Definizione e inquadramento dell’attività
Il noleggio di veicoli senza conducente costituisce oggi una delle principali modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto, diffusa sia tra i privati sia nel settore imprenditoriale. La possibilità di disporre temporaneamente di un veicolo, senza sostenerne i costi di acquisto, gestione e manutenzione tipici della proprietà, rende questa attività particolarmente rilevante nel contesto della mobilità moderna.
Sotto il profilo giuridico, il noleggio di veicoli senza conducente è un’attività economica mediante la quale un’impresa, detta locatore, concede in uso a titolo oneroso un veicolo a un altro soggetto, il locatario, senza fornire alcun servizio di guida o di trasporto. Il veicolo viene condotto direttamente dal cliente, nel rispetto delle norme generali sulla circolazione stradale, distinguendosi così dal noleggio con conducente e dalle attività di trasporto professionale di persone o cose.
Normativa di riferimento
La disciplina del noleggio senza conducente trova il suo fondamento principale nel DPR 19 dicembre 2001, n. 481, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività, e nell’articolo 84 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che definisce la locazione senza conducente e ne stabilisce limiti e condizioni di circolazione.
Il DPR 481/2001 ha introdotto un modello autorizzatorio basato sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sostituendo i precedenti regimi concessori con una procedura improntata a maggiore snellezza amministrativa.
Avvio dell’attività e obblighi amministrativi
Per l’avvio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è necessario presentare una SCIA al SUAP del Comune nel quale l’impresa ha la propria sede legale, nonché ai SUAP competenti per ogni singola articolazione commerciale. All’interno della segnalazione l’imprenditore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la disponibilità dei locali, il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa e la disponibilità dei veicoli da adibire al noleggio, regolarmente immatricolati per tale uso.
Qualora l’attività venga svolta in locali con una superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, è inoltre necessario presentare la SCIA antincendio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.
Il SUAP, entro cinque giorni dalla presentazione della SCIA, trasmette la documentazione alla Prefettura territorialmente competente. Quest’ultima, entro sessanta giorni, può disporre la sospensione o il divieto dell’attività per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Il potere di intervento prefettizio non è limitato al termine dei sessanta giorni, potendo essere esercitato anche successivamente in presenza di sopravvenute esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Requisiti dei veicoli e adempimenti verso il MIT
Ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del Codice della Strada, il locatore è tenuto a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rilascio della carta di circolazione per ciascun veicolo destinato al noleggio senza conducente, sulla quale deve essere espressamente indicata tale destinazione d’uso.
I veicoli devono essere nella materiale disponibilità dell’impresa, sia in regime di proprietà sia in forza di un contratto di leasing, non essendo ammessa la mera disponibilità di fatto.
Contratto di noleggio e Registro Elettronico Nazionale
Il locatore deve stipulare un contratto di noleggio con il locatario, nel quale siano chiaramente indicate le modalità di utilizzo del veicolo e la durata del rapporto. Qualora il contratto abbia una durata superiore a trenta giorni, lo stesso deve essere registrato nel Registro Elettronico Nazionale dei Noleggi (REN-Noleggi), operativo dal 19 maggio 2025 in attuazione della circolare ministeriale del 16 maggio 2025.
Tale adempimento è finalizzato a garantire maggiore tracciabilità dei rapporti di locazione e a facilitare i controlli su strada.
Noleggio senza conducente e imprese di trasporto
L’articolo 84 del Codice della Strada disciplina in modo specifico il ricorso al noleggio senza conducente da parte delle imprese di trasporto di persone o di cose, regolarmente iscritte nei rispettivi registri. Per il trasporto di cose, il legislatore ha previsto condizioni particolarmente stringenti, stabilendo che il contratto debba riguardare esclusivamente la disponibilità del veicolo, che lo stesso sia locato a un’unica impresa e che venga condotto soltanto da personale dipendente del locatario.
A bordo del veicolo devono essere presenti il contratto di locazione e, nel caso in cui il conducente non coincida con il titolare dell’impresa, anche il contratto di lavoro.
Tipologie di veicoli locabili
La normativa individua espressamente le categorie di veicoli che possono essere oggetto di locazione senza conducente. Rientrano tra questi i veicoli ad uso speciale e quelli destinati al trasporto di cose in conto proprio con massa complessiva a pieno carico non superiore a sei tonnellate, nonché i veicoli fino a nove posti compreso quello del conducente destinati al trasporto di persone, i veicoli per trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive. È inoltre consentita la locazione dei veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti.
Sanzioni:
1.Attività di noleggio veicoli senza SCIA: non è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, ma ci sarà ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del DPR 481/01 un’ordinanza prefettizia di cessazione dell’attività illegittima.
2.Autoveicolo o rimorchio adibito a noleggio senza conducente senza aggiornamento del carta di circolazione: Violazione articolo 84 c. 7 CDS, sanzione amministrativa pecuniaria da 430,00 a 1731,00 € PMR entro 60gg 430,00€ entro 5 giorni 301,00€, sanzione accessoria sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi. Autorità competente Prefetto del luogo ove accertata la violazione. (Sanzione da applicare al Locatore)
3.Altri veicoli diversi da Autoveicolo o rimorchio adibiti a noleggio senza conducente senza aggiornamento del carta di circolazione: Violazione articolo 84 c. 7 CDS, sanzione amministrativa pecuniaria da 42,00 a 173,00 € PMR entro 60gg 42,00€ entro 5 giorni 29,40€, sanzione accessoria sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi. Autorità competente Prefetto del luogo ove accertata la violazione. (Sanzione da applicare al Locatore)
- Circolazione con Autoveicolo o rimorchio in locazione non destinato a tale uso: Violazione articolo 84 c. 7 CDS, sanzione amministrativa pecuniaria da 430,00 a 1731,00 € PMR entro 60gg 430,00€ entro 5 giorni 301,00€, sanzione accessoria sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi. Autorità competente Prefetto del luogo ove accertata la violazione. (Sanzione da applicare al Locatario)
5 Circolazione con altri veicoli diversi da Autoveicolo o rimorchio in locazione non destinato a tale uso: Violazione articolo 84 c. 7 CDS, sanzione amministrativa pecuniaria da 42,00 a 173,00 € PMR entro 60gg 42,00€ entro 5 giorni 29,40€, sanzione accessoria sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi. Autorità competente Prefetto del luogo ove accertata la violazione. (Sanzione da applicare al Locatore).
6.Rimessa con superficie superiore a 300mq senza SCIA Antincendio: violazione articolo 20 D. Lgs 139/2006 punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, deferimento alla Procura della Repubblica. Il Prefetto può disporre la sospensione dell’attività, fino all’adempimento dell’obbligo.



