La proposizione dell’appello in materia di sanzioni amministrative.

2
3423

Come accennato con le diverse pubblicazioni di questa settimana, lo scorso 1 marzo 2018 è stata pubblicata la “Rassegna della giurisprudenza di legittimità anno 2017”. Riteniamo sia utilissimo condividere questo importantissimo lavoro realizzato dall’ufficio del Massimario della Suprema Corte, per la parte che attiene alle sanzioni amministrative.

 

In questo caso diamo conto della questione inerente proposizione dell’appello in materia di sanzioni amministrative.

 

“L’appello va proposto nella forma del ricorso, in conformità alle regole del rito del lavoro (applicabili ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.: perciò, se il gravame è erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata (Sez. 6-2, n. 01020/2017, Correnti, Rv. 642559-01) o di trenta giorni dalla sua notificazione (Sez. 6-2, n. 19298/2017, Giusti, Rv. 645152).

Specularmente, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 l’appello doveva essere proposto con citazione, di talché l’erronea introduzione con ricorso era suscettibile di sanatoria solo in caso di notificazione alla controparte entro il termine prescritto dalla legge (Sez. 6-3, n. 05295/2017, Scarano, Rv. 643182-01).

In applicazione dei principî espressi da Sez. U., n. 11844/2016, Ambrosio, Rv. 639945-01, la sentenza emessa – dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – dal tribunale quale giudice di unico grado individuato a seguito di cassazione con rinvio “prosecutorio” non è soggetta ad appello, bensì a ricorso per cassazione, restando irrilevante la modifica del regime di impugnabilità intervenuta medio tempore (Sez. 2, n. 00773/2017, Scarpa, Rv. 642218-01); al contrario, in caso di cassazione (nella specie, per ragioni di rito, per non essere stata evocata in giudizio l’amministrazione competente) con rinvio “restitutorio”, la pronuncia è soggetta al principio tempus regit actum ed è pertanto appellabile in forza delle sopravvenute modifiche apportate all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 dall’art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 40 del 2006 (Sez. 2, n. 09991/2017, Manna F., Rv. 643886-01).

CAPITOLO XLII I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.

(DI GIOVANNI FANTICINI)

Pubblicità

2 Commenti

  1. Buongiorno,
    A seguito di sanzione art 193 comma 2 C.d.s., ho opposto ricorso al G.d.P. competente, in quanto contraente di polizza RCA estera, non presente in banca dati ANIA.
    Questi ha rigettato la mia domanda, nonostante l’U.T.G. non si fosse costituita e fosse contumace all’udienza.
    Inoltre il G.d.P. ha motivato la sua decisione dichiarando che io non ho depositato alcun atto che comprovasse la mia tesi, cosa assolutamente opposta alla realtà.
    Ora Le chiedo:
    “La contumacia dell’U.T.G. non basta da sola come motivo di accoglimento?
    L’onere della prova, in questo caso della non validità del contratto RCA non è a carico dell’ente sanzionatorio?
    Può il G.d.P. annotare nelle motivazioni, una cosa non corrispondente alla realtà?
    Ed infine, qual’è la procedura, ove volessi appellarmi?

  2. Buonasera.
    Non è sufficiente la contumacia dell’Amministrazione opposta per avere vittoria di lite. Il giudice può ritenere fondata la responsabilità del ricorrente anche allo stato degli atti. Ogni censura alla sentenza può essere mossa in sede di appello, con assistenza di ministero di avvocato; tanto obbligatoriamente per tale grado di giudizio.
    cordiali saluti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui