La cassazione con sentenza del 26/02/2014 ha confermato che le modalità di esecuzione di una misura cautelare reale attiene alla competenza del pubblico ministero e non del giudice che procede.
La Corte di Cassazione ha ritenuto abnorme il provvedimento del Tribunale che consentiva l’utilizzo a scopo residenziale di un immobile abusivo sottoposto a sequestro.
Nell’ ambito di una misura cautelare reale le modalità di esecuzione della stessa rientrano nella competenza esclusiva del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 655 c.p.p. avverso la quale si può porre rimedio con l’incidente di esecuzione, dirimendo, in questo caso, con il contraddittorio delle parti, eventuali controversie in ordine alla misura e alla sua esecuzione. Il giudice in questo caso può intervenire sulla tipologia della misura applicata decidendo di raggiungere le finalità con misure diverse seguendo quanto previsto dall’art. 666 c.p.p.
Già diverse volte la cassazione si era espressa in merito all’ utilizzo di immobili abusivi sottoposti a sequestro, in zone sottoposte a vincolo ambientale, ritenendo che il semplice utilizzo del bene modifica l’equilibrio tra uomo e territorio con alterazione degli standardi previsti dagli strumenti urbanistici.