Domanda:
Comandante buongiorno, Perdonatemi, ma mi si è presentato questo caso:
Una lavanderia, che opera in un comune limitrofo, vorrebbe fittare un locale nel mio territorio solo come punto di ritiro e consegna degli abiti, da effettuarsi in giorni fissi della settimana (abiti che quindi vengono lavati e stirati presso la sede dell’attività).
Il titolare mi chiede se deve avviare una scia ,ed in tal caso per quale attività?
Visto che non è una succursale, o attività secondaria in quanto l’attività di lavanderia è una sola e si trova in altro comune….mentro presso questo nuovo ufficio farebbe solo ritiro e consegna degli abiti.
C.te della P.M. di F. (CE)
Risposta:
Si premette che l’attività di tinto lavanderia è disciplinata dalla legge 84 del 2006.
L’articolo 2, comma 1, della legge dispone che costituisce attività di tinto lavanderia l’attività di impresa che esegue trattamenti di lavanderia, pulitura a secco e umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di abiti, accessori per l’abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, biancheria per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario, nonché tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Per l’esercizio della predetta attività le imprese devono designare, presso ogni sede dell’impresa, un responsabile tecnico in possesso di una specifica idoneità professionale, che deve svolgere detta attività in modo prevalente e professionale. Ciò detto, passiamo al quesito posto.
Il D. Lgs.59/2010 (Direttiva Bolkestein) all’art. 79 ha stabilito che l’attività è soggetta a presentazione della Scia al Suap del comune sede della stessa attività.
Invece, per il ritiro e la consegna di abiti si tratta di attività accessorie liberamente esercitabili anche in locali diversi da quelli per i quali è stata presentata la scia per l’esercizio dell’attività.
Pertanto non occorre alcun titolo abilitante. Se invece l’attività di raccolta e consegna degli abiti viene esercitata per conto di altra lavanderia allora occorrerà presentare una comunicazione (e non scia) al Suap per esercizio di agenzia d’affari ai sensi dell’articolo 115 tulps.



