Ordinanza di rimozione di rifiuti al proprietario del terreno. Mancata verifica della responsabilità del proprietario.

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L’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 sanziona “l‘abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo” prescrivendo che “la rimozione, l’avvio a recupero, lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi  sia a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

E’ ormai pacifico che l’attività rivolta alla verifica della responsabilità del proprietario del fondo, sia essenziale ai fini dell’emissione dell’Ordinanza di smaltimento dei rifiuti a carico del proprietario.

Il C.G.A., Sicilia, sez. giur., 09/12/2020, n. 1128 ha ribadito tale necessità riportando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa sulla necessità del preventivo accertamento dell’esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al titolare dell’area; pertanto l’ordinanza sindacale è illegittima se adottata senza il dovuto accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità del proprietario del terreno, nei confronti del quale non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva per violazione di un obbligo generico di vigilanza.

In altri termini, sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di una adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di una istruttoria completa e di esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime di esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta.

Ciò premesso diventa essenziale la circostanza che non si sia contestato al proprietario alcuna condotta dolosa o colposa, ponendo alla base del provvedimento adottato soltanto la circostanza che l’area interessata fosse di proprietà del destinatario dell’Ordinanza.

Di conseguenza, non è stata operata la adeguata istruttoria prevista dalla norma, né alcun contraddittorio con il proprietario del fondo, né le opportune sollecitazioni ed inviti che avrebbero dovuti essere rivolti alla stessa, prima di ricorrere, se del caso, allo strumento dell’ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

In ultimo il Collegio siciliano segnala che la mancata recinzione del fondo, inoltre, non può essere ritenuto elemento di per sé solo idoneo a fornire la prova della colpevolezza del proprietario, essendo necessario, proprio perché imposto dall’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che sia svolta la necessaria istruttoria e accertata la responsabilità del proprietario.

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