L’attuale formulazione dell’art. 214 D.Lgs. n. 285/1992 così come modificato, tra gli altri, dalla L. 132/2018, prevede che il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984,00 a euro 7.937,00.
Si è discusso se, in ragione dell’inciso “soggetto che ha assunto la custodia”, la norma citata possa applicarsi anche alla fattispecie di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973 che, al comma 3, dispone che “chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
La Circolare Ministero dell’Interno Prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 ha interpretato l’innovazione riferita al custode nel senso che “la responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest’ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro”
Partendo da tale presupposto, di conseguenza, “La nuova formulazione dell’art. 214, comma 8, CdS, porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall’articolo 86 del DPR, 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell’illecito configurato dalla riforma del citato art. 214 CdS che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia. Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c’è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale”.
Di diverso e opposto avviso è la recentissima Cass. civ., sez. VI, 24/05/2022, n. 16787, che ritiene, invece, che la finalità della disposizione è volta a sanzionare il fatto della circolazione con un mezzo sottoposto al vincolo, anche quando il conducente non ne sia nominato custode, allo scopo di presidiare le finalità cui è preposto il fermo, che, com’è noto, è atto di una procedura puramente afflittiva e coercitiva, essendo diretta a
provocare il pagamento da parte del debitore



