B&B: COSA SONO; REQUISITI ED OBBLIGHI; NORMATIVA REGIONE CAMPANIA; SANZIONI

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I bed e breakfast, meglio conosciuti con l’abbreviazione b&b, negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale come struttura ricettiva extra alberghiera, in caso di conduzione in forma non imprenditoriale o para alberghiera sé condotta in forma imprenditoriale. La loro crescita è dovuta a diversi fattori, ma uno su tutti è che avendo costi meno elevati delle strutture alberghiere permette di viaggiare anche a persone con mezzi economici più ridotti.

  1. B&B COSA SONO

I bed and breakfast, come anticipato in premessa, sono classificati come strutture ricettive extra-alberghiere o para alberghiere a seconda della loro conduzione. Essi hanno la particolarità di essere attività ricettive a conduzione familiare, ovvero si utilizza una parte della propria abitazione per ospitare turisti, offrendogli la camera e la prima colazione oltre alla condivisione di alcuni spazi comuni.

  1. REQUISITI E OBBLIGHI

Iniziamo col dire che non esiste una legge nazionale che disciplini la materia in modo capillare, infatti con l’abrogazione della legge 135/2001 e l’introduzione del d. Lgs 79/2011 si è demandata la competenza dí disciplinare la materia alle regioni, quindi ogni regione ha stabilito in autonomia i propri criteri con apposita legge regionale. Sebbene non  ci sia una legge nazionale sulla materia ci sono alcuni requisiti che sono richiesti in tutte le leggi regionali e di seguito li andiamo ad elencare:

  • Per l’apertura dei B&B è richiesta la presentazione della SCIA ex art. 19 della L. 241/90 al SUAP del comune in cui si vuole avviare l’attività;
  • Gli immobili utilizzati per la ricezione dei clienti devono essere in regola con i requisiti urbanistici, edilizi e igienico-sanitari;
  • Superficie minima per le camere almeno 14 mq per la camera doppia 8 mq per la camera singola;
  • Accesso alle camere diretto senza attraversare altre camere o servizi destinati alla famiglia o altri ospiti;
  • Arredi minimi per le camere ed i servizi igienici;
  • Pulizia dei locali quotidiana o ad ogni cambio ospite;
  • Residenza del titolare presso la struttura, ma alcune regioni derogano permettendo la residenza in alloggi vicini ma è sempre richiesta la reperibilità h24;
  • Comunicazione degli alloggiati all’ autorità di P.S.;
  • Comunicazione agli alloggiati dei prezzi praticati;
  • Comunicazione delle presenze alle regioni e all’ISTAT;
  • Esposizione e acquisizione del codice identificativo nazionale CIN.
  • NORMATIVA REGIONE CAMPANIA

La regione Campania ha disciplinato i bed and breakfast per la prima volta con la legge regionale n* 5 del 10 maggio 2001, che più volte è stata modificata ed integrata e l’ultimo intervento di modifica si r è avuto con la legge regionale n* 11 del 5 luglio 2023. La regione Campania per l’attività di B&B richiede i seguenti requisiti:

  • Non più di 4 camere per un totale di 8 posti letto massimo
  • Fino a 2 posti letto un unico servizio condiviso con la famiglia ospitante, oltre i 2 posti letto vi deve essere un ulteriore bagno;
  • Le stanze devono avere una superficie minima di: 9 mq singola; 12 mq doppia; 18 mq tripla; 24 mq quadrupla
  • Pulizia quotidiana e cambio biancheria due volte a settimana o a ogni cambio cliente;
  • Soggiorno presso la struttura per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi;
  • Cibi e bevande confezionate per la colazione
  • Fornitura di acqua calda e fredda energia elettrica e riscaldamento
  • Obbligo del titolare di residenza stabile presso la struttura
  • Conformità dei locali alle normative sanitarie, dí sicurezza e urbanistiche-edilizie

Qualora vengono meno uno dei suddetti requisiti il comune può interdire la struttura o può farlo per motivi di ordine pubblico.

L’attività può essere sospesa dal titolare per un periodo massimo di 6 mesi decorso tale termine l’attività si intende cessata.

L’apertura del bed and breakfast va comunicata con SCIA al SUAP del comune in cui si intende iniziare l’attività, ricevuta la comunicazione il comune dà immediata notizia all’assessorato regionale di competenza, che a sua volta va ad aggiornare periodicamente l’elenco delle strutture presenti sul territorio campano.

Ex art. 6 della legge regionale 5/2011, il titolare ha l’obbligo di esporre presso la struttura in modo ben visibile il tariffario dei prezzi praticati, inoltre la stessa legge regionale demanda le competenze di vigilanza e controllo ai comuni.

 

  1. SANZIONI

 

  • Mancata comunicazione degli alloggiati presso la struttura all’autorità di Pubblica Sicurezza: violazione degli articoli 109 e 17 del RD 773/31 sanzionato con arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 €, l’autorità competente è il tribunale ordinario. Sanzione accessoria sospensione dell’attività
  • la mancata esposizione del CIN L’art.13-ter DL 145/2023 dispone che, “fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“.Inoltre, “i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti“.comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
  • per chi affitta senza codice, la sanzione  prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
  • i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una sanzione che va da 600 a 6.000 euro;
  • chi affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione tra 2.000 e 10.000 euro.
  • L’art.13-ter DL 145/2023 dispone inoltre che “le  funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“.

i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti“.

Per le sanzioni riguardanti il CIN ci sono due importanti e significativi approfondimenti del comandante Giuseppe Capuano visionabili ai seguenti link :

https://www.passiamo.it/avviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-del-ministero-del-turismo-per-lassegnazione-del-cin/

https://www.passiamo.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/

 

PER LA REGIONE CAMPANIA

  • Apertura di B&B senza la presentazione della SCIA violazione articolo 10c1 LR 5/2001 sanzione amministrativa da € 1550,00 a € 4130,00 PMR entro 60 ggpari ad 1/3 del massimo € 1376,67 autorità competente Sindaco.
  • Omessa esposizione della tabella dei prezzi praticati dalla struttura violazione degli articoli 6 e 10 c2 LR 5/2001 sanzione da €155,00 a € 365,00 PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo € 121,67 autorità competente Sindaco
  • Applicazione dei prezzi superiori a quelli esposti violazione dell’articolo 10 c3 della legge regionale 5/2001 sanzione da € 258,00 a € 1033,00 PMR entro 60 gg paria ad 1/3 del massimo € 344,33 autorità competente Sindaco
  • Superamento della capacità ricettiva della struttura violazione dell’articolo 10 c4 della legge regionale 5/2001 sanzione da € 258,00 a € 1033,00 PMR entro 60 gg paria ad 1/3 del massimo € 344,33 autorità competente Sindaco.

 

 

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