Anche un bastone costituisce arma impropria, perché trattasi di strumento che può essere utilizzato per l’offesa alla persona. Il fatto che il danneggiamento sia stato eseguito con un bastone – portato fuori dell’abitazione senza che l’imputato abbia giustificato le ragioni della condotta – costituisce prova evidente della sussistenza del reato. Nessun vizio è riscontrabile, pertanto, nella sentenza impugnata, che ha ritenuto il tizio responsabile anche della contravvenzione di cui all’art. 4 della L. 110 del 1975.
E’ il principio generale stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 6 ottobre 2014, n. 41642.
Nel caso di specie, l’imputato, mentre viaggiava a bordo della propria auto, incrociò, su una strada di campagna, un autocarro, su cui erano presenti il conducente e n trasportato anteriore. Data la ristrettezza della sede stradale, entrambi i veicoli serrarono sulla loro destra e quello dell’imputato rimase impantanato sul ciglio della strada. Poco dopo il trasportato dell’autocarro tornò sul posto con un autoveicolo di sua proprietà e fu immediatamente affrontato dall’imputato, che infranse il paraurti dell’autoveicolo del con un bastone.
L’imputato è stato così ritenuto, da parte della Corte d’Appello, responsabile dei reati di violazione privata, per aver impedito alla vittima del reato, con la violenza, di proseguire sulla sua strada, danneggiamento e porto ingiustificato di un bastone.
L’eccezione dell’imputato relativa all’aver agito a seguito di provocazione non può essere accolta in quanto per aversi provocazione, deve essere tenuto un comportamento antigiuridico o anche solo una violazione di norme sociali o di costume, idonea a suscitare una “commotio animi” capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori. Per potersi parlare di provocazione, insomma, sono necessari fatti e comportamenti concretamente apprezzabili e reali, dovendosi escludere l’operatività della provocazione nella forma putativa, per l’espressa esclusione della putatività contenuta nel comma 3 dell’art. 59 c.p., anche dopo la modifica apportata dall’art. 1 I. 7 febbraio 1990, n. 19, in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti.
Art. 4, legge 110/1975
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
La pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati.
Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
P.A.sSiamo
Marco Massavelli