QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELL’ART. 33 QUINQUIES C.P.P. – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 225 del 2023

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E’ stata sollevata questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, CEDU, «nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare, consentendo solo in tal caso la riproposizione della questione entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p.».

L’art. 33-quinquies cod. proc. pen., rubricato «Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale», recita: «1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare».

Tutte le doglianze, in sintesi, del rimettente ruotano attorno all’argomento secondo cui sarebbe illogico pretendere che l’imputato sollevi, già in sede di udienza preliminare, un’eccezione relativa alla inosservanza delle regole, fissate dagli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater cod. proc. pen., sull’attribuzione della causa al tribunale in composizione collegiale o monocratica, a pena di decadenza.

E’ indubitabile che il sistema processuale penale, nel suo complesso, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di competenza per territorio e derivante da connessione (art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), sia quelle relative all’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o, comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione delle attività già svolte. E ciò in ossequio, anzitutto, a esigenze (di rango assieme costituzionale e convenzionale) di tutela della ragionevole durata dei processi penali.

Il luogo privilegiato per affrontare tali questioni, ai sensi tanto dell’art. 21, commi 2 e 3, quanto dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., è l’udienza preliminare, quando prevista. È nel corso di tale udienza che l’eventuale violazione delle regole fissate dal codice in proposito deve essere eccepita dalle parti, a pena di decadenza, ovvero deve essere rilevata dal giudice; potendo poi l’eccezione essere riproposta in dibattimento, nel termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., nella sola ipotesi in cui sia stata tempestivamente sollevata in udienza preliminare, e sia stata in quella sede respinta. Nella medesima direzione si muove, del resto, il nuovo rimedio – introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) – del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen., azionabile anch’esso «[p]rima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1», cod. proc. pen.

Nello specifico, contrariamente a quanto indubbiato, non sussiste, in primo luogo, alcuna irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui il procedimento passi, o meno, attraverso l’udienza preliminare: in entrambe le ipotesi, infatti, le parti sono tenute a sollevare le eventuali eccezioni relative al riparto di attribuzioni già in effetti rilevabili alla prima occasione utile, che è rappresentata dall’udienza preliminare stessa, ovvero dalle questioni preliminari al dibattimento, ove l’udienza preliminare non sia stata celebrata.

Né sussiste alcuna indebita parificazione tra la disciplina in esame e quella relativa al rilievo dell’incompetenza per territorio o derivante dalla connessione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: ché, anzi, le due discipline sono in grado di operare in perfetta simmetria, imponendo in particolare alle parti di eccepire immediatamente già nel corso dell’udienza preliminare – ove celebrata – le eventuali violazioni delle regole rispettivamente presidiate che le parti siano in grado di allegare. Restando ferma, comunque, l’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata di entrambe le discipline, nel senso indicato dalle Sezioni unite, rispetto a tutti i profili che le parti non siano in grado di eccepire nel corso dell’udienza preliminare, conseguenti in particolare ad eventuali modifiche delle imputazioni operate dal giudice dell’udienza preliminare nel decreto che dispone il giudizio, ovvero a errori compiuti nella stessa vocatio in ius contenuta nel decreto medesimo.

Né, infine, può ritenersi che la disciplina in esame ponga irragionevolmente a carico delle parti l’onere di eccepire, in via preventiva, una violazione soltanto futura delle regole sul riparto di attribuzione, violazione che si renderebbe attuale soltanto nel momento del decreto che dispone il giudizio.

Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33-quinquies Cod. Proc. Pen. .

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell’ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale è sufficiente che il giudice dia conto delle ragioni per le quali non ritiene praticabile una interpretazione conforme della disposizione censurata, attenendo poi al merito della questione la verifica se la disposizione si presti o meno, a giudizio di questa Corte, a una tale interpretazione.

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