Con la sentenza n. 13264/2025, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, è intervenuta in merito alla configurabilità del reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) nei confronti di un soggetto che si era opposto con violenza all’intervento di un sovrintendente della polizia municipale, non in servizio e in abiti civili, intento a fermare una truffa in atto — la cosiddetta “truffa dello specchietto” — nel territorio comunale di propria competenza.
L’imputato sosteneva l’assenza del requisito soggettivo richiesto per l’integrazione del reato di cui all’art. 337 c.p., ossia che l’agente non fosse nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non essendo in turno né indossando la divisa. La difesa faceva leva sull’apparente “privatizzazione” dell’intervento.
La Suprema Corte ha respinto tale impostazione, ribadendo che ciò che rileva non è l’orario di servizio o l’abbigliamento dell’agente, bensì l’esercizio di una funzione pubblica riconducibile ai compiti istituzionali propri della polizia locale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 65/1986 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale).
La Corte ha chiarito che l’agente di polizia municipale conserva la qualifica di pubblico ufficiale anche al di fuori del servizio attivo, purché operi:
- all’interno del territorio comunale di appartenenza;
- nell’ambito delle sue competenze istituzionali (es. prevenzione di illeciti penali o amministrativi, tutela dell’ordine pubblico).
In tal senso, si conferma un orientamento già presente in giurisprudenza (Cass. pen., sez. VI, n. 21264/2019), secondo cui l’agente non cessa di essere pubblico ufficiale “a tempo”, ma solo “per luogo”: la qualifica resta, finché si rimane nel contesto territoriale e funzionale della propria investitura.
La sentenza consolida la linea interpretativa che estende in senso “funzionale” la qualifica soggettiva richiesta per l’integrazione di reati contro la pubblica amministrazione. Ne deriva che la resistenza a pubblico ufficiale è pienamente configurabile anche in presenza di un agente in borghese e fuori turno, a condizione che questi agisca legittimamente in difesa di un interesse pubblico, nel proprio territorio di competenza.
L’impostazione adottata ha anche un forte impatto operativo: legittima e anzi valorizza l’azione tempestiva della polizia municipale, anche oltre i limiti del servizio formale, a tutela della sicurezza e della legalità diffusa.

