E’ NECESSARIO UN REGOLARE CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI D’OPERA RESE DAI PROFESSIONISTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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 E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione con sentena n. 24654 del 19/11/2014. I Giudici della Suprema Corte hanno osservato come in un rapporto di opera professionale con la pubblica amministrazione, la fase della deliberazione a contrarre, ravvisabile in quella della guinta, si concreta in attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria, e perciò inidonea a dar luogo all’incontro di consensi ed irrilevante ai fini della individuazione della disciplina negoziale; e conserva perciò piena autonomia – logica e giuridica – rispetto alla successiva (e non solo eventuale) attività negoziale esterna dell’ente pubblico, la quale :a) deve tradursi nella stipulazione documentale del contratto; b) è di competenza di un organo diverso (dalla Giunta o dal Consiglio) .

E’ dal contratto che dovrà desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondersi al professionista.

VINCENZO SMALDONE

P.A.s.SIAMO

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