principio di diritto enunciato dagli stessi giudici della Suprema Corte, secondo cui:
«L’indagine prognostica in ordine alla sussistenza del pericolo dell’agevolazione della commissione di altri reati deve essere compiuta tenendo conto del quadro indiziario e valutando la possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzati ve della condotta, della personalità del soggetto che le ha poste in essere e del contesto socio-ambientale, indipendentemente dall’accertamento di specifiche occasioni di ripetizione delle condotte.
Il possibile utilizzo anche per fini leciti dei mezzi utilizzati per commettere un reato non ne esclude la sequestrabilità, in quanto tale eventuale utilizzo non esclude l’utilizzo anche per la ripetizione di condotte dello stesso genere di quelle contestate».
La circostanza che mediante il veicolo utilizzato per eseguire i trasporti illeciti siano stati eseguiti anche trasporti leciti non ne esclude la strumentalità alla possibile realizzazione di altri trasporti illeciti e, dunque, l’utilizzo per la commissione e l’agevolazione di altri reati.
Sicché il riferimento al possibile utilizzo “anche” lecito del medesimo bene risulta improprio e contrario alla ratio della disposizione, che contempla la possibilità di disporre il sequestro preventivo impeditivo, posto che dal possibile utilizzo di un bene, anche per finalità lecite, non può, sul piano logico, escludersi che per ciò solo esso possa essere utilizzato anche per scopi illeciti.
La natura giuridica degli sfalci e delle potature: rifiuto o non rifiuto?
L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come riformulato a seguito del decreto legislativo n.205 del 2010, nel recepire l’analoga previsione contenuta nell’articolo 2 della direttiva quadro 2008/98/CE – escludeva dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti: “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Tale previsione è stata sostituita dapprima dall’articolo 41, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, successivamente, dall’ articolo 20, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 37, prevedendo, a seguito della seconda modifica indicata, una esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti per : “f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
La disposizione è stata oggetto di contestazione in sede comunitaria, imponendo una ulteriore modifica, disposta con l’articolo 1, comma 13, lett. a), del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
L’attuale formulazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), pertanto, prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Con lo stesso d.lgs. n.116/2020 sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo, all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.
Ciò premesso, al fine di comprendere il rispettivo ambito di applicazione delle disposizioni citate, anche in relazione con l’articolo 184-bis, in materia di sottoprodotti, occorre preliminarmente precisare che l’articolo 184, comma 5, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva 2008/98, prevede che l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’ articolo 183.
Pertanto, con riferimento all’ambito di applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), ai sensi della disciplina oggi vigente, sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti unicamente “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Alla luce della norma, quindi, non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. La norma precisa, quindi, che l’impiego dei materiali deve avvenire in processi che non arrecano danno all’ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
È bene rammentare, infatti, che l’articolo 185 del d.lgs. n. 152/2006, nell’elencare i materiali non considerati rifiuti per la sussistenza delle specifiche condizioni sottese all’espletamento di buone pratiche, è finalizzato ad assicurare la massima tutela ambientale e sanitaria.



