Le distinte e alternative modalità di deposito temporaneo
Un raggruppamento di rifiuti si configura come un deposito temporaneo prima della raccolta, quando il medesimo si realizza nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (d.lgs. n. 152/2006, articolo 185-bis, comma 1, lett. a).
i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.In alternativa a tale modalità, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi (d.lgs. n. 152/2006, articolo 185-bis, comma 2, lett. b).
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Tali limiti consentono al produttore di scegliere di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale, che è quella di tre mesi.
Il deposito temporaneo prima della raccolta, effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, non necessita di alcuna autorizzazione dell’autorità competente (d.lgs. n. 152/2006, articolo 185-bis, comma 3).
L’osservanza delle condizioni, relative ai limiti quantitativi e temporali del deposito, sollevano il produttore dei rifiuti dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione, mentre in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore – l’attività posta in essere, come si dirà meglio successivamente, dovrà configurarsi come gestione non autorizzata di rifiuti ovvero come deposito incontrollato di rifiuti.
L’inosservanza delle condizioni previste ai fini della configurabilità del deposito temporaneo
Quale reato si configura nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni previste dall’articolo 185-bis del d.lgs. n. 152/2006, recante la nuova disciplina del deposito temporaneo?
Nel Titolo VI, Parte Quarta, Capo I, d.lgs. n. 152/2006, dedicato tutto al sistema sanzionatorio, manca una disposizione che rechi, in modo automatico e diretto, una sanzione per l’ipotesi di deposito temporaneo irregolare.
La risposta al quesito è fornita dalla giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione III, 19 settembre 2022 n. 34397:«In difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva”».
Il raggruppamento di rifiuti gestito da un soggetto terzo in luogo diverso da quello di produzione
Il deposito temporaneo ricorre nel caso di raggruppamento di rifiuti e di deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento, per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.
Riguardo al luogo di produzione,la Corte di Cassazione, Sezione III, 19 settembre 2022 n. 34397, ha enunciato l’ulteriore principio di diritto, per cui: «il deposito temporaneo, ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio) essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti».
Nel caso scrutinatodai giudici ermellini,l’imputato è stato condannato per il reato di cui al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, comma 1, lettera a), poichéaveva effettuato, senza la prescritta autorizzazione, uno stoccaggio di rifiuti, mediante messa in riserva, in luogo diverso da quello di produzione.
Proprio la realizzazione di un deposito di rifiuti extra moenia, appunto in luogo diverso da quello di produzione, ha escluso in radice la configurabilità di un deposito temporaneo.
Di contro, ha portato a qualificare il deposito comemessa in riserva, ossia un’operazione di recupero di rifiuti, definita al punto R13 dell’Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.