Illegittimità del certificato di proprietà digitale.

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Con la decisione Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 17/05/2016, n. 5872, è stata dichiarata illegittima la circolare ACI n. 005/0007641/15 del 28/09/2015 che voleva sostituire il rilascio del Certificato di proprietà del veicolo con la “Attestazione di presentazione formalità”. Tale  circolare ha escluso che tale documento potesse essere emesso in modalità cartacea, neppure su richiesta della parte.

La tesi dell’Aci riteneva che il documento in pdf (stampato con la dicitura “valido solo per la consultazione”) emesso cartaceamente vanificherebbe la digitalizzazione del documento e soprattutto perché non verrebbe stimolata la consultazione on-line del Certificato che, a differenza del  pdf che è statico, consentirà di avere informazioni sugli aggiornamenti dello stato giuridico del veicolo che potrebbero avvenire successivamente.

Il Collegio, invece, ritiene che l’art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale prescrive l’esatto contrario e cioè che i documenti informatici possono essere archiviati anche con modalità cartacee, con ciò dimostrandosi proprio l’erroneità e lo sviamento della motivazione recata dalla circolare.

Di conseguenza l’attestazione di presentazione di formalità  presso il Pubblico Registro Automobilistico non fa altro che attestare o dimostrare che, ad esempio, in quel dato giorno è avvenuta la prima iscrizione di un veicolo nuovo presso il PRA, in quanto ciò consta all’Agenzia incaricata di ricevere tali informazioni, se poi anche l’attestazione è falsificata, come è ben possibile che accada, per cui risulta che tizio sia proprietario di un veicolo mentre invece non ne ha alcuno, neanche attraverso la ridetta attestazione si eliminano “le possibili frodi legate alla riproduzione fisica del certificato”, né si raggiunge la dimostrazione della proprietà del veicolo.

D’altronde, il certificato è  una dichiarazione di scienza derivativa, riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o documenti cui l’ordinamento giuridico riconosce una particolare efficacia probatoria, in quanto fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che l’ha redatto, nonché dei fatti che sono avvenuti in sua presenza.

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