L’art. 180 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92 sanziona la condotta di colui che non ottempera all’ordine del Comando procedente di presentarsi, entro il termine fissato dal Comando stesso, presso gli uffici di polizia stradale per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative presenti nel Codice della Strada.
Ma qual è il termine entro cui notificare la sanzione dell’inottemperanza (derivante dall’applicazione di altra norma)?
Quale risulta essere il dies a quo che fa decorrere il termine prescrizionale?
Il termine fissato è perentorio o sono ammesse deroghe?
Cass. civ., sez. VI, 03/09/2014, n. 18574, enuncia dei principi innovativi rispetto agli orientamenti sin’ora seguiti.
Come noto attualmente il termine per la notifiche delle sanzioni amministrative è di 90 giorni, decorrente dalla commissione dell’illecito che, nel caso dell’art. 180, dovrebbe scattare dopo lo spirare del termine concesso dall’Autorità procedente. In altri termini, accertato un illecito per il quale viene richiesta l’esibizione di documenti, il momento iniziale (nel quale si verifica il secondo illecito) è fissato nel primo giorno oltre quello della scadenza del termine. Ed es. termine fissato in giorni 30, a partire dal 31 giorno dalla notifica del verbale originario (e dell’invito), scattano i 90 giorni (150 nel periodo previgente) concessi dal D.Lgs. n. 285/92 per la notifica del secondo illecito.
Tutto ciò è apparso pacifico da dottrina e giurisprudenza, concordi nel ritenere che il termine per la notifica del secondo illecito (art. 180 co. 8) decorre non dalla data di commissione del primo illecito, bensì dal primo giorno successivo allo spirare del termine indicato nel verbale riferito al primo illecito.
La decisione in esame, invece, ritiene che tale termine non sia perentorio, in considerazione del fatto che il termine non decorra “dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo dell’osservanza delle diposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.” (cfr. art. 14 co. 6 L. 689/81). Principio, questo, già sedimentato in relazione agli illeciti amministrativi in genere e riferiti alla L. 689/81.
In soldoni, posto che il termine è di 90 giorni dalla commissione dell’illecito (art. 201 c.d.s.), all’Autorità procedente è concesso un ulteriore termine (che il Giudice di merito potrà valutare nella sua congruità) per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell’illecito stesso.
Tutto ciò perchè “all’Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un ulteriore lasso di tempo.”
In conclusione il principio di diritto affermato dal Collegio è il seguente: “in tema di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 180 co. 8 Cds, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento; la legittimità della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/81”
Per tali motivi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, viene affermata la perfetta aderenza del D.Lgs. n. 285/92 alla L. 689/81 e, pertanto, l’unico termine applicabile è quello della prescrizione quinquennale per la riscossione coattiva delle sanzioni.
Ci sia concessa una unica notazione a margine. Ci sono davvero motivi plausibili che impediscono, una volta spirato il termine concesso, di non notificare immediatamente il verbale di cui all’art. 180 co. 8 che, d’altronde viene redatto d’ufficio ed in automatico ?
Michele Orlando
P.A.sSIAMO