Normativa e Regolamentazione della Micromobilità Elettrica: Segway, Hoverboard e Monowheel dopo l’introduzione della L.177/2024

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La crescente diffusione dei dispositivi di micromobilità elettrica, come Segway, hoverboard e monowheel, ha reso necessaria una regolamentazione specifica per garantirne un utilizzo sicuro e ordinato. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 disciplina la loro circolazione, stabilendo regole chiare e sanzioni per eventuali violazioni.

Ambito di Sperimentazione e Aree di Circolazione

La sperimentazione della micromobilità elettrica terminerà il 27 luglio 2025, come previsto dall’art. 33-bis del DL 30 dicembre 2019, n. 162. Ogni comune può individuare specifiche aree urbane per la sperimentazione tramite delibera di Giunta.

Per quanto riguarda la circolazione:

Segway, hoverboard e monowheelpossono circolare nelle aree pedonali;

– Solo i Segwaysono autorizzati a circolare anche su:

  – Percorsi pedonali;

  – Percorsi ciclabili;

  – Piste ciclabili;

  – Zone 30;

  – Strade con limite di velocità di 30 km/h.

Requisiti per la Guida

Per poter condurre un dispositivo di micromobilità elettrica è necessario:

– Essere maggiorenni,  oppure;

– Essere minorenni in possesso della patente AM, A1 o B1.

Prescrizioni Tecniche e di Sicurezza

I dispositivi devono rispettare determinati requisiti tecnici per garantire la sicurezza degli utenti e dei pedoni:

– I Segwaydevono essere dotati di segnalatore acustico;

– Durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, tutti i dispositivi devono avere luci anteriori bianche o gialle fisse, luci posteriori rosse fissee catadiottri rossi;

– Non possono essere dotati di posto a sedere;

– I dispositivi in grado di superare i 20 km/h devono essere muniti di regolatore di velocità configurabile a tale limite;

– Per l’uso in aree pedonali,  devono essere dotati di un limitatore di velocitàimpostabile a 6 km/h;

– Devono riportare la marcatura CE secondo la direttiva 2006/42/CE.

Sanzioni e Confisca

L’Art. 14, comma 2, della Legge n. 177/2024 prevede sanzioni amministrative per chi circola con dispositivi di micromobilitànon conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto MITo fuori dalle aree di sperimentazione.

Le sanzioni previste sono:

– sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 800 euro, PMR di 266,67 euro;

Confisca del dispositivo in caso di motore termico o potenza elettrica superiore a 1 kW.

Custodia dei Dispositivi Confiscati

Un aspetto particolare della normativa riguarda la gestione dei dispositivi confiscati. Non essendo considerati “veicoli”, non possono essere depositati presso un Custode Acquirenteo un deposito autorizzato dalla Prefettura,  ma devono essere custoditi dall’organo accertatore.

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