Il servizio di noleggio con conducente (NCC), di cui all’articolo 85, codice della strada, e alla legge n. 21/1992 ha natura oggettiva di servizio pubblico (art. 1 della legge n. 21/1992) e come tale è sottoposto, data la sua importanza, ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte dell’amministrazione con riferimento alla correttezza ed efficacia del servizio ed alle tariffe applicate.
Tale controllo su una attività economica (che è anche privata) si fonda sul terzo comma dell’articolo 41 della Costituzione e tende, quindi, ad indirizzare l’attività privata a fini sociali. E tutto quanto riguarda l’attività dell’amministrazione diretta al rilascio di autorizzazioni oppure alla loro revoca o sospensione ed in sostanza al continuo controllo del servizio, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., TAR Trentino, Trento, sez. I, 15 luglio 1998, n. 337).
Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2015, n. 5165), il servizio di NCC è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo.
Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali.
La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno, nel caso di specie, la legge statale (n. 21/1992, così come novellata nel 2008) e il regolamento comunale laddove stabiliscono, quale condizione essenziale per il conseguimento e il mantenimento delle autorizzazioni, l’avere la disponibilità di una sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (art. 8, comma 3, e art. 3, comma 3, della legge n. 21/1992), e lì dove prevedono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel Comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa (artt. 3, e 11, comma 4, della legge n. 21/1992).
In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” del servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale.
Peraltro, qualora un operatore intendesse avviare un’attività imprenditoriale di maggiori dimensioni, a livello nazionale, potrebbe farlo mediante il c.d. cumulo delle autorizzazioni NCC espressamente ammesso dall’art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992.
Stando, quindi alla normativa richiamata, il soggetto autorizzato deve mantenere nel territorio comunale, per tutta la durata dell’autorizzazione, una rimessa auto, “reale” ed effettivamente operativa.
Se a seguito di numerosi controlli effettuati in giorni ed orari diversi, non viene riscontrata nelle rimesse ubicate nel territorio comunale la presenza di auto da noleggio con conducente, il TAR Toscana, con la sentenza 11 novembre 2015, n. 1546, ha ritenuto legittima l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione, così come previsto dalla regolamentazione comunale.