lunedì, Settembre 7, 2026
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“Emergenza Coronavirus”. Risposte a quesiti di Michele Pezzullo e – Aggiornamento Ord. Ministero della Salute 05 marzo 2021 -Normativa Nazionale _ e Regione Campania

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DL 01- del 5 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni COVID-19)

Ordinanza Regione Campania n. 1 del 05/01/2021

Ordinanza Regione Campania n. 99 del 20/12/2020

Ordinanza Regione Campania  n. 98 del 19/12/2020O

Decrteto Legge n. 172 dell’ 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)

Ordinanza Regione Campania n. 97 del 13/12/2020O

ORDINANZA del Ministero della Salute 11 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)

Ordinanza n. 96 Regione Campania del 10/12/2020

Ordinanza n. 95 Regione Campania del 07/12/2020

Allegato 1 all’Ordinanza n. 95 del 07/12/2020

   ORDINANZA del Ministero della Salute 05/12/2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783)

 ORDINANZA Ministero della Salute 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)

ORDINANZA Ministero della Salute 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782)

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Ordinanza  Regione Campania n. 94 del 03/12/2020

Decreto-Legge 2 Dicembre 2020 n.158

ORDINANZA del Ministero della Salute 27  novembre 2020 Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)

ORDINANZA del Ministero della Salute 24 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06541

        – Allegato 1 all’Ordinanza n. 93 del 28/11/2020

Ordinanza-n-92-del-23-novembre-2020 Regione Campania

Ordinanza Ministero Salute 20 novembre 2020 

Ordinanza Ministero Salute  19 novembre 2020

Ordinanza n. 91 del 21/11/2020 Regione Campania

ORDINANZA n. 90 del 15 novembre 202 Regione Campania

Ordinanza Ministero della Salute 13 novembre 2020

DECRETO LEGGE N° 150 DEL 10 NOVEMBRE 2020

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 10 NOVEMBRE 2020

DECRETO LEGGE N°149 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Ordinanza Regione Campania  n. 89 del 05/11/2020

Ordinanza Ministero della  Salute del  4 novembre 2020 

Ordinanza Regione Campania n. 88 del 04/11/2020

  Chiarimento n. 43 del 30/10/2020

14/07/2020 LEGGE n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

DPCM 14 luglio 2020

Ministero della Salute Ordinanza 09 luglio 2020

28. Chiarimento n. 28 del 09/07/2020

02/07/2020 LEGGE n. 72

– Allegato 1 – Ordinanza n. 60 del 04/07/2020

– Allegato 2 – Ordinanza n. 60 del 04/07/2020

– Allegato 1 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Allegato 2 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Allegato 3 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Allegato 4 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Atto di richiamo del 20 giugno 2020

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 

Ordinanza n. 55 Presidente Regione Campania  del 05/06/2020

Allegato A – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato B – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato C – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato D – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

4- Allegato E – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato F – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Ordinanza Presidente Regione Campania n. 54 del 02/06/2020

Ordinanza Presidente Regione Campani n. 53 del 29/05/2020

Ordinanza Presidente regione campania n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 1 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 2 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 3 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 4 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 5 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 6 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

Ordinanza n. 50 del Presidente della Regione Campania  del 22/05/2020

Allegato 1 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Allegato 2 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Allegato 3 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Ordinanza n. 49 del Presidente della Giunta Regione Campania del  20/05/2020

Allegato n. 1 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020

Allegato n. 2 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020

 

Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Campania

Allegato 1 Protocollo Regione Campania Servizi alla Persona

Allegato 2 Protocollo Regione Campania Commercio al Dettaglio

Allegato 3 Protocollo Regione Campania Ristorazione e Bar

Allegato 4 Protocollo Regione Campania Musei Archivi Biblioteche

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

DPCM-17 MAGGIO 2020-E ALLEGATI

DL 16 MAGGIO 2020 N°33

Ordinanza n. 47 del 16/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 46 del 09/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania 

Ordinanza n. 45 del 08/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania– 

Allegato Ordinanza n. 45

Ordinanza n. 44 del 04/05/2020 PRESIDENTE GIUNTA REGIONE CAMPANIA

Ordinanza n. 43 del 03/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania

25. Chiarimento n. 25 del 04/05/2020

Ordinanza n. 42 del 02 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania (con allegato)

Ordinanza n. 40 del 30/04/2020Ordinanza n. 40 del 30/04/2020

DPCM e allegato del 26 aprile 2020

Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania  

Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all’Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.   

 Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020  

Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – Allegato

Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020

Chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020

– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39  del 25/04/2020

– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

Ordinanza n. 38 del 23/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 ristorazione librerie e festività con allegato

chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020

Ordinanza n. 35 del 19/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 34 del 18/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 33 del 13/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 32 del 12/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

19. Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020

18. Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020

DPCM 10 aprile 2020

Ordinanza n. 31 del 10/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020

Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 all’ordinanza n. 30 del 9/4/2020

DL 23 del 8 aprile 2020

Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 28 del 5/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 26 del 31/3/202 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 25 del 28/3/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Chiarimento n. 16 del 5/4/ 2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

Chiarimento n. 15 del 4/4/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

Chiarimento n. 14 del 4/4/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

DPCM 1 APRILE 2020

Chiarimento n. 13 del 29/3/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

Ordinanza n. 24 del 25/3/2020

Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

ordinanza n. 23 del 24 marzo 2020 Presidente Giunta Regione Campania

Chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

Chiarimento n. 11 del 26/3/2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

Chiarimento n. 12 del 26/3/2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

ordinanza n. 22 del 24 marzo 2020 Presidente Giunta Regione Campania

ordinanza-n-21-23-3-2020-Presidente Giunta Regione Campania noleggio-auto

ordinanza-n-20-del-22-3-2020 Presidente Giunta Regione Campania -misure-passeggeri-in-arrivo-firmata

chiarimento-n-10-23-3-2020-1

Ordinanza Presidente Giunta Regionale . n. 19-20.03.2020

chiarimento-n-9-del-23-marzo-2020

ordinanza-n-17 Presidente Giunta regionale Campania 

ordinanza presidente Regione Campania n-18-del-15-marzo-2020

chiarimento-n-8 all’ordinanza 18 Presidente Giunta regionale Campania

ordinanza Presidente Giunta Regione Campania -n-16-13-03-2020

chiarimento-n-7 all ordinanza numero 16 Presidente Giunta regionale campania 

Ordinanza  Giunta Regione Campania  n. 15-13.03.2020-1.pdf

chiarimento-n-5 ordinanza numero 15 Presidente giunta regionale Campania

chiarimento numero 6 all ordinanza 15 del 13 marzo

ord-n-14-12-03-2020- Presidente regione Campania

chiarimento-n-4-ordinanza numero 14 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza Presidente Giunta Regionale numero 13 del 12 marzo 2020

chiarimento-n-2 all’ordinanza n. 12

chiarimento-n-3 ordinanza Regione Campania numero 13

DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf

ordinanza Presidenza Giunta Regione Campania 12 MARZO 2020

chiarimento-n-1- all’ordinanza numero 12

Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 11 del 10 marzo 2020

ord-n-10-10-03-2020.pdf

Ordinanza Presidente Regione   Campania n 8 del 8 marzo 2020

DPCM  8 MARZO 2020

OrdInanza Presidente Regione Campania n-7 del 06-03-2020

DPCM del 4 MARZO 2020

DPCM del  1 marzo 2020 

 – COVID-19, CHIARIMENTO SU COMMERCIO FIORI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE

In riscontro ad alcuni quesiti pervenuti, l’Unità di Crisi regionale rende noto:

– che le Ordinanze adottate a livello regionale non fanno riferimento all’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso di fiori, per le quali pertanto continuano ad applicarsi – in assenza di disposizioni regionali più restrittive- le disposizioni statali, sulle quali è tra l’altro recentemente intervenuto un parere del competente Ministero Politiche agricole che ne ammette l’esercizio;

– ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, risultano consentiti sul territorio regionale interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili in generale, e pertanto anche di quelli aventi destinazione alberghiera o turistica, ovviamente nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). Peraltro è in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 aprile 2020,  interventi funzionali alla prevista ripresa delle attività nella Fase 2 dell’emergenza.

Già lo scorso 27 marzo, nel rispondere ad un quesito che ci era stato posto, avevamo sostenuto che la vendita al dettaglio di semi, piante, fiori ornamentali, fertilizzanti etc. era consentita, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Successivamente anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con una FAQ confermava il parere espresso.
Tale risposta era stata data ai sensi del DPCM 22 marzo, art. 1, comma 1, lett. f), che stabiliva l’esclusione dalla chiusura delle attività florovivaistiche, le aziende di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli.
Non poche perplessità e qualche critica aveva suscitato questa mia interpretazione è una serie di pareri negativi con diffida alla chiusura dei pochi esercizi che avevano aperto.
Finalmente è stato pubblicato una circolare che ha fatto chiarezza, confermando quanto avevamo sostenuto.
Infatti, in data 18 aprile il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare con la quale rendeva noto, e trasmetteva, un parere del citato Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ove, sostanzialmente, si chiariva che “deve considerarsi ammessa l’apertura dei punti vendita di tali prodotti (semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.)…”.
Alleghiamo le citate circolari dei due ministeri.
Cte a. r. Michele Pezzullo

vedi circolari Min.Interno – Circ. del 18.4.20 chiarimento Min. Politiche agricole vendita fiori

Chiarimento attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile, limiti -Regione Campania.

vedi chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 – Attività di coltivazione, cura degli orti e tutela
animali da cortile.nelle Ordinanze regionali   nelle ulteriori adottate nel periodo di emergenza COVID-19 non risultano dettate disposizioni specifiche in materia di attività di coltivazione, cura degli
orti e tutela degli animali da cortile.
Ciò posto, tenuto conto che le attività agricole non risultano vietate dalle disposizioni
statali vigenti (di cui, attualmente, al DPCM 10 aprile 2020) e che le attività di cura degli
orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile sono finalizzate a
scongiurarne il deperimento e pertanto necessitate, gli spostamenti finalizzati alle dette
attività risultano consentiti sul territorio regionale. Ai sensi di quanto disposto dalle
ordinanze indicate in epigrafe con riferimento a tutti gli spostamenti consentiti è peraltro
richiesto che gli spostamenti siano effettuati in forma individuale (salvo che si tratti di
soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente) e per il tempo
strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto delle
regole di distanziamento sociale e delle connesse precauzioni obbligatorie per quanti
sono in circolazione sul territorio

 

Domanda:Le tabaccherie, essendo regolamentate dall’agenzia del monopolio, restano aperte? Non avendo avuto nessun ordine?

Risposta:Le tabaccherie, sono amministrate dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli,  comunque gli  esercizi dovranno osservare la chiusura nei prossimi giorni 12 e 13, atteso che il provvedimento della regione è stato adottato a tutela della sanità pubblica. da  chiarimento 17 dove si precisa che possono restare in funzione i distributori automatici all esterno degli esercizi

Domanda: Comandante buonasera, un chiarimento per gli autolavaggi, devono stare chiusi? Grazie e un saluto virtuale

Risposta
Ritengo che gli autolavaggi possano restare aperti perché rientrano negli elenchi delle attività autorizzate dai DPCM del 22 marzo con codice ateco 45.2; nella sotto categoria 45.20.91 è individuata chiaramente l’attività di “Lavaggio auto”; anche se sono installati nelle aree di distribuzione carburanti.

Buonasera un quesito:
Un esercizio di vicinato può fare consegna a domicilio fuori dal territorio ove insiste l’attività?
Se possibile mi indichi anche l’atto che lo vieta o lo consente?
Grazie mille

Risposta: L’esercizio può fare consegna al domicilio del consumatore purché i prodotti siano confezionati e vengano usate tutte le misure di sicurezza. Può andare anche fuori del suo territorio perché nessuna disposizione lo vieta.Con ordinanza regionale n.19 del 20 marzo, il Presidente De Luca ha disposto, con decorrenza immediata, la sospensione delle attività dei cantieri edili privati, salvo quelli per interventi urgenti. Entro cinque giorni tali cantieri devono essere messi in sicurezza e chiusi.
Invece, per i lavori a committente pubblica, fatti salvi i lavori di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di differire i lavori in corso, con chiusura dei cantieri entro cinque giorni.
Per le violazioni si procedere a denunciare gli inadempimenti ai sensi dell’art 650 C.P. 

Domanda: Comandante mi può spiegare
Se una persona deve arrivare da me da altro paese può venire tranquillamente giustificando che fa uso di cure alternative o uso di prodotti alimentari per intolleranti incorre in un reato

Io posso fare consegna a domicilio di prodotti imbustati come dice la normativa tranquillamente in un altro comune?

Risposta: Oggi 23 marzo il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare a chiarimento del DPCM 22 marzo, che dopo invierò, dove nell’ultima pagina (la 6) è previsto che:
Sono consentiti … o gli spostamenti per l’approviggionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto di vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune.
Poiché non tutti conoscono, o hanno letto tale disposizione, consiglio di portare al seguito una copia della circolare da esibire in caso di fermo e controllo.
Per i prodotti alimentari confezionati in vendita, si possono consegnare al domicilio del consumatore; sono invece vietati i prodotti di ristorazione ( pizzette, rosticceria ecc).

Domanda:  Comandante,
La consegna della spesa a domicilio (non ristorazione) è ammessa?
Per gli ambulanti di generi alimentari? Possono continuare l’attività?Grazie
Risposta: Ritengo che gli esercenti l’attività su area pubblicA itinerante possono esercitare; per la consegna a domicilio, in Campania è consentita solo per i prodotti commerciali di alimenti confezionati. Per quelli di ristorazione è vietata

Quesito: I panifici possono produrre pane e sfarinati. Vorremmo sapere se tra gli sfarinati sono ricompresi anche i dolci e possono essere venduti.

Risposta:

Rispondo subito che, a parere nostro, i panifici possono produrre e vendere pane e prodotti da forno dolci e salati (dolci vari, biscotti, pizzette, rustici etc.).

Proviamo ora a fornire una giusta motivazione a tale risposta con le considerazioni che, di seguito, andiamo ad esporre.

Si premette che l’attività di panificazione è autorizzata ai sensi dell’art. 4 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Detta attività è soggetta a presentazione di Scia e possesso dei requisiti igienico sanitari; essa prevede la possibilità di produrre e vendere pane, prodotti da forno e assimilati, così come stabilito dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 1/10/2018 n. 131 che, all’articolo 1, definisce il panificio come “…l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.

Aggiungo, inoltre, che nel Disegno di legge n. 739 del 2 agosto 2018, di iniziativa di alcuni Senatori, avente ad oggetto “Norme in materia di produzione e vendita del pane”, non ancora approvato, all’art. 7, comma 1, veniva data la seguente definizione di panificio: “1. È denominato «panificio» l’impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l’intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale”.

Concludiamo questo excursus normativo ripensando al DPCM dello scorso 11 marzo, ove all’allegato 1, tra le attività escluse dalla sospensione, individua il “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)”.

Andando a rileggere i prodotti inclusi in detto codice ateco, al punto 47.24 troviamo “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati”.

SI pone, quindi, il problema se i panifici possono vendere anche pizzette e dolciumi; ancora una volta ci sorregge il codice ateco che al punto 10.7 tratta produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi.

Quindi, nel nostro caso gli esercizi specializzati possono essere anche i panifici.

Ritornando al DPCM dello scorso 11 marzo, riteniamo inoltre che debba essere fatta una attenta lettura di quanto scritto all’art. 1, punto 2, e si rileviamo che non è vietata la vendita di taluni prodotti, bensì “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

In altri termini il decreto non ha voluto vietare la vendita di alcuni prodotti, penalizzando i relativi operatori commerciali, ma ha voluto vietare le modalità di vendita dei prodotti alimentari di ristorazione.

In pratica ha voluto vietare quel tipo di attività che poteva facilitare l’assembramento tra più persone o il contatto tra loro e con gli oggetti utilizzati da tutti, determinando, in tal modo, un sicuro contagio tra le persone che potevano già essere infette. Se comprendiamo questa “ratio” del decreto, potremo anche comprendere il motivo per cui le attività di pasticceria devono stare chiuse, mentre i dolci nelle panetterie possono essere venduti.

Nel primo caso i dolci sono spesso consumati sul posto e, quindi, provocare contagio; viceversa negli esercizi di panificazione il prodotto viene comprato e, subito dopo, il cliente si allontana dall’esercizio senza sostare nei locali.

Detto ciò, occorre fare una ultima precisazione.

Poiché ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del predetto D. L. 4 luglio 2006, n. 223 i panificatori possono esercitare anche la somministrazione non assistita dei loro prodotti, si deve procedere a diffidare gli operatori a non effettuare tale tipologia di attività, provvedendo a rimuovere, ove presenti, le attrezzature quali tavoli, sedie, panche ed altre suppellettili.

Infine, detti operatori si devono sempre accertare che sia osservata la distanza di sicurezza tra gli avventori, come del resto richiesto per tutti gli altri esercizi aperti al pubblico.

nota della redazione si segnala anche risposta quesito DPCM DOLCI PANIFICI

riflessione di Michele Pezzullo

Visto che dopo tante barzellette, filmati ecc è venuto il momento di parlare anche di cose serie, vi voglio scrivere poche cose sulle ordinanze che molti sindaci stanno adottando a seguito della epidemia del corona virus.
Incominciamo a precisare che tutte le ordinanze dei sindaci in materia sono solo carta straccia perché in questo settore non hanno alcuna competenza.
In questo caso abbiamo la costituzione che ci aiuta: la potestà legislativa in materia sanitaria è di natura concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione; il che significa che lo Stato detta la normativa di massima o leggi cornici e poi le regioni adottano la normativa di dettaglio. Pertanto solo il Governo e le regioni possono normare la materia su questa epidemia.Aggiungo, infine, che Il D. L. n. 9 del 2 marzo 2020, all’articolo 35 “Disposizioni in materia di ordinanze continginili e urgenti” ha espressamente stabile che:
1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in
contrasto con le misure statali”.
Qualcuno avvisasse i nostri sindaci, i quali vogliono approfittare del momento per meglio apparire, che
non devono adottare ordinanze in materia perché sono tutte nulle, improduttive di effetti è, quindi, scrivono solo una quantità enorme di inutilità ( per non usare altri termini), purtroppo.??
“andrà tutto bene”?

DOMANDA: Le medie e grandi strutture di vendita devono restare aperte o chiuse nei giorni festivi e prefestivi?

 vedi anche aggiornamento della  circolare ministero degli interni del 15 marzo 2020 numero 15350
Risposta  Il DPCM dell’8 marzo aveva stabilito che le medie e grandi strutture di vendita dovevano stare chiuse nelle giornate prefestive e festive e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali della Lombardia e numerose province del nord Italia.
Con DPCM del 11 marzo è stato stabilito che in tutta Italia fossero sospese, tutti i giorni, le attività commerciali sia di vicinato che medie e grandi strutture di vendita ad eccezione della vendita di generi alimentari; in tal modo abrogando quanto detto nel Dpcm dell’8 marzo.
Infatti, con circolare del 12 marzo il Ministero dell’Interno ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure prescritte nel DPCM 8 marzo, art. 1,lett. n),o),r).
Pertanto,non vi è più l’obbligo di chiusura nei festivi e prefestivi per le medie e grandi strutture di vendita, a condizione che commercializzano solo prodotti alimentari.

Domanda: In considerazione che Tabaccai possono stare aperti ed in questi esercizi ci sono slot machines monitor per il gioco a distanza questi possono essere utilizzati.?

Risposta: No, Attesa la ratio dei provvedimenti in relazione all’attuale situazione emergenziale,  i tabaccai e i concessionari di  slot machines  devono essere disattivati  compresi i monitor e televisori per i giochi a distanza  al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. vedi direttiva Agenzia Monopoli e dogane.

Domanda: si può fare jogging dopo l’ordinanza numero 15 del presidente della Regione Campania?

Risposta dopo il chiarimento numero 6 del 14 marzo 2020 in  regione Campania L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020. 2. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.  in chiaro contrasto con l’anticipazione ANSA PAG. CAMPANIA chiarimento numero 6 all ordinanza 15 del 13 marzo 2020

Risposta: dal tenore dell’ordinanza sembrerebbe di no, ma l’ANSA ha pubblicato un chiarimento che mettiamo di seguito: ANSA) – NAPOLI, 13 MAR – Niente uscite se non per motivi di stretta necessità ma resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all’esterno pur rispettando la distanza di un metro. Lo chiarisce lo staff della Regione Campania dopo l’ordinanza emessa oggi dal governatore Vincenzo De Luca che prevede norme molto restrittive per chi non rispetta le disposizioni previste per l’emergenza coronavirus. L’attività sportiva era prevista nel decreto del presidente del consiglio dell’11 marzo. restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali al  provvedimento

 

DOMANDA: ma allora  nei distributori le stazioni di servizio possono stare aperti ?

RISPOSTA: in regione Campania prima con ordinanza n. 13 e poi con chiarimento il Governatore ha precisato che possono stare aperti i servizi di ristorazione all’interno delle aree di servizio sulla rete autostradale

DOMANDA: Comandante scusatemi in un panificio che fa anche dolci ritiene che può continuare a fare i dolci.. E una attività che ha cucina e fa preparati da asporto tipo Famosa Leonessa o alcune macellerie possono continuare a fare il cucinato.. Sono quelle attività ibride. Il mio pensiero è che devono interrompere il cucinato e continuare l altra attività macelleria o quanto altro

RISPOSTA: Il Decreto stabilisce che i prodotti alimentari possono essere venduti, senza precisare se cotti o crudi; pertanto ritengo che sia il macellaio ne il panificatore possono continuare la loro attività.
Inoltre aggiungo che gli esercizi commerciali di prodotti alimentari possono anche consegnare i prodotti in vendita al domicilio del consumatore, come stabilito dal Presidente De Luca con ordinanza m.13 del 12 marzo.

Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020.
Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (chiarimento-n-2 ordinanza 13 REGIONE CAMPANIA Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi,
fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi
compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,
aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita
al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita
al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di
gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese,
salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei
dipendenti.

Chiarimenti ANCI CAMPANIA ORDINANZA N. 12 -14

ORDINANZE 13 E 14 CON I CHIARIMENTI SUCCESSIVI.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
1) Vietate le attività di ristorazione che riguardano bar, pub, ristoranti e pasticcerie. Gli esercizi devono
restare chiusi.
2) I supermercati e gli esercizi di vendita di beni di prima necessità restano aperti. E sono autorizzati a
effettuare consegne a domicilio ma soltanto di prodotti confezionati e consegnato da parte di personale
protetto con appositi DPI.
3) E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza di cittadini indigenti e/o soli.
Consentite, con l’obbligo di tutte le solite misure precauzionali, le attività del terzo settore che si occupano di
assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.
4) Gli esercizi, nei cui locali si svolgo attività miste (bar, tabacchi, sala giochi etc) sono autorizzati a
svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo e hanno quindi obbligo di sospensione
immediata di attività vietate quali bar, video-giochi, scommesse.
5) E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari.
6) E’ vietato frequentare parchi urbani e ville comunali, le cui porte o varchi di accesso devono essere
chiusi.
7) Vietato l’uso degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola eccezione delle sedute di
allenamento di atleti professionisti
8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.
Con l’Ordinanza n. 14 poi la Regione ha ridotto del 50% il Trasporto pubblico locale fino al 15 marzo
Con riferimento all ’Ordinanza n. 13 si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si
riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio
e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche
relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista,
elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione
di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.

DPCM 11 marzo – Note al testo

Con nuovo Decreto del 11 marzo il Presidente del Consiglio Conte ha impartito nuove e più stringenti disposizioni per la lotta alla infezione da COVID 19, in vigore fino al 25 marzo.

In particolare, all’art. 1 ha disposto che:

1.a) sono sospese tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1, posti in vendita sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia limitato l’accesso alle sole predette attività (chiudendo gli altri reparti che commercializzano i prodotti vietati);

1.b) dovranno restare chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività che viene svolta, mentre può essere effettuata l’attività di vendita di soli generi alimentari;

1.c) possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2.a) Sono sospese tutte le attività di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, con esclusione delle mense e del catering aziendale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

2.b) E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che il trasporto.

A questo proposito, si precisa che per la Campania tale punto non troverà attuazione perchè il Presidente De Luca con la sua precedente ordinanza n. 11 aveva vietato tale attività e già questa sera, con un post sul suo profilo facebook, ha confermato tale divieto.

2.c) E’ consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3.a) Sono sospese le attività relative ai servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri, estetisti;

3.b) sono consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte individuate nell’allegato 2.

4.a) Potranno restare aperti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi quali caseifici e altre trasformazioni agro alimentari (la mozzarella è salva !!!).

5.a) I Presidenti di Regione con propria ordinanza, ex articolo 3, comma 2, del .D L. 23

febbraio 2020, n. 6, potranno programmare il servizio di erogazione del Trasporto pubblico locale, anche non di linea.

In buona sostanza, moltissimi esercizi commerciali potranno restare aperti con la esclusione del settore abbigliamento e calzaturiero, mentre non è stato vietato neanche il commercio a mezzo internet.

Di seguito le attività ricomprese nell’allegato 1, che non sono soggette a chiusura:

Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico – sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Di seguito il commento del Presidente della Regione Campania al DPCM

CHIARIMENTI ORDINANZA NUMERO 12 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA: Con nuova ordinanza n. 12 del 11 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che con decorrenza immediata e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento dei mercati anche rionali e settimanali e delle fiere di qualsiasi genere.
Questo potrebbe essere il testo della nota a chiarimento:
Premesso che con ordinanza n.12 del 11 marzo è stata disposta la chiusura dei mercati anche rionali e settimanali;
considerato che nulla è stato disposto in ordine ai mercati generali all’ingrosso di prodotti alimentari, ne in ordine agli esercizi commerciali abilitati con propria autorizzazione che sono posti all’interno delle aree mercatali;
ritenuto che non è possibile disporre la chiusura di tali mercati generali perché gli esercizi commerciali di prodotti alimentari non potrebbero essere più riforniti con grave pregiudizio per tutta la collettività;
a chiarimento della citata ordinanza si precisa che:
Sono esclusi dal divieto di svolgimento i mercati generali all’ingrosso di prodotti alimentari e gli esercizi commerciali, in possesso di propria autorizzazione amministrativa, esistenti all’interno delle aree e strutture mercatali.
La Regione Campania poco fa ha diramato un comunicato e precisa che l’ordinanza n.12 di chiusura dei mercati non si applica ai mercati di vendita all’ingrosso. CLICCA PER VEDERE NOTA DI CHIARIMENTO ordinanza 12 chiarimenti

risposte dopo l’Ordinanza  n. 11 del 10/03/2020

Domanda: per i mercati in Campania a che stiamo ?

Risposta: Con nuova ordinanza n. 12 del 11 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che con decorrenza immediata e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento dei mercati anche rionali e settimanali e delle fiere di qualsiasi genere.

Domanda: e adesso che si fa per le pizzerie:?

Risposta: Con nuova ordinanza n. 11 del 10 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che le attività di bar e ristorazione dovranno cessare completamente ogni attività, senza poter svolgere neanche la vendita per asporto o la consegna al domicilio dei consumatori.
Con questo provvedimento è stata definitivamente posta fine a qualsiasi interpretazione: quindi chiusura totale alle ore 18.

RISPOSTE DOPO IL DPCM 09/03/2020 E ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA 10 DEL DEL 09/03/2020

domanda: quali obblighi ci sono per le  Pizzeria e  ristorazione?

Risposta: In ordine all’attività di somministrazione di bar, ristoranti e simili, nonché alla vendita per asporto operata dagli artigiani alimentaristi (pizzerie, kebab, cornetterie, gelaterie e simili) si precisa quanto segue:
Il Dpcm dell’8 marzo , all’articolo 1, comma 1, lett. n), ha stabilito che sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle 18 con distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli avventori in tali orari. Ciò premesso, si ritiene che che dopo le ore 18non si deve effettuare attività di somministrazione, ma possa essere consentita la vendita per asporto o al domicilio del consumatore, evitando tassativamente il consumo sul posto, pena la denuncia ex art 650.

domanda agli artigiani che hanno il consumo sul posto di alimenti ?

Risposta: In ordine agli artigiani alimentaristi si precisa che:
Nel predetto Dpcm dell’8 marzo la lett. n) fa riferimento a ristorazione e bar, mentre per le attività artigianali di alimenti da asporto (pizzerie, kebab, cornetterei, gelaterie etc.) si applica la lettera o) del decreto, con ingressi contingentati e distanza di 1 metro tra gli avventori.
Ovviamente occorre diffidare tutti questi servizi artigianali a non effettuare somministrazione e rimuovere tavoli, sedie, sgabelli, stoviglie e altre suppellettili che potrebbero dar luogo al consumo sul posto, anche in questo caso pena la denuncia ex art 650 CP e chiusura del locale.
Infine, a livello regionale, si precisa che in data odierna il Presidente De Luca, oltre ai precedenti divieti, con nuova ordinanza n. 10 del 10 marzo ha stabilito la Chiusura anche per barbieri, parrucchieri ed estetisti

 

Domanda: come ci si deve comportare per il rispetto del dpcm del 8 marzo che prevede la chiusura dei PUB?

RISPOSTA: in merito al discorso dei Pub, si conviene  il termine Pub nella legge non esiste e quindi non possiamo individuare tale tipologia di esercizio in modo diverso da quelli di somministrazione. ( chi ha scritto il decreto avrebbe dovuto fare un breve corso di formazione in materia).
Detto ciò, ritengo che nella ordinanza sindacale conviene attenersi solo agli esercizi di somministrazione ed i relativi obblighi di distanza di almeno un metro, tralasciando del tutto la tipologia di pub.

Domanda:Comandante le chiedo scusa nell’ordinanza numero 8 dell’ 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania si parla di chiusura dei centri di benessere. Per quanto riguarda i centri estetici che non vengono richiamati credo che comunque devono restare chiusi ? Grazie.

Risposta:I centri estetici, parrucchieri e simili sono strutture artigianali e non sono soggetti a chiusura, ma solo al rispetto delle norme sull’affollamento e le distanze tra le persone, oltre al rispetto delle norme sanitarie per i servizi, spogliatoi, attrezzature e simili.
Mentre devono stare chiusi i centri benessere quali ad esempio le SPA sia nelle strutture private che in quelle ricettive alberghiere.

ndr le risposte precedenti sono state fornite prima  del DPCM 8 MARZO 2020 E DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA N. 8 DEL 8 MARZO 2020 che prevede espressamente la chiusura di piscine palestre e centri benessere

 

Domanda:Buonasera Comandante potreste gentilmente chiarirci quali sono le sanzioni previste in caso di inottemperanza dell’ordinanza di De Luca? In giro sul web ho letto che è prevista la chiusura dell’attività e la revoca dell’autorizzazione. È così? Potreste gentilmente aiutarci a capire cosa fare nel concreto in caso di inottemperanza?

Risposta: Nel momento in cui si accerta la violazione dovrai anche far cessare l’attività e, quindi, lo farai chiudere. Il titolare Dovrà essere denunciato per violazione art 650 CP.
L’ordinanza del Presidente DeLuca è stata emessa ai sensi dell’art 50 del Tuell e quindi la violazione dovrà essere punita dall’art 650 CP.
Ritengo che non si possa procedere alla revoca della autorizzazione, anche perché nessuna normativa ha previsto tale tipo di sanzione accessoria.
semmai si potrà procedere al sequestro penale dell’esercizio ai sensi dell’art 321 CP P. per evitare che il reato possa essere continuato.

Domanda:Ma la piscina secondo voi può rimanere aperta???

Risposta:Credo di sì; ovviamente dovranno essere adottate misure igienico sanitarie per i servizi, spogliatoi ed altre attrezzature, rispettando la distanza tra gli utenti;

Domanda:Alla luce di quanto chiaramente spiegato poc’anzi, cosa ne pensi delle palestre, ossia di quei luoghi frequentati anche da bambini per attività di allenamento Altrimenti, che senso avrebbe avuto chiudere le scuole ed annullare eventi sportivi

Risposta:Come già detto ad altro collega per il problema delle piscine, Credo che possono restare aperte, ovviamente dovranno essere adottate misure igienico sanitarie per i servizi, docce, spogliatoi ed altre attrezzature, disponendo che gli utenti rispettino tra loro la distanza prevista dal Decreto governativo, senza accalcarsi nelle sale e nei predetti locali; NDR PER I LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI VEDASI LA circolare-n.-15 della Tak force Anci Campania

Chiusura discoteche ed altri luoghi di ritrovo in Campania fino al 15 marzo. ord-n-7 del -06-03-2020

Stando ad una rigida interpretazione del provvedimento, ritengo che che sono vietati tutti i luoghi e locali in cui non è possibile garantire la distanza stabilita di almeno un metro tra gli utenti. Ad esempio i tavolini dove si siedono i ragazzi gli uni sugli altri.
Quindi bar aperti per il consumo immediato al banco o, al limite, al tavolo purché avventori distanziati e senza la calca tipica dei baretti. Lo stesso vale per la somministrazione di alimenti ai tavoli (ristoranti, pizzerie etc.). Come già detto, per i mercati, se non sono particolarmente affollati (tipo la zona dei pastori-S. Gregorio Armeno a Napoli) non penserei ad una sospensione di tale attività, a meno che il prefetto o la Asl non dispongano diversamente.

Domanda: Vale anche per i circhi? É le processioni?

Risposta:Per i circhi sicuramente, mentre per le processioni, che si svolgono all’aperto e in forma dinamica lungo le strade, penso di no.

Domanda: :Ma ritenete opportuno fare un’ordinanza del sindaco per bar, ristoranti, etc… oppure, sulla base del decreto, la polizia locale va e controllo direttamente?

Risposta: Sarebbe opportuna una ordinanza del sindaco ex art 50 Tuell che, richiamando sia l’ordinanza regionale che il DPCM governativo, renda noti tutti i divieti e le limitazioni imposte a tutela della salute pubblica, avvisando che i trasgressori saranno denunciati ai sensi dell’art 650 CP.

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Quesito: condizioni di ammissibilità del cumulo giuridico per violazioni stradali plurime.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: condizioni di ammissibilità del cumulo giuridico per violazioni stradali plurime.

Con una certa frequenza, i giudici di pace ammettono il cumulo giuridico per violazioni plurime commesse da conducenti, anche in tempi diversi, facendo una lettura contro testuale rispetto al testo dell’art.198 del codice della strada. Quest’atteggiamento giurisprudenziale è abbastanza insolito e suscita qualche perplessità, anche perché, ad esempio, per i casi considerati dall’articolo 7 comma 14 del codice della strada (transiti plurimi in corsia preferenziale da parte di veicoli non autorizzati), si rischiano di invalidare centinaia di violazioni e di rimetterci diverse centinaia di euro di spese di notifica. Come si può difendere il principio del cumulo materiale?

RISPOSTA
Il quesito scuote problemi importanti; da una parte c’è una norma (art. 198 comma 1: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”) che –nata in un’epoca storica nella quale l’accertamento elettronico delle violazioni non esisteva- induce ad un rigore coerente con l’articolo 8 della L.689/1981. Dall’altra parte c’è il fatto che il presidio di alcune violazioni da parte di infallibili strumenti di rilevazione delle violazioni rende parossistica la questione delle tante sanzioni che si “ammucchiano” ben prima che la prima di esse sia pervenuta alla conoscenza del trasgressore, così rendendo priva di ogni ragionevolezza e sostanzialmente ingiusta una previsione tanto rigorosa (ancora più ingiusta poi appare la previsione del comma 2 dell’articolo 198, secondo cui: “In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”).
Indipendentemente dalle considerazioni che si possono fare sulla necessità di rivedere il rapporto tra violazioni seriali accertate con strumenti automatici e principio del cumulo materiale, dobbiamo ragionare sulle norme esistenti e comunque difendere il principio del cumulo materiale delle sanzioni, quante volte le azioni o omissioni siano separate e distinguibili tra loro.
In tal senso, in sede giudiziaria, non v’è dubbio che il principio va difeso. Tuttavia l’onestà intellettuale impone anche di dare atto del fatto che l’opinione dei giudici di pace è penetrata anche in Cassazione, sebbene in un’isolata circostanza.
Cass. civ. Sez. II, con ordinanza del 11-09-2018, n. 22028, ha cassato con rinvio (e rimesso ad altro giudice per l’applicazione del principio) la sentenza del Tribunale di Milano che, seguendo la teoria della difesa comunale, aveva annullato quella pronuncia del Giudice di pace che aveva applicato il cumulo giuridico ad un centinaio di sanzioni contestate a vari veicoli di un’azienda d vigilanza privata, che, in tempi diversi, avevano percorso alcune corsie riservate ai mezzi pubblici.
Il ragionamento della Cassazione, a mio giudizio, è debole, ma è pur sempre “Cassazione”: “Si è già detto che l’istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime commesse con un’unica azione od omissione – non essendo per converso invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. In tal caso non può invocarsi neppure l’art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perchè la L. n. 689 del 1981, art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perchè la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi. Pertanto, qualora sulla base della pluralità oggettiva delle condotte poste in essere dal trasgressore si individui una fattispecie di concorso materiale, ne consegue l’applicazione della regola del c.d. cumulo materiale e, quindi, quod poenam, delle sanzioni previste per ogni singola violazione (Cass. 3.5.2017, n. 10775; Cass. s.u., 28.7.2016, n. 15669). Nel caso in esame, il Tribunale, ritenuto che si fosse in presenza di una pluralità di condotte autonome, ha ritenuto legittima l’irrogazione di un numero di sanzioni pari alle violazioni contestate, considerando anche il disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 198, comma 2, (che concerne, tuttavia, le ipotesi di concorso formale di violazioni ai divieti di accesso nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, disponendo che il trasgressore soggiace, anche in tal caso, alla sanzione prevista per ogni singola violazione). Per stabilire l’autonoma delle singole condotte illecite, il giudice di merito ha dato rilievo al fatto che esse risultavano commesse in luoghi e tempi diversi, con vetture diverse ed in orari diversi ma, nel valutare il dato cronologico, non ha però tenuto conto che, nei casi segnalati dall’istituto ricorrente, i verbali evidenziavano che talune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto stradale ed inoltre erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo (di pochi secondi o di qualche minuto). L’errore in diritto è in cui è incorsa la sentenza è, quindi, consistito nell’aver ritenuto che le suddette condotte dessero luogo a violazioni autonome per il solo fatto di esser state consumate ad orari diversi, trascurando di considerare che ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte cost. 26.1.2007, n. 14). Nei casi indicati non poteva escludersi aprioristicamente la configurabilità di un’unica condotta e di una sola violazione, ma occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate”.
Insomma, un principio che non mi entusiasma, ma sicuramente un temperamento, nel senso della giustizia sostanziale, norme che, alla luce dell’accertamento elettronico, meritano un temperamento.

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Opposizione alla “cartella” e termini diversi a seconda del vizio.

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Opposizione alla “cartella” e termini diversi a seconda del vizio.

La Suprema Corte continua a fornire importanti precisazioni in materia di differenza tra i giudizi di opposizione all’esecuzione ed i giudizi recuperatori; ciò in quanto, a seconda del tipo di vizio che si intende far valere, corrono termini e preclusioni differenti.

Così, recentemente, la Cassazione civile, Sezione II, con Ordinanza del 04-09-2019, n. 22094 ha rimarcato che: può quindi, a corredo del superiore principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, affermarsi il seguente ulteriore principio di diritto: “Qualora il ricorrente, con l’opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoria o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c.”.

Chi difende le Amministrazioni deve ricordarselo questo tema; si vince e si perde più per il rito che per il merito.

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CONCORSO DI SANZIONI NELLA GUIDA PERICOLOSA.

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In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza al contempo sia la fattispecie del sorpasso vietato sia quella della circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità bensì di concorso formale, stante la diversa “ratio” degli artt. 143 e 148 del codice della strada (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 22/01/2019, n. 1683).

Questa recente affermazione della Suprema Corte riveste un particolare interesse, per gli appassionati di sistemi sanzionatori e di circolazione stradale, al contempo costituendo materia meritevole di insegnamento nelle “scuola guida”.

La differenza ontologica tra le due condotte consumate con la medesima azione, quale parametro di esclusione del principio di specialità, resta concetto complesso per le stesse corti superiori, Ne deriva che l’operatore di Polizia Stradale deve dare peso concreto alla effettiva consumazione di due condotte illecite e punire due volte lo stesso fatto, nei termini qui sopra indicati.

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“Prestare particolare attenzione vuoi dire che”…. responsabilità ed art. 140 CdS.

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Il combinato disposto degli artt. 140, comma 1, e 191, comma 3, del CODICE DELLA STRADA , impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso.

Insomma, con una pronuncia recente, si ricorda che i conducenti professionali devono serbare specialissima attenzione per i pedoni (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 18/01/2018, n. 1106).

Più in dettaglio, secondo la Corte: ” La regola principale cui ogni conducente deve attenersi è quella della salvaguardia dell’incolumità propria ed altrui, dettata dall’art. 140 C.d.S., comma 1. Tale norma stabilisce che gli utenti della strada devono sempre “comportarsi in modo da non costituire pericolo (…) per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. “In ogni caso” vuol dire che su qualsiasi altra esigenza (di circolazione, di celerità, di efficienza d’un servizio), prevale per la nostra legge sempre e comunque la salvaguardia dell’incolumità delle persone. Il successivo art. 191 C.d.S., comma 3, fin dal testo originario nel disciplinare la condotta dei conducenti rispetto ai pedoni, stabilisce che “i conducenti….devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”. Anche in questo caso la norma detta una prescrizione che non ammette deroghe. Ora, sarebbe evidentemente assurda un’interpretazione del combinato disposto di queste due norme che portasse alla seguente conclusione: che il conducente di un veicolo a motore debba sorvegliare la strada dinanzi a sè, ma possa disinteressarsi dei pedoni che si trovino accanto e dietro il suo veicolo, anche quando sia possibile avvistarli con l’ordinaria diligenza e tanto più quando debba ripartire dopo averli fatti scendere dal veicolo condotto. Una interpretazione di questo tipo, infatti, sarebbe incoerente con lo scopo della legge, che per quanto detto è garantire nel massimo grado possibile l’incolumità degli utenti della strada. Le due norme appena ricordate vanno dunque lette nel loro insieme, e nel loro insieme esse esprimono un concetto molto semplice: poichè chi guida un autobus può provocare danni a chi circola a piedi, deve prestare particolare attenzione nella guida, in ragione dell’intrinseca pericolosità dell’attività svolta. “Prestare particolare attenzione” vuoi dire che il conducente di un veicolo a motore, massimamente quando si tratti di veicoli di ingombranti dimensioni come gli autobus, prima di eseguire qualsiasi manovra deve accertarsi non solo che nel raggio d’azione del mezzo non vi siano pedoni, ma anche che non possano ragionevolmente entrarvi od interferirvi. Il conducente di un mezzo di ingombranti dimensioni, dunque, ha l’obbligo di non iniziare o proseguire alcuna manovra, quando avvisti intorno a sè pedoni che tardino a scansarsi, e che possano teoricamente interferire coi movimenti del mezzo. Questa è la regola di condotta che risulta dal combinato disposto dell’art. 140 C.d.S., comma 1, e art. 191 C.d.S., comma 4.

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Il decreto sicurezza. il nuovo libro di Fabio Piccioni e Sergio Bedessi

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Nuove norme in materia di circolazione stradale, sicurezza urbana, immigrazione e polizia locale

IL DECRETO SICUREZZA

Autori:
Sergio Bedessi – Fabio Piccioni

La novella apportata dal D.L. 113/2018, convertito con modifiche nella L. 132/2018 – che prevede una riforma di circa 30 provvedimenti legislativi e regolamentari – si articola in tre parti (cui corrispondono altrettanti titoli) in materia di

–         immigrazione,

–         sicurezza pubblica,

–         organizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata,

cui si aggiunge il titolo IV recante disposizioni finanziarie e finali.

Il commentario intende apprestare uno strumento informativo volto a favorire l’impatto dei nuovi congegni giuridici con la realtà concreta.

Il testo procede con l’analisi e la descrizione della normativa, nel tentativo di prefigurare le ricadute derivanti dall’impatto delle nuove disposizioni nel tessuto normativo del sistema e a porre in evidenza la peculiarità delle singole scansioni, al fine di individuare i problemi esegetici offerti alla riflessione letteraria e giurisprudenziale.

L’obiettivo è quello di illustrare le numerose novità proposte, offrendo un primo esame delle disposizioni di maggior interesse nel percorso a ostacoli dovuto al doppio binario tra procedimento amministrativo e diritto penale, interno e comunitario. 

Avv. Fabio Piccioni
Dr. Sergio Bedessi
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E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che introduce una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.

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E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che introduce una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.

E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che introduce una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro,  di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Ha avuto ragione la sindaca Virginia Raggi, quando ha disposto che l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro -di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.- dovesse essere contenuto nella seguente fascia oraria: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Il T.A.R. Lazio (Roma Sez. II), con sentenza del 21/01/2019, n. 750, ha statuito la legittimità del provvedimento della Sindaca di Roma che decisamente minacciava gli interessi della lobby del gioco d’azzardo legalizzato.  Orari, quelli fissati in ordinanza, peraltro del tutto ragionevoli, ma comunque invisi a chi sa che chi è affetto dalle patologie correlate al gioco compulsivo, non conosce orari né ragione ed è disposto a giocare anche tutta la notte.

Interessante l’impianto sanzionatorio dell’ordinanza “… in caso di mancato rispetto dei predetti orari le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689 del 1981, nonché in caso di recidiva con l’applicazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque giorni, della sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS”.

La decisione amministrativa non affonda, peraltro, le sue radici in strumenti nuovi, ma rievoca vecchie e validissime norme: “ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000”, abilitata (con un interessante percorso di ricostruzione delle fonti dell’Ordinamento locale) dal “Regolamento sale da gioco e giochi leciti, approvato con Delib. n. 31 del 2017, e, in particolare, del suo articolo 12”.

Il TAR Lazio, così conferma che non è vero che l’ordinanza di cui al comma 7 del TUEELL fosse stata di fatto eliminata dall’ordinamento dalla liberalizzazione, e che –se si ragiona con prudenza- lo strumento in parola ancora conserva una grandissima efficacia.

Interessante il percorso di approfondimento che i giudici capitolini articolano sulla questione della ultravigenza dell’ordinanza di cui a comma 7 dell’articolo 50 del TUEELL:

“L’art. 50, comma 7, del T.U. Enti locali nell’elencare le competenze del Sindaco prevede che: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”.

La Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità costituzionale (sollevata dal T.a.r. Piemonte) – con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione – degli artt. 42 e 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 241, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso R.D. n. 773 del 1931, con sentenza n. 220 del 9 luglio 2014, ha affermato che “in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.

Ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108, investita della questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 117, commi 2, lett. h) e 3, della Costituzione, dell’art. 7 della legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 (recante “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico GAP”), nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai cosiddetti luoghi sensibili ivi indicati, ha, tra l’altro, evidenziato che “…il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che – come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 – ricadono nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale”, ma piuttosto per “…evitare la prossimità delle sale degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo”.

La sentenza ha rilevato che “la disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio – sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia della legislazione concorrente “tutela della salute pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”. Il Giudice delle leggi ha aggiunto che non è decisiva, ai fini di escludere la competenza legislativa regionale nel caso di specie, la circostanza “…che la norma censurata inciderebbe su esercizi commerciali, quali quelli che accettano scommesse, soggetti al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 del TULPS – controllo finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico – finendo, così, per interferire indebitamente con questo stesso regime autorizzatorio. La norma regionale si muove su un piano distinto da quello del TULPS. Per quanto si è detto, essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, “piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli”, segnatamente in termini di prevenzione di “forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011). In quest’ottica, la circostanza che l’autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l’esercizio di una attività pure autorizzata dal questore….non implica alcuna interferenza con le diverse valutazione demandate all’autorità di pubblica sicurezza”.

Sulla base di tale interpretazione, copiosa giurisprudenza ha riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale (cfr.: Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, 20 ottobre 2015, n. 4784; 22 ottobre 2015, n. 4861).

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Prima timbri il cartellino e poi cominci ad esercitare la funzione! Follie giurisprudenziali.

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Prima timbri il cartellino e poi cominci ad esercitare la funzione! Follie giurisprudenziali.

Quindi, anche se si assiste alla più turpe e pericola delle condotte illecite, per carità, ognuno si faccia gli affari suoi!

Magari anche se ci si sta recando a lavoro, a piedi, in uniforme, se non si è prima timbrato il cartellino, guai ad accertare o contestare una violazione alle norme del codice della strada…..non si fa!

Siamo sull’orlo della follia, ma piaccia o meno, la giurisprudenza dice questo: “Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purchè si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio“.

La pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 30-01-2019, n. 2748) che ha annullato l’accertamento compiuto dal Comandante della Polizia Municipale di un Corpo Emiliano (sicuramente in relazione a condotte pericolose di guida che questi deve aver rilevato mentre non era in servizio e che hanno suscitato il suo senso del dovere e della funzione, anche se non aveva ancora marcato il cartellino) deve essere così annullato, in base ad un’interpretazione che, riportandosi a pregresse opinioni (Cass. 5771/2008, Cass. 5538/2001, Cass. n. 35099/2015), onestamente non ha alcun senso e non merita grossa condivisione.

Mi astengo dal commentare oltre.

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QUESITO: Condominio, Amministratore, responsabilità.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO: Condominio, Amministratore, responsabilità.

Quesito

Con la presente, approfittando della costante disponibilità dell’Associazione Professionale P.A.sSiamo, vorrei che mi venissero chiarite le modalità di redazione del verbale di contestazione ex art. 22 c.11 cds nell’ipotesi, ricorrente, di passo carraio non autorizzato di condominio. E’ corretto individuare l’amministratore come trasgressore e il condominio obbligato solidale? In assenza di amministratore è corretto individuare come trasgressori, da verbalizzare singolarmente, i condomini che si servono del passo? Ritengo che il punto di partenza della redazione debba essere la Legge 689/81 che all’art. 3 e 6 fissa i principi d’individuazione, rispettivamente, del soggetto trasgressore e obbligato in solido. L’art. 3 della 689/81 afferma, circa l’elemento soggettivo dell’illecito, che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Pertanto, la condotta da sanzionare deve essere riferibile ad una persona non potendo i caratteri della coscienza e della volontà essere riferiti ad una società o entità astratta. L’art. 22 c.11 cds intende sanzionare il soggetto che, in presenza di un passo carraio non autorizzato, lo mantiene in esercizio pur avendo il potere/diritto/obbligo di regolarizzarlo. Con la nomina, i condomini, demandano, nei limiti del mandato, all’amministratore la gestione del condominio ed essendo l’amministratore colui che ha il dovere di attivarsi per garantire i diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, dovrebbe, lui stesso, attivarsi per la regolarizzazione del passo carraio abusivo. Sulla base di queste brevi considerazioni, penso si possa individuare quale trasgressore l’amministratore condominiale. Circa il rapporto di solidarietà l’ultimo comma dell’art. 6 della 689/81 afferma che è responsabile in solido con l’autore dell’illecito:la persona giuridica, l’ente privo di personalità’ giuridica o, comunque, l’imprenditore per gli illeciti commessi dal rappresentante o dal dipendente. Sulla base del succitato articolo mi sembra, evidente, che il condominio, ente privo di personalità giuridica, sia obbligato solidale con l’amministratore suo rappresentante legale. Col principio di solidarietà il legislatore non ha voluto estendere la responsabilità del fatto illecito ma semplicemente aumentare la garanzia di pagamento. Infatti, entrambi i soggetti, amministratore e condominio, potranno essere chiamati a rispondere del fatto illecito; il condominio, tuttavia, qualora dovesse pagare la sanzione avrebbe nei confronti dell’amministratore un diritto di regresso. A prescindere dalla natura giuridica che si vuole attribuire al condominio in nessun caso il condominio dovrà essere qualificato come trasgressore ma solo come garante delle somme dovute dal proprio rappresentante autore dell’illecito. Nell’ipotesi di condominio senza amministratore ritengo che si possa procedere alla contestazione della violazione ai singoli condomini del fondo servito dal passo abusivo poiché ognuno avrebbe avuto titolo per procedere alla regolarizzazione.

Napoli, 23/01/2019

Vi ringrazio

RISPOSTA

Si ringrazia per il quesito e si rappresenta che le riflessioni giuridiche che lo accompagnano sono di rispettabilissimo pregio giuridico.

Nel rispondere si evidenzia quindi che il condominio, è un ente di gestione, privo di personalità giuridica. Spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio, alla sua gestione vanno ascritte le azioni o le omissioni che rilevino come illecito punibile con sanzione amministrativa (es.: aver consentito –nel giorno dell’accertamento della violazione- che un accesso carrabile sulla pubblica via, fosse mantenuto in esercizio senza l’acquisizione dell’apposita concessione comunale).

Ne deriva che questi (l’amministratore):

  • laddove sia constatabile una condotta umana -esercitata per la salvaguardia dei beni comuni, attiva o omissiva che corrisponda ad illecito- risponde come trasgressore (di solito ciò accade per gli illeciti permanenti a condotta omissiva); in questo caso il verbale va notificato all’amministratore anche come legale rappresentante del condominio (che resta obbligato in solido), in relazione ad una violazione per la quale v’è un trasgressore identificato.
  • Laddove non sia una constatabile una condotta umana, esercitata per la salvaguardia dei beni comuni, attiva o omissiva che corrisponda ad illecito-  risponde come legale rappresentante del condominio (che resta obbligato in solido), in relazione ad una violazione il cui trasgressore è rimasto non identificato (di solito ciò accade per gli illeciti istantanei a condotta attiva, quando l’agente accertatore non abbia assistito alla flagrante commissione dell’illecito).

I principi di cui sopra, valgono, tal quali, anche in caso di mancata designazione di amministratore. In buona sostanza, la possibilità di contestare la violazione a tutti i “comunisti” sussiste se la natura della violazione lo consente. Ovvio che, in questo caso, siamo nelle ipotesi dell’art. 5 della L. 689/1981 e che la percezione di afflittività sarà più elevata.

L’occasione è propizia per porgere cordiali saluti.

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Circolare ministeriale su sequestro e fermo.

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Il Ministero dell’interno sta dando dimostrazione di grande solerzia nella produzione di circolari che attengono alla conversione in Legge del D.L. 113/2018 ( Ministero dell’interno: 1) direttiva  300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 2) circ. 10/01/2019 n. 300/A/245/19/149/2018/06 ; 3) Circ. 18.12.2018 prot. n. 0083774; 4) Circ. 21.12.2018 prot. n. 557/LEG/240.524.2).

il 21 gennaio è stata pubblicata una importante direttiva che tenta un riordino complessivo della materia dei sequestri e dei fermi amministrativi, alla luce dell’importante novella.

Il giudizio complessivo sulla circolare è, sostanzialmente, positivo, al netto di qualche precisazione di difficile condivisione.

Sta di fatto che essa costituisce un piccolo “manuale” comportamentale che può essere di grande utilità per quegli operatori di polizia stradale che sapranno conservarla e consultarla al momento del dubbio o del bisogno.

Qui si allega la circolare.

http://www.vigileamico.it/wp/procedure-fermo-sequestro-amministrativo/

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L’anomalia del “sequestro cautelare”, previsto dall’articolo 116, comma 4, della L.R. Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)

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Pubblicata sul BURT n. 53, del 28 novembre 2018, la Legge regionale Toscana, 23 novembre 2018, n. 62, recante il “Codice del Commercio”, ha ormai definitivamente soppiantato –tra l’altro- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

Molte e rilevati sono le novità, tuttavia, in questa sede intendo porre l’attenzione su un tema –apparentemente secondario- di interesse prevalente per gli operatori di polizia municipale della Regione Toscana e di quanti esercitino, per caduta funzionale, le prerogative di cui agli artt. 18-20 della Legge 689/1981, nei comuni della predetta Regione.

Mi riferisco alla disciplina del sequestri, con particolare riguardo alla previsione dell’articolo 116 comma 4, della menzionata L.R. 62/2018, secondo cui:

“Nei casi di cui ai commi 2[1] e 3[2], lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci”.

Preliminarmente osservato che, la connessione teleologica del sequestro alla confisca è stato conservato nelle previsioni del comma 1[3] dell’articolo 116 qui in esame (e che la sezione III del capo XVI della Legge disciplina autonomamente il sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche), non ci si può privare dall’esprimere alcune considerazioni critiche con riguardo a quanto sopra evidenziato in “grassetto”.

  1. Una prima critica si deve sicuramente appuntare in ordine al fatto che – con l’inciso: “Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci-  viene innestata una finalità latamente estorsiva nel sequestro amministrativo di cui all’art. 13 della 689/1981 che –è bene non dimenticarlo- resta “misura cautelare” preordinata esclusivamente alla realizzazione della più tipica delle sanzioni amministrative non pecuniarie: la confisca.

In buona sostanza, il Legislatore regionale toscano perde di vista il solco entro cui far viaggiare la misura cautelare del sequestro (come antecedente logico della confisca) e la trasforma in una sorta di “misura atipica a contenuto custodiale”, che perde efficacia quando il trasgressore abbia dato luogo al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Non è questa la sede per approfondire il tema (di diritto costituzionale) delle possibilità che ha la potestà legislativa regionale nell’implementare le misure di sostegno dell’efficacia dell’azione amministrativa, nei campi di materie di propria competenza, potendo affermarsi che ben si può, nei margini preconizzati dalla giurisprudenza della Consulta, anche deragliare dal modello tradizionale scandito dalla Legge 689/1981, creando nuove sanzioni non pecuniarie; tuttavia è il caso di osservare come sarebbe stato meglio costruire espressamente una misura di tal fatta (qui battezzata: “misura atipica a contenuto custodiale”), magari nel rispetto dell’esperienza del “fermo amministrativo” conosciuto in altra legislazione, onde avere sempre una relazione stabile tra agente di polizia che accerta la violazione ed adotta la misura ed autorità amministrativa che ne controlla la legittimità e ne conferma la stessa ammissibilità.

  • Una seconda critica (che può essere anche intesa come un corollario della prima) attiene alla selezione delle cose da sequestrare, quando la legge non preveda (come nei menzionati casi di cui ai commi 2  e 3 , lettere a, b e d) che su esse si abbatte la sanzione amministrativa non pecuniaria della confisca. Esemplificando, nel caso in cui il titolare del titolo abilitativo sia assente per una specifica edizione di un mercato e preponga al “banco” un soggetto che non ha la qualifica di dipendente o collaboratore, sicuramente la Polizia Municipale contesterà la sanzioni amministrativa pecuniaria da Euro 250 ad Euro 1.500, ma si troverà anche a confrontarsi con la necessità di sequestrare tutte le merci e tutte le attrezzature (in vista dell’ottenimento del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria), senza poter trasmettere il verbale di sequestro ad alcuna autorità amministrativa, atteso che la misura non è collegata alla confiscabilità dei beni sequestrati. L’ufficio che svolge la funzione di “autorità amministrativa” di cui alla L. 689/1981 (a sua volta imbarazzato per il ricevuto verbale di sequestro, proseguendo in questa esemplificazione) altro non potrà fare che rimandare al mittente gli atti, atteso che la legge nazionale (689/1981) radica la sua competenza, per l’adozione del provvedimento di confisca, mentre la Legge Regionale non disciplina la sua competenza sui temi qui in esame. Si arriva, pertanto, al paradosso: il sequestro sarà di tipo obbligatorio (il tenore testuale è tale da superare la facoltatività insita nel “può”, conosciuto dall’articolo 13 della L. 689/1981) e adottato sotto esclusiva responsabilità del personale operante; personale operante (rectius: comando da cui dipende il personale operante) che dovrà anche disporre la restituzione del beni sequestrati, una volta che sia stato rilevato l’avvenuto pagamento in misura ridotta.
  • Una terza critica attiene alla discordanza tra la rubrica della sezione III del capo XVI della Legge Regionale 62/2018 (così denominata: “sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche”) ed il contenuto degli articoli 119-124 ivi contenuti che si spingono a descrivere le modalità di esecuzione di tutti i tipi di sequestri e di definizione delle regole di conservazione e distruzione di alcune tipologie di beni sequestrati. Le modalità di esecuzione del sequestro, quindi, in materia di commercio su aree pubbliche seguono, solo in quanto non derogate dagli articoli 119-124 della L.R. 28/2018, gli articoli del D.P.R. 571/1982, con tutta una complessità procedurale che deve essere riassorbita dalla costruzione di una modulistica completa e capace di assorbire e gestire tutte le variabili di questo puzzle.
  • Una quarta critica, in realtà si traduce in una lode per il Legislatore regionale toscano; va fatto osservare, difatti, che la L.R. 68/2018 prevede un trattamento sanzionatorio per chi eserciti il commercio nelle “zone interdette dal Comune” ed un diverso trattamento sanzionatorio per chi “violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; in particolare:
  • il comma 1 dell’articolo 116 prevede: “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981, chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune”.
  • il comma 3 dell’articolo 116, alla lettera d) prevede: “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi: …d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1”.

Questa ben scritta differenziazione tra le condotte illecite ed il relativo trattamento sanzionatorio merita di essere lodata, così come merita di essere segnalato, per commendevolezza e precisione, il rapporto tra le sanzioni del comma 1 dell’articolo 116 qui in esame e l’espressa disapplicazione dell’articolo 29 del D.Lgs. 114/2018, richiamata dall’articolo 132 della L.R. 68/2018.

Ne deriva che, l’applicazione, in Toscana, degli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 consegue, “in parte qua”, alla sola sanzioni del comma 1 dell’art. 116 della L.R., una volta che il comune abbia disciplinato, con regolamento, le aree oggetto di interdizione; in questo caso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, a precedere l’ordine di allontanamento ed il divieto di reingresso, ci sarà anche il “sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci” e “la successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati”.

Fatta la lode, va specificato che residuano problemi, sul piano del sequestri connessi alla violazione delle “limitazioni e divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, che non si risolvono in una “interdizione secca” dal praticare il commercio in forma itinerante in una determinata porzione di città. Persiste anche in questo caso, quanto evidenziato ai punti precedenti, con attinenza al tema della sequestrabilità di beni non esattamente specificati (mezzi ed attrezzature? Beni posti in vendita?) per finalità di compulsione al pagamento della sanzioni, senza possibilità di addivenire a confisca.


[1] È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l’esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

[2] È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 87, 90, e 93;

d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.

[3] 1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981, chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.

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Stesso fatto, sanzione penale + sanzione amministrativa; Tribunale di Roma, ammissibilità.

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Interessante la sentenza del Tribunale di Roma, sezione penale VIII, n°6298/2017, che prende posizione in merito al rapporto di specialità tra legge penale e legge regionale che prevede sanzioni amministrative, facendo una disamina intrigante del principio di specialità, alla luce della giurisprudenza CEDU.

Bis in idem o legittima la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista da una legge regionale che si sovrappone alla legge penale (art. 633 cp).

Il Tribunale risolve il dilemma nel senso della compatibilità con il sistema giuridica del doppio binario sanzionatorio.

Si allega la sentenza

6944-trib.-roma-sent.-17.07.2017-n.-6298-torneo-ne-bis-in-idem-2

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Sequestro di bovini: giurisdizione amministrativa ed esclusione della L. n°689/1981.

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Sequestro di bovini: giurisdizione amministrativa ed esclusione della L. n°689/1981.

Alcuni allevatori ricorrono a TAR Campania, contro i provvedimenti con i quali veniva disposto il sequestro fiduciario e l’affidamento in custodia dell’allevamento bufalino riscontrato affetto da brucellosi, con contestuale isolamento e destinazione al macello degli animali infetti contrassegnati con marche auricolari (per un totale di 82 capi) nonché il divieto di qualsiasi movimento di animali da e per tale allevamento.

I provvedimenti in parola sono disciplinati dall’art.22 del D.Lgs n°158/2006, secondo cui: “Qualora   si constati  un  trattamento illecito  l’autorità competente  sottopone  a sequestro  gli  allevamenti sottoposti alle indagini  di cui  all’articolo  18, comma 1, lettera b), dispone che tutti  gli  animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un’identificazione   ufficiale e  ordina  un prelievo  di  campioni ufficiali  su un  insieme di animali statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute”.

Di tale normativa si era già occupato il TAR campano (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.07.2014, n. 3803) che, questa volta, quanto all’autorità competente, deve dare prova della sua capacità di superare i vizi di forma, in omaggio alla sostanza del principio di precauzione[1]. Ne deriva che, sebbene ad adottare il provvedimento impugnato sarebbe dovuto essere il Direttore Generale dell’ASL di Caserta, non ha pregio il dedotto vizio di incompetenza del  “Veterinario dirigente”, che ha effettivamente adottato l’atto, in quanto “legittimo deve comunque ritenersi l’intervento del dirigente del Servizio veterinario dipartimentale locale, ove delegato, in via interorganica, proprio in relazione alla funzione espletata, dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territorialmente competente per adozione di provvedimenti di amministrazione attiva”.

Il cuore della sentenza TAR Campania, sezione IV, n° 1012 del 12 febbraio 2018 resta il seguente: “A parere della Sezione, l’operato di parte resistente risulta pienamente conforme al principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente e alla salute (Cons. Stato, n. 30 del 2009) … che, come detto, trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n. 171)… È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali” (cfr. sul punto, ex ultimis, T.A.R Piemonte, I, 3.5.2010 n. 2294)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 31.01.2013, n. 683; 1 dicembre 2011 n. 5625)”.

Sul piano procedurale, alcune annotazioni:

  • sono sequestri “sanitari anomali” eccentrici rispetto alla L. n°689/1981;
  • vertendosi in tema di “amministrazione attiva” non ha alcun rilievo la giurisdizione del giudice ordinario;
  • essendo maturata la definizione delle “autorità sanitarie”, non riemerge più, come accadeva con frequenza in passato (Cfr: TAR Campania, sez. V, n°3803/2017), la competenza del sindaco ex art. 50 TUEELL.

[1]“questa Sezione già in passato (8.5.2010, n. 6586; 3.3.2010, n. 1284) ha in analoghe circostanze evidenziato come tutti i vizi di natura procedimentale fossero recessivi rispetto alla situazione descritta nel provvedimento impugnato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1.12.2011, n. 5625)”

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Autotrasporto, confisca e prova della colpevolezza.

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Autotrasporto, confisca e prova della colpevolezza.

Secondo Cass. civ. Sez. II Ord., 01/03/2018, n. 4866, In materia di autotrasporti, la sanzione accessoria della confisca non può – in difetto della sussistenza dell’elemento soggettivo (almeno) della colpa – essere considerata legittima ove applicata al proprietario della merce (destinatario, in via generale, di tale misura accessoria, ove prevista obbligatoriamente) nei cui confronti non sia emerso che abbia partecipato all’affidamento del trasporto al vettore abusivo o che si sia comportato in modo specificamente negligente rispetto all’accertamento della regolarità del trasportatore. E’ il solito ricorrente tema della necessità che l’accertamento della violazione sia fatto acclarando l’esistenza della responsabilità colpevole, senza sovrapporre il ruolo di obbligato in solido con quelli di trasgressore.

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Entra in vigore il nuovo Regolamento privacy: FARE ATTENZIONE!

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La piena applicazione del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), è prevista il 25 maggio 2018; quindi a decorrere dalla data odierna.

Tutti ne parlano ma pochi lo studiano.

Io sono tra quelli che versa in condizioni di ritardo nell’apprendimento di questa novellazione significativa per chiunque operi in P.A., così mi sono posto il problema che, forse, altri dipendenti pubblici si trovassero nelle mie condizioni.

Mi son domandato cosa potessi fare di buono per me, allo scopo di non restare tanto arretrato; la risposta è stata: vai a visitare il sito del Garanteprivacy.

Ne ho ricavato una marea di materiale di ottimo livello che, a questo punto ritengo giusto condividere con gli altri pubblici dipendenti di buona volontà.

Insomma, v’è da dire che l’autoformazione è cosa possibile… si risparmia e si impara… basta solo la buona volontà.

Allego:

Regolamento UE 2016 679 (dal sito del Garanteprivacy)

accodo dei link di straordinario valore:

Guida all’applicazione del regolamento

video dell’intervento del Garanteprivacy a Bari

 

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Anche l’ora legale entra nelle questioni di “autovelox”

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Anche l’ora legale entra nelle questioni di “autovelox”

In materia di misuratori di velocità e relative sanzioni, se ne vedono di tutti i colori, sfogliando i massimari della giurisprudenza. Dalla Sardegna ci arriva la casistica che è pervenuta alla Suprema corte, dalla quale è stata giubilata con la pronuncia Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 10/04/2018, n. 8865.

La sentenza di appello che viene gravata in cassazione, riferisce che la contestazione sulla divergenza tra l’ora segnata in verbale (16,21) e quella segnata sullo scontrino (15,21) dell’apparecchiatura telelaser era riconducibile al mancato adeguamento dell’orario nel passaggio dall’ora solare a quella legale. Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto essendo pacifico che l’asserita negata infrazione è avvenuta alle 16,21 come risulta dal verbale mentre lo scontrino indica le 15,21.

il relatore (in Cassazione) ha proposto la manifesta infondatezza dell’unico motivo, che ripropone il motivo di appello sul quale il tribunale ha dato sufficiente risposta riferendo dell’espressa menzione nel verbale della divergenza di orario, e la trattazione in Camera di consiglio non partecipata. Il Collegio ha condiviso la proposta, trattandosi della reiterazione delle tesi svolte in appello, sulle quali è stata data sufficiente risposta avendo la sentenza rilevato che l’appellante invocava a sostegno della propria tesi una pronunzia della Corte di Cassazione su un caso completamente diverso in cui la divergenza nella indicazione della data poteva far sorgere dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio (Cass. 9.6.2010 n. 13887) nè aveva dedotto ulteriori ragioni per contestare questa spiegazione o il difettoso funzionamento dell’apparecchio rilevatore.

In definitiva: “E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per inosservanza dei limiti di velocità, anche se l’ora dell’infrazione registrata dall’autovelox diverse da quella indicata a verbale per mancato adeguamento del sistema all’ora legale”.

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Sospensione della patente tra misura cautelare e sanzione amministrativa.

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Sospensione della patente tra misura cautelare e sanzione amministrativa.

Il Consiglio di Stato, con parere reso dalla sezione III in data 24/04/2018, n. 2465, entra nel merito della natura giuridica della sospensione della patente, affermando che:

“Le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice.”

Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione sia cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti un’unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto.

Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente già scontato, senza che vi sia bisogno dia esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente.

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La responsabilità del notaio nella compravendita immobiliare.

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La responsabilità del notaio nella compravendita immobiliare.

Sono tanti i casi di abusivismo edilizio o di litigi familiari, nei quali viene in causa la scarsa professionalità dei notai. La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/05/2018, n. 11746) ci ricorda che l’opera professionale di cui è richiesto il notaio nel caso di compravendita immobiliare non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. In particolare, il notaio è tenuto a e effettuare le visure catastali e ipotecarie nonché a consigliare il cliente su questioni tecniche e su problematiche correlate all’atto sulle quali il cliente stesso potrebbe non avere la necessaria competenza. Siffatto obbligo, in mancanza di patto contrario, non può tuttavia estendersi sino a comprendere anche il dovere del notaio di curare la “pratica amministrativa”.

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Ordine illegittimo e licenziamento: leading case nel conflitto tra segretario comunale e comandante della polizia municipale.

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A pagina 20 del sole 24 ore del 20 aprile 2018 si leggeva: “Cassazione. Il dipendente a sua difesa può richiedere l’ intervento del giudice del lavoro anche in forma urgente. L’ordine illegittimo va eseguito. I giudici estendono alla pubblica amministrazione le regole del settore privato”.

La faccenda ha attirato la mia curiosità in relazione alla circostanza che la situazione di fatto attiene (in parte) ad una lite tra segretario comunale e comandante della polizia municipale; dal che ho cercato la sentenza (nel caso di specie: “Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10-01-2018) 19-04-2018, n. 9736).

Orbene, Con sentenza n. 1748/2016 la Corte di appello di Roma aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato da un Comune ad una dipendente. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in tale sentenza, la predetta dipendente aveva adito il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Latina e, premesso di avere svolto funzioni di Comandante della Polizia Municipale aveva dedotto che, a partire dal maggio 2003 il Sindaco e il Segretario Comunale (quest’ultimo anche con le funzioni di Dirigente Generale, Responsabile della Polizia municipale e preposto all’Ufficio dei procedimenti disciplinari) avevano iniziato a tenere nei suoi confronti atteggiamenti vessatori costituenti “mobbing”, attraverso l’imposizione di ordini professionalmente dequalificanti e la privazione di funzioni istituzionali, fino al licenziamento irrogato per mancata ottemperanza agli ordini del superiore ed assenze ingiustificate dal servizio. Il Tribunale adito aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, con conseguente diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre aveva dichiarato non esservi luogo a provvedere sulle rimanenti domande, da intendersi rinunciate ex art. 75 c.p.p., comma 1 per avvenuta costituzione di parte civile della dipendente nel giudizio penale (per abuso di ufficio e falso) a carico del Sindaco, del Segretario Comunale e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nei fatti descritti. Il Giudice di primo grado aveva osservato che, alla stregua del Regolamento della Polizia Municipale, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale erano demandate funzioni di responsabilità del servizio e che quindi la dipendente aveva tutti i poteri di gestione ed organizzazione del lavoro dei vigili urbani, mentre al Segretario Comunale, per lo stesso Regolamento, era demandata la sovrintendenza allo svolgimento dei compiti affidati al Corpo. Aveva dunque affermato che il Comandante organizza e gestisce il Corpo di Polizia Municipale, mentre il Segretario comunale impartisce al predetto Comandante le direttive di ordine generale. Sulla scorta di tale premesse, aveva ritenuto che le condotte contestate, relative alla mancata osservanza dei servizi programmati dal Segretario comunale, non integrassero condotte idonee a giustificare la sanzione espulsiva: l’attribuzione dei poteri che alla dipendente derivavano dal Regolamento escludeva di poter dare rilevanza, ai fini del giudizio di proporzionalità, al “turbamento della regolarità del servizio e alla confusione per la sovrapposizione degli ordini”, ragioni poste alla base del recesso. Tale sentenza era stata impugnata da entrambe le parti, ma la Corte di appello di Roma, rigettato l’appello proposto dalla dipendente, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, aveva dichiarato la nullità del licenziamento. In conclusione, la Corte distrettuale aveva ritenuto che tutte le mancanze poste a base del licenziamento e dei precedenti provvedimenti disciplinari, ivi comprese le assenze dal servizio, risultavano collegate alla inosservanza delle disposizioni provenienti dal Segretario Comunale in contrasto con quelle provenienti dalla stessa dipendente nell’esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi di Comandante del Corpo, cosicché la mancata osservanza di quei disposizioni non costituisce inadempimento. Per la cassazione di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

L’esito del giudizio di Cassazione può così riassumersi: si può essere licenziati per non aver ottemperato ripetutamente ad ordini ricevuti, anche se illegittimi.

Con le parole del Collegio “La sentenza impugnata è incorsa in un’ulteriore violazione di legge laddove ha affermato che il dipendente che non condivida direttive o istruzioni impartite dal superiore ovvero dal datore di lavoro ovvero le ritenga dequalificanti abbia il potere o il diritto di disattenderle in luogo del più limitato diritto di azionare i rimedi giurisdizionali predisposti dall’ordinamento per l’accertamento della illegittimità di tali direttive o istruzioni ai fini dell’annullamento. Nell’ambito del rapporto di lavoro privato, questa Corte ha affermato che la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale(Cass. n. 7795 del 2017). Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.,e può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2”.

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SONO LEGITTIMI I REGOLAMENTI COMUNALI CHE FISSANO STANDARD QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

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SONO LEGITTIMI I REGOLAMENTI COMUNALI CHE FISSANO STANDARD QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

 

            Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) con sentenza n°243 del 8 febbraio 2018, ha respinto il ricorso proposto dai titolari di alcuni esercizi commerciali che, effettuando attività di somministrazione di alimenti e bevande ed avendo sede nel centro storico della città di Firenze, sono incappati nelle prescrizioni del Regolamento Comunale (adottato con delibera consiliare del Comune di Firenze 18 gennaio 2016, n. 4), il quale impone una serie di limitazioni e divieti anche alle attività esistenti, obbligandole ad adeguarsi entro tre anni.

            Una scelta forte, quella messa in campo dall’Amministrazione gigliata che ha inteso porre dei significativi standard qualitativi e quantitativi per gli esercizi di somministrazione che gravitano in centro città.

            Nello specifico, il predetto regolamento prevede:

  • che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell’unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili;
  • che gli esercizi commerciali di vicinato alimentare devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra prodotti da forno, frutta fresca e verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne e pesce. Ciò al fine di favorire servizi alla residenza del centro storico;
  • il divieto di vendita e di vendita per asporto, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21 fino alle ore 6;
  • il divieto dalle ore 21 alle ore 6 di vendita, anche per asporto, di ogni bevanda in contenitore di vetro, anche se non alcolica.

            Quanto alle motivazioni del rigetto il Collegio evidenzia, in via preliminare, che l’attività dell’amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.

            Sulla base di questa premessa è agevole preconizzare l’esito della valutazione delle censure mosse al regolamento in parola:

  • Polverizzata l’aggressione alla regola del “bagno” a disposizione della clientela e quella alla superficie minima dell’esercizio; riportando le parole della sentenza: “l’imposizione di una superficie minima dell’esercizio e di un servizio igienico accessibile anche alle persone diversamente abili sembra più che ragionevole nell’ottica da un lato, di evitare l’assembramento all’esterno dei locali con i conseguenti disturbi al riposo delle persone e, dall’altro, di assicurare servizi adeguati per i bisogni essenziali delle persone, altrimenti inevitabilmente destinati ad essere soddisfatti nella pubblica via con il conseguente aumento del degrado”.
  • Rispedita al mittente l’eccezione che tendeva a rappresentare come un’ingiusta disparità di trattamento la circostanza che quella che è alla base della limitazione della vendita per asporto, rispetto alla somministrazione di alcolici (che è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all’interno di locali). Secondo il Collegio, la misura, “appare invece giustificata dallo scopo di prevenire sia l’abuso delle sostanze alcoliche sia fenomeni di schiamazzo notturno che disturbano il riposo. Gli esercizi di cui si tratta si caratterizzano per il fatto che vendono bevande alcoliche a chiunque intenda acquistarle (fatti salvi naturalmente i divieti di legge specifici, come per le persone minorenni) e gli acquirenti, effettuato l’acquisto, sono soliti consumarle per strada. Tale modalità da un lato, indubbiamente favorisce il consumo di alcolici al contrario di quanto avviene nei locali, ove l’esercente può, e anzi deve, esercitare un controllo affinché il consumo avvenga con modalità ragionevoli e non dannose sia per il consumatore che per i terzi. Appare quindi giustificata una disparità di trattamento nella previsione degli orari in cui è proibito vendere bevande alcoliche tra gli esercizi dei ricorrenti e quelli ove la somministrazione avviene all’interno di locali dedicati. Altrettanto dicasi per la differenza di orario laddove la somministrazione avvenga su spazi e aree pubbliche, ove non si pone un problema di disturbo della quiete pubblica”.

            Invero, il regolamento comunale fiorentino che ha resistito a queste censure è di epoca precedente al D.L. n°14/2017 che rilancia la capacità della regolamentazione comunale di aspetti delle attività economiche connesse alla protezione del decoro.

            Tuttavia, non si può omettere di valorizzare l’impatto di tale normativa sopravenuta al caso che ha occupato la sentenza –TAR Toscana- n°243 del 8 febbraio 2018; il D.L. “Minniti” ha avuto sicuramente il merito di dare supporto laterale a norme regionali (qual è la Legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28) che già contengono specifici articoli che consentono ai comuni una limitazione “qualificante” degli esercizi commerciali in genere e degli esercizi di somministrazione d alimenti e bevande, in particolare.

Sentenza TAR TOSCANA 243-2018

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Proventi sanzionatori stradali e fondo per il trattamento accessorio.

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I comuni non sono legittimati ad alimentare i fondi per il trattamento accessorio del personale investito di specifiche responsabilità, connesse alla circolazione stradale, coi proventi delle sanzioni stradali, se non ai sensi dell’art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1 aprile 1999. Indipendentemente dalle modalità di finanziamento, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle p.a. devono rispettare il tetto disciplinato dalla legge di stabilità 2016, art. 1, comma 236 (C. Conti Abruzzo Sez. contr. Delibera, 06/07/2016, n. 151)

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Computo degli interessi moratori-sanzionatori in materia di sanzioni 689-1981.

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L’art. 27 comma 6 della Legge n°689/1981 utilizza il concetto di “decorrenza” nel modo più aderente possibile alla sua natura sanzionatoria, e quindi nel senso che il primo semestre intero dopo la scadenza del termine di adempimento deve considerarsi ricompreso (e non già escluso) dall’applicazione delle maggiorazioni; del resto, una diversa interpretazione sarebbe palesemente irragionevole, non comprendendosi la ratio che sorreggerebbe l’affrancamento del primo semestre. Resta ovviamente salva la seconda parte della disposizione, relativa al divieto di cumulo tra maggiorazione ed interessi.

Con queste parole, il T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, con sentenza del 09/01/2018, n. 132, rammenta che il comma 6 dell’articolo 27 (“Salvo quanto previsto nell’art. 26 in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”)  ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

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Punti decurtati e giurisdizione del Giudice Ordinario.

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La decurtazione dei punti di patente per la violazione del codice della strada si atteggia come sanzione amministrativa ed il relativo contenzioso resta affidato alla giurisdizione del giudice di pace, ivi compresa la cognizione sul provvedimento vincolato di assoggettamento a nuovo esame di idoneità tecnica conseguenziale alla perdita totale del punteggio.

Il T.A.R. Toscana Firenze Sez. II,con sentenza del 16/01/2018, n. 64, ha così dichiarato inammissibile (ed ha rimesso le parti al Giudice Ordinario) il ricorso proposto da un cittadino che aveva impugnato l’atto con il quale il CED Motorizzazione ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Centro – Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze – Sezione Coordinata di Grosseto l’azzeramento del punteggio sulla sua patente di guida,  nonché del conseguente provvedimento di azzeramento del punteggio sulla patente di guida.

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MAI silenzio assenso o SCIA per gli impianti pubblicitari.

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L’installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.

Secondo la Suprema Corte (Ord. Sez. 6 Num. 288 Anno 2018) “è ben vero che, in un’ottica di agevolazione delle attività private subordinate all’assenso della Pubblica amministrazione, con l’art. 20 della I. 241/1990, in attuazione del principio del buon andamento e della semplificazione amministrativa, il legislatore ha equiparato in linea di principio il silenzio al provvedimento di accoglimento dell’istanza per l’ottenimento di un titolo abilitativo. Tuttavia, la portata generale dell’istituto non è illimitata. L’art. 20, comma 4, della I. 241/1990 configura ragguardevoli eccezioni a taleprincipio; tra esse rientra la materia della pubblica sicurezza. Proprio alla pubblica sicurezza si impronta la ratio dell’art. 23, comma 4, dlgs. 285/1992. Nel richiedere un provvedimento espresso per l’autorizzazione dell’attività di affissione, quest’ultima norma demanda alla Pubblica Amministrazione un preciso onere di verifica circa le condizioni ed i presupposti per lo svolgimento di essa, cosicché risulta illegittima la previsione del meccanismo del silenzio assenso ad opera di fonti secondarie. Per giunta, in attuazione dell’art. 20, comma 4, della I. 241/1990, il d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica i casi in cui il silenzio assume valenza significativa circa l’accoglimento dell’istanza. La normativa regolamentare è stata implementata dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 407 richiamato dal ricorrente. Tale ultimo regolamento, all’allegato 1, punto 81, integra la tabella C del d.p.r. 300 del 1992, includendo la materia “pubbliche affissioni” in relazione al “d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 28, comma 4”, ricollegandovi la formazione del silenzio assenso trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza al Comune competente. Nondimeno, come è agevole ricavare dal collegamento sistematico con l’art. 28, comma 4, del d.p.r. 639/1972 (peraltro abrogato) frutto del rinvio recettizio operato dal d.p.r. 407/1994, l’ambito di operatività del silenzio-assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l’ipotesi di “affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati”, mentre il provvedimento ampliativo tacito non è ammesso per il procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari su strada statale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479; T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523; v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891; T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2010, n. 50).

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Sanzioni amministrative: buona fede ed onere della prova.

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Apriamo il 2018, rassegnando le più interessanti affermazioni giurisprudenziali in materia di sanzioni amministrative, muovendo dal tema della “rilevanza” della buona fede del trasgressore.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, l’errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore non sia suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019/09).

Queste, in buona sostanza, le parole dell’ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, 3 gennaio 2018, n. 48.

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QUESITO: Circolare “Minniti”, presidio delle postazioni temporanee ed obbligo di contestazione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Ho assistito alla sua relazione al Convegno di Lacedonia sull’uso degli strumenti elettronici, ma non ho avuto il tempo di fare questa domanda. Mi riferisco alla circolare del 21 luglio scorso che il Ministero dell’Interno ha emanato sull’utilizzo dei misuratori della velocità dei veicoli, sia fissi che mobili.

La circolare al paragrafo 3 a pagina 29, così recita: “Nel caso di postazioni presidiate, ovvero in presenza dell’operatore di polizia stradale – non necessariamente visibile ma nelle immediate vicinanze – in occasione dell’espletamento del servizio con un dispositivo automatico, ai fini del controllo della funzionalità dello strumento lo stesso operatore deve essere in grado di verificare costantemente il corretto funzionamento del medesimo, che deve essere sotto il suo diretto controllo”, per poter tempestivamente intervenire in caso di alterazioni funzionali, o per poter determinare il veicolo in violazione nei casi dubbi per esempio se nel fotogramma risultano ripresi più veicoli non essendo pertanto sufficiente la mera e passiva presenza dell’agente accertatore. L’attività di presidio può essere effettuata anche verificando la funzionalità dei dispositivo di controllo previa l’utilizzo di supporti di controllo (tablet o palmari)”

Se quello che io penso leggendo quanto sopra può significare che un organo di Polizia può “verificare la funzionalità dei dispositivo di controllo con l’utilizzo di supporti di controllo (tablet o palmari)”, allora il servizio diventerebbe molto più semplice per gli agenti di polizia stradale, senza essere obbligati a stare sul posto.

 

 

RISPOSTA

Il passo della Circolare Minniti che mi ha sottoposto è di grande interesse, ma non va valorizzato al punto tale da ritenere escluso, per le postazioni temporanee, l’obbligo di contestazione immediata della violazione.

Il vero tema, secondo me, resta quello dell’obbligo di contestazione immediata della violazione, che cambia, a seconda che lo strumento sia utilizzato in uno dei tre luoghi indicati all’elenco (a-b-c) della pagina 28 della circolare.

È vero che (in ciascuno dei tre menzionati casi) “L’attività di presidio può essere effettuata anche verificando la funzionalità dei dispositivo di controllo previa l’utilizzo di supporti di controllo (tablet o palmari)” , ma è altrettanto vero che, se lo strumento, ad esempio, fosse posizionato in centro abitato, si ricadrebbe nell’ipotesi di doverosa contestazione immediata della violazione (per come specificato alle lettere b) e c) della pagina 28 della circolare). In questo caso, la motivazione reale della circostanza in base alla quale non si sia potuto procedere alla contestazione immediata, di volta in volta, va doverosamente ostesa sul verbale e resta verificabile dai giudici di pace in caso di ricorso contro il verbale. Sarebbe –in questo caso ipotetico- dura, dimostrare –senza il presidio fisico sul luogo dell’accertamento da parte di una pattuglia che tenti effettivamente di contestare qualche violazione, la bontà del verbale.

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Prendere a martellate le auto in sosta implica ancora danneggiamento penalmente punibile.

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Prendere a martellate le auto in sosta implica ancora danneggiamento penalmente punibile.

Anche dopo la depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice, apportata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l’art. 635 c.p., comma 2, n. 1, ultima parte, sanziona tuttora penalmente il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 7. Infatti l’abolitio criminis non è stata integrale poichè il nuovo testo dell’art. 635 c.p., comma 1, continua a reprimere penalmente il danneggiamento di beni altrui commessi con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico del delitto di cui all’art. 331 c.p.; del pari, il comma 2 del novellato art. 635 ha mantenuto la sanzione penale dei fatti di danneggiamento commessi nei confronti di beni di particolari tipologie. La Corte di cassazione (da ultimo: Cass. pen. Sez. V, Sent., 13-11-2017, n. 51622) ha avuto modo di precisare che “In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall’art. 635 c.p., comma 2, n. 3, in quanto commesso sulle cose indicate dall’art. 625, n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 2, comma 1, lett. i), in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata abolitio criminis della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.” (Cfr. Anche: Sez. 7, n. 20635 del 16/02/2016). La ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625, n. 7, terza ipotesi, codice penale, non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato (Sez. 2, n. 11977 del 04/07/1989). La Cassazione, ha quindi ripetutamente affermato che nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell’esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l’ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell’intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l’ostacolo senza dare l’allarme; onde ricorre l’aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l’uso di congegni antifurto, sia perchè le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perchè l’ingegnosità dei delinquenti ha sempre trovato modo di superare tali ostacoli. (Sez. 2, n. 4557 del 07/01/1976). Il montaggio di un congegno antifurto non elimina quindi il pubblico affidamento della res (Sez. 2, n. 8504 del 16/05/1985). Parimenti è stata ritenuta sussistere l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7 – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un’autovettura dotata di antifurto satellitare, che, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014; Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014). Con l’evolversi della tecnologia, le stesse considerazioni sono state estese all’ipotesi della presenza di un sistema di videosorveglianza, che, ancorchè consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera, non costituisce di per sè una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007 – dep. 2008). Pertanto, la presenza di sistemi di allarme e videoregistrazione, se può facilitare una reazione contro il furto o il danneggiamento del bene esposto alla pubblica fede o l’individuazione del colpevole, non elimina quell’affidamento alla protezione assicurata dal senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato, che è a fondamento della previsione normativa, sì da giustificare l’aggravamento della pena e nella fattispecie la persistente rilevanza penale della condotta.

Merita, quindi, di essere condannato, in sede penale chi abbia colpito con un martello l’autovettura di un terzo parcheggiata sulla pubblica via, in quanto continuano a ricorrere le condizioni, per come sopra spiegato, della rilevanza penale di tale condotta o similari condotte di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede (come le auto in sosta).

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NCC e rimessa: partenza (dalla) e rientro (alla rimessa), necessità!

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la sentenza Cons. Stato Sez. V, 08/11/2017, n. 5152, conferma che, in materia di noleggio con conducente (NCC) la rimessa deve essere disponibile ed utilizzata, in quanto solo con lo stazionamento nella rimessa dichiarata risulta garantito che il servizio NCC cominci e termini nell’ambito del territorio che rilascia l’autorizzazione, pur potendosi poi svolgere senza limiti spaziali (L. n. 21/1992).

Dal quadro normativo discende che l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” (art. 1 della citata L. n. 21 del 1992) (in termini, Cons. Stato, V, 23 giugno 2016, n. 2806)

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Impugnativa dei regolamenti comunali.

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La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, rispetto agli atti di contenuto normativo, che è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (in tal senso – e in relazione alla materia che ne occupa -: Cons. Stato, V, sent. 1926 del 2016; id., V, 2294 del 2016; id., V, 2913 del 2016; id., V, 4130 del 2016).

L’atto applicativo, oltre a radicare l’interesse al ricorso, determina, inoltre, anche la legittimazione a ricorrere. L’interesse all’annullamento del regolamento, invero, all’interno della “categoria” o della “classe” dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adesposta (nella sostanza un interesse diffuso): esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo. Fino al momento dell’adozione dell’atto applicativo, quindi, il termine per l’azione di annullamento non può decorrere, perché non sono ancora sorte, per il singolo concessionario, le (necessarie) condizioni dell’azione, ovvero l’interesse al ricorso e la legittimazione al ricorso.

Secondo la sentenza -Cons. Stato Sez. V, 08/11/2017, n. 5145- l’ammissibilità (o la procedibilità) del ricorso avverso un regolamento non può essere subordinata all’ulteriore condizione che l’impugnazione dell’atto applicativo rientri anch’essa nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. Un simile assunto porterebbe all’inaccettabile risultato di escludere l’azione di annullamento contro quei regolamenti che regolano canoni, corrispettivi, indennità o che, comunque, incidono, a valle, su rapporti paritetici, rispetto ai quali la giurisdizione sull’atto applicativo non appartiene di regola al Giudice Amministrativo. Una simile conclusione, oltre che palesemente irragionevole, solleverebbe profili di significativo contrasto con i principi costituzionali che garantiscono l’effettività diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (artt. 24, 103 e 113 Cost.), non consentendo che esso sia limitato o escluso per determinate categorie di atti (art. 113, comma 2, Cost.) (Riforma della sentenza del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, n. 902/2016).

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Revoca della patente (motivi morali) e giurisdizione del G.O.

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Una persona impugna, innanzi al TAR del Lazio, il decreto prefettizio recante la revoca della patente di guida, disposta nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 120, comma 2, e dell’art. 219 del Codice della Strada, in presenza della sentenza di condanna irrevocabile, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, emessa nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Il TAR (Lazio, sezione I ter, sentenza n°11201 del 11-10-2017), dopo aver sommariamente analizzato la fattispecie (“Considerato: che l’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 recita così:“1. Non possono conseguire la patente di guida … le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi…. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di … passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”; che è evidente che la norma richiamata individua, quale causa ostativa al rilascio della patente di guida e, ove intervenuta successiva al suo rilascio, quale elemento determinante la sua revoca, la sussistenza di una condanna, disposta ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, non operando alcun distinguo tra le diverse fattispecie ivi specificate e ponendo unicamente il limite temporale di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che l’ha disposta; che il rimarcato dato letterale è inequivocabile, nel senso di escludere ogni apprezzamento discrezionale, non lasciando spazio ad una diversa interpretazione, di tipo sistematico; che l’unico caso eccettuato dal mancato rilascio della patente o, se sopravvenuto, dalla sua revoca, è quello di cui all’art. 75, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 309/1990 – detenzione per uso personale, qui senz’altro non ricorrente; che, quanto al tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, qui è inferiore a tre anni.”), non decide nel merito ma si limita solo a declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dato che, secondo il Collegio: “si tratta dell’esercizio di un’attività del tutto vincolata, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che, come affermato da un orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 6.6.2016, n. 2413; T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, 6.4.2017, n. 4316; T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 25.10.2016, n. 4952; T.a.r. Piemonte, sez. II, 26.2.2016, n. 273; T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 5.10.2011, n. 1716)”.

 

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Spostamento del mercato da luoghi d’interesse artistico.

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E’ legittimo il Piano del commercio che, per riqualificare un’area d’interesse storico-artistico -d’accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato- ha disposto il parziale spostamento di alcuni posteggi del mercato cittadino in altre aree del territorio comunale.
La Sezione V del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 19 aprile 2017, n. 1816 – Pres. Severini, Est. Contessa), a supporto delle conclusioni cui è pervenuta, ha richiamato, tra l’altro, l’art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), secondo cui, nel testo di un solo comma ancora vigente al tempo dell’adozione dell’atto impugnato (i successivi commi – specificativi, ma non innovativi – vi sono stati introdotti solo a partire dal d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112), “con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio”.
Si tratta di previsione di preservazione del decoro urbano – finalità essenziale per la salvaguardia effettiva dei centri storici, delle città d’arte e dei complessi monumentali – che consente espressamente ai Comuni di procedere fino all’estromissione, con eventuale delocalizzazione o rilocalizzazione, degli esercizi commerciali incongrui o divenuti incongrui con il contesto.

E’ quindi corretto, ha concluso la Sezione, che la difesa di un centro storico non si limiti alla conservazione della consistenza materiale, ma riguardi anche la qualità dell’ambiente. Il degrado, da lungo crescente, di San Lorenzo andava in direzione opposta e il Comune ha bene applicato, a questo proposito, le leggi vigenti per la salvaguardia del decoro urbano.

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Condotte gravi e sanzioni disciplinari: non è requisito di validità l’affissione del codice di comportamento.

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Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, 31/10/2017, n. 25977), anche nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative, e non solo espulsive, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta.

 

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Le Sezioni Unite fissano il tema della indipendenza tra trasgressore e obbligato in solido.

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Comprendo che questo è un tema caro ai soli appassionati del sistema sanzionatorio amministrativo (quindi ad essere entusiasti della sentenza della Cassazione Civile, a Sezioni Unite 22-09-2017, n. 22082, saremo solo io e Serafino Mauriello che me l’ha gentilmente segnalata), però siamo davanti ad un principio storico:

“All’interno del sistema dell’illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione; con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi del citato art. 6, u.c. verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione”.

Questo significa che, se entro i rituali 90 giorni non si notifica il verbale al trasgressore, l’eventuale notifica fatta all’obbligato in solido entro il predetto termine resta valida. Insomma, la Cassazione marca benissimo la distinzione tra l’articolo 6 e l’articolo 7 della L.689/1981.

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Il calcolo delle capacità assunzionali per il personale di Polizia Locale

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La sezione controllo della Corte dei Conti della Toscana, nel rispondere ad un quesito proposto dal Comune di Livorno, ha spiegato (Delibera, 07/09/2017, n. 164) come si procede ad effettuare il calcolo delle facoltà assunzioni derivanti dal Decreto 14/2017.

“La norma contenuta nel D.L. n. 14 del 2017, in materia di sicurezza delle città, è volta a consentire agli enti, nel calcolo delle facoltà assunzionali, l’applicazione di percentuali più alte alla spesa del personale di polizia locale cessato nell’anno precedente, rispetto al restante personale, in vista del rafforzamento delle attività rivolte al controllo del territorio e alla sicurezza urbana. Il dubbio del comune riguarda la possibilità di poter considerare, per l’assunzione di personale di polizia locale, anche la spesa relativa alle cessazioni del restante personale, e non solo la spesa concernente le cessazioni del personale di polizia locale. Considerata la finalità del legislatore e il tenore letterale della norma, l’interpretazione più corretta pare essere quella che consente agli enti di calcolare la capacità assunzionale sull’intera spesa che si riferisce alle cessazioni dell’anno precedente, ovviamente però applicando la percentuale più ridotta per essa prevista dall’art. 1, comma 228, L. n. 208 del 2015 (e non la percentuale superiore introdotta tramite il richiamo all’art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014). La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale e, fra l’altro, in tal caso è precisato che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. Dunque, in sintesi, non sembra che siano determinati due budget assunzionali. Secondo l’interpretazione che appare più corretta, gli enti potranno calcolare la capacità assunzionale sull’intera platea dei dipendenti cessati, con le percentuali, per così dire, ordinarie, e poi utilizzare tale capacità anche (o solo) per il potenziamento del personale di polizia locale, in relazione al fabbisogno dell’ente e alla sua discrezionalità. Il tutto, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative relative ai vincoli posti alle assunzioni e al contenimento delle spese per il personale“.

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Ostacolo prevedibile, intersezione e velocità.

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Interessante pronuncia della Corte di Appello di Legge (App. Lecce, 19/07/2017) che incide sul rapporto di prevedibilità di cui all’articolo 141 del codice della strada.

“In tema di circolazione stradale se costituisce regola di prudenza e di attenzione nella guida prevedere che i limiti di velocità imposti possano non essere rispettati, così da compiere con particolare cautela la manovra di immissione in una strada rispetto alla quale si abbia l’obbligo di dare la precedenza, è un fatto del tutto straordinario che su una strada inserita nell’abitato urbano un mezzo possa viaggiare ad una velocità superiore al doppio di quella consentita. E non si tratta certamente di una violazione di poco conto se si considera che alla velocità è ovviamente collegato in modo inversamente proporzionale, il tempo impiegato per coprire una determinata distanza, tempo che chi è tenuto all’obbligo di precedenza deve necessariamente calcolare per verificare se vi sia in concreto la possibilità di impegnare l’incrocio in maniera tale da non costituire pericolo per i mezzi che sopraggiungono ed hanno diritto di precedenza. Quell’obbligo di prevedibilità non può dunque spingersi fino al punto di essere tenuti a considerare condotte sussumibili nell’ambito della assoluta eccezionalità, per essere ravvisabile una enorme sproporzione tra l’obbligo imposto e la violazione di tale obbligo posta in essere”.

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Fermi un veicolo, accerti che non è assicurato, non sanzioni né sequestri; tranquillo, non è abuso d’ufficio se il conducente non è un amico.

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Potrebbe essere come traccia di un concorso:

“Tizio, quale comandante della Stazione CC., nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione di quanto prescritto dall’art. 193 C.d.S., avendo riscontrato nel corso di un controllo su strada che un’autovettura era priva di assicurazione RCA obbligatoria, ometteva di contravvenzionare il conducente e procedere al sequestro amministrativo dell’autovettura, così intenzionalmente procurando al predetto condicente un ingiusto vantaggio patrimoniale”.

A questo punto la traccia si completerebbe con l’inciso: “proceda il candidato ad individuare in quali reati sia incorso l’ipotetico autore della condotta omissiva descritta”.

In vero aspetto grottesco della fattispecie è, tuttavia, il seguente: Non si tratta di un caso teorico, ma di un fatto realmente accaduto e giudicato con la sentenza Cass. pen. Sez. VI, 11-10-2017, n. 46788.

La Cassazione ritiene, sul punto, che “nel delitto di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è richiesto che l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l’agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio (Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005, Fabbri ed altro, Rv. 231343); ancora, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno”.

In pratica, la Corte, ha annullato (con rinvio) la sentenza di condanna per abuso d’ufficio, in quanto pare che si sia omesso di motivare “sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veicolo”.

A me pare una conclusione scellerata; quasi a dire: “se la multa non la fai ad uno sconosciuto, va bene, se non la fai ad un amico, meriti di essere condannato”; invero, una prospettiva avvilente.

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Opposizione a cartella di pagamento: la parola delle Sezioni Unite.

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L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Forse, con l’affermazione di questo principio, si mette la parola “fine” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 22-09-2017, n. 22080) al contrasto giurisprudenziale sorto per effetto della pronuncia della VI Sezione (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 30-09-2015, n. 19579) che aveva statuito che l’opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non avesse funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all’esecuzione volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente andava individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Con l’affermazione delle Sezioni Unite, quindi l’opposizione all’esecuzione degli atti della riscossione, quando si faccia valere un difetto di notifica dell’atto sanzionatorio che è alla base del credito –nel solco della prevalente pregressa dottrina- deve essere proposta nel rispetto dello speciale rito di cui all’art. 7 del D.Lgs n°150/2011. Ne consegue che, per l’opposizione: la competenza è del giudice del luogo della violazione; il rito da osservare per l’introduzione e lo svolgimento del giudizio; il termine per proporre l’opposizione stessa; l’instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell’autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento); l’oggetto del giudizio (consistente nell’accertamento della responsabilità dell’opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa stessa); sono integralmente quelli di cui al menzionato articolo 7, se ci si ritrovi in materia di sanzioni stradali (articolo 6 del D.Lgs n°150/2011, se la questione attenga a sanzioni regolate integralmente dalla L.689/1981).

Qualora, invece, la procedura di contestazione e di irrogazione della sanzione amministrativa realizzatasi a monte si sia svolta regolarmente, la successiva notificazione della cartella esattoriale può dare adito, dinanzi al giudice ordinario, all’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c., in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale, con la conseguenza che si devono utilizzare le forme proprie attinenti a tali rimedi oppositivi ed osservare i termini ed i criteri di competenza che li disciplinano rispettivamente.

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Omicidio stradale e causalità nella colpa.

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L’aver oggettivamente causato la morte di un uomo a seguito di un sinistro stradale non implica necessariamente la penale responsabilità, dal momento che la rimproverabilità della condotta esige quantomeno la rappresentabilità della verificazione dell’evento naturalistico (in ipotesi ‘non voluto’) e la violazione di una regola cautelare posta (però) proprio al fine di evitare la verificazione di eventi del tipo di quelli oggetto di accertamento nel processo. Ai fini dell’addebito di penale responsabilità inteso quale “rimproverabilità” per (e della) condotta occorre verificare se la regolare cautelare violata (in questo caso una regola di prudenza generica eppur specificata in una norma del Codice dellaStrada, comunque non esaustiva) fosse finalizzata ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.

Con queste parole, la Cass. pen. Sez. IV, 30/05/2017, n. 34375, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna (che confermava la sentenza resa dal Tribunale di Rimini, in data 16.07.2010) mandando assolta una persona dal delitto di omicidio colposo aggravato della violazione delle norme sulla circolazione stratale ai danni di altra persona.

In entrambe le pronunce di merito la dinamica del sinistro veniva pacificamente ricostruita nel senso che il ciclomotore condotto dalla persona offesa, giunto in corrispondenza di un incrocio, rallentava la sua marcia e si accingeva a svoltare a sinistra approssimandosi alla linea di mezzeria, allorquando la conducente perdeva l’equilibrio e cadeva. Nel frangente, sopraggiungeva sulla carreggiata opposta un veicolo condotto dall’imputato che, giunto all’incrocio, urtava il corpo della persona, cagionandone la morte. Non vi era, dunque, stato alcun urto tra i mezzi poichè la persona conducente il ciclomotore era caduta in terra autonomamente in concomitanza con l’arrivo dell’autovettura. Così ricostruito l’episodio, i giudici del merito dichiaravano l’imputato colpevole del reato ascrittogli, individuando quale profilo di colpa la eccessiva velocità tenuta nel sopraggiungere all’incrocio, che non gli aveva consentito di evitare l’urto con il corpo della vittima.

“Occorre, in proposito, rammentare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di reati colposi, l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, Di Pietro, Rv. 269254; Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Montaguti, Rv. 266356, Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859). Il tema è stato di recente approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all’evitabilità dell’evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale hanno precisato che è proprio la regola fissata dall’art. 43 cp , che, affermando che per aversi colpa l’evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l’indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l’evento. Si ritiene infatti che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Concludono, dunque, le Sezioni unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l’evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando – insomma – si configura la cosiddetta “causalità della colpa” (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione). In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacchè occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire (Cass. Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, dep. 17/11/2009, Rv. 245526). Difetta, in altri termini, l’evitabilità e quindi la colpa quando l’evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari”.

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E’ competente il dirigente per l’adozione delle ordinanze di viabilità.

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I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del  Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente. Con queste parole, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. V, 13/07/2017, n. 3460 ( di Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II ter, n. 1101/2016), ha respinto (anche in grado di appello) il ricorso del titolare di un esercizio commerciale autorizzato per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che intendeva demolire l’ordine di rimozione di una pedana antistante il suo esercizio, rimessogli dal Comune di Roma.

L’appellante ha  dedotto  che la determinazione dirigenziale impugnata sarebbe illegittima per difetto di competenza, in quanto non adottata dal sindaco, che avrebbe potuto disporre la rimozione della pedana abusivamente installato (quindi, secondo il ricorrente, il dirigente non avrebbe competenza in tale materia). Tale motivo non ha merita favorevole considerazione da parte del collegio: “E’ sufficiente ribadire al riguardo che, secondo l’orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza, i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5191 del 2015). Nel caso di specie, stante la pacifica natura gestoria e meramente vincolata dell’ordine di rimozione della pedana posta abusivamente in mancanza di un apposito provvedimento favorevole da parte dell’ente, non può negarsi la competenza dirigenziale alla relativa adozione”.

 

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Ordinanza Contingibile ed urgente per deviare i migranti: non si può fare.

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Ordinanza Contingibile ed urgente per deviare i migranti: non si può fare.

Com’era scontato che venisse deciso, il TAR del Lazio (Latina), con sentenza n°370 del 4 luglio 2017 ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco di Roccasecca ha tentato di “arginare” l’insediamento dei migranti nel suo Comune. L’atto impugnato dichiarava l’inabitabilità, per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza, di un immobile locato dalla persona giuridica ricorrente per esercitare l’attività di accoglienza di soggetti richiedenti protezione internazionale.

Dalle norme che regolano la materia (D.lgs n. 142 del 2015), “si evince, quindi, che è riservata alla competenza del Ministero dell’Interno – Prefettura la individuazione delle strutture da adibire all’accoglienza degli immigrati irregolari e la valutazione in ordina alla idoneità delle stesse a soddisfare le esigenze indicate all’art. 10 comma 1 del D.lgs cit. (il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti), oltre che al possesso dei requisiti indicati nel bando di gara. In tale contesto, quindi, si deve affermare che è illegittima, per incompetenza, l’ordinanza sindacale volta a incidere in materia di accoglienza agli immigrati irregolari, in quanto riservata alla esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture. Inoltre, nell’esercitare il potere attributo dall’art. 54 del Tuel il Sindaco quale ufficiale del Governo, è organo dello Stato e, come tale, è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con quelli emessi da quest’ultimo”.

Al di là dell’esito scontato del giudizio, la vicenda dimostra che la questione dell’accoglienza non è solo tema etico, ma anche economico…. Fare ricorso al TAR ha dei costi…. Se si spende è perché –in molti casi- il “bene della vita” ha un considerevole valore economico.

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Il Comune non può vietare il “volantino in buca”, nemmeno con regolamento.

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Il Comune non può vietare il “volantino in buca”, nemmeno con regolamento.

Molto forte e privo di qualsiasi comprensione per le ragioni della comunità locale è la sentenza del TAR per il Piemonte, n°742 del 15/06/2017 che annulla un articolo del regolamento comunale “Regolamento comunale per la Pulizia Urbana e il decoro ambientale” del comune di Ornavasso nella parte in cui prevedeva che: ““E’ consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta nei soli giorni di mercoledì e giovedì. E’ vietato introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini (es. scritta no volantini) e la dove è evidente il fatto che non vengono ritirati (es. dove ci sono quelli vecchi non ritirati). Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino”.

Il regolamento, impugnato da un operatore economico del settore, viene mutilato in base alla seguente motivazione: “l’amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatori relativi all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di un’attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati (v. art. 10 del Dlgs. 26 marzo 2010 n. 59), e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica (v. art. 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1). Gli obblighi imposti dal Comune sono quindi illegittimi per contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell’ordinamento interno (TAR Lecce, sez. II, 26 maggio 2014, n. 1288; TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2015, n. 905 e 22 marzo 2013, n. 284). Sicché, della norma regolamentare, anche laddove intesa (nel senso sostenuto dalla parte resistente) come recante disposizioni direttamente impingenti sulla materia della distribuzione di materiale pubblicitario, non potrebbe che disporsi la disapplicazione, in quanto contrastante con sovraordinate disposizioni legislative. Né pare possibile trovare una giustificazione al regolamento neppure configurando le disposizioni contestate come introduttive di restrizioni alle attività economiche, in coerenza con la possibilità in tal senso prevista dall’art. 8, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 59/2010 (di recepimento della c.d. Direttiva Bolkenstein) al ricorrere di “motivi imperativi d’interesse generale”, tra i quali sono inclusi anche quelli afferenti alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano (oltre a quelli della salute, dei lavoratori, e dei beni culturali). È vero infatti che detta facoltà sussiste in astratto e che la stessa può esplicarsi in funzione della garanzia della sicurezza urbana, concetto comprensivo di una vasta serie di interessi pubblici, quali la vita civile, il miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani, la pacifica convivenza e la coesione sociale. Tuttavia, al fine di evitare un effetto di facile elusione o di depotenziamento delle norme poste a tutela dell’iniziativa economica, si impone un’interpretazione cauta e restrittiva delle prevalenti esigenze di interesse generale quali ragioni ostative al libero esplicarsi dell’iniziativa economica. Proprio l’ampiezza del concetto di tutela dell’ambiente urbano e l’implicazione di rilevanti e diffusi interessi economici potenzialmente pregiudicati da misure di ordine pubblico, impongono di limitare i poteri di restrizione della libera attività economica alle sole situazioni di reale e comprovato disagio collettivo, tali da giustificare un proporzionato utilizzo di poteri invasivi della sfera di libertà dei privati. Siffatta conclusione è ulteriormente giustificata dal fatto che i comuni possono invece operare attraverso i normali poteri di vigilanza sul territorio per prevenire gli effetti indesiderabili del volantinaggio (maggiori rifiuti, intasamento delle cassette postali) e per sanzionare i singoli abusi, colpendo esclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stessi effettuano la distribuzione pubblicitaria. Le norme in materia di distribuzione della pubblicità non costituiscono espressione di una bilanciata e contingentata applicazione dei poteri restrittivi della libera iniziativa economica ai limitati casi di reale e accertata necessità: prova ne sia il carattere generalizzato e astratto con il quale vengono introdotti i divieti alla distribuzione del materiale pubblicitario”.

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Ma come fanno i marinai… a trovare sempre parcheggio…

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Le cause si promuovono anche solo per “questione di principio” e la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), n°10516 del 25 luglio 2017, dimostra che anche se si deve sudare un bel po’ di anni per veder spuntar l’applicazione delle regole giuridiche anche nei confronti dei potenti, un minimo di soddisfazione arriva sempre.

La questione concreta dedotta in giudizio attiene ad un “fattaccio romano” (che poi, nella sostanza, diventa “fattaccio nazionale”) nel quale un ministero (ma a livello locale ciò fanno i le Procure della Repubblica ed i Tribunali, le Forze di Polizia ed i Comuni) si impossessa di uno spazio pubblico, riservando la sosta alle “sole autovetture militari”. Un avvocato romano, per tigna (forse) e per amore di diritto (sicuramente), avendo lo studio in zona, ha inteso arginare questo fenomeno usurpativo consumatosi in Piazza della Marina, a Roma.

Si legge in sentenza: “Sulla stessa Piazza ha il proprio accesso il Ministero della Difesa-Marina, edificio che si trova collocato in posizione distaccata dalla Piazza e che ha a propria disposizione un ampio spazio parallelo alla Piazza medesima recintato e custodito in quanto di proprietà dell’Amministrazione che è da sempre destinato in parte al parcheggio delle autovetture del Ministero e in parte ad area verde. … mentre in corrispondenza dell’unico lato attraverso il quale si può accedere veicolarmente alla Piazza è stato apposto un cartello indicante il divieto di parcheggio su tutta la Piazza, alla metà dell’area costituita dalla Piazza sono stati collocato cartelli mobili contenenti la seguente indicazione: “Comando militare marittimo autonomo della Capitale – Ufficio Servizi Generali Palazzo Marina 1^ Sezione Dettagli e Sicurezza –Parcheggio riservato esclusivamente alle autovetture militari”. Di fatto, prosegue il ricorrente, si può riscontrare che mentre sulla Piazza vengono parcheggiate autovetture “blu” di pertinenza ministeriale, all’interno dell’area di pertinenza del Ministero vengono parcheggiate anche molte autovetture private.

Insomma, sotto il velo della riserva dei posti alle auto di servizio, si svela la solita faccenda: questi posti sono riservati ai dipendenti ed alle loro auto private, con spregio di ogni valore giuridico che colloca, il dipendete in divisa, in una non meglio giustificata posizione di vantaggio nei confronti della collettività di persone che- senza il munus della divisa o della funzione- va al lavoro in auto e deve trovarsi un posto (magari a a pagamento)

Secondo il ricorrente, il Comune di Roma ha consentito una vera e propria “appropriazione dell’area pubblica per la sostanziale soddisfazione di interessi settoriali” sono lesivi del proprio interesse da un duplice punto di vista, in quanto, “se la Piazza non deve avere utilizzazione di parcheggio, è interesse del ricorrente e di tutti i cittadini della zona di avere il godimento della fruibilità dell’area libera da auto; laddove, se la Piazza deve essere destinata a parcheggio, è interesse che il parcheggio sia libero per tutti i cittadini e non riservato”.

Per carità, nel 2002 (anno del ricorso) la sospensiva non fu accordata….. nel 2017 però la disposizione del Comune di Roma viene annullata, per eccesso di potere derivante da istruttoria contraddittoria, con la seguente motivazione: “La contraddittorietà intrinseca ed evidente tra la motivazione dell’atto di concessione e l’effettiva utilizzazione dell’area, tenuto conto del contesto stradale e delle carenze istruttorie sopra enucleate, ha fatto emergere, dunque una finalità non coerente con le paventate esigenze; la concessione è apparsa, invero, piuttosto finalizzata a consentire al Ministero di disporre di un’ulteriore e aggiuntiva (rispetto a quella ampia di cui già dispone all’interno dell’edificio) area di sosta per i mezzi del personale: circostanza che espone l’atto a profili di sviamento di potere nella misura in cui la richiesta avanzata dal Ministero abbia malcelato siffatta finalità”.

Dopo questa sentenza, nulla cambierà in Italia, ci mancherebbe. Resta il fatto che il sodalizio tra Comune di Roma e Ministero della Marina è stato sbugiardato dal TAR, con soddisfazione, magari piccola, di chi ha visto per decenni la pratica di abusare dello spazio demaniale.

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Direttiva “Minniti” parte quinta: la tutela della privacy.

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La direttiva “Minniti” (o meglio, il suo allegato relativo all’uso dei misuratori di velocità e di atri strumenti simili, idonei all’accertamento automatico delle violazioni), effettua anche una ricognizione delle questioni inerenti il rapporto tra tutela della privacy e potestà di accertamento (Cfr. punto 6 dell’allegato).

Cosa più rilevante di tutte: “i dispositivi… devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale (D.Lgs n°196/2003)…. Gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione”.

Questo passaggio risveglia una mia precisa convinzione, già articolata in precedenti scritti, inerente la generale impossibilità di “abusare” degli strumenti automatici di rilevazione delle targhe, per poi trattare questi dati in vista di una ipotetica violazione, da confermarsi tramite il meccanismo offerto dall’articolo 180 del Codice della strada (quindi, con i miei scritti -tra cui anche uno qui in allegato-, criticavo –restando bersagliato da numerose critiche da parte soprattutto dei produttori e venditori di tali strumenti- l’abuso dei meccanismi previsti dal codice per altri fini).

Il punto 6.2 si riferisce alle particolari cautele che occorre porre in essere nel caso in cui siano coinvolti nel procedimento di trattamento dei dati, anche i soggetti privati che svolgano attività sussidiarie. I punti 6.3 e 6.4 trattano –rispettivamente- la visione delle fotografie da parte degli interessati (interessante il collegamento con la connessa vicenda dell’accesso agli atti) e le riprese frontali.

Vigile Urbano -7&8 2016- NAPOLITANO (stralcio riservatezza dati personali) 2017-n_-05620_del_21_07_2017 (nuova direttiva autovelox)

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Fuga dal luogo del sinistro e dolo eventuale.

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Nella vicenda considerata da Cass. pen. Sez. IV, Sent., 04-07-2017, n. 32114, importante in tema di dolo eventuale quale elemento idoneo a configurare la sussistenza del reati di fuga dal luogo del sinistro, scuote più il fatto che non la situazione di diritto.

Si tratta di due incidenti che si sono susseguiti a distanza ravvicinata di tempo l’uno dall’altro. Nel primo, la Renault Clio condotta dall’imputato, a causa di una brusca accelerazione, ruotando di 90 gradi rispetto al suo senso di marcia, finiva con l’urtare violentemente la parte posteriore del veicolo Fiat Palio, nel cui interno erano presenti due persone (che riportavano lesioni a causa dell’impatto), una delle quali riusciva ad annotare la targa del veicolo che le aveva urtate. Dalla Renault scendevano due giovani di origine nordafricana (uno dei quali, il soggetto alla guida, successivamente identificato per l’imputato), visibilmente alterati da sostanze stupefacenti o alcoliche. I due, dopo aver raccolto la targa anteriore della loro vettura, staccatasi a causa dell’urto, risalivano sul veicolo e si allontanavano a gran velocità, nonostante i danni subiti e le lesioni inferte alle due donne. Nel secondo, avvenuto poco dopo il primo, la stessa Renault Clio andava a tamponare violentemente una Ford Focus ferma al semaforo, causando ad un’altra persona, passeggera della stessa, una contusione al ginocchio destro. Il guidatore della Renault, lungi dal fermarsi per prestare soccorso, invertiva il senso di marcia con una brusca manovra e si allontanava, facendo perdere le proprie tracce.

Siamo al cospetto di un giorno di ordinaria follia stradale e di profonda inciviltà umana e sociale, sulla quale occorre riflettere, a prescindere dalla massima di diritto che la sentenza della Cassazione (da cui è estratta la narrativa del fatto) pone.

Sul piano giudiziario, l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione in relazione al fatto che nel giudizio di merito non fosse stata acquisita la prova del dolo.

La sentenza evidenzia che: “si deve rammentare che nel reato di “fuga”, previsto dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007)”.

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La nullità dei verbali per “eccesso di delega ai privati”.

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Riprendendo, per singoli passi, la direttiva “Minniti”, proponiamo alcuni spunti di riflessione.

Lo spunto di riflessione che rispecchia il titolo di questo breve contributo lo estraiamo da pagina 8, dell’allegato 1, alla menzionata direttiva.

Qui si afferma: l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale…ricade tra le attività di cui all’art. 11 coma 1, lett.a), C.d.S., e pertanto, costituendo servizio di polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenti”.

Nulla di nuovo, ci mancherebbe! Solo che è stentoreo il tono, che parla di nullità. Resta da capire, quindi, quale sia il limite di intromissione che il privato può avere nelle fasi di accertamento delle violazioni con misuratori di velocità.

Per capire il limite in parola, si legga con attenzione, il punto 5.2 del menzionato allegato, rubricato alla voce: “attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari all’accertamento”.

Unico viatico per non incorrere nell’ “eccesso di delega” è il rispetto puntuale di questo capo dell’allegato.

stralcio direttiva autovelox

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Introduzione del reato di “tortura”: L. 110/2017

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Con la Legge, 14 luglio 2017, n. 110 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2017, n. 166) si è pervenuti alla “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”.

Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale dopo l’art. 613, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis (Tortura). – Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

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Accesso atti: esposti e denunce, di norma vanno ostesi (diniego illegittimo).

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E’ illegittimo il diniego di accesso ad un esposto a seguito del quale è stato attivato un procedimento di verifica o ispettivo, e ciò in quanto colui il quale subisce tale procedimento ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti.

 Ha chiarito il Tar (Tar Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898) che il privato, che subisce un procedimento di controllo, vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere – inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità – suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Infatti, l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il “controllo” e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell’amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi.

 

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Opposizione ad atti della riscossione. Promemoria del GDP meneghino.

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Il G.d.P. di Milano (Giudice di pace Milano Sez. VI, Sent., 05-04-2017) ci ricorda che secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la cartella esattoriale, primo atto esecutivo, sia impugnabile ai sensi della L. n. 689 del 1981, purché il ricorrente lamenti la mancata regolare notifica del verbale da cui la cartella è poi scaturita, così da poter recuperare un ineludibile momento di tutela. Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono esperibili sono diversi rimedi “a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nei termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla L. n. 689 del 1981.” Cass. n. 9180 del 2006.

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Accesso civico a procedimento disciplinare, diniego, legittimità.

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Il Provvedimento del 31/05/2017, n. 254, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, è di grande interesse con riguardo alla tematica del bilanciamento tra il diritto alla conoscenza ed il diritto alla riservatezza. Il provvedimento è, nella sostanza, la risposta alla richiesta di parere, rimessa al predetto garante a norma del novellato D.Lgs 33/2013 dal RPC di un piccolo Comune, inerente un’istanza di accesso civico -che, esitata negativamente, pendeva in riesame- avente ad oggetto la copia degli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente comunale. Nella richiesta di parere al Garante, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha aggiunto che il soggetto controinteressato «benché vi sia prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione, non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta» e che il dipendente destinatario del provvedimento disciplinare «ha fatto ricorso avverso il predetto atto per il quale, allo stato attuale, pende un giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro», pertanto è stato chiesto al Garante: «se il fatto che trattasi di provvedimento disciplinare inerente [un] dipendente […], in un contesto in cui il Comune ha fatto richiesta di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis T.U.E.L. sia di per sé sufficiente a far ritenere che l’interesse della collettività alla conoscenza del provvedimento disciplinare debba addirittura essere prevalente su quello della tutela dei dati personali; [considerando anche] che, al momento, è ancora in corso l’istruttoria […], per cui alcun taglio sui servizi ai cittadini è stato – ad oggi – attuato»;- «se in questa fase, come apparrebbe necessario, visto anche che c’è un contenzioso lavoristico in corso e che potrebbero avviarsi anche attività di altre autorità giudiziarie, debba ritenersi comunque prevalente l’interesse del privato e quindi la tutela dei dati della persona – incisa dal provvedimento disciplinare: in tal caso infatti andrebbe reiterato, come sembra necessario, il diniego già opposto alla richiesta di accesso generalizzato, per le suddette motivazioni, in quanto l’ostensione dell’atto sarebbe potenzialmente in grado di ledere l’immagine della persona nella comunità torittese di circa 9000 abitanti».

Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione del Garante, risulta che l’accesso civico aveva a oggetto atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta a un dipendente comunale, contro la quale risulta tuttora pendente un contenzioso nei confronti del Comune dinnanzi al Giudice del Lavoro. In tale contesto, l’accesso civico è stato negato, in quanto l’amministrazione ha valutato che l’accesso generalizzato ai predetti atti può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei relativi dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia. Ciò anche se il soggetto controinteressato, pur avendo avuto comunicazione dell’istanza di accesso civico, non ha presentato opposizione.

In questo caso, il garante ritiene: “che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta al dipendente comunale unita al citato regime di pubblicità degli atti oggetto dell’accesso generalizzato – considerando proprio la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso è ancora pendente un contenzioso giudiziario – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013….Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, la legittima esigenza conoscitiva rappresentata dal richiedente l’accesso generalizzato, come si evince dalla richiesta di riesame, dovrebbe trovare soddisfazione nella conoscenza dei fatti connessi all’emergenza finanziaria che ha coinvolto il Comune, confluente nella richiesta dell’amministrazione di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis T.U.E.L, indipendentemente dalle valutazioni connesse alla responsabilità disciplinare del singolo dipendente.

 

I documenti richiesti tramite l’accesso generalizzato contengono invece, nel caso di specie, dati personali che risultano in ogni caso sproporzionati, eccedenti e non pertinenti rispetto alla soddisfazione del bisogno conoscitivo manifestato dall’istante (cfr. anche Linee guida dell’ANAC par. 8.1). Per tutti i motivi considerati, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, si ritiene che l’amministrazione abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico”.

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Sanzioni amministrative: termine, notifica, lingua e rigetto. (Trib. Treviso)

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I legali rappresentanti di una ditta di autotrasporto proponevano opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Treviso con la quale era irrogata la sanzione amministrativa di Euro 4.130,00 per violazione dell’art. 46 L. n. 298 del 1974, in quanta da un controllo l’autista non era in grado di esibire un valido attestato del conducente in occasione di un trasporto internazionale soggetto a licenza comunitaria. I ricorrenti lamentavano l’inesistenza/nullità dell’ordinanza ingiunzione per vizio di notifica, in quanto comunicata in Polonia direttamente alla sede della ditta proprietaria del mezzo, la nullità/inesistenza/illegittimità/annullabilità del provvedimento impugnato per omessa traduzione, per vizio sostanziale di forma non riportando avviso o informazione circa la possibilità o modalità di difesa o i tempi e i modi di opposizione, per decorrenza del termine di conclusione del procedimento e, nel merito, per insussistenza della fattispecie contestata, avendo il conducente il possesso del documento, pur non esibito.

Osserva il Tribunale di Treviso (Sez. I, Sent., 05-06-2017) che “La notifica ha raggiunto lo scopo e pertanto ogni eventuale vizio deve considerarsi sanato ex art. 156 c.p.c., avendo avuto i ricorrenti la possibilità di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Il primo motivo di impugnazione deve andare quindi disatteso”.

Con il secondo e il terzo motivo, i ricorrenti lamentano rispettivamente la nullità/inesistenza/illegittimità/annullabilità del provvedimento impugnato per omessa traduzione e per vizio sostanziale di forma, mancando l’indicazione di informazioni circa la possibilità o le modalità di difesa, nonché circa i tempi e i modi di opposizione.

Al riguardo, il Tribunale, osserva che: “l’ordinanza-ingiunzione redatta in lingua italiana ha consentito ai ricorrenti di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Per giurisprudenza costante inoltre la mancata indicazione del termine entro il quale ricorrere o la mancata indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente non inficia la validità dell’atto, costituendo una mera irregolarità del provvedimento (si vedano in proposito: Cass. n. 5453 del 4.6.1999, Cass. n. 17361 del 25.6.2008; Cass. n. 26204 del 14.12.2009 e Cass. 7730 del 30.3.2009. Ne deriva che anche tali motivi di impugnazione debbono essere respinti”.

Con il quarto motivo d’impugnazione, i ricorrenti invocano l’inesistenza, nullità o annullabilità del provvedimento per decorrenza del termine di conclusione del procedimento, asserendo che la Prefettura aveva 90 giorni per emettere l’ordinanza-ingiunzione dal deposito degli scritti difensivi.

Secondo il giudice: “ La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di mancata contestazione immediata, il termine di 90 giorni di cui all’art. 14 L. n. 689 del 1981 non decorre dal momento della violazione e nemmeno dal momento della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell’esistenza del fatto criminoso ed idonee a formulare la contestazione. In tal senso si veda tra le altre la sentenza della Cassazione Civile n. 5467 del 2008, secondo la quale “costituisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell’accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l’acquisizione, da parte dell’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione” (si vedano anche: Cass. Civ. n. 10621 del 2010, Cass. Civ. n. 9311 del 2007, Cass. Civ. n. 3043 del 2009, Cass. Civ. n. 25916 del 2006. Cass. Civ. n. 12830 del 2006)”.

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Quesito: Invocazione della causa di giustificazione da parte del trasgressore; decisione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: Invocazione della causa di giustificazione da parte del trasgressore; decisione.

QUESITO

Gentile Dott. Napolitano, durante un suo corso sulla L. 689/1981 ho sentito che richiamava che il Ministero dell’interno, con una sua circolare, aveva sostenuto che la decisione sulla esistenza della causa di giustificazione, invocata dal trasgressore, quando si contesta una sanzione, non poteva essere decisa dall’accertatore ma solo dall’autorità decidente.

Posso avere gli estremi della circolare?

Grazie.

 

RISPOSTA

Sperando che il quesito non nasca dalla voglia di testare l’affidabilità delle mie affermazioni, ma dal puro desiderio di avere certezza del fatto che NON SI PUO’ DESISTERE DALL’ACCERTARE UNA VIOLAZIONE punita con sanzione amministrativa ai sensi della L.689/1981, SOLO PERCHE’ IL TRASGRESSORE HA INVOCATO L’ESISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE di cui all’art. 4 della L.689/1981, le preciso che la circolare ministeriale cui mi riferivo è “Circolare M/2413/11 del 24 febbraio 2000” , secondo cui: “Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore … ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, l’esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve   essere   formalmente   dichiarata   dall’Autorità   amministrativa   competente   a   ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento   notificato,   non   potendo   l’organo   di   polizia   archiviare   direttamente …”.

La circolare menzionata non aggiunge nulla di nuovo a quanto già sapevamo; essa è una mera conferma di principi giuridici immanenti al sistema.

Cordiali Saluti.

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I due termini per la notifica valgono anche per le sanzioni amministrative.

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Il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto è applicabile anche ove si tratti di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro recettizietà, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel menzionato procedimento in caso di mancata comunicazione, entro un certo termine, delle condotte censurate.

Con questa massima, le Sezioni Unite della S.C. (Cass. civ. Sez. Unite, 17/05/2017, n. 12332) hanno ribadito che non è assolutamente pensabile che il sistema sanzionatorio amministrativo possa essere eccentrico rispetto alle altre materie, in tema di notifica. La decadenza matura, quindi, se entro il termine di Legge non si deposita il piego all’ufficiale postale, non già se entro il termine l’atto non sia stato ricevuto.

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Ordinanza anti movida a Torino, polemiche e fatti.

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Dopo gli scontri della notte tra il 20 ed il 21 giugno 2017, tra Polizia e gruppi antagonisti (più o meno organizzati), infiamma sulla stampa e sul web la polemica, tra quelli che considerano sbagliata l’ordinanza, sbagliato l’approccio poliziesco al fenomeno, inadeguato il sindaco, inadeguato il questore o in mala fede (questa è una prospettiva non sufficientemente valorizzata, per la verità) molte delle persone coinvolte negli scontri.

Personalmente non conosco i dettagli, né le concrete modalità di sviluppo dei fatti. Quindi non sono in grado di esprimermi su molti dei fatti oggetto di polemica. Ho però pensato che, a monte di ogni riflessione, fosse doveroso leggere la celebrata (e criticata) ordinanza “antimovida” del sindaco (rectius: della sindaca) Appendino. L’ho letta (qui l’allego) e l’ho trovata: ben scritta; equilibrata; istruita sulla base di un robusto supporto motivazionale che ha espresso i fatti e le difficoltà concrete, nella gestione della folla, nel cuore della notte, versante in condizioni di ubriachezza; orientata esclusivamente non ad incidere sulle libertà di circolazione delle persone ma solo a contenere la vendita di alcolici in contesti spaziali ben definiti e circoscritti, per motivi del tutto ragionevoli.

Se per garantire l’attuazione della predetta ordinanza, occorre la Polizia in tenuta anti sommossa, non credo sia colpa della Polizia stessa né di chi abbia coordinato gli interventi; credo –al contrario- che il desiderio di “sballo” superi la pacifica adesione a regole non particolarmente rigide (come quelle lette nell’ordinanza) e spinga il concetto di libertà, oltre il segno dell’equilibrio con il diritto di chi desideri, nel cuore della notte, una certa tranquillità.

Una cosa è sicura: le ordinanza sindacali, declassate per alchimia giuridica del dl 17/2017, dal tema della sicurezza urbana a quello del decoro, dimostrano che non si può pensare di dividere il tema dell’ordine pubblico dal tema della polizia amministrativa locale, pensando che il confine non sia labile e mobile. La faccenda di Torino dimostra che occorre coesione di intenti e sforzi congiunti tra Comune, Prefettura e Questura, in quanto il fenomeno è trasversale.

Se per garantire l’osservanza di una banale ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo le 20.00, in un piccolo pezzo di centro storico, occorre l’impiego della Polizia in tenuta anti sommossa, occorre interrogarsi su come stia sfuggendo di mano la gestione della vita nelle città alle istituzioni preposte alla loro regolazione, piuttosto che cercare responsabili, colpevoli o inadeguati gestori delle concrete azioni verificatesi nella notte tra il 20 ed il 21 giugno a Torino.

Vedo, leggendo qualche commento di sindacati di polizia o di politici torinesi, che i fatti stanno portando alla frattura della coesione istituzionale che aveva garantito l’assistenza della polizia di Stato all’assicurazione dell’ordinanza sindacale.

Se si fa leva su questa frattura, allargandola, sarà bene che i sindaci ricordino che resterà inutile scrivere ordinanze. Non serve lasciare su carta un ordine, occorre farlo rispettare; se le forze chiamate a far rispettare l’ordine vengono delegittimate, all’indomani resteranno i problemi e le sterili enunciazioni di principio.

Comunque sia, allego l’ordinanza; merita una lettura per capire come non si sia disposto nulla di strano.

Ordinanza limitazione orari vendita alcolici Torino

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Nel giudizio di impugnazione della sanzioni, il potere di disapplicazione dell’atto presupposto non può andare oltre l’ordinanza.

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Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per mancata esposizione della scheda di sosta in parcheggio a pagamento, il sindacato del Giudice non si estende agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l’adozione dell’ordinanza sindacale, nè condiziona la sussistenza della violazione accertata.

Con questa statuizione, Cass. civ. Sez. II, 07/04/2017, n. 9125, conferma che (Cass. 21173/2006; Cass. 396/95; Cass. Sezioni Unite 5705/1990), nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (SU 116/07). la giurisprudenza della Corte, ha però sottolineato che la delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio è un atto amministrativo con cui la giunta comunale si è limitata ad affidare lo svolgimento di un’attività a rilevanza pubblicistica a una società, ma non è atto presupposto della violazione contestata al trasgressore, che è costituito dalla istituzione di una zona adibita al parcheggio a pagamento. Il sindacato incidentale di legittimità, al fine della eventuale disapplicazione, può rivolgersi solo nei confronti del provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742; Cass. n. 21173/06), come appunto è l’ordinanza istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto.

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Sanzioni amministrative, responsabilità personale colpevole e potere del giudice.

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La sentenza, Cass. civ. Sez. II, 11-05-2017, n. 11573, ci offre la ricognizione di due importanti temi afferenti alle sanzioni amministrative:

A) LA RESPONSBAILITA’ COLPEVOLE DELLA PERSONA UMANA NELLA COMMISSIONE DEL FATTO ILLECITO

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), l’autore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 della legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Tuttavia, l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale si desume chiaramente dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, norma che, oltre a disporre che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, sicchè l’obbligo della persona giuridica può sussistere anche senza che più sussista l’obbligo del trasgressore. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14, un’autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell’illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove, tuttavia, il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 23875 del 2011; Cass. n.5885 del 1997; da ultimo, Cass. n. 17023 del 2016).

B) IL POTERE DEL GIUDICE DI DETERMINARE L’IMPORTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

Costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza della Cassazione quello per il quale (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 6778 del 2015; Cass. n. 9255 del 2013) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.

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Il TAR ordina alla Polizia Locale di Milano di cambiare la dicitura sui verbali.

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L’associazione “Altroconsumo” ha proposto ricorso contro il Comune di Milano, innanzi al TAR Meneghino, per sentir dichiarare ” illegittima la prassi comunale di indicare nei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada una dicitura errata in ordine al rispetto dei tempi di notifica dei verbali, unitamente alla violazione della predetta tempistica”.

Invero anomala la domanda, esitata nella sentenza Tar Lombardia, sez. III, sentenza 7 giugno 2017, n. 1267.

“La ricorrente ha rilevato una prassi del Comune di notificare i verbali del Codice della Strada oltre i termini di legge, nel periodo successivo al marzo 2014, coincidente con l’avvio delle rilevazioni di 7 nuovi autovelox comunali. Per tali ragioni ha notificato al Comune una diffida preliminare in data 26.02.2015, dandone anche informazione sul sito internet dell’Associazione, ricevuta dal Comune in data 03.03.2015, seguita da un ulteriore sollecito ricevuto in data 05.07.2015, con la quale ha chiesto: 1. l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine; 2. l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione; 3. l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti; 4. l’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201, Cod. strada; 5. l’annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia, le somme non versate; 6. l’annullamento e/o l’immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all’art. 126-bis, Cod. strada, per non avere i presunti trasgressori comunicato i dati del soggetto che si trovava alla guida”.

 Non avendo il Comune di Milano mai fornito alcun riscontro alle suddette richieste, la ricorrente ha chiesto dal TAR di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la legalità e l’efficienza del servizio di rilevazione e notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada”.

I complessi ed intriganti problemi di giurisdizione che hanno portato ad escludere che il TAR possa sindacare la legittimità dei verbali fatti o revocare in dubbio la chiusura dei procedimenti oblati, li saltiamo a piedi pari. Quelle erano domande non accoglibili.

ma la sentenza dice cose interessantissime che, qui non si commentano, ma meramente riproducono a beneficio della buona gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi:

“La ricorrente contesta la seguente dicitura, contenuta nei verbali della Polizia Municipale: “il verbalizzante […] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia locale di Milano in data […], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data […] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni ….”. E’ chiaro quindi dai verbali prodotti in giudizio che rispondono ad uno schema comune e che forniscono al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento. In merito occorre rilevare che l’art. 201 del Codice della strada stabilisce che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”. Secondo l’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano, “La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. Facendo propria la suddetta interpretazione deve ritenersi che il verbale della polizia municipale debba indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismiIl ricorso va quindi accolto con conseguente ordine al Comune di Milano di porvi rimedio entro un termine di 90 giorni, modificando i verbali di contestazione delle sanzioni al codice della strada.

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Atti osceni in luogo pubblico: sanzione amministrativa anche se assiste un minore.

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L’art. 527 c.p., nel testo novellato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b), prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l’atto osceno “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Nel caso di specie, un tizio aveva praticato autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenne, senza specificazione che l’episodio si fosse svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. Atteso ciò, ed ai sensi dell’art. 8 del medesimo D.Lgs 8/2016, non essendo stato il procedimento penale definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (alla data di entrata in vigore della novella del 2016) il Tribunale di Vicenza, ha trasmesso gli atti al Prefetto, affinchè contestasse la sanzione amministrativa.

Contro questa decisione del tribunale di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale. La sentenza Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-02-2017) 01-03-2017, n. 10025, dà ragione al Tribunale: il fatto va punito con sanzione amministrativa pure se una minorenne ha assistito al fatto, atteso che esso si è consumato in luoghi diversi da quelli considerati dalla parte della norma che ancora trattiene, in sede penale, la punizione del fatto.

Se qualcuno ha sbagliato, insomma, è stato il Legislatore… se ha sbagliato?!?!?!

 

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Accesso civico: la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica.

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Il Ministro per la Funzione Pubblica ha diramato, con circolare n°2/2017, istruzioni per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato. Le istruzioni attengono, in particolare a:

  • le modalità di presentazione della richiesta (“…Nell’ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa, nelle Linee guida A.N.AC si ammette la possibilità di dichiarare la domanda inammissibile, ma si chiarisce che, prima di dichiarare l’inammissibilità, “l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta” (Allegato, § 4). Pertanto, questa ipotesi di inammissibilità deve essere intesa in senso restrittivo: l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti”);
  • gli uffici competenti (“…La disciplina dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 presuppone la distinzione tra diverse tipologie di competenze: a ricevere le richieste, a decidere su di esse, e a decidere sulle richieste di riesame. Di seguito, sono illustrate le implicazioni organizzative di questa distinzione.”);
  • i tempi di decisione ( “si ribadisce quanto segue: il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013); la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento; l’inosservanza del termine sopra indicato costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” ed è comunque valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013)”;
  • i controinteressati (“…La circostanza che i dati o documenti richiesti facciano riferimento a soggetti terzi, di per sé, non implica che questi debbano essere qualificati come controinteressati. Occorre comunque valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2, che i controinteressati potrebbero subire come conseguenza dell’accesso. Al fine di identificare i controinteressati in modo corretto, è indispensabile procedere a questa valutazione soltanto dopo un puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto della domanda di accesso generalizzato”;
  • i rifiuti non consentiti (“…Il differimento dell’accesso – previsto dall’art. 5-bis, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 – è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni: che l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis; che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5- bis si applicano “unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato”. Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, l’accesso non deve essere negato: per soddisfare l’interesse conoscitivo è “sufficiente fare ricorso al potere di differimento” (art. 5-bis, c. 5) e, quindi, il differimento dell’accesso è imposto dal principio di proporzionalità (v. anche Linee guida A.N.AC., §§ 5.1, 6.3 e 7.7). L’inutilizzabilità del potere di differimento ad altri fini è confermata dall’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, secondo cui il differimento dell’accesso deve essere motivato, appunto, “con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”. Pertanto, tale potere non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione della domanda e alla conseguente violazione del termine per provvedere. Vi si può ricorrere, invece, a titolo esemplificativo, per differire l’accesso a dati o documenti rilevanti per la conduzione di indagini sui reati o per il regolare svolgimento di attività ispettive (art. 5- bis, c. 1, lett. f e g), fino a quando tali indagini e attività siano in corso. Una volta conclusi questi procedimenti, quei dati o documenti diverranno accessibili, qualora non vi si oppongano altri interessi pubblici o privati indicati dall’art. 5-bis. “);
  • il dialogo con i richiedenti(“ …nel più rigoroso rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, occorre tener conto della particolare rilevanza, ai fini della promozione di un dibattito pubblico informato, delle domande di accesso provenienti da giornalisti e organi di stampa o da organizzazioni non governative, cioè da soggetti riconducibili alla categoria dei “social watchdogs” cui fa riferimento anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ultimo, caso Magyar c. Ungheria, 8 novembre 2016, § 165). Nel caso in cui la richiesta di accesso provenga da soggetti riconducibili a tale categoria, si raccomanda alle amministrazioni di verificare con la massima cura la veridicità e la attualità dei dati e dei documenti rilasciati, per evitare che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate“);
  • il Registro degli accessi(“…L’obiettivo finale è la realizzazione di un registro degli accessi che consenta di “tracciare” tutte le domande e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. Realizzare tale obiettivo richiede opportune configurazioni dei sistemi di gestione del protocollo informatico“).

Quelle sopra trascritte sono solo alcune delle fondamentale indicazioni provenienti dalla circolare.

Interessante è anche la limitazione all’esercizio dei potere regolamentare, che va contenuto entro margini strettissimi: “… ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge. In particolare, diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile individuare determinare (con regolamento, circolare o altro atto interno) le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato. Ciascuna amministrazione è chiamata ad applicare le previsioni legislative rilevanti (art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013), tenendo nella dovuta considerazione le richiamate Linee guida dell’A.N.AC., oggetto di periodico aggiornamento in base all’evoluzione della prassi”.

Qui in allegato, la circolare

circolare accesso civico

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I verbali “ad orecchio” non si devono fare! (in merito all’art. 141 CdS)

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Per chi abbia letto qualche mio scritto, non apparirà un fatto nuovo scoprire che sono un profondo sostenitore della necessità che gli operatori di Polizia Stradale (quale che sia l’organo o l’ente di appartenenza), non trascurino di accertare e contestare, anche nelle fasi dinamiche della circolazione (quindi non solo a seguito del rilievo di un sinistro stradale), le violazioni all’articoli 141 del codice della strada, in materia di “velocità non adeguata”. Questa norma valorizza il ruolo del predetto operatore come tutore effettivo della sicurezza stradale e avvicina (sebbene in fase di contestazione) all’utente, creando anche un efficace rapporto rieducativo.

Tutto ciò sostengo a patto e condizione che la condotta illecita sia stata vista e -per l’effetto- valutata come non adeguata sulla base di coordinate empiriche ragionevoli; posto che su questa ragionevolezza, in caso di opposizione, il giudice potrà sindacare la fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A. Qui va, difatti, rimarcato, che gli elementi costitutivi dell’esistenza dell’illecito vanno provati dall’Amministrazione e che ancora esiste (Cfr: art. 7 D.Lgs 150/2011) l’annullamento del verbale per mancato raggiungimento della prova della responsabilità.

Il titolo di questo breve scritto è comunque pertinente in quanto, nel caso valorizzato dalla sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n°1299 del 3 gennaio 2016, l’agente accertatore (non riferirò di quale forza di polizia per non esporre l’istituzione al ludibrio che merita il singolo accertatore, nel caso specifico), nel giudizio di opposizione ad un verbale da lui contestato per violazione all’articolo 141 CdS, ha dovuto dichiarare il vero, affermando che il veicolo sanzionato non lo aveva visto procedere a velocità non adeguata, ma aveva dedotto, ad orecchio, sentendo i giri del motore del veicolo in avvicinamento, che presumibilmente stesse correndo.

Il percorso esegetico del Giudice non fa una grinza. Insomma, non è vero che i Giudici di pace sono propensi ad annullare i verbali di cui all’art. 141 CDS; è vero solo che -nella maggior parte dei casi- chi accerta la violazione, lo fa in maniera molto, ma molto superficiale.

La sentenza è allegata, per chi volesse leggerla.

sentenza GDP Cagliari su Art. 141

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Il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede.

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L’abrogazione di taluni reati, secondo quanto previsto dal D.Lgs n°7/2016, ha comportato effetti concreti in un giudizio di merito, in relazione a fatti di danneggiamento (fattispecie esclusivamente a matrice dolosa di cui all’art. 635 cp) maturati in pubblici parcheggi. Difatti, un Tizio, veniva proscioloto in primo grado, ma –proposto ricorso il P.G- la vicenda si capovolgeva in sede di legittimità.

Cass. Pen Sez. II, n°24131 del 16 maggio 2017, ritiene –in relazione all’azione di chi urti violentemente un veicolo fermo in un parcheggio in modo doloso (quindi con il puro intento di danneggiare) che tale condotta: “non è affatto interessata dalle disposizioni in materia di abrogazione di reati previste dal d. Igs. 7/2016, a seguito della cui introduzione continua a essere previsto come reato, ai sensi dell’ art. 635, comma 2, n. 1, c.p. nella sua attuale formulazione, il danneggiamento delle cose altrui indicate nel numero 7 dell’ art. 625 c.p.. Non vi dubbio poi sul fatto che un’ imputazione del tenore sopra indicato riguardi il danneggiamento di una cosa esposta alla pubblica fede. La giurisprudenza di questa corte ha infatti chiarito che la ratio dell’ aggravamento della pena previsto dall’ art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’ altrui bene da parte di ciascun consociato; è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (si veda in questo senso Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006 – dep. 15/03/2006, Giuliano, Rv. 23397801)”.

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Anche il B&B deve comunicare all’autorità di PS la presenza dell’ospite.

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Con sentenza del 18 aprile 2016 il Tribunale di Savona condannava una persona alla pena di euro 206,00 di ammenda, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, contestatole perché, in qualità di esercente attività di affittacamere, … ometteva di comunicare all’autorità di p.s., entro le ventiquattrore successive al loro arrivo, le generalità degli ospiti. Avverso detta sentenza ha proposto appello (poi riqualificato ricorso per cassazione) l’imputata, deducendo di non aveva svolto attività qualificabile come affittacamere, ma quale attività non imprenditoriale di bed and breakfast, non soggetta alla normativa di cui al T.u.l.p.s..

La Corte di cassazione (sezione I penale), con sentenza n°23308, del 11 maggio 2017 ha rigettato il ricorso e sostenuto che “la norma precettiva non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità, perché assoggetta i proprietari o gestori di alberghi, ma anche di tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti entro il termine di ventiquattrore, adempimento che nel caso di specie non è stato del tutto effettuato”.

Utile resta, inoltre, la ricostruzione della materia che ha subito, nel tempo, notevoli variazioni.

Per chi sia interessato alla materia, si acclude la sentenza.

Cass_ PEN_ 23308_2017

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Circolare del Ministero dell’interno sul DL sicurezza urbana

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Per mera informazione, si annota che, il Ministero dell’interno, con circolare prot. 300/A/4228/17/149/2017/08, del 23/05/2017, ha dettato orientamenti esplicativi in ordine a “Legge 18 aprile 2017, n.48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Ben poche sono le annotazioni interpretative, atteso che il testo in epigrafe (qui allegato)si limita ad un breve riepilogo (in favore del personale delle specialità della Polizia di Stato) dell’articolo 9 del DL 14/2017.

Un solo spunto: la decisione dell’importo della sanzioni pecuniaria per inottemperanza all’ordine di allontanamento (rispetto al quale, in relazione ad un testo di legge confuso, c’erano disparità di vedute: “Contestualmente all’accertamento, l’organo accertatore ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo in cui ha commesso il fatto, specificando i motivi, la durata del divieto (quarantotto ore dall’accertamento del fatto) e che l’inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 9, comma 1, aumentata del doppio, ovvero da euro 300 ad euro 900. Copia del provvedimento è immediatamente trasmesso al Questore competente per territorio, con contestuale segnalazione ai servizi socio sanitari ove ne ricorrano le condizioni”.

2017-SERV_POLST(n_04228_del_25_05_2017-Dispos_urgenti_in_materia_di_sicurezza_citta)

 

 

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Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e pendenza di sequestro.

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Grazie alla puntuali e professionali interlocuzioni con Gaetano Alborino, (Amico mio, nonchè studioso di diritto ambientale sopraffino), arricchisco la platea delle mie conoscenze in materia di sanzioni amministrative in materia edilizia e –per chi abbia interesse- divulgo le connesse informazioni.

L’argomento è particolarmente interessante per quei casi in cui, rispetto al medesimo immobile, penda il sequestro penale e le sanzioni amministrative connesse all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. Insomma, quanto pesa la pendenza della misura cautelare penale rispetto alla colpa del destinatario dell’ordine di demolizione che non abbia ottemperato, proprio perché coesiste anche un procedimento penale?

A fare chiarezza sulla questione è interessante vedere come in primo grado, il TAR marchigiano ha esitato negativamente un ricorso sostanzialmente fondato sulla non ascriviibilità della colpa per l’inottemperanza, mente, in fase di appello, il Consiglio di Stato è arrivato alla soluzione opposta.

Sul primo grado basti sapere che, TAR Marche, Sezione Prima, Sentenza 18 ottobre 2016, nr. 566, trattando l’impugnativa dell’atto con il quale un’Amministrazione comunale aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria per non avere (il suo destinatario) provveduto ad ottemperare al contenuto dell’ordinanza di riduzione in pristino delle opere abusive (ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001), rigetta il ricorso con le seguenti motivazioni: ”… la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del citato DPR n. 380/2001 è conseguenza della constatata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione….” Non è quindi una valida giustificazione per invocare l’impossibilità ad ottemperare all’ordine il fatto che l’immobile sia gravato anche da sequestro penale, in quanto ben il proprietario può chiedere il dissequestro, specie se la richiesta sia fondata sull’intento di procedere al ripristino dello stato dei luoghi (“emerge dagli atti, … che le istanze di dissequestro proposte dall’interessata all’autorità giudiziaria penale, in uno all’istanza di accesso all’immobile .., da essa invocate a sostegno della dedotta impossibilità di dare esecuzione alla demolizione, sono state precedenti alla citata ordinanza …comunque, sono state presentate per ragioni del tutto diverse dall’intento di provvedere alla riduzione in pristino… Nei circa tre anni successivi all’emanazione di tale ordine di demolizione, invece, non risulta che la ricorrente si sia in alcun modo attivata”).

Sempre sul punto, in secondo grado, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 17 maggio 2017, nr. 2337, capovolge la predetta decisione e stabilisce che: “le misure contemplate dall’art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.P.R. n.380 del 2001, rivestono carattere chiaramente sanzionatorio e, come tali, esigono, per la loro valida applicazione, l’ascrivibilità dell’inottemperanza alla colpa del destinatario dell’ingiunzione rimasta ineseguita, in ossequio ai canoni generali ai quali deve obbedire ogni ipotesi di responsabilità. Sennonchè, nella situazione considerata, non è dato ravvisare alcun profilo di rimproverabilità nella condotta (necessariamente) inerte del destinatario dell’ordine di demolizione, al quale resta, infatti, preclusa l’esecuzione del comando da un altro provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità giuridica e fattuale del bene. Come si vede, quindi, l’irrogazione di una sanzione (chè di questo si tratta) per una condotta che non può in alcun modo essere soggettivamente ascritta alla colpa del soggetto colpito dalla sanzione stessa, non può che essere giudicata illegittima per il difetto del necessario elemento psicologico della violazione… Merita evidenziarsi che l’assunto, qui propugnato, che il destinatario dell’ordine di demolizione non possa considerarsi giuridicamente onerato di richiedere il dissequestro per poter demolire non implica affatto né che ciò gli sia precluso (potrebbe, infatti, avervi interesse, per esempio per azzerare la situazione di abusivismo e poter così richiedere ex novo un titolo edilizio urbanisticamente conforme per riprendere l’attività edificatoria secundum legem); né che il dissequestro non possa essere richiesto all’Autorità giudiziaria penale da parte di chiunque altro vi abbia interesse: ossia, in primis, dalla stessa Amministrazione che abbia ingiunto (prima del sequestro, secondo la tesi qui condivisa) o che intenda ingiungere (non appena venuto meno il sequestro) la demolizione, con l’effetto di far ripartire prima possibile il decorso del termine per demolire e di far produrre, in difetto, le ulteriori conseguenze (acquisitive) che la legge riconnette all’inutile decorso di detto termine; ma anche, nei congrui casi, ai soggetti pubblici e privati controinteressati al mantenimento dell’opera edilizia abusiva, che abbiano comunanza di intenti e di interessi con l’Amministrazione procedente. Infatti, il venir meno del sequestro – da chiunque provocato o indotto, e anche se spontaneamente disposto dall’Autorità giudiziaria procedente – consente ex se all’Amministrazione di ingiungere, o di reiterare, la demolizione; ovvero produce, parimenti in via automatica, l’effetto di far cessare la causa di sospensione (o interruzione) del decorso del termine entro cui deve essere eseguita la demolizione, con ogni ulteriore conseguenza di legge in difetto. Sicché, come ognun vede, si riduce a una mera petizione di principio – non suffragata, però, da adeguati indici normativi a suo supporto – l’assunto che il sistema non possa prescindere dall’onerare il proprietario di richiedere, contra se, il dissequestro al fine di demolire, e che perciò tale onere sia necessariamente insito nel sistema stesso”.

Gli uffici comunali dovranno opportunamente riflettere sulla coesistenza di queste misure, ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

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La riemersione del diritto penale: peculato d’uso, in tema di veicoli sequestrati circolanti.

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Qualche giorno fa, il collega ed ottimo conoscitore del codice della strada, Serafino Mauriello, mi coinvolgeva in un’interessante analisi sul rapporto tra l’articolo 213 CdS, l’art. 334 cp e la rassegnata  (nel senso di “passata in rassegna”) posizione della Cassazione penale che ha confermato, nel 2012, la sentenza della Corte di appello di Catania, che condannò un custode non proprietario per peculato d’uso, in relazione alla circolazione con il veicolo affidato alle sue cure.

Mi ha partecipato gli estremi della sentenza che non conoscevo e che -sebbene non nuovissima- si è rivelata di grande interesse; per questo motivo ritengo doveroso parteciparla a tutti i lettori.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 18-09-2012, n. 35767, afferma il seguente principio: “la fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato d’uso (Sez. 6, 15 giugno 2011, dep. 8 luglio 2011, n. 26812)”.

Dalla sentenza si comprende bene il contesto di riferimento; le Sezioni unite  hanno affermato il principio di diritto che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l’illecito previsto e sanzionato dall’art. 213 CdS., comma 4, perchè il concorso tra la norma penale di cui all’art. 334 cp e quella amministrativa costituita dal medesimo art. 213 C.d.S. va giudicato solo apparente, la seconda essendo norma speciale rispetto alla prima, limitatamente, appunto, alla sola circolazione abusiva (Sez. un. 28 ottobre 2010, dep. 21 gennaio n. 1963).

“Ad avviso del Collegio, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite rileva per il solo caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarità del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l’autore della condotta di abusiva circolazione, che per sè realizza con immediatezza la condotta di sottrazione. Infatti, la fattispecie sottoposta all’esame delle Sezioni unite era appunto relativa a un contesto che avrebbe altrimenti sollecitato l’applicazione dell’art. 334 cp. e cioè una situazione nella quale rileva la condotta o del proprietario o di soggetto che in qualche modo agisca con il consenso o nell’interesse del primo, sottraendo alla custodia il bene mediante la circolazione abusiva. Tale relazione necessaria è, sia pure indirettamente, confermata dalla previsione, nell’art. 213 C.d.S., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che risulta effettivamente congrua a ricollegare anche la stessa fattispecie amministrativa ad una sorta di “patologia” di una situazione altrimenti “fisiologica” di circolazione del mezzo e di idoneità alla guida di chi ne ha la legittima disponibilità d’uso. Diversa e la situazione del custode, persona terza e che agisca per proprio interesse, poichè in tal caso rileva la sua qualifica pubblicistica e la funzione conseguentemente svolta, nell’interesse pubblico che comporta l’appropriazione da parte di un soggetto del tutto estraneo ad ogni relazione con il bene sequestrato e in violazione degli obblighi propri dello svolgimento di uno specifico servizio pubblico”.

Invero, la posizione della Suprema Corte mi convince poco, in quanto anche questa fattispecie dovrebbe entrare, per assorbimento, nella fattispecie amministrativa definita dalla norma del codice della strada.

Un ritorno, in buona sostanza alla giurisprudenza che da sempre resiste alla piana applicazione dell’articolo 9 della L.689/1981 (Cfr.: Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 4238). Ma la mia opinione vale poco… la Cassazione è Cassazione….

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Da “stracciabiglietti” a investigatori: il controllo del TPL fa (pochi) passi avanti.

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Non valga il titolo ad offendere alcuno: si tratta di un omaggio a dei carissimi discenti d’aula (Napoletani) che dovendo imparare ad accertare e contestare violazioni amministrative per fruizione abusiva dei mezzi del TPL, si schernivano (scherzandoci su, ovviamente!) nel definirsi “stracciabiglietti”, per evidenziare le pesanti difficoltà insite in un lavoro di relazione con il pubblico carico di tensioni emotive e fisiche.

Il fenomeno della fruizione dei mezzi di trasporto pubblico senza pagare il biglietto, specie al SUD, è grave e conosciuto, ma meno conosciuto è il commendevole sforzo che, da anni, con spirito di sacrificio e servizio, fanno i controllori, sovente vittime di aggressioni da passeggeri renitenti al pagamento e refrattari alla sanzione amministrativa fino al punti di aggredire lo stesso controllore.

A loro è andato il mio pensiero quando ho letto la novella che tra poco trascriverò.

Con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, Mediante il comma 12 dell’articolo 48, sono state apportate dal DPR n°753/1980, alcune significative innovazioni.

Quindi, a decorrere dallo scorso 24 aprile (GU n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20) vengono “doppiate” e meglio articolate alcune previsioni già contemplate da molte Legge Regionali, a sostegno della necessità che il prezzo dei trasporto pubblico (specie quello locale) sia pagato dai suoi fruitori.

Nel dettaglio:

“comma 12. All’articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall’impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell’attività di verifica e che ha l’obbligo di trasmettere l’elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’azienda e possono effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l’esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Il Ministero dell’interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell’ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.”. 13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine”.

In termini di ricognizione, si evidenziano due aspetti di interesse: 1) la conferma della teoria dottrinale (dello scrivente, nella specie) della necessità di un riconoscimento da parte di fonte normativa della qualità di accertatore a norma della L.689/1981; 2) la valorizzazione (problematica, ma gestibile) della videosorveglianza, rispetto alla tematica dei reati di cui agli articoli 651 cp o del più grave e pur frequentemente ricorrente art. 496 cp. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Si rammenta che il DL è in fase di conversione, quindi ogni commento di approfondimento è riservato alla avvenuta stabilizzazione della menzionata vicenda di innovazione normativa.

Nelle more, facciamoci due risate con bastardidentro.com

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Sanzioni amministrative edilizie e giurisdizione del G.O. (secondo il TAR Puglia)

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Certo non è elementare, per gli addetti ai lavori, orientarsi in materia di riparto di giurisdizione, quando la materia di riferimento sia costituita da “edilizia ed urbanistica”.

Senza riepilogare il complesso e dibattuto rapporto tra le norme processuali (CPA e D.Lgs. 150/2011) sono gli stessi giudici amministrativi che confondono le idee, talvolta trattenendo la giurisdizione ad ogni costo, pur ammettendo l’applicabilità della L.689/1981 alle sanzioni amministrative in materia edilizia, altre volte declinandole in favore dei Giudice Ordinario.

Il caso, da ultimo qui evidenziato, anche grazie alla amicale e sempre attenta segnalazione dell’Amico Gaetano Alborino, lo cogliamo i due distinte sentenze del TAR pugliese.

Le sanzioni gravate nei ricorsi cui afferiscono le sentenze (TAR Puglia, Sezione Terza, 9 marzo 2017, nr. 225 – Sezione Terza, 10 aprile 2017, nr. 380) che declinano la giurisdizione in favore del giudice ordinario riguardano le sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. Puglia n°56/1980 (art. 47) inerenti l’uso dell’immobile in difetto della declaratoria di agibilità.

In questo caso la sezione III del TAR barese, arriva a conclusioni opposte rispetto a quelle cui sono arrivate gli omologhi giudici campani (TAR della Campania -Sez. III- con Sentenza del 31-10-2016, n. 501) dichiara la giurisidizone del G.O. sulla scorta delle seguenti motivazioni:

“La fattispecie portata all’esame del Collegio, infatti, ha ad oggetto l’impugnativa di una sanzione amministrativa con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento di una somma di danaro in relazione a violazioni di carattere edilizio. Essa rientra a pieno titolo, tra le ipotesi in cui, pur avendo gli atti amministrativi impugnati un collegamento con la materia edilizia, la relativa giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario, in quanto la sanzione amministrativa impugnata interferisce direttamente su un diritto soggettivo perfetto del ricorrente, che è in definitiva il diritto a non vedersi depauperare il patrimonio in forza di provvedimenti amministrativi non sorretti da una effettiva causale. Occorre rilevare, in proposito, che nella emissione della ingiunzione di pagamento non vi è esercizio di discrezionalità, costituendo essa un atto dovuto, conseguente all’accertamento dell’illecito amministrativo, potendosi al più ravvisare l’esercizio di discrezionalità nella quantificazione della sanzione non determinata dalla legge in misura fissa. Tuttavia, anche l’impugnazione di una ordinanza –ingiunzione si traduce sempre nella contestazione di non dover pagare, in tutto o in parte, una somma di danaro, e per tale ragione finisce sempre per incidere su un diritto soggettivo perfetto (Cfr. in tal senso T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, sent. n. 2019 del 3 settembre 2008)”. A ciò si aggiunga quanto sostenuto dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, secondo cui “Le norme sancite dagli artt. 22, co. 1, e 22 bis, l. n. 689 del 1981 (quest’ultima disposizione ora abrogata e sostituita dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto), affidano al giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l’attribuzione dell’intera «materia» delle sanzioni amministrative alla giurisdizione <<piena>> del giudice ordinario (potendo annullare o riformare l’atto sanzionatorio), salvo diversa e specifica previsione di legge e, in particolare, quanto previsto dall’art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo, le controversie come quella oggetto del presente giudizio; in quest’ottica è sufficiente rilevare, per completezza, che l’art. 296 d.lgs. n. 152 del 2006 cit. –Controlli e sanzioni – nel richiamare espressamente la l. n. 689 del 1981, si colloca nell’alveo della su esposta impostazione sistematica”. (Cons. Stato, Sez. V, sent. 3787 del 27.06.2012)”. In relazione all’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario presso il quale la controversia potrà essere riproposta nel termine di legge (art. 11 c.p.a.), fatte salve le eventuali decadenze e preclusioni intervenute”.

Forse questa evidente condizione di contrasto ermeneutico ha un senso, ma per vero, sarebbe bene che sulla vicenda si arrivasse ad un’unità di visione.

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La Cassazione rilancia il principio di specialità delle sanzioni amministrative ed il concorso nell’illecito.

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La condotta del custode di un’autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di cui all’art. 335 cod. pen., ma un’ipotesi di concorso nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma quarto, C.d.S., ai sensi dell’art. 5 legge 24 novembre 1981, n. 689.

La S.C., in motivazione, ha richiamato la sentenza n. 58 del 2012 e l’ordinanza n. 175 del 2012 della Corte costituzionale, sottolineando, altresì, la necessità di privilegiare un’interpretazione più consona ai principi di specialità e di ragionevolezza, anche perchè l’ordinamento sottopone alla sola sanzione amministrativa la condotta, non meno grave, di colui che sottrae e circola abusivamente con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Cass. pen. Sez. VI, Sent.,11-03-2016, n. 10164

“La conclusione raggiunta è conforme ai principi generali dell’ordinamento in tema di concorso di persone in una violazione amministrativa (l’art. 5 della legge di depenalizzazione prevede, infatti che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essere soggiace alla sanzione per questa disposta salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”) sicchè la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla propria Custodia, con conseguente circolazione abusiva, deve ritenersi integrare – piuttosto che l’ipotesi autonoma di reato ex art. 335 cod. pen. – un’ipotesi di concorso colposo nella condotta oggi integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4, tenuto conto che il sistema penale ammette il concorso colposo nel reato doloso sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo (ex plurimis Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008, Calabrò, Rv. 242830). Requisiti sussistenti nella specie alla stregua della diffusa motivazione della sentenza impugnata sul punto della colpa dell’imputato e della prevedibilità del comportamento di terzi nell’appropriarsi del veicolo per la facilità di avvio dello stesso. Giova precisare che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie Rv. 252694)”.

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Ci sono Handicappati più Handicappati degli altri: guai a chi ci incappa!

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Inquietante la sentenza n°17794 del 7 aprile 2017, pronunciata dalla sezione quinta penale della Suprema Corte, che conferma la condanna per violenza privata (art. 610 cp) nei confronti di una persona che ha lasciato l’auto in sosta vietata su un posto auto riservato ad una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

“Con sentenza del 26 settembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto (omissis) colpevole del delitto di cui all’art. 610 cod. pen., per avere, il 25 maggio 2009, parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a (omissis), affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della (omissis) che aveva riferito di non avere potuto parcheggiare la propria autovettura nello spazio appositamente riservatole dal Comune di Palermo fin dal 2005 perché occupata da un’altra vettura e ciò dalle 10.40 alle 2.20 del giorno successivo quando la Polizia municipale, più volte allertata, provvedeva alla rimozione del mezzo…La condotta consumata concretava il delitto contestato avendo impedito alla persona offesa di usufruire del parcheggio riservatole”.

Contro questa sentenza è insorto il condannato, ricorrendo in Cassazione. Qui l’amara scoperta dell’insufficienza delle sanzioni amministrative per punire questo comportamento sì poco commendevole, ma certo non criminale.

La motivazione in diritto di questa sentenza ci lascia, a dir poco, perplessi: “La difesa, nel primo motivo di ricorso, eccepisce l’insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisca la marcia di un’altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta diversa da quella contestata al ricorrente. Deve invece sottolinearsi come anche il ricorrente abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all’avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile. Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell’art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Sussiste pertanto l’elemento oggettivo del delitto contestato. Ne sussiste anche l’elemento soggettivo, contestato dalla difesa sempre nel primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che l’imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l’autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l’aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l’autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l’autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale”.

Quindi, parcheggiare in un posto, genericamente riservato ai portatori di handicap è fatto punibile solo con sanzione amministrativa; se invece, si parcheggia, magari per qualche ora, in un posto riservato ad un particolare portatore di handicap, allora la sanzione amministrativa non basta.

Sembra una fakenews…. Ma purtroppo è storia vera!

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Scorrimento graduatorie e vincoli di riduzione della spese del personale.

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Ove il Comune prospettasse l’ipotesi d’effettuare assunzioni di unità di personale a tempo determinato e part time al 50% dell’orario di servizio per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, attingendo ai fondi ex art. 208 (comma 4, 5 e 5-bis) del Nuovo Codice della Strada e destinando al predetto scopo una quota pari sino al 50% di tali fondi, tale destinazione deve comunque aver luogo a seguito dell’adozione di apposite disposizioni regolamentari, tenendo conto del fatto che le spese che ne derivano vanno integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo/con rapporto flessibile, proprio in relazione all’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2009. Dalla normativa vincolistica operante in materia di assunzione di personale alle dipendenze degli Enti Locali, e alla luce del recente arresto giurisprudenziale amministrativo, è possibile desumere il principio per cui risponde a logiche di contenimento della spesa pubblica il cd. “scorrimento” delle graduatorie disponibili presso le p.a., ove esse si riferiscano a concorsi espletati per assunzioni a tempo indeterminato, rendendosi così le medesime utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato. Non può, per contro, attuarsi il cd. “scorrimento” delle graduatorie stilate in riferimento a procedure concorsuali svolte per il reclutamento di personale di cui l’ente intenda avvalersi a tempo determinato; ciò in quanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, il lavoro a tempo determinato è ammesso “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; in tal modo restando le graduatorie approvate all’esito di procedure concorsuali all’uopo svolte, utilizzabili solo ai fini del reclutamento dei vincitori delle medesime procedure, senza possibilità di “scorrimento”.

C. Conti Campania Sez. contr. Delibera, 16/02/2017, n. 31

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Disapplicabile il decreto prefettizio che abilita l’installazione di misuratori fissi di velocità.

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E’ illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle strumenti di rilevamento della velocità a distanza in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal Codice della Strada.

La Cassazione civile (Sez. II, Ord., 06-03-2017, n. 5532) ha con questa massima definito una questione relativa a sanzioni per violazione dei limiti di velocità, nata a Torino e vagliata per i due precedenti giudizi di merito con soddisfazione per le amministrazioni resistenti.

In sede di Legittimità la vicenda assume un contorno diverso rispetto al merito.

Nelle fasi di merito erano state disattese le istanze di disapplicazione del decreto prefettizio che aveva incluso il (OMISSIS) nella categoria delle strade per le quali, non essendo possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, potevano essere istallati i dispositivi di cui al comma 1 dello stesso art. 4, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ivi indicate; al riguardo il tribunale ha affermato che i decreti prefettizi non sarebbero sindacabili nel merito da parte dell’autorità giudiziaria e, per altro verso, che la strada ove era stato accertato l’illecito era stata dichiarata “strada urbana di scorrimento” con delibera della giunta comunale di (OMISSIS). “Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare con la sentenza n. 7872/11, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente,  può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre; è, pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 C.d.S.; alla stregua di tale principio di diritto il tribunale di Torino ha dunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio, dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui all’art. 2 C.d.S., lett. D)”.

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Dissuasori di sosta… Tar Campania.

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E’ inammissibile per carenza di legittimazione attiva l’impugnativa di un provvedimento comunale che ha previsto l’istallazione di paletti “dissuasori di sosta” in una strada di un centro storico, presentato da titolari di esercizi commerciali a causa della perdita di prestigio degli esercizi commerciali e a tutela della salvaguardia della fruizione libera e sicura da parte degli avventori.

Con questa pronuncia il T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 16/03/2017, n. 1523, non  ha ammesso il ricorso di alcuni esercenti che ritenevano leso l’interesse connesso ai propri esercizi commerciali, in relazione alla scelta dell’Amministrazione comunale di proteggere la vigenza dei divieti di sosta con specifici paletti dissuasori.

Forse il mezzo di tutela prescelto è stato sbagliato, a prescindere dal merito della doglianza.

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Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di Decreto, istitutivo del “documento unico di circolazione”

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L’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso, al Consiglio di Stato, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni relative alla “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017.

In data 11 aprile 2017 è stato reso noto il prescritto parere che apre la strada alla approvazione definitiva del DLgs che –in buona sostanza- prevede: l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2018, del “documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli” (in sostanza costituito dall’incorporazione nella carta di circolazione, delle informazioni contenute nel certificato di proprietà, con attribuzione del rilascio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); l’accesso del MIT, a titolo gratuito e in via telematica, a tutte le informazioni contenute nel P.R.A.; la salvezza delle disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione; le necessarie disposizioni transitorie, disponendo che le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del decreto mantengano la loro validità fino a che non intervenga una modifica che richieda l’emissione di una nuova carta di circolazione; alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il “Nuovo codice della strada”), nonché all’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rinviando all’adozione di successivi regolamenti le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, (il “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi”), con il quale è stato istituito lo Sportello telematico dell’automobilista.

Il parere, che si allega, non è negativo, ma nemmeno appare entusiasta, rispetto al modo -ridimensionato e di basso profilo- con cui il Legislatore delegato ha approcciato la sfida della immaginata soppressione del PRA.

Buona lettura.

parere CDS su schema di Disegno di legge documento unico di circolazione

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LA SCANSIONE DEL “PERMESSO DISABILI”…. REATO? Falso si, truffa no!

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Con sentenza in data 28 aprile 2016 la Corte di Appello di Torino, in totale riforma della decisione del Tribunale di Verbania, assolveva una persona dal reato ascrittole per insussistenza del fatto. Siffatta persona era stata rinviata a giudizio per aver tratto in inganno in più occasioni il personale della Polizia Municipale del Comune di Verbania in merito al suo diritto a parcheggiare l’ autovettura da lei utilizzata nelle aree di sosta a pagamento tramite l’esposizione di un permesso per disabili contraffatto mediante scannerizzazione, evitando così di corrispondere il prezzo della sosta e ricavando un ingiusto profitto con pari danno per l’ amministrazione municipale.

Contro questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, culminato nella sentenza n°11492 del 9 marzo 2017.

Secondo il Collegio, premesso che “integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477- 482 cod. pen.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli” (in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione Sez. 5, n. 47079 del 24/06/2014 – dep. 13/11/2014), non ci sono gli estremi per sommare, con questa condotta, anche quella di truffa.

In disparte altre considerazioni giuridiche inerenti la complessa struttura del reato di truffa “nel quarto e nel quinto comma dell’ art. 188 C.d.S. sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’ uso improprio dell’ autorizzazione. Soprattutto il confronto tra l’ “eccesso d’uso” e l’uso improprio” dell’ autorizzazione – a cui pare riconducibile anche la duplicazione del talloncino altrui mediante scannerizzazione – è illuminante della volontà del legislatore di “coprire” con la norma speciale anche il caso di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo per una simile evenienza l’ operatività del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.

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NULLA l’ordinanza di sgombero, se l’immobile ricade nel patrimonio disponibile.

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Secondo Tar Napoli, sez. VII, 20 marzo 2017, n. 153, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’ordinanza con la quale il Comune ha diffidato a sgomberare un locale occupato, appartenente al proprio patrimonio disponibile, trattandosi di ordinanza emessa in carenza assoluta di potere e, quindi, nulla.

Pesante segnale di allarme del TAR Campano che ha messo il Comune di Caserta sull’avviso: non produrre atti nulli e non provare ad eseguirli in via amministrativa.

Il Tar – premesso che il Comune ha inteso esercitare un potere autoritativo e non inviare una semplice diffida iure privatorum – ha richiamato, a supporto delle conclusioni cui è pervenuto, la giurisprudenza secondo cui: a) l’art. 823 c.c. ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi solo per tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile; di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, trattandosi di bene che appartiene al patrimonio disponibile dell’ente, va qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall’art. 21 septies, l. 7 agosto 1990, n. 241; b) l’atto nullo non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dall’esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2010, n. 1331); c) la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce iure privatorum – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (Tar Napoli, sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 931).

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Quesito: la verbalizzazione delle misurazioni (Violazioni D.Lgs 151-2007).

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: la verbalizzazione delle misurazioni (Violazioni D.Lgs 151-2007).

Egregio Avvocato… le vorrei sottoporre un quesito relativo ad un verbale … nel quale viene contestata la violazione al Reg.CE 1/2005. Nella fattispecie il peso per metro quadro di superficie utile del veicolo. Nel verbale di contestazione della violazione si afferma che la superficie utile del veicolo è stata definita da misurazioni senza specificare chi ha fatto le misurazioni e con quali strumenti. In questo caso è possibile impugnare l’atto sulla base di un rilievo basato su definizioni sommarie e non dimostrabili (almeno se vale il discorso del rilevatore di velocità lo stesso dovrebbe essere per le misurazioni).

 

Risposta

E’ bene premettere, a beneficio di tutti i lettori, che il quesito si riferisce alle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n°25 luglio 2007, n. 151, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”. Le violazioni in questa materia sono regolate dalla L.689/1981 e pur contenendo alcuni richiami al codice della strada per limitati effetti inerenti le sanzioni accessorie o i particolari vincoli di oblazione brevi manu per i conducenti stranieri, restano disciplinate solo dalla menzionata norma del 1981.

Venendo al quesito, sarebbe sempre buona norma effettuare, a monte del verbale di contestazione della violazione, la verbalizzazione dell’operazione tecnica (in questo caso di misurazione e raffronto), a valere come atto di accertamento prodromico alla contestazione della violazione, a norma dell’articolo 13 della L. n°689/1981.

Tuttavia, la mancanza di questo atto non invalida ex se la dichiarazione del verbale di contestazione dalla quale si rileva che gli accertatori hanno misurato (assumendosi la relativa responsabilità) una determinata superficie. In tal senso, per allargare il proprio panorama conoscitivo, nulla vieta all’Autorità amministrativa di chiedere integrazioni all’ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori per assicurarsi della correttezza delle procedure e della verità delle dichiarazioni che fanno parte del verbale di contestazione. Peraltro, in caso di impugnazione dell’eventuale ordinanza ingiunzione, innanzi al giudice è possibile discutere della verità del fatto incorporato nel verbale di contestazione della violazione, solo proponendo querela di falso.

Giova rimarcare che la materia oggetto del quesito non è regolata dal D.Lgs n°285/1992 ma dalla L. n°689/1981, quindi non c’è nessuna inferenza, in questo caso, dell’articolo 45 del codice della strada che impone specifici vincoli di omologazione ed approvazione, per la validità delle rilevazioni; ne deriva che non è pertinente il parallelismo (accennato nel quesito) con la misurazione delle velocità. Solo quando la Legge prevede che determinate misurazioni (es.: velocità) siano soggette a verifiche metrologiche periodiche e vincolate a metodologie specificamente previste dalla stessa disciplina normativa, la mancata evidenza del metodo o dello strumento resta causa di illegittimità. In questo caso, peraltro, la misurazione resta ripetibile, trattandosi di un rapporto tra peso documentato e superficie utile, ricavabile dalla documentazione tecnica, dalla descrizione delle modalità di carico e dai documenti di circolazione dei veicoli.

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Quesito: casellario giudiziario per prevenire la pedofilia; obblighi e sanzioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO: sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non chiede il certificato penale di cui all’art. 25 bis del D.P.R. n°313/2002.

Ci riferiamo alla D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014 – in vigore dal 6 aprile 2014.

In relazione a tale norma: Quale è l’autorità competente per la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000 prevista dall’art.2?

 

RISPOSTA

Giova premettere che con l’art. 2 del menzionato D.Lgs n°39/2014 è stata introdotta la seguente norma: “1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l’articolo 25 è inserito il seguente: «Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro. 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

Si tratta di una norma che desta non poche preoccupazioni e che ha trovato alcune indicazioni di prassi, comunque insufficienti alla bisogna, come osservato in dottrina.

Nessuna evidenza ho reperito, tra dottrina e giurisprudenza, nel cercare di orientarsi nel rispondere all’oggetto del quesito.

Pertanto, in mancanza di indicazioni specifiche, ci si deve riferire alla normativa generale che disciplina la designazione delle “autorità amministrative competenti”, muovendo dalla premessa che la sanzione sopra indicata ricade tra quelle regolate dalla L.n°689/1981, in relazione alla potenzialità espansiva insita nel suo articolo 12.

Alla luce di tale inquadramento, il riferimento generale utile a ricostruire chi sia l’autorità competente, è l’articolo 17 della predetta L.n°689/1981, a mente del cui comma 1: “Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”.

A parere di chi scrive, la norma pone una disciplina che attiene al rapporto di lavoro ed ai doveri datoriali da esplicare all’atto dell’incardinamento di siffatto rapporto; ne deriva che la competenza dovrebbe naturalmente afferire, anche agli effetti della L.n°689/1981, al Ministero del Lavoro che, sull’argomento, sebbene in materie diversa dall’applicazione delle sanzioni, si è dimostrato aver competenza rispondendo a specifico interpello. Ovviamente, l’organo che abbia accertato e contestato la violazione si dovrà preoccupare di designare, alla luce del testo dell’articolo 17 sopra evidenziato, l’autorità amministrativa decidente, sulla base dei pochi indicatori fin qui ricostruibili. Solo la pratica potrà poi specificare se la competenza sarà di questo ministero, o declinata alla prefettura che, in materia, resta sempre residualmente un punto di riferimento.

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Il piano comunale per il commercio non può essere usato per fini di sicurezza urbana.

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Il piano comunale per il commercio non può essere usato per fini di sicurezza urbana; quindi la limitazione degli orari di vendita degli alcolici non può essere effettuata con questo strumento “atipico”.

Il TAR Liguria (Sez. I) con sentenza n°93, del 8 febbraio 2017, ha annullato una deliberazione consiliare del Comune di La Spezia, nella parte in cui nella parte in cui –modificando il piano comunale per il commercio- poneva limiti (di orario e di modalità) alla vendita di alcolici nel centro storico.

Ottime le intenzioni del Comune, sbagliato lo strumento usato per metterle in atto!

Le limitazioni -che si basavano sul fine di “contrastare l’abuso del consumo di bevande alcoliche e di evitare l’abbandono dei contenitori in vetro per bevande su suolo pubblico con grave pregiudizio alla pulizia, decoro e sicurezza urbana”- sono state ritenute illegittime per contrasto con i principi dettati dalla legislazione vigente in materia di liberalizzazione degli orari di vendita e per illogicità manifesta del provvedimento rispetto alle finalità perseguite.

Secondo il Collegio il potere comunale di regolare gli orari delle attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici –accordato dal vigente testo dell’articolo 50 del TUEELL- già inidoneo a regolare fenomeni di sicurezza urbana, è stato ulteriormente ridimensionato dall’art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha riformato l’art. 3 del D.L. 223/2006 statuendo, che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni … (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”. L’art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, sempre in tema di abrogazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche, ha poi disposto che “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, affermando un principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute). La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono essere regolati in sede di ordinanza ex art. 50 TUEELL.

Tutto ciò resterà vero fino a quando non entrerà in vigore il Decreto “Sicurezza Urbana” che cambia l’assetto delle norme di riferimento.

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Confermata la giurisdizione del G.O. per le ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari.

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La sentenza del TAR Lazio n°2274 del 10 febbraio 2017 (Roma sez. II bis), conferma quanto ormai da anni si è stabilizzato: la giurisdizione del giudice ordinario in tema di impugnazione delle ordinanze comunali che impongono la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013 n. 1777; Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18357; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 20 marzo 2013 n. 2859; Sez. II, 26 giugno 2014 n. 6779), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al Codice della Strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 11 dell’art. 23, per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali abusivamente installati, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della legge 24 novembre 1981, n. 689, irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata. Del resto è inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, in relazione all’installazione di insegne pubblicitarie sussistano anche poteri dei Comuni in materia urbanistica ed edilizia (occorrendo per l’installazione non solo un’autorizzazione ex art. 23, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ma anche un provvedimento di concessione dell’uso del suolo su cui insiste l’impianto), laddove tali poteri non siano stati concretamente esercitati, come nel caso in esame. Aggiungasi, sotto altra visuale, che conformemente a giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013 n. 1777) l’impugnazione di una violazione amministrativa o di un verbale di accertamento esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell’Amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l’amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta.

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Non impugnabile l’atto che rigetta il ricorso sul sequestro amministrativo.

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Con la sentenza del Tribunale di Roma Sez. II, Sent., 15-01-2016 è stato ribadito che l’illegittimità del sequestro amministrativo non inficia la validità del provvedimento di irrogazione della sanzione e che non è impugnabile il provvedimento che rigetta il ricorso amministrativo.

Il provvedimento opposto faceva riferimento ad un verbale di accertamento con cui gli accertatori contestavano la violazione degli art. 28 e 29 D.Lgs. n. 114 del 1998 poiché ” esercitava il commercio su aree pubbliche sprovvisto di autorizzazione amministrativa. Nello specifico avendo titolo autorizzativi per la somministrazione a rotazione in data odierna si è collocato per la sosta e contestuale somministrazione abusivamente in zona/spazio/particella non coperta da titolo autorizzativi”. Contestualmente veniva redatto verbale di sequestro amministrativo delle merci di generi alimentati presenti e impianti di vendita collocati nel veicolo uso negozio: (6 frigoriferi n. 2 piastre su cui, apposti i sigilli, venivano lasciati in custodia alla parte e messi a disposizione dell’Amministrazione per l’adozione dei provvedimento di confisca come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 114 del 1998). Avverso il verbale di sequestro veniva proposto ricorso per il dissequestro dei beni, con atto del 15.05.2015, a cui faceva seguito la determina dirigenziale di rigetto.

Nel giudizio di opposizione il giudicante osserva che in tema di sanzioni amministrative il procedimento di sequestro, da un lato, e quello di irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della confisca, dall’altro, sono del tutto autonomi con la conseguenza che i vizi dell’uno non inficiano gli altri (Corte cass. I sez. 6.8.1988 n. 4866 ; Corte cass. I sez. 30.12.1994 n. 11293)”. L’autonomia dei due atti amministrativi riverbera anche nella differente disciplina procedimentale, poiché art. 19 L. n. 689 del 1981 detta per il dissequestro una autonoma e completa procedura, improntata alla rapidità, che prevede l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere entro dieci giorni, in presenza di presentazione di ricorso della parte, scaduti i quali qualora la istanza non sia stata rigettata con atto espresso deve ritenersi accolta. Con la procedura prevista dall’art. 19 il Legislatore, ritenuta la particolare afflittività del provvedimento di sequestro, ha all’evidenza inteso privilegiare la rapidità della decisione in sede amministrativa che tende : ” a provocare da parte dell’autorità competente l’esame della legittimità ed opportunità del sequestro, nella prospettiva di ottenere la restituzione delle cose, anche in pendenza del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa” e “determina nell’autorità l’onere di adottare sulla opposizione un provvedimento espresso di conferma del sequestro e di rigetto della opposizione, in mancanza del quale e trascorso il breve termine di dieci giorni la misura cautelare perde efficacia”: in relazione alla verifica della legittimità del provvedimento “l’opposizione al sequestro assolve alla stessa funzione degli scritti difensivi che gli interessati possono rivolgere all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione e provvedere alla confisca, giacché tende a provocare un accertamento negativo e la chiusura del procedimento con ordinanza di archiviazione, anziché con ordinanza di ingiunzione (art. 18 co. 1 e 2).” ,( cass. III sez. 14.1.12002 n. 348). La determina dirigenziale opposta dalla ricorrente si colloca nella fase procedimentale del sequestro dei beni ex art. 19 L. n. 689 del 1983, che ha termine con l’emanazione del provvedimento definitivo di confisca. Infatti, i beni sequestrati sono soggette a provvedimento di confisca in adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 20 e 21 L. n. 689 del 1981, a cui l’autorità dovrà necessariamente procedere nel caso di rigetto del l’istanza di dissequestro espresso, come nella fattispecie.

Ciò comporta l’inammissibilità del giudizio di opposizione proposto dalla parte ex art. 22 L. n. 689 del 1981 avverso la determina dirigenziale di rigetto dell’istanza di dissequestro. Infatti, Il giudizio disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 , va instaurato contro il provvedimento finale ingiuntivo o di confisca dei beni emanato dall’autorità competente. Solo avverso l’ordinanza-ingiunzione è possibile proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 22 L. n. 689 del 1981 il quale espressamente dispone ” contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la confisca, gli interessati possono proporre opposizione..”.

Con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ( art. 13 L. n. 689 del 1981) l’atto che dispone la misura cautelare non è impugnabile autonomamente davanti al giudice ordinario, mentre l’accertamento della illegittimità della suddetta misura può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca ( Cass. n. 6708/1991) o, comunque, non disgiuntamente rispetto all’accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione.( Cass civ. sez. II 22/12/2011 n. 28362).

Ed ancora, “In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro. Ne consegue che, intervenuta la conversione del sequestro in confisca, il destinatario dell’atto può agire solo contro il provvedimento sanzionatorio della confisca e non contro quello del sequestro, le cui vicende non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa. ( cass civ. 27225 del 04/12/2013).

 

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Se il primo verbale è tardivo, la mancata comunicazione del conducente non è sanzionabile.

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Pronunciando sull’appello proposto da un cittadino, nei confronti della Prefettura di Palermo (in fattispecie di opposizione ad ordinanza- ingiunzione) per violazione dell’art. 126-bis del codice della strada, il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 5 febbraio 2014, respinse il gravame e posto a carico del soccombente le spese del giudizio.

Non pago dell’ingiustizia patita, il predetto cittadino ricorreva in Cassazione consegnando ad un motivo (giudicato essenziale dal Collegio) la sua doglianza: “Il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo non applicabile, nella specie, il principio (espresso da Cass., Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) secondo cui l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, e ciò dando rilievo al “ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva”.

La sezione VI Civile (2) del Supremo Consesso, con sentenza n°26964 del 23 dicembre 2016, ritiene che il ricorrente colga nel segno ed accoglie il ricorso, posizionando tutte le spese di tutti i gradi di giudizio sulle spalle della Prefettura.

Secondo gli Ermellini, “Così decidendo, il giudice di appello si è discostato dal principio, anche di recente ribadito (Cass., Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003), secondo cui in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.

Certo, che una circostanza diventi evanescente al 91° giorno e bene presente il giorno prima, stride con il buon senso e con la logica. Tuttavia, un criterio oggettivo i giudici pur devono darselo. In fondo, la natura tranciante dello scadere del termine di notifica resta un valore, da questa sentenza in poi, anche idoneo a propagarsi agli annessi logici del primo verbale.

 

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Lampadine “cinesi”, sanzioni amministrative e mancanza di buona fede del venditore.

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“Il commerciante al dettaglio ha il dovere di controllare la merce pervenuta dopo l’acquisto e verificare che possegga le qualità ed i requisiti richiesti dalla legge, e di rimandarla al venditore ove riscontri irregolarità”.

Questo è un principio interessante che viene isolato da una sentenza di merito (Trib. Nocera Inferiore Sez. I, Sent., 25-05-2016) che ha rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento ed al connesso sequestro dei materiali elettrici privi della prescritta marcatura CE.

Nel merito:

“La signora D.L.C. proponeva opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n 2015/1102 emessa dalla Camera di Commercio di Salerno …, con la quale è stata sanzionata la commissione di violazioni amministrative concernenti la messa in commercio di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua, priva del marchio CE o con marchio CE apposto irregolarmente in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1996 sanzionata dall’art. 9, comma 5, L. n. 791 del 1977, nonché la messa in commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 D.Lgs. n. 206 del 2005”.

Secondo il giudice: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. n. 23800/14); nel caso di specie il verbale di accertamento si basa sulla constatazione percettiva degli operanti della GdF che sui beni sequestrati non era apposto/o era apposto in maniera irregolare il marchio CE su 187 prodotti elettrici esaminati e che per n. 599 articoli non erano visibili le informazioni richieste dagli articoli 6, 7 e 9 del D.Lgs. n. 206 del 2005. Tale accertamento ispettivo ha l’efficacia privilegiata riconosciutale dalla Suprema Corte di Cass. in quanto proveniente da agenti accertatori, i quali si sono limitati ad applicare la sanzione sulla base delle irregolarità riscontrare senza valutazioni personali; né l’odierna opponente ha compulsato attività istruttoria volta a superare gli esiti di tale accertamento. In proposito, la giustificazione addotta a comprova della buona fede dell’opponente non appare decisiva: in considerazione della natura dell’attività commerciale esercitata che richiede l’assolvimento di obblighi di tutela e di protezione nei confronti dei consumatori, il commerciante al dettaglio ha il dovere di controllare la merce pervenuta dopo l’acquisto e verificare che possegga le qualità ed i requisiti richiesti dalla legge, e di rimandarla al venditore ove riscontri irregolarità. Pur aderendo alla tesi della buona fede della D.L., non si può negare che abbia mostrato nell’occasione una certa negligenza nell’esercitate questi doveri di controllo sulla merce messa in vendita a tutela dei consumatori. Tra l’altro la stessa opponente richiama una fattura di pagamento per l’acquisto della merce sequestrata, dal che può ricavarsene l’acquisto a titolo derivativo, e ciò consente di superare anche la seconda motivazione posta a fondamento dell’opposizione e concernente l’illegittimità del sequestro eseguito ai sensi dell’art. 20 L. n. 689 del 1981”.

Interessante, infine il motivo per il quale nemmeno si aderisce alla richiesta d riduzione… “Infine non merita accoglimento neppure la richiesta di riduzione della sanzione in quanto esaminando gli articoli che disciplinano le violazioni applicate può notarsi come già gli agenti accertatoti abbiano applicato la sanzione in misura ridotta. L’opposizione va in definitiva rigettata”.

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Elementi di diritto ambientale: acque, rifiuti, edilizia e paesaggio. Il Libro di Angelo Frattini.

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Il dott. Angelo Frattini (nella foto), magistrato che vanta un’esperienza ventennale nella trattazione dei temi della tutela dell’ambiente e del territorio, in occasione del convegno organizzato a Cava de’ Tirreni, nei giorni 25 e 26 novembre 2016, ha ritenuto di fare omaggio a tutti i partecipanti, della sua ultima fatica editoriale.

Il Volume “Elementi di diritto ambientale: acque, rifiuti, edilizia e paesaggio”, esprime –per dote di sintesi e profondità di analisi- il materiale di base su cui costruire la cultura giuridica essenziale per lo svolgimento, in materia ambientale delle funzioni di polizia giudiziaria.

Noi ringraziamo il dott. Frattini, per la vicinanza al mondo della Polizia Locale e per la simpatia dimostrata a P.A.sSiamo.

Sappiamo anche, altresì, che il miglior ringraziamento sta nella lettura e nello studio che ciascuno farà di questo lavoro.

Troppo spesso, difatti, si assiste al triste spettacolo di operatori di polizia municipale che –invece di studiare ciò che occorre per essere professionali ed indipendenti- si limitano a “fare la telefonata” per avere la risposta che risolva il dubbio.

Lavorare con professionalità richiede qualche sforzo in più della mera emulazione di “Mike Buongiorno improvvisato al telefono con il collega più sapiente”.

L’auspicio è quindi che non sia vano lo sforzo nè sia dispersa la liberalità del dott. Frattini; quindi il miglior ringraziamento che possiamo fargli consiste nel chiedere ad ognuno che scaricherà questo volume, di leggerlo.

Leggete, almeno una volta, prima di domandare ad altri: “come si fa questa cosa”?

Il Presidente P.A.sSiamo

Michele Pezzullo

Il Libro è qui allegato

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Ancora imperversa la truffa assicurativa della “copertura breve”: FARE ATTENZIONE!

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L’IVASS, lo scorso 3 novembre, ha reso noto che la commercializzazione di alcune polizze tramite taluni siti internet (http://www.assicurazioni-temporanee.it http://www.assicurazioni-temporanee.net) è ILLEGALE! Si tratterebbe di ipotetiche agenzie plurimandatarie (ma non consentono l’identificazione dell’intermediario né l’accertamento della relativa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) che garantiscono la copertura assicurativa, a prezzi economici, per 5 giorni.

E’ una vecchia truffa, ma ancora molti sono gli automobilisti presi all’amo.

L’IVASS richiama l’attenzione degli utenti (ed il nostro rilancio notizia vale per far avvedere utenti ed operatori della cosa) e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare: a)  i dati identificativi dell’intermediario; b)  l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; c)  il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS. Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia, il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

L’istituto avvisa altresì che i siti web o i profili facebook che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte. L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:   degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto); dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione”; del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

Insomma, a prescindere, ricordate…. non esistono polizze legittime, che garantiscono coperture così brevi ed economiche.

I consumatori possono inoltre chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30.

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Non basta aver violato una norma del codice della strada per essere condannato per omicidio stradale.

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Con la Legge 41/2016 si è andata radicando l’opinione che, per essere condannati per “omicidio stradale” sia sufficiente aver violato una norma del codice della strada e, in connessione a ciò, si sia verificata la morte della persona.

Detto teorema, che di solito non fallisce, tollera delle significative eccezioni, specie quando la condotta sanzionabile a norma del codice della strada abbia contenuto omissivo.

E’ il caso di leggere, in proposito, qualche passaggio della sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent.,  22-04-2016, n. 16995 che, sebbene inerente a fatto maturato sotto la vigenza della precedente norma, è estremamente conferente in ordine a quanto qui stiamo trattando.

“All’imputato era stato contestato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale per avere lasciato la sua autovettura in sosta sulla corsia di emergenza del G.R.A. di Roma per un numero di ore maggiore di quello consentito senza avere collocato l’apposito segnale mobile… In particolare, il Tribunale aveva sottolineato la negligenza dell’imputato, che aveva impegnato il G.R.A. con autovettura non adeguatamente provvista di carburante, essendo in conseguenza di ciò costretto ad arrestare il veicolo in corsia di emergenza per un periodo di tempo pari al triplo rispetto a quello massimo consentito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, comma 6… In linea di principio, deve essere chiarito che nell’ambito della circolazione stradale la linea di demarcazione tra rischio consentito e rischio illecito è, nella maggior parte dei casi, anche se non esaustivamente, individuata dal legislatore, che pone le regole cautelari dettate dal codice stradale. L’articolata disciplina prevista in tale testo normativo consente al giudice di individuare quali siano i comportamenti che l’utente della strada è tenuto ad osservare onde evitare determinati rischi, ben individuati. Ma solo nel caso in cui dalla violazione di una regola cautelare sia derivata la concretizzazione del rischio che la norma tendeva ad evitare si istituisce il nesso di causalità tra la condotta umana e l’evento”.

Da qui la massima: “La condotta di colui che lasci in sosta in corsia di emergenza di un’automobile priva di carburante non è causa dell’evento mortale occorso a un motociclista che si sia scontrato con il veicolo fermo, ma mera occasione dell’evento, in quanto il rischio che la condotta doverosa omessa tendeva ad evitare appartiene ad un’area diversa da quella in cui si è concretizzato l’evento”.

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L’importo della sanzione stradale dopo il rigetto del ricorso.

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La sentenza Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 22-07-2016, n. 15158, conosciuta ai più (che sono sempre pochissimi) per la confermata fruttuosità (dal punti di vista degli interessi moratori) della sanzione amministrativa stradale non oblata entro i sessanta giorni dalla contestazione della violazione, contiene anche un’affermazione secondaria, che resta di primaria importanza per quanti si occupano di contenzioso in materia di sanzioni amministrative.

Il tema specifico è il seguente: quid iuris, allorquando il giudice di pace (in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative stradale: rectius: in sede di impugnazione del verbale innanzi al G.d.P.), respinto il ricorso, ometta di stabilire la somma da pagare determinandone l’importo? Secondo molti (che dal punto di vista della teoria del diritto non versano in torto), la sentenza avrebbe comunque un effetto novativo rispetto al rapporto sanzionatorio sottostante; in tale ipotesi, la ripresa della vicenda legata alla riscossione del credito non dovrebbe muovere dal verbale originario, bensì dalla sentenza. Su un versante opposto, altri (che dal punti di vista della pratica del diritto non versano in torto), ritengono che, quante volte il giudice di pace (venendo meno al proprio dovere –di cui al comma 11 dell’art. 7 del D.Lgs n°150/2011- di determinare l’importo della sanzione quando rigetti il ricorso) non stabilisca la somma da pagare, la partita della riscossione si debba giocare muovendo dalla somma emergente dalla previsione dell’articolo 203 comma 3 del codice della strada (“3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”).

Rispetto a questa querelle la sentenza 15158/2016 chiarisce che: “in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.

La vicenda, anche nei termini così descritta dalla cassazione non resta del tutto chiara. Posto che l’ “oblazione” può avvenire nei sessanta giorni dalla contestazione e notificazione, mentre il ricorso va proposto entro i 30 giorni da questa data, si pone il problema della esistenza di un obbligo di valutazione, in termine di favor rei, della facoltà di far estinguere la violazione nel residuo termine utile all’oblazione che è stato sospeso tra la data di deposito del ricorso e la data di deposito della sentenza, ammettendo al pagamento del minimo edittale. E sempre nell’ottica del favor rei, occorre considerare l’inciso del secondo periodo del comma 11 dell’articolo 7 del D.Lgs n°150/2011 che fa obbligo all’Amministrazione di notificare la sentenza, intimando il pagamento entro trenta giorni. Da qui la conseguenza ragionevole (ma confutabile, visto che trattasi di opinione) che con la notifica della sentenza a cura dell’Amministrazione riprende un termine di 30 giorni per pagare l’importo della sanzione nel suo valore minimo edittale e che, solo successivamente alla scadenza di questo termine si possa “iscrivere a ruolo” (o quel che sarà con l’annunciata riforma della riscossione) il debitore per una somma pari alla metà del massimo edittale.

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La pericolosa moda di rinunciare agli interessi (nota in margine a Cass. Civ. 15158-2016).

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Grazie alla celerità e professionalità degli autori del sito polizialocale.com ho potuto prendere conoscenza della circolare n. 676/2014 del 23 settembre 2016, che sintetizza alcune importanti questioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale (dalla vicenda antica e stucchevole della sanzionabilità della protrazione della sosta a pagamento, a singolari quanto interessanti temi processuali in materia di opposizione all’esecuzione).

In questo momento, dalla articolata circolare intendo mettere a fuoco un solo aspetto: quello derivante dal consolidamento (e quindi dal definitivo superamento della questione) relativa alla applicabilità delle maggiorazioni semestrali alle sanzioni stradali non oblate.

In proposito, il Ministero dell’interno si riporta (aderendovi) alla sentenza “Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 22-07-2016, n. 15158”.

Leggiamone un passo saliente che muove dal superamento della precedente sentenza 2007 n. 3701: “Tale precedente non è condiviso da questa Corte, che ha avuto occasione, anche di recente, di affrontare nuovamente la questione delle maggiorazioni ex articolo 27… Ritiene il Collegio di dare continuità alla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100), che ha ritenuto che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento, prevedendosi poi (L. n. 689 del 1981, art. 27) che quella misura va aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non è trasmesso all’esattoria. Si osservava allora, e si conferma oggi, che si tratta di meccanismi automatici, per i quali nessuna discrezionalità sussiste in capo al decidente, in mancanza di un provvedimento dell’autorità amministrativa relativo al rigetto o accoglimento di opposizione. Da ciò consegue l’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile (e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, trattandosi di previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio) in caso di ulteriore ritardo nel pagamento. Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1. Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione”.

Nulla di strano né di criticabile nelle parole della Corte. Si riferisce, quindi, un orientamento chiaro e ben argomentato.

Questa decisione, tuttavia, suscita in me una riflessione su talune prassi che si stanno diffondendo (sarebbe meglio dire “diffuse da anni”) nelle azioni di recupero delle somme inerenti a sanzioni non oblate, in via di recupero stragiudiziale o bonario. Queste prassi tendono a favorire il pagamento della somma non oblata, attivando (e così gravemente errando) un meccanismo seduttivo interessante: “la rinuncia agli interessi che, di contro, maturerebbero se –non aderendo al meccanismo bonario di pagamento proposto- si dovesse arrivare alla riscossione coattiva”. Leggendo la sentenza sopra epigrafata, diventa evidente (laddove già non lo fosse) che la rinuncia agli interessi diventa sistematicamente un “danno erariale” dato che la maggiorazione diventa doverosa dal momento in cui la sanzione è diventata esigibile e sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore. Le prassi inaugurate dalla sentenza Cass. Civ. 3701/2007 (che recitava: “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”) vanno decisamente abbandonate.

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Studi di Polizia Locale III Edizione. Temi a programma ed iscrizioni.

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STUDI DI POLIZIA LOCALE III EDIZIONE

CAVA DE’ TIRRENI 25 E 26 NOVEMBRE 2016.

TRE SESSIONI:

  1. Studi in onore del 35 anni di vigenza della Legge 24 novembre 1981 n°689 (Convegno).
  2. La tutela del territorio, dall’edilizia all’ambiente (Seminario).
  3. Diritto d’iniziativa economica, semplificazione e controllo pubblico (Convegno).

puoi già iscriverti….clicca sul link del convegno

http://www.passiamo.it/evento/studi-polizia-locale-terza-edizione/

iscrizione”. Contenuto: Nome e cognome di ogni partecipante; amministrazione o ente di appartenenza; indirizzo mail per contatti ed invio attestato)

Non saranno ammesse registrazioni utili al rilascio dell’attestato, senza pre-iscrizione via mail.

La segreteria del convegno registra solo -per conferma di presenza- quanti si siano già iscritti via mail entro il 24 novembre 2016.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.

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QUI IL FILE PDF

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L’estensione della responsabilità penale: reati in materia alimentare e responsabilità colpevole.

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Un tizio, nel 2011, proprietario di una catena di macelleria di cui una in Torino, “poneva in commercio sostanze destinate all’alimentazione pericolose per la salute pubblica”; in particolare, venivano riscontrate gravi carenze igienico sanitarie ed inoltre “deteneva a temperatura ambiente, per la successiva commercializzazione, polpette che, alle analisi effettuate dal competente laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, hanno evidenziato la presenza di salmonella”.

Questo caso, apparentemente semplice, ha dato luogo ad una complessa vicenda giudiziaria, trattata, in via definitiva, dalla Corte di cassazione, sezione III penale, con sentenza n° 40324, del 28 settembre 2016.

I temi di interesse giuridico sono diversi; tra questi, in particolare: l’estensione della responsabilità penale e la riprovevolezza della condotta del proprietario che, per le dimensioni aziendali difficilmente è in grado di presidiare e controllare che tutti gli esercizi che costituiscono la rete aziendale applichino con puntualità le regole igieniche.

Secondo la sezione: “in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante di una società gestrice di una catena di punti vendita o supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta, fermo restando che è fatta salva la responsabilità all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea (Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, D’Argenio, Rv. 265345), piano di controllo della cui esistenza dà atto la sentenza impugnata”.

Resta importante, quindi, verificare e (se incomplete o omesse) sanzionare –in via amministrativa- l’omessa adozione o applicazione delle procedure di autocontrollo. Non è scontato, infatti che –denunciato il fatto penalmente rilevante- pervenga a risultato la condanna per i vari reati previsti dalla disciplina degli alimenti.

Infatti, nel caso concreto: “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver il ricorrente commesso il fatto”.

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Principio di specialità (art.9 L.689/1981) e sua trasversalità tra illecito penale ed amministrativo.

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L’art. 9 della L:689/1981 è norma tra le più sofferte dell’ordinamento, in quanto persiste una forte resistenza alla sua applicazione, non solo quando emerga la specialità tra due fattispecie punite con sanzioni amministrative, ma soprattutto quando, detto rapporto di specialità corra tra una norma penale ed una amministrativa, entrambe fissanti sanzioni per il medesimo “fatto”.

La cassazione, non senza periodiche contraddizioni, di tanto in tanto ci rammenta il valore dell’articolo 9 predetto, come nel caso che ci accingiamo a recensire.

In relazione alla indebita percezione di esenzione dal pagamento del ticket sanitario (esenzione dovuta ad una autocertificazione poi rivelatasi falsa) la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, Sent., 15-01-2014, n. 1574) ha rammentato che: “integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore, ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa. La Corte, superando un precedente contrasto tra le sezioni semplici, ha infatti ritenuto che nel concetto di conseguimento indebito di una “erogazione” da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di “contribuzione” ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro, ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma dagli stessi dovuta, perchè, anche in questo secondo caso, il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico, che viene posto a carico della comunità. La nozione di “contributo” va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro…Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli artt. 316 e 483 il primo reato assorbe quello di falso, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007); la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 cod. pen., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010 – dep. 25/02/2011,); non ha rilievo, proprio per tale motivo, la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, dato che in ogni reato complesso si ha per definizione pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice”.

Orbene, la parte più interessante di questa sentenza, per i fini che qui ci occupano resta la seguente: “a tale conclusione deve pervenirsi anche nella ipotesi in cui, per il non superamento della soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione, sia configurabile una mera violazione amministrativa, perchè rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pur se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato, dovendosi fare applicazione anche in questa ipotesi del principio di specialità intercorrente tra fattispecie penali e violazioni amministrative stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (Sez. U, n. 7537 del 25/02/2011, Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009,  da ultimo Sez. 2, n. 17300 del 16/04/2013).

 

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Presentazione Evento: Studi di Polizia Locale, terza edizione.

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Avevamo pensato che non fosse il caso di organizzare, anche per il 2016, il convegno riepilogativo annuale della nostra esperienza associativa.

In fondo, di importanti occasioni di incontro, per gli operatori di Polizia Locale, è piena la nazione ed il calendario.

Ci siamo poi convinti della necessità di lasciare una traccia culturale persistente del nostro cammino.

Per questo motivo, replicando il consueto modello organizzativo, nella giornate del 25 e del 26 novembre 2016, nella città di Cava de’ Tirreni che ci patrocina ed ospita, daremo vita a tre sessioni di formazione specialistica gratuita per gli interessati:

a) Legge 24 novembre 1981 n°689: un bilancio della funzione sanzionatoria amministrativa dopo 35 anni compiuti.

b) Il controllo delle attività economiche private alla luce della semplificazione amministrativa.

c) La tutela ambientale ed il controllo del territorio.

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Nei prossimi giorni, il programma di dettaglio, i relatori ed i sostenitori dell’iniziativa.

Per chi voglia – sulla fiducia nei titoli- già aderire all’iniziativa, può cominciare ad iscriversi…..

Basta mandare una mail all’indirizzo

info@passiamo.it

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Principio di legalità nella sanzioni amministrative: “riserva di legge”.

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Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative della L. 689/1981 , all’art. 1, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie.

Con queste parole, il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 19/08/2016, n. 791, ha salvato il “calendario venatorio” dalla caduazione richiesta da una ricorrente associazione di cacciatori.

Nel merito ci interessa poco la cosa.

Nella teoria del diritto resta conservato un valore essenziale del sistema sanzionatorio.

” la norma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, e purché venga dalla norma primaria circoscritto l’ambito in cui tale discrezionalità può operare. Mentre relativamente all’irrogazione della sanzione la riserva di legge è stata considerata assoluta”.

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Equitalia e la condanna per soccombenza (solidarietà passiva con l’Ente).

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Roma Capitale ed Equitalia venero condannate, in uno specifico giudizio di merito relativo alla impugnazione di una cartella esattoriale originata da sanzioni stradali, in solido alle spese processuali.

Equitalia ricorre in Cassazione, tentando di far valere la sua estraneità alla faccenda di merito ed il suo ruolo meramente strumentale, onde evitare la condanna in parola.

La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 01-09-2016, n. 17502), premesso “che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex art. 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.)”, evidenza la dura realtà per Equitalia: posto che, nella specie, l’opposizione alla cartella era stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, pur se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).

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QUESITO: sanzione amministrativa in misura fissa e pagamento in misura ridotta.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

“Accade normalmente, in materia di Polizia Edilizia, che a seguito di indagini siamo tenuti a compilare verbali che prevedono sanzioni amministrative derivanti da Regolamenti. Le stesse spesso non prevedono un importo minimo ed uno massimo ma soltanto una cifra unica. Nel passato tale importo, senza alcuna riduzione alla misura ridotta come prevede la L. 689/81, veniva pedissequamente applicato. L’Isp. …. ha introdotto una linea di indirizzo per cui, trattandosi comunque di sanzione amministrativa, doveva essere applicato l’importo ridotto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 16 della 689/81 pari al terzo del massimo della stessa, quindi pari ad un terzo dell’unico importo citato nella norma che non prevede un importo minimo. Personalmente ho ritenuto opportuno far continuare su questa linea di indirizzo. Osservo però che il comma 3 dello stesso art. 16 L. 689/81 recita: “Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”. Mi chiedo quindi a questo punto se, nel redigere i Regolamenti e nel fissare un importo unico non sia lecito interpretare la norma riportante un solo importo della sanzione come derivante dall’applicazione del comma 3 della L. 689/81. In questo caso sarebbe lecito invece applicare l’importo indicato senza introdurre la riduzione ad un terzo come indicato dal comma 2, sempre nel pieno rispetto della Legge 689/81. Il chiarimento finale non è di poco conto perché la materia delle violazioni amministrative ha varie sfaccettature e la parte conseguente alla mera redazione del verbale che noi compiliamo può essere soggetta ad impugnazioni che ne invalidino, anche fosse per una sola virgola, la liceità e quindi il nostro lavoro a monte…

Ringrazio e saluto”.

RISPOSTA

In termini generali va rimarcato che Il PMR, quale istituto unitario del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr.: comma 3 art. 16, L.689/1981: “Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione”.), se non escluso espressamente per Legge, è diritto potestativo della parte attinta dalla contestazione della violazione. Posto, quindi, che nella materia regolata dalla L.689/1981 è il solo articolo 16 della predetta a disciplinare l’istituto, non si sfugge mai alla sua disciplina (vuoi che si tratti del primo che se si tratti del secondo comma).

In pratica, per il suo esercizio si seguono le regole del comma 1 dell’art. 16 (sempre che, trattandosi di regolamenti comunali o ordinanze, la giunta non abbia espressamente e puntualmente esercitato la sua potenziale prerogativa di stabilire in modo diverso il PMR).

In mancanza di una precipua deliberazione della Giunta comunale (che, ad esempio, nel caso di specie si sovrapponga alla norma regolamentare menzionata e stabilisca un diverso importo della sanzione da ammettere a PMR), quando le sanzioni edittali sono espresse in misura fissa, non può considerarsi tale cifra come corrispondente al P.M.R. ma su essa va applicato il criterio di cui all’articolo 16 comma 1 della menzionata legge di depenalizzazione. Quindi, il PMR va ammesso nella terza parte della somma edittale che, in questi casi, per favor rei, funge da soglia massima, restando il minimo sancito, in generale, previsto dall’art. 10. Giova precisare che conosco dell’esistenza di diverse interpretazione che portano a ritenere che, in casi come quelli indicati nel quesito, il PMR coincida con la sanzione edittale posta dalla norma in maniera fissa ma tale assunto resta smentito anche in giurisprudenza (“In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta”. Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2005, n. 9972).

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Gli effetti indesiderati della “patatina” non più fragrante.

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Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000 – dep. 21/12/2000).

Tuttavia qualche anno fa, due militari dell’Arma dei carabinieri, liberi dal servizio, avevano acquistato due buste di patatine, scadute di validità e prive delle “qualità specifiche, essendo invero indubbio che freschezza e fragranza delle patatine costituiscono qualità specifiche che il consumatore si attende dal prodotto in questione”.

Il gravissimo reato andava perseguito in modo irreprensibile e, per l’effetto, la vendita della patatina “sereticcia” (come si dice nel napoletano) meritava pena adeguata.

Lungo e contorto il processo, con due passaggi in Cassazione, l’ultimo dei quali (Cass. Pen. Sez. III, n°38841 del 20 settembre 2016) ha confermato la pena a giorno 20 di reclusione in quanto la fattispecie punitiva è perfettamente integrata dal caso concreto.

Ineccepibile la sentenza, ci mancherebbe!

Ma è evidente che si resti perplessi in quanto, –nella pratica prevalente e ragionevole che accompagna la scoperta di tali illeciti- sovente ci si limita ad applicare mere sanzioni amministrative per così limitate lesioni all’integrità dell’ordinamento, senza scomodare una bene rilevante fattispecie punitiva qual è quella considerata dall’articolo 516 cp (per inciso: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”).

A questo punto, chi ha ragione? I Carabinieri o chi predilige –con consapevole riflessione- premiare il principio di specialità?

Una lezione da trarre dalla sentenza resta: in caso di dubbio, informare l’A.G.

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Approvato il nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione.

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Sebbene le pagine di questo sito siano più spesso orientate a fare aggiornamento tecnico di polizia, non deve mai sfuggire  a chi lavora in Polizia (specie municipale) che esistono e si rinnovano gli obblighi derivanti dalla legislazione di prevenzione della corruzione.

Si rammenta quindi che con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il PNA si divide in una prima “Parte Generale” (dove vengono selezionate le modalità di stesura dei PTPC) ed in una “Parte speciale” (di approfondimento su specifiche materie che coinvolgono diversi soggetti e amministrazioni: “Piccoli Comuni, Città Metropolitane, Ordini e Collegi Professionali, Istituzioni Scolastiche, Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, Governo del Territorio, Sanità”). La parte generale riprende e amplia i contenuti indispensabili per stendere un Piano (PTPC) aderente all’organizzazione della singola amministrazione. Interessante il tema della  “misure”, che si dovranno distinguere in: “oggettive”, che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; “soggettive”, che mirano a garantire l’imparzialità del singolo e l’assenza di conflitti di interessi, anche con l’attribuzione diversificate delle istruttorie e/o la stesura congiunta con altri responsabili (questo ove non sia possibile garantire la rotazione).

si allega il documento.

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La sindrome del manganello estensibile.

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Un tizio, nel luglio del 2012, portava  fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello “estensibile” in metallo lungo cm. 65, da considerarsi, per le circostanze di tempo e di luogo, utilizzabile per l’offesa alla persona. Per l’effetto, sorpreso dai Carabinieri, veniva condannato (a seguito di processo) alla pena di Euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, previa concessione delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità.

La sentenza predetta è stata annullata dalla Suprema Corte (Sez. I penale, n° 37181 del 7 settembre 2016) in quanto mancava la considerazione di una prova decisiva nel giudizio di merito: il bastone o manganello estensibile era dotazione di servizio fornita dal datore di lavoro; atteso che il lavoro del prevenuto era fare vigilanza commerciale all’interno di un esercizio. ” Il prevenuto (peraltro alla guida del proprio motociclo, indi, senza alcuna intenzione di tenere celato il manganello) indossava l’uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza nei vari esercizi commerciali e aveva agganciato al cinturone il manganello incriminato”. Ne deriva che il porto era giustificato in quanto parte dell’uniforme in dotazione e connesso alla attività di avvio o cessazione del lavoro che “giustificativa” il porto in parola.

Si rammenta che: ” In base all’art. 4, primo comma, L. n. 110 del 18/04/1975, tra le armi delle quali è vietato il porto salvo le autorizzazioni, quando consentite dalla legge, del Prefetto e del Questore vi rientrano quelle come pugnali e simili, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come le cosiddette ” armi bianche”, del quale è vietato in maniera assoluta il porto. In particolare, preso nella categoria degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, costituente “arma bianca”, il manganello, oggetto del presente sequestro, il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, per non incorrere in illiceità deve essere sorretto da giustificato motivo”.

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Azzeramento punti patente ed irrilevanza della L.241/1990.

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Con sentenza del 16 settembre 2016 (18174) la sesta sezione civile (2) della Suprema Corte, ha rimarcato i principi qualificatori del procedimento di decurtazione dei punti, evidenziando come:

“Il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 15573 del 2015); va esclusa l’applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 dal procedimento di applica- zione delle sanzioni in oggetto, in quanto procedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza n. 4363 del 2015); nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida à conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione; il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; il provvedimento di revisione della patente è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”.

Quindi, a parte la drasticità con cui il collegio battezza “sanzione” la decurtazione dei punti, viene confermato che sono cose indipendenti e non suscettibili di mescolanza i valori procedimentali della L.241/1990 con quelli della L.689/1981 cui si appoggia il provvedimento di cui all’art. 126 bis CdS.

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Una nuova procedura di affidamento: trattativa diretta (?)

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Alleghiamo, in formato immagine, una estrapolazione di informazioni dal MEPA che riferisce della nuova procedura per effettuare la trattativa diretta su tale piattaforma.

Interessante leggere le condizioni e forme di realizzazione che, tradiscono, un intento strano di ritornare a forme negoziali che, stando alle intenzioni del legislatore, dovrebbero essere tramontate.

Buona lettura.

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Sul riconseguimento della patente di guida decide il G.O.

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la sua circolare del 31 agosto 2016, riepiloga lo stato dell’arte sulla giurisdizione in materia di riconseguimento della patente di guida dipendente dalla applicazione de comma 3 ter dell’articolo 219 del codice della strada che,è bene rammentarlo, dispone: “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.

Facendo da cassa di risonanza alla giurisprudenza, il MIT evidenzia che il divieto triennale di riconseguimento della patente, nel caso che qui ci occupa, non costituisce sanzione amministrativa e che, se esula per una parte dalla giurisdizione amministrativa, nemmeno ricade nella competenza del giudice di pace, bensì del tribunale ordinario, a norma dell’art. 9 del cpc.

Interessante poi il tema della qualificazione di cosa si debba intendere per “data di accertamento del reato”: all’unisono con il TAR Lombardia sez. Brescia n°117/2016, per pale data si deve intendere quella del “deposito della sentenza definitiva di condanna”

Si allega la circolare ministeriale.

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Sportelliste al ciclista, responsabilità per omicidio stradale.

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Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/2/2010, giudicò un automobilista responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in quanto gli veniva addebitata colpa specifica (art. 157, cod. della str.) e generica, avendo questi aperto lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Nella dinanica concreta, lo sportello urtava la bicicletta, condotta da un malcapitato ciclista, che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da un terzo conducente, in quell’attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.

In Cassazione (dopo la conferma in appello della predetta condanna) finisce la questione, esitata con la sentenza 33602 del 1 agosto 2016 della Sezione IV penale.

Anche la Cassazione, rigettando il ricorso, conferma la responsabilità per omicidio colposo in quanto “I testi escussi, in conformità, peraltro, con le conclusioni del perito, hanno consentito di appurare i termini della vicenda: la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni”.

Insomma, una pacifica dimostrazione che di omicidio stradale per colpa specifica già si parla da anni … molto prima della novella del 2016.

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Quesito: Colpa Cosciente e Dolo Eventuale.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Molto spesso, specie da quando c’è l’omicidio stradale, si sente parlare di colpa cosciente e di dolo eventuale. Potrei capire, in modo semplice, qual’è il criterio che distingue le due cose?

Grazie

 

RISPOSTA

Il confine tra dolo eventuale e colpa con previsione appartiene, come è noto, alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, nel senso che il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non volizione).

(Sez. 4, n. 28231 del 24/06/2009, dep. 09/07/2009, Montalbano, Rv. 244693; Sez. 4, n. 13083 dellO/02/2009, dep. 25/03/2009, Bodac, Rv. 242979; Sez. 4, n. 11024 del 10/10/1996, dep. 20/12/1996, Boni, Rv. 207333, tutte citate nella sentenza impugnata, nella nota n. 10 in calce alla pagina 23; mentre sulla definizione del dolo eventuale e sui confini di esso rispetto ad altre forme di dolo: Sez. U, n. 3428 del 1991; n. 748 del 1993; n. 3571 del 1996).

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Uso legittimo delle armi

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Perchè possa ritenersi integrata la scriminante prevista dall’art. 53 cod. pen., il ricorso all’uso delle armi deve costituire l'”extrema ratio” nella scelta dei mezzi necessari per l’adempimento del dovere, essendo esso ammissibile solo quando non sono praticabili altre modalità d’intervento nè sono superati i limiti di gradualità dettati dalle esigenze del caso concreto ed è inoltre rispettato il principio di proporzione, inteso come necessario bilanciamento tra interessi contrapposti in relazione alla specifica situazione.

Nella fattispecie trattata dalla Corte (Cass. pen. Sez. V, 16/06/2014, n. 41038), è stato ritenuto non adeguatamente verificato il rispetto del principio di proporzione; pertanto la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato la sussistenza della scriminante dell’uso legittimo delle armi per due poliziotti i quali, nel corso di un inseguimento di alcuni individui su un motociclo, approfittando di un momento di quiete del traffico, avevano esploso verso l’alto un colpo di fucile a pompa il cui proiettile, per cause accidentali, aveva attinto gli inseguiti omettendo, tuttavia di accertare se, anche alla luce della condotta tenuta da questi ultimi, gli agenti operanti potessero utilmente ricorrere ad altre forme di intervento.

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Sul giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative

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In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte dal ricorrente.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 03/08/2016, n. 16253) ha ribadito i fondamentali del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (Cass. 3 ottobre 2013, n. 22637; Cass. 5 agosto 2010, n. 18288; Cass. 14 giugno 2006, n. 13751) che vengono a profilare il limite del potere decisorio del giudice che è vincolato alla domanda attorea.

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Sosta a pagamento e disapplicazione.

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In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, nel relativo giudizio il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, laddove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta.

Nel caso trattato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2016, n. 13659), il comune di Siracusa non si è dato per vinto ed ha avuto la sua ragione. il comune di Siracusa è insorto in cassazione, contro una sentenza del locale tribunale che aveva accolto il ricorso disapplicando la delibera, denunciando la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, terz’ultimo comma, “nel suo coordinamento” con la L. n. 2248 del 1865, all. E.

“Deduce al riguardo che il provvedimento disapplicato (delibera della giunta municipale n. 406 del 22.11.2001), avente ad oggetto l’affidamento ad una società privata del servizio di sosta a pagamento, non costituisce atto presupposto dell’irrogazione della sanzione. Richiama a sostegno Cass. S.U. nn. 5705/90 e 116/07, rese in fattispecie analoghe, per cui il giudice ordinario può sindacare, ai fini della disapplicazione, il provvedimento presupposto solo se integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione”.

Secondo il Collegio:

“Questa Corte ha avuto modo di affermare – in una fattispecie del tutto identica … – che nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicchè, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta (Cass. n. 22793/14). Si legge nella motivazione della pronuncia, che “il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742; 21173/06). Tra questi si pone sicuramente – è proprio il caso regolato da SU 116/07 – l’ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto. La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest’ultimo. I due atti – concessione del servizio e istituzione dell’area con obbligo di ticket – sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità: con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone l’obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l’irrogazione della sanzione. (…) La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l’adozione dell’ordinanza sindacale; nè condiziona la sussistenza della violazione accertata. L’illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, nè inficiare l’accertamento stesso”.

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Guida con patente sospesa…. revoca …. causa di giustificazione: mazzate per la Prefettura!

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Che finisse così, si sarebbe potuto immaginare; che ci si rimettessero anche le spese, questo no.

Accadde un giorno in Sardegna che un tizio guidava un veicolo nonostante la sua patente fosse sospesa; quale conseguenza, oltre alla sanzione pecuniaria, scatta anche la revoca della patente, diligentemente applicata dalla competente prefettura.

Accadde tuttavia anche che, il nostro tizio, fece ricorso contro l’accertamento della violazione sostenendo di aver guidati sì in violazione delle norme e con patente sospesa, ma solo perché costretto da una necessità giuridicamente rilevante, tale da integrare causa di giustificazione ex art. 4 L.689/1981.

Atteso che si formasse il giudicato, il nostro tizio ha avuto poi ragione dal Tribunale di Cagliari ( Sez. I, Sent., 12-07-2016) che ha giustamente ritenuto che “deve ritenersi l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente prevista dall’art. 218, sesto comma, C.d.S.”.

Stato di necessità accertato da giudice in ordine alla condotta illecita, implica che cadano anche le sanzioni accessorie….. oltre alle spese di giudizio a carico della prefettura.

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Acqua tagliata per morosità ed ordinanza sindacale di riattivazione illegittima.

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L’acqua è un bene primario. Si è sempre sostenuto che essa non potesse essere “tagliata” nemmeno ai soggetti morosi, per motivi umanitari su cui non ci si dilunga. Ovviamente chiunque gestisce un servizio pubblico di erogazione deve pur far valere il proprio diritto ad essere pagato, anche per rispetto della maggioranza silenziosa (che poi, magari, s’incazza!) di quelli che pagano puntualmente le bollette.

Su queste premesse il fatto che veniamo a raccontare. L’azienda di gestione dell’acqua pubblica del Salento, aveva tagliato la fornitura di acqua ad un condominio per morosità. Il Sindaco del Comune di Tuglie, per tutta risposta, ai sensi degli articoli 50 e 54 TUEELL, ordinava alla predetta azienda: “di ripristinare immediatamente l’erogazione dell’acqua per le famiglie del Condominio Autogestione ” Tagliamento”, alla via Salvo D’Acquisto nn.5/7, per un periodo minimo di giorni 60, tempo ritenuto necessario affinchè gli inquilini morosi possa effettuare i pagamenti per saldare la morosità maturata nei confronti della stessa AQP per il consumo idrico”.

L’ordinanza in parola viene impugnata al TAR Puglia (sezione Lecce) e la causa viene in decisione nel maggio scorso (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 12-05-2016, n. 796).

Questi i tratti salienti della sentenza che, accogliendo il ricorso, bacchetta nuovamente l’uso disinvolto del potere di ordinanza sindacale: “L’emergenza sanitaria o di igiene pubblica cui si riferisce la norma non deve essere determinata da un comportamento deliberatamente inottemperante ad obblighi di legge o anche di natura contrattuale. Da tale punto di vista, l’ordinanza contingibile e urgente non può essere adottata quale strumento alternativo di risoluzione di un contenzioso contrattuale, avente ad oggetto il corretto adempimento di obblighi di pagamento di una fornitura idrica. Se fosse ammessa un’opzione del genere, l’ordinanza in questione perderebbe la funzione che l’ordinamento le assegna, di costituire strumento del tutto eccezionale per porre rimedio a situazioni imprevedibili e straordinarie di pericolo imminente per beni della collettività, che non possono essere diversamente tutelati, ossia con tecniche rimediali di natura ordinaria. Rileva, il Collegio, in proposito, che uno degli strumenti messi a disposizione degli utenti del servizio idrico, nei cui riguardi sia stata disposta la sospensione della fornitura, può rintracciarsi nella possibilità di proporre ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. E, indipendentemente dalla possibilità di chiedere al giudice ordinario un provvedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., si deve evidenziare che l’uso anomalo del potere di ordinanza contingibile e urgente da parte dell’Autorità locale disattende gli specifici compiti in materia socio-assistenziale affidati al Comune, che possono giustificare l’esercizio di poteri ordinari, ma non legittimano il riconoscimento di un ruolo al Sindaco nello svolgersi del rapporto d’utenza tra il destinatario della fornitura idrica d il soggetto gestore (si veda, su questo aspetto, T.A.R. Cagliari, sez. I, 29 gennaio 2016, n.80)…. Si deve, dunque, concludere che, l’ordinanza di cui si controverte, per le sue caratteristiche di straordinarietà ed eccezionalità, realizza una consistente deviazione dal principio di tipicità del provvedimento amministrativo ed implica una deroga ai principi generali dell’ordinamento giuridico, che non consentono di farne uso per dirimere un contenzioso di carattere privatistico. In sostanza, si tratta di uno strumento che è e deve restare eccezionale, senza poter essere piegato al soddisfacimento di finalità che si correlano solo ed esclusivamente al manifestarsi di una patologia nei rapporti di utenza tra società fornitrice del servizio idrico e singoli destinatari. D’altra parte, l’uso anomalo del potere di ordinanza, tradottosi in una cattiva applicazione dell’art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000 emerge anche in relazione alla mancanza di un termine finale di efficacia del provvedimento.Il Collegio rileva, sotto tale angolo visuale, che il ricorso all’ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio nell’ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l’amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell’ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali. Ed invece, nella fattispecie che ci occupa, risulta chiaro non solo il fatto che il potere di ordinanza extra ordinem è stato più volte esercitato dal Sindaco, il che già di per sé contraddice la straordinarietà e l’eccezionalità dello strumento; ma esso manifesta un aspetto di patologico uso del potere, che si rintraccia facilmente nella mancata fissazione del termine finale di efficacia”.

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L’omessa comunicazione preventiva dell’ordinanza al prefetto…

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L’omessa comunicazione preventiva dell’ordinanza al prefetto non incide sulla legittimità del potere sindacale di cui all’articolo 54 TUEELL.

in via di estrema sintesi, così il TAR ligure (Genova Sez. I, 12/02/2016, n. 143) ha ritenuto legittima un’ordinanza del comune di Recco, stabilendo che: “la comunicazione preventiva al Prefetto non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco ex art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; detta comunicazione, infatti, non è volta all’acquisizione di un parere preventivo o di altro apporto istruttorio, ma ha soltanto finalità organizzative per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto al fine di esonerare l’ amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime. La previa comunicazione dell’ordinanza “extra ordinem” al Prefetto si configura quale mero atto organizzativo onde consentire a quest’ultimo di esercitare le sue competenze di secondo grado e il cui mancato adempimento in ogni caso non condiziona la validità e l’efficacia del provvedimento contingibile ed urgente (cfr. ex multis Tar Campania 1367\2015)”.

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Alla Sezioni Unite la questione di competenza per gli ordini di ripristino delle occupazioni abusive di suolo pubblico.

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Dopo che il TAR Lazio ha fatto scuola, sulla scia del buon governo fatto dalla polizia di Roma Capitale delle ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla L.94/2009, alcuni ricorrenti hanno tentato di “sfondare” cercando di far tornare la questione al giudice ordinario; per tale motivo è stato sollevato regolamento di competenza, esitato nella pronuncia resa a Sezioni Unite nello scorso aprile (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 04-04-2016, n. 6461). In via di estrema sintesi, le Sezioni Unite hanno affermato che: “In tema di occupazione abusiva di suolo pubblico, l’art. 3, comma 16, della l. n. 94 del 2009, stabilendo che il sindaco “può” – non “deve” – ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale, gli attribuisce un potere discrezionale, che incide su interessi legittimi, sicché l’impugnazione dell’ordinanza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Ne deriva che la competenza resta del Giudice amministrativo.

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Il comune può assumere gli oneri di manutenzione della provincia.

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Il comune può assumere, in via straordinaria e previa accurata e pregnante motivazione sull’interesse pubblico, gli oneri di manutenzione che spettano alla provincia, con riguardo alla cura del suo patrimonio stradale. Una simile conclusione è suggerita dalla Sezione Consultiva della Corte dei conti del Piemonte che, con la deliberazione n° 29/2016, afferma: “Qualunque genere di intervento economico dell’amministrazione comunale, per potersi eventualmente qualificare in termini di legittimità della sottostante azione, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio. Il baricentro dell’attenzione circa il corretto impiego delle risorse pubbliche si è ormai attestato in correlazione con l’effettiva realizzazione di un interesse pubblico -riferibile all’ente interessato- a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell’attribuzione patrimoniale. In situazione peculiari, qualora sia accertata l’impossibilità temporanea di intervenire da parte dell’ente istituzionalmente competente, l’ente locale potrebbe avere interesse a far effettuare senza ritardo la manutenzione di una strada provinciale assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale”.

Copia di Pannolino

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Novità regionali in materia di artigianato….. CAMPANIA

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Si anticipa il prossimo approfondimento di Michele Pezzullo, sul tema delle sanzioni in materia di artigianato, ripristinate, in Regione Campania, con la Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22., su proposta dello stesso Michele Pezzullo.

Un breve saggio della novità:

“1. Dopo il comma 7, dell’articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono aggiunti i seguenti:

“7 bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati).

7 ter. Si dispone la sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio.”.

A fine mese, Pezzullo in commento diffuso.

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Faccio causa a mamma ed al mio amichetto che guida l’auto di mamma con foglio rosa.

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In tema di sinistri stradali la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso derivante dalla condotta colposa del conducente l’autovettura comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento. La cooperazione colposa con la causazione del sinistro non può essere identificata preventivamente, con l’atto del salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo, invece, un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e, quindi, divenuto un atto reale ed attuale, idonea ad esplicare diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso. Inoltre, l’accettazione che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a ciò non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno essere da tale guida generati, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili.

Con questa massima, la Cass. civ. Sez. III, 19/07/2016, n. 14699, ha rispedito al tribunale di Milano una  vertenza nella quale una giovane ragazza (trasportata e figlia della proprietaria dell’auto) aveva fatto causa alla propria madre (proprietaria dell’auto), ad un su amico (conducente dell’auto in cui l’attrice era trasportata), e soprattutto alla compagnia assicuratrice dell’auto, per essere risarcita in relazione ai danni ricevuto a seguito di sinistro stradale. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, ma la cassazione ha rimesso in ballo la questione.

Sembra una barzelletta, ma è storia….

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Segnalare e non ingannare: il principio dell’obbligo civile di trasparenza nelle sanzioni accertate con strumenti automatici.

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Un automobilista, proponeva opposizione contro un verbale d’accertamento della Polizia municipale di un comune della Sardegna, per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., avendo circolato alla guida di un’autovettura lungo la strada statale 195 alla velocità di 72 kmh invece che a quella massima consentita di 50 kmh. A sostegno dell’opposizione deduceva la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità, effettuata soltanto all’ingresso del paese, e l’invisibilità degli agenti accertatori, la cui autovettura, posta fuori della carreggiata stradale, era seminascosta dalla vegetazione. L’opposizione era respinta dal giudice di pace di Cagliari con sentenza n. 70/08. Il Tribunale di Cagliari, adito quale giudice d’appello, rigettava l’impugnazione con sentenza n. 80/12. Riteneva detto giudice che sebbene l’obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità fosse stato esteso dall’art. 4 D.L. n. 121/02, convertito in legge n. 168/02, ai controlli mobili, gli artt. 77 e 78 del regolamento C.d.S., che secondo il ricorrente avrebbero imposto l’allocazione del cartello informativo ad ogni intersezione stradale, non consentivano tale esito ermeneutico. Il 2° comma dell’art. 77 del citato regolamento, infatti, andava riferito ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, non anche a quelli meramente informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocità. Per la cassazione di tale sentenza l’automobilista soccombente nei due giudizi di merito propone ricorso, affidato a due motivi il primo dei quali viene ritenuto fondato dagli Ermellini, con la sentenza n°15899 del 29 luglio 2016.

Questi i motivi su cui si fonda l’accoglimento del ricorso e da cui emerge reprimenda per il comportamento della polizia municipale nel caso de qua.

“La giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. … Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamonti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione). In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.

Si rimarca qui un principio che sovente viene ripetuto nelle sentenze della Suprema Corte (come in quella qui epigrafata, a cui occorre fare molta attenzione, specie nell’uso degli strumenti automatici di qualunque natura: esiste un obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

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si ringrazia www.bastardidentro.it

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E’ ingiurioso dare del “maniaco” ad un “maniaco”!

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Sembra una barzelletta da ombrellone, e forse chi ci legge da sotto l’ombrellone riderà, se non altro per la gustosa vignetta di “bastardidentro.com”; la cosa è seria, tuttavia: riveste carattere ingiurioso l’espressione “maniaco” rivolta ad un soggetto condannato per violenza sessuale in quanto anche i condannati per gravi reati hanno diritto al rispetto dell’onore e della reputazione che, siccome beni personali, cedono solo davanti ad altri valori parimenti rilevanti come il diritto all’informazione, di cronaca ovvero di difesa. Con questa massima, la suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, 16/07/2014, n. 42825) ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza del fatto di ingiuria in riferimento a vicenda nella quale l’epiteto offensivo era stato pronunciato dall’ex coniuge davanti ad una scuola mentre la persona offesa stava intrattenendosi con altri genitori.

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Morte del conducente contro un dissuasore di sosta irregolare… la responsabilità civile.

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Il Comune di Saluzzo ha adito la Corte di cassazione sperando di invertire la sua sorte maturata, da ultimo, con la sentenza della Corte di appello di Torino n°1494/2012 che aveva sancito la responsabilità dell’amministrazione comunale in relazione all’incidente mortale maturato tra il conducente di un veicolo ed un “fittone” (rectius: dissuasore di sosta in cemento). Nello specifico, la corte territoriale sanciva la civile responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. del Comune di Saluzzo e, riconoscendo il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%, per l’effetto condannava il predetto comune al risarcimento del 50% dei danni patiti dagli appellanti in conseguenza del decesso del conducente del veicolo.

La terza sezione della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2016, n. 15785) rigetta il ricorso e conferma la sentenza di appello. Dei vari motivi di ricorso merita scrutinare quello relativo alla questione sottesa all’applicabilità dell’art. 2051, così risolta dagli ermellini:

“..essendo nella specie indubbio che il “fittone” era di proprietà comunale, che si trovava collocato su strada comunale e che lo stesso era nella piena disponibilità e sotto il controllo dell’Ente, la doglianza è infondata là dove vorrebbe, in riferimento al sinistro de quo, escludere, con tutti gli effetti che ne conseguono, la sussistenza del potere-dovere di custodia del detto manufatto in capo al Comune di Saluzzo sulla base di una mera astratta configurazione dell’obbligo di custodia, siccome da assumersi limitato al ristretto ambito funzionale del “fittone” medesimo delineato dalle norme del codice della strada (dissuasione di sosta di veicoli), senza curarsi, però, dell’effettivo posizionamento del manufatto sulla sede stradale (ritenuto dal giudice del merito non appropriato)…. Invero, è consolidato l’orientamento per cui il soggetto che ha la padronanza e l’effettiva disponibilità giuridica e di fatto della cosa e, quindi, il pieno governo della res, ha il potere-dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi (tra le altre, Cass., 2 febbraio 2006, n. 2284; Cass., 17 gennaio 2008, n. 858; Cass., 1 aprile 2010, n. 8005)”.

Così, a dispetto del fatto che il conducente deceduto (e di questo ci dispiace) acclaratamente percorresse la strada alla velocità di 80 Kmh a dispetto dei 50Kmh prescritti, sussiste responsabilità per la collocazione “anomala” di un dissuasore di sosta, giudicato concausa al 50% del fatto luttuoso.

Mi domando, alla luce della disciplina posta dall’articolo 589 bis cp, cosa sarebbe accaduto, nel caso di specie, alla luce del permanente stimolo verso gli organi di polizia stradale a rilevare anche eventuali violazioni da parte degli enti proprietari della strada.

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Illecito disciplinare del magistrato chiedere il rinvio a giudizio quando il reato è chiaramente prescritto.

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Non rischia un procedimento penale, per carita!

Ma almeno una banale sanzione disciplinare (nel caso di specie, una “Censura”), il magistrato che dovendo rilevare la prescrizione del reato chieda il rinvio a giudizio, la deve giustamente patire.

Leggendo la sentenza della cassazione resa a Sezioni Unite n°14800, del 5 luglio 2016 , provo un certo fastidio.

Rilevo, difatti che tale alto consesso si è dovuto scomodare per decidere se la sanzione disciplinare della “censura” fosse stata irrigata giustamente o ingiustamente a quel magistrato che “mancando gravemente ai propri doveri di diligenza e correttezza… con late comportamento provocando un danno ingiusto alle parti processuali, nella qualità di sostituto del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste … chiedeva l’emissione del decreto di rinvio a giudizio il 19 giugno 2013 … nonostante il reato fosse ampiamente prescritto, come poi accertato dal GIP dell’udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere del 18/22 ottobre 2013”.

Nove (questa è la composizione del collegio delle SS.UU.) alti magistrati si sono dovuti riunire per confermare la giustezza di una blanda sanzione disciplinare a carico di un magistrato che se ne era perfino lagnato, invece di chiedere doverosamente scusa per il grave danno fatto alle parti processuali ed alla Giustizia, con il suo disdicevole comportamento.

Sono allora indignato, in quanto queste persone (che non conosco) hanno buttato via molti soldi (e tanto avranno penato sul piano psicologico) nel doversi difendere anche all’udienza preliminare, quando l’esercizio dell’azione penale nemmeno sarebbe dovuto essere esercitato.

Cosa trarre allora da questa notizia: la determinazione a denunciare a norma del D.Lgs 23 febbraio 2006 n°109, quei magistrati che commettano le violazioni deontologiche, per il puro piacere di sentirsi liberi da responsabilità, qualunque cosa facciano.

 

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Ordinanze di polizia demaniale di abbattimento recinzioni (tutela strada ad uso pubblico).

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Il Consiglio di Stato (sezione V) con sentenza n°3273 del 20 luglio 2016 conferma la corretta valutazione fatta dal TAR Umbria, in ordine alla legittimità di un’ordinanza comunale di “abbattimento di recinzione”, volta a ripristinare l’uso pubblico di una strada.

Osserva il Collegio che “la sdemanializzazione tacita di una strada richiede comportamenti inequivoci dell’ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico, tali da non potere essere desunti dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, (orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso da Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 12062, 26 luglio 2002, n. 11101; Sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827, 19 febbraio 2007, n. 3742)”.

In base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non è sufficiente a ritenere venuta meno la destinazione pubblicistica il solo successivo disuso, ancorché prolungato. Ne consegue che sono da considerarsi intatti in questo caso anche gli inerenti poteri comunali di autotutela demaniale.

 

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Codice della strada commentato, Maggioli, VI edizione.

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Continua senza cedimento la collaborazione di Carmagnini, Delvino, Napolitano e Piccioni con la casa editrice Maggioli, nella redazione dell’UNICO testo integralmente commentato nonché annotato con la giurisprudenza del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

VI edizione nel 2016, da quando, nel lontano 2003, cominciò questa bella esperienza di partenariato che ha visto la costante affermazione di un volume di approfondimento e studio per chi si appassiona al diritto della circolazione stradale.

In tal senso, per la vicinanza degli autori a P.A.sSiamo e per la sinergia che vede sovente Maggioli spa a sostenere le iniziative associative, siamo lieti di presentare questo volume e di consigliarne la lettura a ciascuno dei nostri lettori.

CDS commentato

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Privacy, legittimità del verbale e legittimità delle sanzioni del Garante.

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Di grandissimo interesse la sentenza n°8416 del 27 aprile 2016 con cui, la sezione II della Cassazione civile ha risolto un annoso dilemma: il rapporto di interferenza tra la violazione della disciplina del trattamento dei dati (informativa sul trattamento dei dati: privacy) e la legittimità del verbale.

Un cittadino, sanzionato per aver attraversato un’intersezione proiettante luce semaforica rossa mediante un dispositivo automatico di documentazione delle infrazioni, si era lamentato, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, tra le altre doglianze, del fatto che l’accertamento della violazione fosse avvenuto in aperta violazione del codice per il trattamento dei dati personali in quanto –in buona sostanza- presso l’intersezione presidiata tecnologicamente da apparati assimilabili a quelli di videosorveglianza, non c’erano informative riferite al trattamento dei dati, nemmeno in forma semplificata.

Nonostante la sconfitta presso il doppio giudizio di merito, il cittadino in parola è arrivato fino alla suprema corte, dolendosi del fatto che i primi due giudici non avevano motivato su un punto decisivo della questione, peraltro violando in un sol colpo il D.Lgs 193/2006 ed il provvedimento del garanteprivacy del 29 aprile 2004.

La Suprema Corte affronta e risolve la questione, nei seguenti termini:

“E’ da credere, al riguardo, che le discipline attinenti, rispettivamente, alla tutela dei dati personali e alla circolazione dei veicoli operino su piani differenti. Infatti, una ipotetica violazione dell’obbligo di informativa di cui al cit. art. 13 costituisce un illecito rispetto al sistema di tutela approntato per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da un autonomo apparato sanzionatorio: sicché con riferimento alla specifica violazione di cui trattasi opera la previsione di cui all’art. 161 d.lgs. n. 196/2003 cit.. La detta violazione non spiega invece effetto con riguardo alla contestazione dell’illecito di cui si dolga il conducente del veicolo, siccome non preavvertito della presenza del dispositivo di rilevazione: questo perché l’informativa di cui all’art. 13 non è correlata funzionalmente alla prevenzione dell’infrazione al codice della strada, ma, come si è detto, al rispetto di un obbligo di riservatezza. L’avviso in questione non è dunque diretto a orientare la condotta di guida del trasgressore, così da evitare che lo stesso incorra in una violazione delle norme che regolano la circolazione: ciò che accade, di contro, allorquando è la stessa disciplina del codice della strada ad esigere che agli automobilisti sia data informazione della presenza di apparecchiature di controllo del traffico. Così, l’art. 4, d.l. n. 121/2002, convertito in 1. n. 168/2002 (poi modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito in 1. n. 214/2003) prevede che della presenza dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 cod. strada debba essere data informazione agli automobilisti. E questa S.C. ha evidenziato in proposito, che, proprio perché l’informativa in questione è preordinata a disciplinare la condotta di guida, costituendo una norma di garanzia per l’automobilista, la mancanza di essa non è priva di effetto ma determina la nullità della sanzione (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419; Cass. 12 ottobre 2009, n. 21634; cfr. pure Cass. 24 novembre 2006, n. 24526, che sottolinea come il potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non sia tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, ma anche da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, oltre che di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione)”.

Si noti che solo gli stupidi possono essere felici per una simile sentenza che, peraltro, a mio avviso, era scontata. Il tema che deve preoccupare non è quello della legittimità del verbale del codice della strada in relazione all’illiceità del trattamento dei dati, ma quello della illiceità in sé del trattamento che procura l’attivazione della specifica potestà sanzionatoria del garanteprivacy.

Studiate il D.Lgs. 196/2003 e fate molta attenzione a trattamenti eccedenti e non pertinenti dei dati, specie nell’uso di strumentazioni non omologate!

Pino Napolitano

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Destinazione proventi sanzioni codice della strada e Corte dei conti.

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Interessante la pronuncia della Corte dei conti della Regione Emilia Romagna, in risposta ad un quesito rimessole dal comune di Alseno (Piacenza): “La specifica destinazione attribuita ai proventi da sanzioni stradali, che non ne comprende anche l’utilizzo per spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione, fa ritenere che questi siano da considerarsi al netto di tali spese e, dunque, nella specie, al netto delle spese connesse al rilevamento (noleggio autovelox), all’accertamento (software e banche dati), e alla notifica della violazione, e di quelle successive alla riscossione della sanzione”.(C. Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delibera, 03/05/2016, n. 44)

Attenzione a non sottovalutarla…….

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Opposizione a fermo amministrativo e giurisdizione: promemoria.

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Un simpatico promemoria di una corte di merito: “Nelle opposizioni alla riscossione coattiva la giurisdizione è ripartita tra il giudice ordinario ed il giudice tributario e l’attribuzione delle controversie all’uno o all’altro dipende dalla natura del credito: se tributario, l’opposizione, anche al fermo di beni mobili registrati od all’ipoteca legale, dovrà essere proposta davanti alle commissioni tributarie, altrimenti al giudice ordinario”. (Trib. Padova Sez. I, 06/05/2016)

gente-che..

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Termine per ricorso (giurisdizionale codice della strada): promemoria giurisprudenziale.

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E’ estate e non è tempo di novità….

Tuttavia resta tempo di promemoria: “termine per la proposizione del ricorso in materia di codice della strada e di sanzioni amministrative in genere, in sede giurisdizionale”.

“In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011, a cartella esattoriale per sanzione amministrativa, a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni”.

Conferma tale inciso:Cass. civ. Sez. III, 16/06/2016, n. 12412Unknown

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Interessi e sanzioni: promemoria giurisprudenziale

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Nulla di nuovo, per carità!

ma un promemoria non guasta mai in materia di “interessi e sanzioni”.

Affermano le Sezioni unite della Cassazione (Sez. Unite, 15/06/2016, n. 12324) che: “In caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un’esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio; non osta l’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva”.

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Equitalia in proroga fino al 31 dicembre 2016.

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In base alle previsioni del D.L. n. 113 del 2016 (art. 18) sono stati consegnati (come ci attendevamo, peraltro) ad Equitalia ulteriori sei mesi di proroga per la riscossione dei tributi locali, fissando il nuovo termine al 31 dicembre di quest’anno.

Siamo ormai arrivati all’ottava proroga, concessa (secondo quanto previsto dal decreto: “nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità”) ad Equitalia e resta lecito dubitare della sincerità del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato la fine di questo regime entro il 31 dicembre 2016.

il DDL di conversione (Atto Camera: 3926) procede speditamente alla Camera dei Deputati, essendo stato approvato in commissione bilancio, con emendamenti, nella seduta del 13 luglio 2016.

Auspichiamo che entro i 60 giorni contemplati dall’art. 77 Cost. la fatidica conversione avvenga.

Recita in proposito il testo della presentazione che il Governo ne ha fatto alla camera:

” Art. 18. – (Servizio riscossione enti locali). – La norma proposta, nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, è diretta a differire il termine previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, a norma del quale «a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate».
Detta proroga si fonda sulle stesse esigenze che negli anni scorsi hanno reso necessarie le precedenti proroghe determinate dalla mancanza di norme risolutive all’odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia e agli altri soggetti privati iscritti nell’albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali”. 

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Riflessioni in materia di articolo 100 TULPS

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“La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 (TULPS) lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma”.

Con questa massima, il Consiglio di Stato ( Sez. III, 04/05/2016, n. 1752) ha statuito che la pronuncia del TAR Campania (SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 98 del 9 dicembre 2015)  fosse sbagliata, nella parte in cui aveva confermato la validità dell’ordine del Questore di Salerno con cui si disponeva la sospensione per la durata di giorni 15 dell’attività esercitata in un “locale pubblico”, ex art. 100 TULPS, a seguito di un grave episodio (l’aggressione ai danni di un avventore).

Il provvedimento gravato, faceva leva su un unico e isolato episodio (e non su episodi plurimi e gravi),  in cui non si evidenzia qualsivoglia responsabilità del gestore, nonché sull’esito di un controllo, effettuato ben cinque mesi prima, in cui sarebbe stata riscontrata la presenza nel locale del personale non iscritto nel registro prefettizio, circostanza però del tutto in conferente ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS.

“La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 TULSP lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma. La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di ” tumulti o gravi disordini”, ovvero “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini Si richiede, ad avviso del Collegio, o il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un “pericolo per la sicurezza dei cittadini”; anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza. Nella specie, il provvedimento si fonda sulla constatazione che “un giovane avventore era stato aggredito e ferito all’interno della discoteca da uno sconosciuto che lo aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro” e sulla notizia che al pronto soccorso dell’ospedale (in orario diverso) era segnalato l’accesso di due persone ferite da arma bianca (da informazioni assunte, un giovane era stato ferito all’interno del locale -OMISSIS-, mentre l’altro nei pressi del medesimo esercizio).

Ritiene, in definitiva, il Collegio che, per le sue oggettive caratteristiche, l’accertamento posto a base del provvedimento non giustifichi l’adozione della misura cautelativa ai danni dell’esercizio.

Tuttavia, è opportuno precisare che l’adozione del provvedimento non è imputabile a colpa dell’Amministrazione, essendo, nella specie, l’adozione della misura preventiva ragionevolmente indotta anche dagli accertamenti pregressi, riguardanti l’impiego quali addetti alla sicurezza del locale di soggetti non iscritti nell’apposito registro prefettizio, alcuni annoveranti precedenti di polizia per reati gravi. Su tale ultimo punto, peraltro, nulla deduce in contrario la ricorrente”.

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Promemoria sulle differenze ontologiche tra L.689/1981 e D.Lgs 285/1992

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Repetita Iuvant

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all’art. 203 del codice della strada (art. 204 dello stesso codice), come requisito di legittimità della fattispecie; infatti, il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, a differenza dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, intervenire al riguardo una ordinanza-ingiunzione (o, diversamente, una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l’atto lesivo mediante l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, i vizi di quest’ultima e del relativo procedimento possono essere fatti valere liberamente con l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, rinvenendosi in tale sede piena tutela senza alcuna sottrazione al giudice naturale, onde non è ravvisabile alcuna compressione né dei principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, né del principio di ragionevole durata del processo, facendo quest’ultimo, peraltro, chiaro riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale e non consentendo, quindi, di tenere conto anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la medesima pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.

Cass. civ. Sez. II, 21/12/2011, n. 28045

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Il potere di disapplicazione del giudice ordinario in materia di sosta a pagamento.

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Un signore proponeva innanzi al giudice di pace di Siracusa opposizione ad un verbale d’accertamento, per non aver effettuato il pagamento della sosta della propria autovettura in un’area soggetta a tale onere. Accolta l’opposizione, il comune di Siracusa proponeva appello davanti al Tribunale locale, che con sentenza n. 474/12 respingeva l’impugnazione. Osservava il Tribunale che correttamente il giudice di primo grado aveva sindacato la legittimità dell’affidamento del servizio di parcheggio con tariffa oraria alla … s.r.l., disapplicando, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, il relativo provvedimento n. 406 del 22.11.2001 della giunta municipale, perchè non preceduto da un’apposita delibera del consiglio comunale. Osservava che tale delibera della giunta costituiva il primo atto dell’iter procedimentale sfociato nel provvedimento finale istitutivo della sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione amministrativa oggetto del provvedimento opposto. Il Comune di Siracusa non si dava per vinto e proponeva ricorso in Cassazione, affidato ad un solo motivo: “violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, terz’ultimo comma, “nel suo coordinamento” con la L. n. 2248 del 1865, all. E. Deduce al riguardo che il provvedimento disapplicato (delibera della giunta municipale n. 406 del 22.11.2001), avente ad oggetto l’affidamento ad una società privata del servizio di sosta a pagamento, non costituisce atto presupposto dell’irrogazione della sanzione. Richiama a sostegno Cass. S.U. nn. 5705/90 e 116/07, rese in fattispecie analoghe, per cui il giudice ordinario può sindacare, ai fini della disapplicazione, il provvedimento presupposto solo se integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione.

Da qui la decisione:

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, nel relativo giudizio il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, laddove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta. (Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2016, n. 13659)

Cassazione con rinvio delle due precedenti sentenze di merito e soddisfazione per il Comune di Siracusa.4-sogni-grandi-degli-uomini

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In Gazzetta Ufficiale la modifica ulteriore della disciplina della SCIA

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Avevamo anticipato giorni fa la notizia, attendendo la pubblicazione in G.U. di questa piccola (e deludente) attuazione della L.124/2015.

Orbene, è stato pubblicato in G.U.n°162 del 13/7/2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016 n°126,  con cui si introduce una disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.).

per gli interessati, questo è il link alla gazzetta ufficiale.

Per i commenti…. dobbiamo aspettare di superare la delusione per una norma che dice pochissimo, salvo alterare nuovamente gli assetti già faticosamente formatisi dopo l’ultima modifica dell’art. 19 della L.241/1990 nello scorso agosto.

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Occupazione di suolo pubblico, TAR Campania, Silenzio assenso no, bassa discrezionalità si.

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Secondo il TAR Campania, sez. III, sentenza 30 giugno 2016, n. 3316, l’istituto del silenzio assenso non opera in materia di occupazione di suolo pubblico, posto che l’occupazione di suolo pubblico rientra nell’ambito dei provvedimenti di carattere concessorio che si sottraggono, per le insopprimibili ed ovvie esigenze di interesse pubblico al pieno controllo dell’ente comunale circa l’utilizzo delle proprie strade, all’applicazione dell’art. 20 L. n. 241/1990.

Fin qui siamo al cospetto di una sentenza che conferma uno standard generalmente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, quindi, nulla di nuovo.

La sentenza epigrafata, tuttavia, dice di più: è illegittimo il diniego espresso di concessione, quando il parere negativo rilasciato dalla polizia municipale superi, per discrezionalità, i vincoli che alla predetta discrezionalità ha posto il precipuo regolamento comunale.

Nel caso di specie, L’art. 20 del d. lgs. 20 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada), al comma 3, nella versione modificata dall’art. 29 legge 7 dicembre 1999 n. 472 prescrive che “Nei centri abitati, …, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”. In linea con le prescrizioni legislative di cui all’art. 20 Codice della Strada, l’art. 15 del Regolamento del Comune di Napoli che disciplina l’occupazione di suolo pubblico, al comma 3 chiarisce che “Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, come previsto dall’art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00”. Il comma 6 precisa espressamente che “nelle aree pedonali urbane (APU), nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle strade con traffico estremamente limitato, non applicandosi il disposto dell’art. 20 del Codice della Strada, le occupazioni di suolo possono essere consentite in careggiata, in aree dedicate alla sosta dei veicoli, previo parere obbligatorio dell’unità organizzativa della Polizia Municipale competente per territorio, a condizione che l’installazione: a) non crei pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; b) garantisca la circolazione dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, lasciando una corsia non inferiore a metri 3,50.”.

Il Collegio ha così esaminato l’istanza di concessione di suolo pubblico e confrontata la stessa con il regolamento ha trovato la stessa conforme alle regole locali che, nell’esprimere la perimetrazione delle condizioni di concessione, ha assorbito la discrezionalità della Polizia Municipale che deve esprimere il suo parere, a meno che questo parere non rechi motivazioni chiare in ordine alla valenza ostativa del proprio parere. Riprendendo le parole della sentenza. “l’art. 15 del Regolamento, proprio in virtù delle minuziose prescrizioni nello stesso contenuto, detta regole chiare ed auto-vincolanti per la stessa amministrazione sia, perché, nel caso specifico, la motivazione del provvedimento impugnato, oltre a presentare elementi di contraddizione con il percorso istruttorio seguito, non fornisce alcuna indicazione puntuale in merito alle circostanze specifiche che non consentirebbe, nella fattispecie in esame, di applicare le disposizioni regolamentari”.

Condannato il Comune di Napoli a fare fronte positivamente all’istanza di parte ed a rifondere le spese processuali (€ 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato).

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Un aiuto per vomitare ….

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Le manifestazioni più frequenti di spaccio di droga, anche come documentato dalla cinematografia (da ultimo: “lo chiamavano Jeeg Robot”) passano attraverso l’ingoio di ovuli elettrosaldati ingoiati dagli spacciatori per passare controlli e varchi di frontiera. Uno dei problemi che hanno le Forze di Polizia è quello di dovere attendere le normali deiezioni umane per recuperare il corpo del reato. Questa vignetta di “bastardidentro.com” mi ha fatto rievocare alla mente il fatto ed una sentenza, non più nuovissima che qui accludo (Cass. pen. Sez. VI, 09/07/2003, n. 37042 ) “Se la polizia giudiziaria non può costringere una persona a procurarsi il vomito, non per questo non può procedere a un atto dovuto, quale quello di presenziare e assicurare alla giustizia il corpo del reato o le cose pertinenti a reato, se la persona decide spontaneamente di vomitare (nella specie, ovuli contenenti sostanza stupefacente). Infatti, in tema di attività della polizia giudiziaria, l’articolo 55 del c.p.p prevede che questa deve, anche di propria iniziativa, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale, di guisa che non è dubitabile che tale attività possa consistere in atti non propriamente tipici, come quello di raccogliere quanto espulso con il vomito da una persona, laddove vi si possa trovare il corpo del reato o una prova rilevante. Analogamente dispongono, del resto, gli articoli 347 e 348 del c.p.p, sia pure in una fase successiva alla comunicazione della notizia di reato, laddove alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 348 si prevede la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché la conservazione di esse”.

Godetevi la vignetta (volgaruccia, ma no troppo)

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L’attuazione della delega in materia di Licenziamento Disciplinare

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Alquanto deludente la disciplina del D.Lgs 20 giugno 2016, n. 116 (G.U. n.149 del 28-6-2016) in vigore dal prossimo 13 luglio 2016.  Si tratta di un solo articolo che modifica l’articolo 55 quater del D.Lgs n°165/2001.

Ben poca cosa per attuare la delega della L.124/2015.

In breve:

a)dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita’ lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il dipendente convocato puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo’ essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilita’ e’ esercitata, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita’ di proroga. L’ammontare del danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non puo’ essere inferiore a sei mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.

Sarà interessante vedere come possa configurarsi l’agevolazione omissiva di late violazione…..

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Minima ebbrezza e sospensione della patente.

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Molto bella e concreta la sentenza del tribunale di Udine (20 maggio 2016) con cui si è bene messo in chiaro (annullando la precedente e troppo benevola sentenza del giudice di pace) il tratto differenziale che corre tra la sospensione della patente irrogata dal Prefetto, ex art. 218 CdS in conseguenza dell’illecito di cui alla lettera a, del comma 2 dell’articolo 186 del CdS e la sospensione della patente -pur sempre inflitta dal Prefetto- di natura cautelare, adottata a norma dell’articolo 223 del predetto codice,

In data 16.8.2013 il Prefetto di Udine emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida per un periodo di mesi tre dal giorno della violazione, con avvertimento che in mancanza di visita medica entro il 4.11.2013, data di scadenza del periodo di sospensione, in aggiunta a questo periodo la patente sarebbe rimasta sospesa fino all’esito favorevole della visita. Con sentenza in data 24.10.2014, il Giudice di pace di Udine, accogliendo l’opposizione annullava l’ordinanza-ingiunzione ritenendo che l’esito positivo della visita medica dell’8.4.2014 avesse determinato la scadenza della sospensione per essere venute meno le esigenze cautelari cui il provvedimento era preordinato.

La prefettura ricorre in appello e fa bene.

“In effetti, l’art. 186, commi 1 e 2, lett. a) del Codice della Strada, prevede: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 531 a Euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;” Le ipotesi previste alle successive lettere b) e c) costituiscono fattispecie di illecito penale, nella specie contravvenzioni, essendo comminate la pena dell’ammenda e dell’arresto. È vero che in tutte tre le ipotesi “consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”. Tale sospensione, tuttavia, ha chiara natura sanzionatoria e non cautelare come invece la sospensione prevista dall’art. 223 del Codice della strada, che si riferisce ai soli casi di reato, e la sospensione prevista dallo stesso art. 186, commi 8 e 9, Codice della strada, che riguarda, appunto, la sospensione fino ad esito della visita medica di verifica dell’idoneità sanitaria alla guida. Ed invero, “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.” (così Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010; cfr. anche Cass. Civ, Sez. 1, Sentenza n. 18617 del 28/08/2006). Da detta natura sanzionatoria discende che nessun rilievo può avere la visita medica positiva, non potendo certo l’irrogazione della sanzione essere sottoposta ad una condizione sospensiva non prevista dall’ordinamento. La ratio della norma di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), infatti, è quello di sanzionare il trasgressore con il pagamento della multa amministrativa e con la sospensione della patente per un tempo predeterminato, e poi – una volta terminato tutto il periodo di sospensione determinato dall’Autorità prefettizia – di consentirgli il riacquisto della patente solo in caso di esito positivo dell’esame medico. In altri termini, si vuole impedire ad un soggetto, di cui non sia ancora certa l’idoneità fisica alla guida, di circolare con un veicolo seppure ha già espiato la pena amministrativa della sospensione della patente ex art. 186 comma 2, lett a) del Codice della strada. Pertanto il giudice di primo grado ha errato laddove ha considerato che la visita medica positiva avesse determinato la cessazione automatica delle esigenze cautelari sottese dalla sospensione: la sospensione di cui all’art. 186, comma 2, codice della Strada, come si è detto, non ha finalità cautelare, bensì sanzionatoria, con conseguente irrilevanza dell’esito della visita medica”.

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Ancora sulla nozione di strada.

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La natura e l’uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi, che sono:

a) che vi si eserciti il passaggio ed il transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale;

b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;

c) titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada).

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20/06/2016, n. 2708) ha -sulla base di questi consolidati principi- ribaltato la sentenza del TAR Toscana che aveva rigettato il ricorso di un cittadino inteso ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco, con la quale gli veniva ordinato di “provvedere all’immediato intervento di rimozione del manufatto (cancello) che impedisce il libero accesso e transito sulla strada di uso pubblico interna all’abitato di …e di qualsiasi altro manufatto realizzato nel sottopasso e nelle pertinenze della via ad uso pubblico citata”.

La giurisprudenza ( cfr. TAR Aosta, 15-3-2016, n. 12), nel richiedere la dimostrazione del requisito della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, ha chiarito che la possibilità di collegamento con una via pubblica non è elemento di per sé sufficiente, ritenendosi necessario che l’Amministrazione fornisca la prova della sussistenza di interventi volti ad assoggettare il tratto di strada all’uso pubblico. “Orbene, la prova in proposito fornita dall’ente non appare sufficiente. Trattandosi di una “strada” e, dunque, di un tratto destinato al “transito”, risultano al riguardo avere rilievo dirimente interventi specifici a ciò destinati. E’ in primo luogo necessaria una pavimentazione idonea della stessa, risultando questa essenziale per il transito. Orbene, nel “volto” oggetto del presente giudizio esiste ( al di là di una parte, messa in opera dall’appellante) una pavimentazione parziale e del tutto sconnessa, la quale risulta assolutamente priva di manutenzione e diversa rispetto alla situazione delle strade pubbliche che esso mette in collegamento. Non risulta, inoltre, essere servito da illuminazione pubblica, la quale costituisce intervento essenziale ai fini del transito pubblico, specie considerandosi che il tratto per cui è causa è un sottopasso, dunque, per sua natura, scarsamente illuminato dalla luce solare. Orbene, il Comune ha omesso di prendere in considerazione i suddetti elementi nella valutazione della idoneità del bene a soddisfare interessi di carattere generale, onde anche sotto tale profilo il provvedimento appare carente nella istruttoria e nella motivazione. Non risulta sufficiente in proposito la circostanza della presenza della rete idrica, del gas e della fognatura, considerandosi che esse non sono espressione di un pubblico transito e ben potendosi giustificare in relazione alla esigenza di servire le abitazioni (e, dunque, i proprietari) ivi esistenti”.

Il ricorrente così manterrà, felice, il cancello sulla stradella contesa, mentre il Comune si consolerà con il fatto che il saggio consesso ha compensato le spese.

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Lo scorrimento della graduatoria concorsuale (concorsi interni).

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“La pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione” (Cass. civile, Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404). Soltanto qualora la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo”. Con queste parole il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/06/2016, n. 2815) ha ribadito che esiste la giurisdizione del giudice ordinario in tema di concorsi interni e scorrimento della graduatoria.

Nelle controversie di lavoro sono attratte alla competenza del Giudice Ordinario tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti il rapporto di lavoro, come nella specie, in cui si contesta il procedimento di progressione di carriera di soggetti, già dipendenti di un ente pubblico, di tipo orizzontale, ovvero all’interno della stessa categoria e si aspira, pertanto, ad una progressione di carriera.

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I vizi meramente formali del verbale non hanno effetto invalidante.

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Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di un automobilista proponeva opposizione avverso l’ordinanza prefettizia per violazione art. 173 bis C.d.S., commi 2 e 3, per avere fatto uso di telefono cellulare durante la guida.

Il ricorrente articolava una serie di motivazioni, tra le quali l’omessa motivazione in violazione all’art. 204 C.d.S., comma 1, in quanto la Prefettura aveva pedissequamente confermato l’operato della Polizia Municipale. Secondo la Suprema Corte , anche questo motivo è infondato. Il ricorrente aveva proposto ricorso alla Prefettura avverso il verbale in questione, proponendo in quella sede tutte le sue difese, indicando quindi specificamente le eventuali nullità o irregolarità del verbale, del cui contenuto/esistenza non si discuteva. All’esito del procedimento la Prefettura aveva respinto le sue doglianze. Di qui la successiva opposizione presso il giudice di pace, che vedeva già definite le posizioni delle parti e individuato l’ambito delle contestazioni. “Sulla vicenda specifica oggetto della contestazione (osserva il collegio), il contraddittorio si è sviluppato ampiamente presso i giudici di merito, risolvendosi le censure della ricorrente in mere contestazioni formali, che non si sono tradotte in alcun modo in violazioni (e nemmeno limitazioni) del uso diritto di difesa, stante l’evidente ampiezza e chiarezza della motivazione della decisione, specie del giudice di appello”.

Ne deriva la massima che “In tema di violazioni del CdS, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa. I vizi formali dell’atto rilevano solo in quanto ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino, di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fato o l’insussistenza dello stesso”. Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 24-06-2016, n. 13174

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In attesa della pubblicazione del buono decreto SCIA

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Con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 Giugno 2016 è stato reso pubblico che il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 Giugno stesso, ha, tra le altre cose, approvato in via definitiva le “norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” (decreto legislativo – esame definitivo)

Di seguito il testo del comunicato.

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste  pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento – deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017”.

 

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False dichiarazioni nel ricorso (codice della strada) ed irrilevanza penale del fatto.

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Pare che un giorno a Roma, una persona che (alla luce dei fatti) non brilli per particolare intelligenza, avesse proposto ricorso contro un verbale e firmato lo stesso –apocrifamente- a nome di sua madre, dopo che questa era già defunta.

Per adesso, salvo quel che si vede in fantasiosi film, non pare che i morti possano compiere azioni fisicamente percepibili dai vivi e, men che mai dolersi di un verbale, proponendo ricorso.

Per questa “dabbenaggine” il Tribunale di Roma (atteso che la polizia di Roma capitale si era avveduta dell’anomalia) aveva condannato il prevenuto ai sensi dell’art. 483 cp, ritenendo il Giudice di primo grado che tale condotta fosse sussimibile in una fattispecie penalmente rilevante.

Il predetto prevenuto propone appello e –come era evidente- vince!

Come afferma la sentenza della Corte di appello di Roma (Sez. II, Sent., 06-05-2016) “Il delitto contestato all’imputato – falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 483 cp – sussiste quando una dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico, destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati. Occorre pertanto che esista una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Tale situazione non è nemmeno astrattamente configurabile nel caso in esame, atteso che l’ipotesi accusatoria non si riferisce a dichiarazioni rese da un privato ad un pubblico ufficiale, bensì all’apposizione di una firma apocrifa su un atto di parte: il ricorso al prefetto redatto ai sensi dell’art. 203 C.d.S”.

Ne deriva che, nel ricorso posso scrivere qualunque fandonia e far anche firmare l’atto ad un defunto; la cosa sarà considerata risibile o comica del Prefetto o dal Giudice di pace che leggeranno l’atto, ma non certo questo sarà falso ideologico.

Si noti che (per i puristi del diritto penale) la faccenda tratta a processo potrebbe configurare il diverso reato di un falso materiale in scrittura privata – art. 485 c.p.; tuttavia tale fattispecie resta attualmente abrogata, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 7 del 2016.

In definitiva, per non passare da cretini più del prevenuto la cui vicenda abbiamo qui riassunto, forse è il caso di evitare di deferire all’AG fatti penalmente non rilevanti, così come questi zelanti appartenenti alla magistratura, del caso, meglio farebbero a non esercitare l’azione penale inutilmente danneggiando la Giustizia che langue per motivi anche collegati al fatto che troppo spesso ci si cimenta nell’impancare processi inutili.

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D.Lgs 97 – 2016: oggi in vigore. Il nuovo accesso civico

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Oggi entra in vigore il nuovo “accesso civico” e con esso l’intera rete di modifiche al D.Lgs 33/2013 volute dal primo dei “Decreti Madia” pubblicato, in attuazione della delega contenuta nella L.124/2015.

un primo assaggio del nuovo acceso civico sganciato dall’obbligo di pubblicazione sul sito:

Art. 5 comma 2 D.lgs 33/2013:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

Qualcosa di potente, rispetto al vecchio (pur sopravvissuto) diritto di accesso.

Termine per adeguare la mentalità al nuovo? sei mesi da oggi.

Riflettete, il vento della trasparenza, forse, comincia veramente a soffiare.

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Omicidio stradale e riflessioni giurisprudenziali, tra vecchio e nuovo.

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La novellata (L.41/2016) disciplina dell’omicidio stradale ci porta a leggere, in modo rinnovato la giurisprudenza che si va definendo, in questi tempi recenti, in ordine a vecchie casistiche di lutti conseguenti alla violazione di norme del codice della strada, per come, al tempo del fatto, disciplinati dall’articolo 589 comma 2 cp.

Andiamo, ad esaminare, come ha fatto la Suprema Corte di cassazione (sentenza n°21581 del 24 maggio 2016) il caso di un sinistro con esito mortale, verificatosi tra un autoveicolo (cui era stata contestata, nell’occasione sia la violazione dell’art. 145 che quella dell’art. 154 cds) ed un motoveicolo (che pare viaggiasse ad una velocità doppia rispetto a quella consentita e, forse, con fari spenti) il cui conducente resta ucciso nell’impatto.

La penosa vicenda si conclude, al secondo grado di giudizio con una condanna ad un anno di reclusione a carico della conducente dell’autoveicolo. Questa, tuttavia, insorge e ricorre in Cassazione per una serie di motivi, tra cui la mancata considerazione, da parte della corte di appello, della “prevedibilità” discutibile del sopraggiungere di un veicolo ad altissima velocità.

Queste le parole della Suprema Corte, che, cassa con rinvio la sentenza di condanna, e riapre la considerazione, nel merito, della predetta “prevedibilità:

“… é ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità ( …) Tale prevedibilità dev’essere però valutata non già in astratto, ma in concreto… Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto … Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioé, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, é comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello… Tali richiami giurisprudenziali, riportati al caso che ne occupa, pongono il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte della ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della sua condotta, anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non può, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima percorreva in orario notturno un’arteria urbana a 100-110 chilometri l’ora: ossia a una velocità più che doppia rispetto a quella consentita e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento di un motociclo; ciò, com’è agevole comprendere, assumerebbe rilievo ancor più evidente nel caso in cui fosse accertato che il Q. procedeva a fari spenti e che la visibilità era effettivamente scarsa. Si manifesta perciò l’esigenza che, nella ricostruzione dell’accaduto, sia compiutamente chiarito l’aspetto della concreta possibilità, per la P., di avvistare il sopraggiungere del motociclo condotto dal Q.”.

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San Nicola la Strada, 21 giugno 2016: “le politiche della sicurezza”.

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“Rinnovando l’invito alla partecipazione alle giornate di studi che si terranno in Pozzuoli il 16 ed il 17 giugno, con il patrocinio congiunto di ANVU e P.A.sSiamo, inerenti i temi della sicurezza stradale e della tutela ambientale, siamo lieti di invitarvi all’incontro del 21 giugno in San Nicola la Strada di cui si acclude locandina. Un diverso tema “la sicurezza nelle città” in relazione all’imminente approvazione della nuova disciplina normativa che aspira a ridisegnare il ruolo del Comune e della Polizia Locale sul terreno della sicurezza urbana”.

SAN NICOLA LA STRADA (CE)

MARTEDÌ 21 giugno ore 9.00

TEATRO PIRANDELLO – VIA G. LEONE, N. 8

INTERVENTI PROGRAMMATI

VITO MAROTTA, Sindaco della Città di San Nicola la Strada
DOMENICO TUCCILLO, Presidente ANCI Campania
LUCIA ESPOSITO, Presidente del Tavolo Partenariato economico e sociale della Regione Campania MAURO FELICORI, Direttore del Museo Reggia di Caserta

Ore 10.30: SCHEDE DI LETTURA TECNICA DEL DDL SICUREZZA INTEGRATA Modera i lavori: SALVATORE SCHIAVONE,

Comandante Corpo della Polizia Municipale della Città di Santa Maria Capua Vetere

EMILIANO BEZZON, Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Varese
«Una nuova governance per la sicurezza urbana, tra leale cooperazione e diversi livelli di gestione dei fenomeni di insicurezza»

GIUSEPPE NAPOLITANO, Dirigente del Comune di Pistoia,
«La revisione delle potestà comunali di regolamentazione ordinaria e contingibile dei fenomeni di minaccia alla coesione sociale»

MICHELE ORLANDO, Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di San Nicola la Strada «Dalle sanzioni pecuniarie alle misure di allontanamento delle persone “moleste o pericolose”: ipotesi di funzionamento e criticità»

FABIO PICCIONI, Avvocato del Foro di Firenze
«Le nuove misure di prevenzione e repressione a tutela della sicurezza urbana: gli attori, le procedure, le perplessità»

LOCANDINA_CONVEGNO_SAN_NICOLA

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Omicidio stradale: linee guida Procura della Repubblica di Firenze

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Si pubblica in allegato, per quanto di interesse interpretativo, la circolare della Procura della Repubblica di Firenze dello scorso 8 giugno 2016, recante le linee guida in ordine ai reati di cui agli articolo 589 bis e 590 bis cp.

Dopo le indicazioni offerte dalle Procure di Trento, Udine, Velletri (o altre che si sconoscono), anche Firenze detta indicazioni operative per la gestione procedurale conseguente ai reati di omicidio stradale e lesioni stradali colpose gravi o gravissime.

Nel consigliare la lettura dell’allegato, in prima battuta, si osserva (in forma riassuntiva):

  • Il comodo elenco casistico (una sorta di breve pronutario) delle fattispecie raccordate ai casi di arresto obbligatorio e facoltativo.
  • L’articolata sintesi della nozione di flagranza e quasi flagranza, come intesa dalla più recente giurisprudenza, in particolare con riguardo all’art. 189 comma 6 CdS.
  • L’indicazione operativa (valida per il personale di PG operante nell’ambito del circondario della predetta Procura) di notiziare l’A.G. in caso di sinistri che abbiano comportato lesioni con prognosi superiore a 25 giorni (o prognosi riservata).
  • L’indicazione che i “prelievi coattivi” sono da intendersi estesi anche al prelievo ematico.
  • Il richiamo alla necessità di sottoporre a sequestro i veicoli in caso di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime.

circolare Procura della Repubblica Firenze, omicidio stradale

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In G.U. la “nuova Trasparenza” … come cambia l’accesso agli atti!

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Che alla parola “Trasparenza” si connetta, continuamente, l’attributo “nuovo” è cosa che sta diventando stucchevole. Tuttavia questa prassi evidenzia che ancora nel 2016 le P.A. sono renitenti ad un atteggiamento aperto verso il cittadino che voglia conoscere.

Non solo per esigenze di contrasto alla “corruzione” ma anche semplicemente per cambiare la mentalità dominante, il Legislatore delegato si è sforzato ad ha partorito il D.Lgs n°97/2016 che è in Gazzetta Ufficiale dallo scorso 8 giugno (GU n.132 del 8-6-2016) e che sarà in vigore il prossimo 23 giugno.

Molti gli adempimenti e le rettifiche inerenti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013; rinforzato il potere dell’ANAC di coordinamento, controllo e sanzionamento; creato un nuovo diritto di accesso che doppia quello della L.241/1990 (che resta immutato) e che va oltre la tematica della connessione del suo esercizio all’obbligo di pubblicazione.

Per i commenti ci sarà tempo (così anche per gli adeguamenti, da sei mesi ad un anno); per ora la sensazione che un primo passo importante sia stato fatto, pur nella costante imperfezione della tecnica legislativa che mal si attaglia ad una materia che vede coinvolti interessi contrapposti, spesso, meritevoli di equivalente tutela.

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Assicurazione, prova, dematerializzazione e carta.

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Della complessa dialettica tra IVASS e Ministero dell’interno ci eravamo già occupati (dalle pagine di questo sito) tanto lo scorso 8 febbraio, quanto il passato 18 del medesimo mese.

Non per farne oggetto di espressione di primazia cronologica (che non c’è, atteso che la notizia è sul web da qualche giorno), ma solo per esigenza di continuità informativa, si rappresenta che l’IVASS è tornata sull’argomento con sua circolare del 1° giugno 2016 (pro. 111471/16) per precisare che la banca dati dalla quale su rileva la copertura assicurativa dei veicoli, non è del tutto affidabile e che, pertanto, occorre sempre verificare la consistenza cartacea della copertura assicurativa (anche si si tratti di mera stampa di un file digitale mandato dalla compagnia assicurativa all’assicurato).

L’IVASS testualmente afferma: “Con riferimento al quadro normativo sopra rappresentato, questo Istituto continua a ricevere segnalazioni da parte della Polizia stradale e di automobilisti ai quali è stato sequestrato il veicolo sulla base delle mere risultanze del Portale dell’Automobilista, qualora quest’ultimo restituisca una informazione attestante l’assenza di copertura assicurativa. In proposito, appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati. Al fine di addivenire a comportamenti omogenei da parte delle Autorità pubbliche e per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, si richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione). Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione. In considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati, la verifica della documentazione appare essere il momento centrale dell’accertamento anche al fine di evitare l’inutile aggravio del carico di lavoro per l’annullamento dei verbali di sequestro nei casi in cui si dimostra sussistere la copertura assicurativa”.

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Rifiuto alcoltest e resistenza a pubblico ufficiale.

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Secondo il Tribunale di Campobasso (sentenza del 12 aprile 2016) commette il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale colui il quale, al fine di opporsi gli Agenti intervenuti, nell’esercizio delle loro funzioni, sul luogo di un incidente stradale (nel quale il prevenuto rimaneva coinvolto) per effettuare i rilievi del caso, minacci gli Agenti stessi che si accingano ad espletare, sulla sua persona, i controlli con apparecchio alcoltest, onde verificare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Certo, le frasi rivolte dal prevenuto agli operatori erano tutt’altro che carine: “… che cazzo siete venuti a fare, ma chi vi ha chiamato, io mi rimetto in macchina e me ne vado a casa!” ed ancora: “… pezzi di merda, stronzi, io non ho paura di voi non sapete chi sono io, il mio avvocato vi strizza le palle e voi non valete nulla, vi stacco la testa, vi butto sotto la macchina!” ed infine. “… teste di cazzo lasciatemi tornare a casa sennò questa volta vi spacco, il mio avvocato vi distruggerà!”.

Per il giudice, sussistente è il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, 2 bis e sexies e 7, C.d.S. “atteso che il prevenuto si è rifiutato volontariamente di sottrarsi alla prova strumentale che avrebbe sancito lo stato di disarmonia psicofisica già accertata de visu dai militari operanti: egli, infatti, guidando la propria autovettura tra le ore 22,00 e le ore 7,00 era uscito dalla sede stradale e, alla vista dei carabinieri arrivati sul posto per garantire le sicurezza della circolazione stradale e identificare il soggetto alla guida dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale inveiva nei confronti dei militari operanti al fine di impedire loro di accertare il suo stato di disarmonia psicofisica, cercando di darsi alla fuga per le campagne di … e rifiutandosi di sottoporsi alla prova dell’etilometro”.

Con detto reato concorre, per quanto sopra specificato, l’art. 337 cp, in quanto: “il prevenuto, infatti, ha minacciato i due pubblici ufficiali allo scopo di intralciare la loro attività e il compimento dei doveri del loro ufficio”.

Esito: condanna a mesi SETTE di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

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Dare del “bugiardo al vigile” non è oltraggio (almeno, non sempre).

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Dare del “bugiardo al vigile” non è oltraggio (quantomeno, non sempre, specie se si disputa della corretta percezione di quanto viene contestato).

Un tizio veniva convocato presso gli uffici della Polizia Municipale di Genova, quale conducente di un motociclo cui dovevano essere contestate delle contravvenzioni per gomme e marmitta non regolari ed inoltre perché non si era fermato all’alt degli agenti; a questo incontro la persona invitata si presentava accompagnato dalla sua fidanzata. Occore premettere che, le fasi di intercettazione di tale motociclo nel momento in cui si era rivelato renitente all’ordine di arresto, fossero state concitate e che il prevenuto fosse caduto, sebbene senza essere stato urtato da chi lo inseguiva.

Orbene, nelle fasi svoltesi in ufficio, la fidanzata del prevenuto, a fronte della contestazione di tali e tanti verbali al conducente, parte la seguente frase ai danni degli operatori procedenti: “quello che ha detto e scritto è falso…. lei dice il falso….è un bugiardo, lei è un bugiardo“.

Ne segue, da parte della polizia municipale, una denuncia all’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 341 bis cp.

L’esito del procedimento penale è di assoluzione, in quanto appare evidente al giudice (Trib. Genova Sez. I, Sent., 21-10-2015) che le parti erano rispettivamente in stato di agitazione in relazione alla complessità dei fatti ad alla dinamica del sinistro che è conseguito all’inseguimento, nonchè che vi fosse “l’assoluta carenza di un qualsiasi intento offensivo, nella convinzione di opporre all’operato del vigile, solo una più che legittima protesta”.

Insomma, senza improperi o “male parole” è alquanto inutile denunciare per “oltraggio a pubblico ufficiale”.

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Gli articoli 125 e 116 del codice della strada prevedono e puniscono fatti diversi.

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Aver escluso che, l’aver guidato una macchina priva degli adattamenti necessari per il conducente con protesi al braccio, possa essere equiparato alla guida senza patente è corretto. Lo statuisce Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 01/04/2016, n. 6403 che afferma: “L’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità attestante l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, senza avere nulla a che vedere con il concreto comportamento del conducente. Di talché, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo”.

La faccenda di fatto trae origine da una controversia assicurativa di stampo risarcitorio, in cui la compagnia riteneva di non dover “pagare” in relazione alla violazione dell’assicurato che non aveva guidato il veicolo appositamente adattato al suo deficit fisico. “La Corte d’appello ha motivato il proprio convincimento sulla circostanza che il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida seppur speciale, funzionale all’utilizzo di un’autovettura munita degli adattamenti ivi prescritti. L’assunto fondamentale della società ricorrente, invece, è che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente – nella specie, come si è detto, la vittima era portatrice di protesi al braccio destro – sia equiparabile ad una sorta di guida senza patente. Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne derivi che, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida (sentenza 25 matto 2010, n. 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 20190). E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente è indirettamente confermato anche dall’art. 125 C.d.S., comma 4, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa”.

 

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La competenza territoriale del giudice dell’opposizione.

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“E’ legittima la previsione normativa che fissa la competenza territoriale, in senso inderogabile, del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada nel luogo di accertata commissione della violazione amministrativa a cui è seguita l’inflizione della relativa sanzione a carico del trasgressore”.

La Corte costituzionale, con ordinanza 22/04/2016, n. 93, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una eccezione di illegittimità costituzionale inerente l’art. 7 del D.Lgs n°150/2011, proposta da un giudice di pace.

Tale norma è stata criticata in quanto prevedrebbero l’inderogabilità della regola di competenza per territorio; tuttavia l’eccezione è stata proposta  “nella totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all’art. 102 Cost. (parametro, peraltro, palesemente inconferente) e nel difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati (artt. 3 e 24 Cost.), soltanto assertivamente denunciata (ex plurimis, ordinanze n. 91 e n. 52 del 2015), non avendo il rimettente neppure considerato le ordinanze di questa Corte, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della L. n. 689 del 1981 (il cui contenuto precettivo, in parte qua, è stato riprodotto dal citato art. 7, comma 2), in quanto la scelta del legislatore “si risolve nell’applicazione del tradizionale criterio del locus commissi delicti, ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio e (almeno di norma) di facile applicazione” e costituisce “espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale … essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato … si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata” (ordinanza n. 459 del 2002; si vedano anche le ordinanze n. 74 del 2011; n. 114 del 2005; n. 130 e n. 61 del 2004; n. 259, n. 193 e n. 75 del 2003)”.

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Revoca della patente ex art.120 e inibizione al nuovo conseguimento

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“Fermo restando che il sottoposto alla misura di prevenzione non può avere la patente di guida (in base al comma 1 dell’art. 120 D.Lgs. n. 285/1992, Codice della strada) o non può più averla (in base al comma 2), con l’espressione di cui al comma 3 il Legislatore ha inteso significare che egli può riottenerla solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del relativo status”.

Con queste parole, Cons. Stato Sez. III, 03/05/2016, n. 1712, si pronuncia sulla inibizione al nuovo conseguimento della patente di guida oggetto revoca per carenza di requisiti morali, a norma dell’ art. 120 CdS.

questo il contenuto saliente della sentenza in parola:

“La Sezione deve dunque pronunciarsi sulla questione se l’art. 120, comma 3, del codice della strada (per il quale “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”) si applichi quando nei confronti del titolare della precedente patente sia stata dapprima disposta una misura di prevenzione e poi questa sia stata revocata. Ad avviso della Sezione, come hanno correttamente sul punto dedotto le Amministrazioni nell’atto d’appello, per il computo del termine di tre anni – per il quale vi è il divieto di rilascio di una nuova patente di guida – rileva la data di cessazione degli effetti della misura di prevenzione. L’art. 120 del codice della strada, infatti, disciplina i “requisiti morali per ottenere il rilascio del permesso di guida”.Il comma 1 dispone che i sottoposti alle misure di prevenzione non possano conseguire la patente di guida, tranne i casi ivi previsti, che qui non rilevano. Il comma 2 impone di revocare la patente, quando sopraggiungano “le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1”. Il comma 3 dispone che “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. Fermo restando che il sottoposto alla misura di prevenzione non può avere la patente di guida (in base al comma 1) o non può più averla (in base al comma 2), con l’espressione di cui al comma 3 il legislatore ha inteso significare che egli può riottenerla solo dopo che siano “trascorsi almeno tre anni” dalla cessazione del relativo status. Una tale interpretazione si basa sul testo del comma 1 (per il quale per tutta la durata della misura il sottoposto alla misura di prevenzione non può avere la patente di guida) e del comma 3 (che altrimenti rimarrebbe privo di significato nel caso di emanazione di una misura di prevenzione avente durata nel tempo) e anche sulla ratio complessiva dell’art. 120, che è quella di considerare il destinatario di una tale misura – con una presunzione non superabile da una diversa valutazione dell’Amministrazione – privo dei “requisiti morali per ottenere il permesso di guida”.

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Quando una rimozione e ritenzione rischia di procurare una condanna per estorsione….

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La sentenza che mi accingo a recensire mi preoccupa. Invero –sulla base di quello che si legge, non avendo altre cognizione dei fatti di causa- mi sembra che le persone fisiche (che, per inciso, non si conoscono) attinte dal provvedimento siano finite in un ingranaggio perverso dell’azione giudiziaria e che, ancora a lungo dovranno patirne.

La storia che si legge dalle parole della Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-05-2016, n. 18127, mi fa immediatamente pensare “chi sa la macchina di chi (potentissimi personaggi?) avranno mai rimosso”; pensiero che “nello stile bar sport” fa chi non conosce dettagli e legge solo ciò che dalla sentenza si evince.

Orbene, alcuni prevenuti, nei cui confronti aveva proceduto la Procura della Repubblica di Frosinone, si vedono prosciogliere dal locale GUP in relazione ai reati di esercizio abusivo delle proprie ragioni (“nel far rimuovere i veicoli in osta all’interno dell’Ospedale … e nel chiedere la corresponsione delle spese di rimozione e custodia, pur in assenza della contestazione di una violazione amministrativa da parte di un agente di polizia”) e di estersione (“nell’apposizione delle ganasce e nel pretendere il pagamento di identica somma per la liberazione dei veicoli”). Contro questo proscioglimento ha agito il Procuratore della Repubblica di Frosinone, ricorrendo in cassazione (con lui ricorrendo anche le parti civili). Ricorso a cui sorride il relatore designato (per inciso si tratta dell’attuale presidente della ANM) con l’esito della sentenza qui in commento.

“Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p.. Quanto alla rimozione dei veicoli ben possono ritenersi sussistere ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 2044 c.c., che giustificavano la rimozione dei veicoli, mentre integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia di non restituire il veicolo in mancanza del pagamento delle spese, pur essendo assente un diritto di ritenzione. In ordine a tale aspetto la motivazione è carente. L’elemento soggettivo è il dolo generico. Quanto ai reati di estorsione consumata e tentata non vi è motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in relazione all’apposizione delle ganasce senza rimozione, …. La non debenza della somma integra l’ingiustizia del profitto ai fini dell’elemento soggettivo del reato”.

In relazione a tale ricorso la sezione: “Quanto alla effettiva rimozione dei veicoli nella imputazione il P.M. ha contestato il reato di cui all’art. 393 c.p. sull’assunto che la rimozione a cura dell’ente proprietario poteva essere giustificata ai sensi dell’art. 2044 c.c. per legittima difesa della proprietà, attesa la proporzionalità fra la violazione della proprietà stessa e la rimozione del veicolo. Tuttavia la facoltà di rimuovere o far rimuovere i veicoli non implica anche il diritto di ritenzione fino al pagamento delle relative spese. Correttamente quindi il P.M. ricorrente ha contestato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella pretesa di pagamento per restituire il veicolo rimosso. … Diversa è invece la situazione relativa all’apposizione della ganasce per bloccare i veicoli. Da un lato infatti in tale condotta difetta l’ipotesi di legittima difesa di cui all’art. 2044 c.c. e dall’altro è ingiustificata la pretesa del pagamento di una somma per la liberazione del veicolo dalle ganasce che può risolversi in un profitto ingiusto… La sentenza impugnata non ha applicato i principi di diritto sopra indicati e non ha motivato su situazioni di fatto che rendessero gli stessi non applicabili al caso concreto, sicchè deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone. Rimane salva ogni valutazione del giudice di merito sulla sussistenza in concreto dell’elemento soggettivo dei reati, anche in relazione all’eventuale errore su norme extrapenali poste a base della valutazione di questa Corte, nonchè sugli atti amministrativi (ed alla presunzione di legittimità degli stessi), nonchè all’attribuzione delle condotte rilevanti ai fini della perpetrazione dei reati ai singoli imputati… Infatti l’enunciazione dei principi di diritto da parte di questa Corte circa la necessità dell’accertamento di violazioni amministrative da parte di organi di polizia non implica affatto un giudizio su tali diversi elementi che dovranno essere valutati dal giudice di rinvio”.

Si noterà che,piuttosto che commentare, ho trascritto ampi passi della sentenzaCass. pen. Sez. II, Sent., 02-05-2016, n. 18127”; questa scelta corrisponde alla valutazione di chi scrive che ritiene che sia un ozioso esercizio del diritto (peraltro penale) quello che attiene ad una questione regolata (forse male, non si discute) da appalti e regolamenti interni di una USL che, forse eccessivamente, ha inteso tutelare l’ordine interno dei suoi spazi destinati alla circolazione ed alla sosta. Insomma, se in forza di una disciplina civilistica, mi dicessero di rimuovere un veicolo e di trovare un modo per farmi pagare il lavoro, forse anche io agirei sulla presunzione della legittimità di questi atti…. Fatto che (con una certa evidenza) rende l’azione priva di dolo e, per l’effetto, di buon senso la valutazione del GUP, testè annullata. Ad un nuovo giudice la rivalutazione del caso.

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il FOIA è legge….. Così dice il Ministro.

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Si riporta il comunicato stampa di venerdì scorso che esprime la soddisfazione del Governo in ordine alla approvazione definitiva del primo del dei decreti delegati della L.124/2015.

«Abbiamo mantenuto la promessa. Il Foia è legge – ha sottolineato il ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia – Con il decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione, approvato definitivamente, l’Italia adotta una legislazione sul modello del Freedom of Information Act. I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto»… «Nel corso del dibattito pubblico di questi ultimi mesi – ha dichiarato il ministro – mi ero impegnata affinché venissero recepite le condizioni espresse nei pareri delle commissioni parlamentari: chiedere un documento sarà gratuito; un’amministrazione che rifiuta il rilascio di un documento dovrà motivarlo in maniera chiara; il cittadino che si oppone al rifiuto di un’amministrazione di rilasciare un’informazione potrà rivolgersi al responsabile della trasparenza o al difensore civico e, in ogni caso, al Tar. Il FOIA può garantire la massima trasparenza della PA e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche»… «L’impegno sulla trasparenza – ha concluso Marianna Madia – non finisce qui. A breve, con un metodo che sin qui ha funzionato, coinvolgeremo le realtà della società civile sull’open government e apriremo un percorso di confronto e lavoro comune».

In allegato lo schema del ddl in questione. In attesa della pubblicazione e dei primi commenti, al piacere dei lettori interessati.

testo decreto revisione trasparenza

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Il tribunale di Frosinone sulla guida in stato di ebbrezza.

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In tema di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e le procedure indicate nell’art. 379 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada. Infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una “prova legale”, il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Con questa affermazione il Tribunale ciociaro, con sentenza del 31/03/2016, è ritornato su un solco antico e contestato nelle corti di legittimità.

Nel merito, è interessante leggere qualche passaggio della sentenza:

“…Sussiste altresì la circostanza aggravante di cui al comma 2-sexies dell’art. 186 CdS, a mente della quale l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso tra le 22 e le 7, poiché l’imputato è stato sorpreso alla guida dopo le ore 1.00. L’imputato presenta un precedente per reato analogo, ormai depenalizzato, dunque tale da non ostare alla concessione delle attenuanti generiche possibile considerata l’assenza di conseguenze per la condotta di guida tenuta. Tali attenuanti riconosciute devono applicarsi alla pena risultante dall’applicazione dell’aggravante, come previsto dal comma 2-septies dell’art. 186 cit. Valutati i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., concesse dunque le circostanze attenuanti generiche, si ritiene equo condannare l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda (pari alla p.b. di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, aggravata dal comma 2-sexies, a mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche), oltre al pagamento delle spese processuali. Come richiesto non si applicano benefici. Deve altresì essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per un periodo che si stima congruo (trovando applicazione il raddoppio previsto dal comma 6 dell’art. 186 CDS) stabilire in anni uno (cfr., in proposito, quanto statuito da Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 12035: le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia stata disposta dal primo, né fissarne la durata scomputando quella disposta dal Prefetto; va peraltro esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto). Può accedersi alla richiesta di sostituzione della pena come sopra comminata con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S. e dell’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000. Pertanto le sanzioni di cui sopra devono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità a norma dell’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000 per la durata di mesi quattro e giorni sei. La individuazione dell’ente presso il quale prestare tale lavoro viene demandata all’UEPE territorialmente competente sulla base delle convenzioni stipulate dalla Presidenza del tribunale; tale ufficio avrà altresì cura di concordare un calendario dei giorni in cui dovrà essere prestato il lavoro di pubblica utilità che contemperi le esigenze del condannato e quelle dell’ente, tenendo conto che a norma dell’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000 cit. ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro”.

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La tutela della P.A. nei giudizi di opposizione e le spese di giudizio.

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“L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 8413 pubblicata il 27.4.2016.

Il fatto (utile a capire i dettagli) è il seguente:

” Un cittadino  proponeva opposizione al Giudice di pace di Milano avverso una cartella esattoriale concernente 24 sanzioni amministrative per divieto di sosta, deducendo di non aver mai ricevuto notificazione nè dei verbali di contestazione delle infrazioni, risalenti al 1996, nè della stessa cartella esattoriale, di cui aveva avuto contezza solo il 1 aprile 2005, a seguito dei chiarimenti richiesti con riferimento ad avvisi di mora e intimazioni di pagamento provenienti dall’agente di riscossione Esatri – Esazione Tributi s.p.a.. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione. Proponeva appello Esatri deducendo sia l’errore del primo giudice, il quale aveva ritenuto insufficiente la prova circa l’avvenuta notificazione della cartella esattoriale, sia l’applicabilità, nella fattispecie, di un termine di prescrizione decennale, il cui decorso era stato validamente interrotto. L’appellato eccepiva la tardività dell’appello, il difetto di interesse di Esatri, avendo il Comune di Milano prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, la genericità dell’appello e, infine, l’infondatezza dello stesso. Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 15 febbraio 2011, accoglieva l’impugnazione e dichiarava inammissibile l’opposizione proposta, condannando l’appellante al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Il giudice del gravame riteneva che l’avviso di ricevimento depositato in giudizio documentasse la notifica della cartella esattoriale, che si era perfezionata mediante consegna del plico al portiere. In conseguenza, rilevava che D.S. avrebbe dovuto proporre opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 nel termine di 30 giorni dalla notifica: ciò che non era avvenuto. Il cittadino ha proposto ricorso per cassazione contro detta pronuncia articolando quattordici motivi. Nè il Comune, nè Esatri si sono costituiti”.

Ben tredici motivi di ricorso sono disattesi, ma il quattordicesimo coglie nel segno: “Il quattordicesimo motivo contiene una censura per nullità della sentenza ex art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: doveva ravvisarsi una nullità della pronuncia per l’omessa motivazione in punto di spese processuali. I motivi sono da accogliere. L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando – come nel caso in esame – sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066). Deve escludersi, dunque, che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da Esatri, costituita in primo grado senza il ministero di difensore, per diritti e onorari”.

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Ancora questioni di semaforo rosso…

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In coda al commento della sentenza pubblicata qualche ora fa, aggiungo qualche riflessione attinente a motivi ulteriori del ricorso.

Come avrà colto chi ha letto l’articolo delle 8 di stamane, un automobilista proponeva ricorso innanzi al GdP di Lodi avverso un verbale della polizia locale, con cui gli veniva contestato di proseguire la marcia in corrispondenza di intersezione, nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo, che proiettava luce rossa della sua direzione di marcia: tale violazione era stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevazione automatica. Il ricorso veniva rigettato sia in primo che in secondo grado ma, nonostante ciò, l’automobilista ha insistito arrivando fino alla Suprema Corte che, con sentenza (sezione seconda civile) n°8412 del 27 aprile 2016 ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’accertamento.

Qual era un ulteriore tema della contesa tale da meritare tre gradi di giudizio che riapre vecchie questioni di semaforo rosso (oltre a quello della corsia)?

Tra le altre censure, “Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 3°comma cod. strada, in relazione all’art. 201 cc. 2 bis e 2 ter dello stesso codice, …”. “…nemmeno tale censura può trovare accoglimento. L’art. 201, co. 1 bis stabilisce che la contestazione immediata non è necessaria nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. Poiché, alla stregua di quanto osservato, la violazione in cui è incorso il ricorrente è esattamente quella teste richiamata – non assumendo evidentemente rilievo il fatto che altra lanterna semaforica segnalasse luce verde, posto che egli non era destinatario di tale indicazione – la contestazione immediata non era necessaria. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità”.

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Quesito: sanzioni per omessa dichiarazione di ospitalità di stranieri.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

salve, volevo chiedere se la sanzione amministrativa per omessa dichiarazione di ospitalità a cittadino extra ue, cioè fatta dopo 48 ore, deve essere obbligatoriamente contestata il giorno che si presenta in ufficio, o si può inviarla con notifica entro i 90 giorni?

Grazie dell’attenzione.

RISPOSTA

L’articolo 7 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 prevede che: 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2.  La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis.  Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”.

Il sistema sanzionatorio di riferimento è la Legge 689/1981, quindi –sul piano procedurale- non ci sono deroghe alle regole scandite dagli articolo 13 e 14 della predetta Legge. Ciò viene a significare che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Questo significa che, laddove l’Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria si trovi al cospetto del trasgressore e non abbia dubbi sulla sussistenza della violazione, non necessiti di approfondimenti investigativi o istruttori ed abbia la materiale possibilità di contestare la violazione, la contestazione immediata è obbligatoria e contestuale alla scoperta del fatto illecito. Ovviamente è opportuno documentare i fatti da quali si deduce l’illecito utilizzando le prerogative dell’art. 13 (Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica) della citata Legge. Laddove non fosse per qualsiasi logico e giustificabile motivo possibile procedere alla contestazione contestualmente all’accertamento della violazione, dandone atto nel verbale (spiegandone le ragioni) si può procedere a norma del comma 2 dell’art. 14 della L.689/81: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

 

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Ancora in tema di segnaletica stradale

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In tema di circolazione stradale, la segnaletica contenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento; tuttavia, per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, sicché, in tale evenienza, l’obbligatorietà della prescrizione del divieto (nella specie, di sorpasso in una zona determinata) resta condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa. 

Cass. civ. Sez. II, 29/02/2016, n. 3939 statuisce in tale senso, con riguardo ad una peculiare vicenda pratica che merita di essere conosciuta.

Nel caso di specie, che attiene alla obbligatorietà o meno di un segnale stradale di divieto di sorpasso in zona determinata, l’obbligatorietà della prescrizione deve certamente ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l’abbia imposta (senza peraltro che su tale legittimità incida ex se,  l’eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell’art. 77 reg. C.d.S.). Ha quindi errato il Tribunale di Venezia nel ritenere che il provvedimento amministrativo di imposizione del divieto di sorpasso fosse implicito nel segnale installato sul luogo della contravvenzione, in quanto l’obbligatorietà della prescrizione contenuta in tale segnale stradale rimane condizionata dal riscontro dalla legittimità dell’apposizione del segnale stesso, la quale va correlata come per tutti gli atti amministrativi alla provenienza dell’ordine dall’autorità competente, al rispetto delle disposizioni primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico, e al rispetto delle forme prescritte.

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Principio di riserva di legge e sanzioni amministrative.

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Interessante pronuncia in materia di riserva di legge (predicato del principio di legalità) con riguardo all’illecito amministrativo. In materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall’art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.

Con queste parole, Cass. civ. Sez. I, 02/03/2016, n. 4114, rimarca quanto già evidenziato da altre pronunce che hanno fatto la storia del principio di riserva di Legge in materia di sanzioni amministrative: “è costante insegnamento di questa corte che il principio di tipicità e di riserva di legge fissato in materia delle sanzioni amministrative dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, senza tuttavia escludere che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. per varie applicazioni, condivisibilmente, Sez. 2^ n. 13344-10; n. 9584-06. E v. pure Sez. 2^ n. 5243-11)

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Guida senza patente e rifiuto di sottoporsi al prelievo per la verifica dei cannabinoidi….

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Accadde a Frosinone nel 2014, ma la lentezza della giustizia porta a questi risultati: la sentenza arriva a marzo 2016 e così il prevenuto beneficia della depenalizzazione della guida senza patente e se la cava con ben poca conseguenza per l’essersi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica della guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Un tizio, il 15 febbraio 2014, si era posto alla guida della autovettura mostrando chiari elementi sintomatici di uno stato di alterazione psicofisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti, cosicché i Carabinieri, tenuto anche conto del rinvenimento sulla sua persona di gr. 0,5 di marijuana, lo invitavano ai sensi dell’art. 187 comma 3 CdS a recarsi presso l’ospedale di Frosinone per il prelievo di liquidi biologici, avendo ragionevole motivo di ritenere che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; il P.A., tuttavia, si rifiutava di farsi accompagnare dai Carabinieri presso l’ospedale per sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici. Inoltre il prevenuto veniva sorpreso dai Carabinieri alla guida della vettura, senza aver conseguito la patente di guida e allo stesso gli è stata contestata la violazione di cui all’art. 116 comma 15 CdS.

Ci si mette più di due anni per celebrare un processo dalla totale banalità delle indagini e poi (come si sente in TV in questi giorni, specie da parte degli stessi magistrati che, sovente sono la causa del colpevole decorrere del tempo) ci si lamenta del fatto che la pena non sia afflittiva.

Quanto al reato di guida senza patente, il giudice pronuncia (con sentenza del 23 marzo 2016) sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell’art. 9 comma 3 D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016. Infatti, il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8, contenente disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2 comma 2 della L. 28 aprile 2014, n. 67, ha depenalizzato il reato contestato, di natura contavvenzionale, guida senza aver conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata, di cui all’art. 116 CdS, che prevedeva la pena pecuniaria della ammenda da Euro 2.257,00 a Euro 9.032,00, secondo la previsione dell’art. 1 D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016. Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo, gli atti del procedimento penale sono stati trasmessi all’autorità amministrativa competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative (e qui non saranno inimmaginabili nuovi contenziosi in sede di opposizione al verbale…).

Il giudice, quanto meno, pronuncia sentenza di condanna con riguardo al reato di cui all’art. 187 comma 8 CdS (pena di mesi quattro di arresto e Euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali).

 

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Il termine per l’adozione dell’ ordinanza ingiunzione

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“La Legge n. 689 del 1981, Depenalizzazione (salvo che la legge disponga diversamente, con specifiche norme in tema di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie) funge da paradigma normativo generale per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori” Questa è la più sintetica massima estraibile dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 23/03/2016, n. 1199; tuttavia tale massima non è idonea a spiegare la complessità del tema sotteso né a far comprendere il senso di tale pronuncia.

La questione sottoposta al consesso riprende il tema annoso e controverso del termine per adottare l’atto conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Per la complessità della questione merita leggere direttamente i passi salienti della sentenza: “Secondo un primo (ma minoritario) orientamento, il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa, purchè intervenuto nel termine prescrizionale di cinque anni previsto dall’art. 28 della L. n. 689 del 1981, non è ex se illegittimo ove adottato in violazione del termine procedimentale per lo stesso previsto, salvo che sia diversamente previsto (Cass. sez. lav., 17 giugno 2003 n. 9680 ). La posizione della giurisprudenza amministrativa ( Cons.Stato, VI, 20 maggio 2011, n. 3015; Cons. Stato, VI, 6 agosto 2013 n. 4113; id., 29 gennaio 2013 n. 542; T.a.r. Lazio, III, 3 dicembre 2015 n. 13668; id. 13 luglio 2015 n. 9346; 7 dicembre 2012 n. 10249) è tuttavia quasi univocamente orientata nel senso che, in materia di sanzioni amministrative, il termine fissato per l’adozione del provvedimento finale abbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda. La giurisprudenza del giudice ordinario formatasi in tema di sanzioni irrogate ai sensi della L. n. 689 del 1981 si è orientata nel senso di ritenere perentorio il termine fissato dall’art. 18 all’autorità competente per l’adozione della ordinanza-ingiunzione, dopo che le sezioni unite della Corte di Cassazione (27 aprile 2006, n. 9591) hanno rilevato il carattere perentorio o comunque la natura decadenziale del termine fissato all’autorità amministrativa per l’adozione del provvedimento sanzionatorio conclusivo. Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale ultimo condivisibile orientamento, tenuto conto della particolarità del procedimento sanzionatorio rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990 ( in cui è pacifico, per contro, che lo spirare del termine per provvedere non determina conseguenze invalidanti sul provvedimento tardivamente adottato)”… “Si è osservato al proposito ( cfr. Cons.Stato, VI, n. 4487 del 2015) che le sanzioni si distinguono in sanzioni in senso lato e sanzioni in senso stretto: le prime hanno una finalità ripristinatoria, in forma specifica o per equivalente, dell’interesse pubblico leso dal comportamento antigiuridico; le seconde hanno una finalità afflittiva, essendo indirizzate a punire il responsabile dell’illecito allo scopo di assicurare obiettivi di prevenzione generale e speciale. Le principali tipologie di sanzioni in senso stretto sono pecuniarie, quando consistono nel pagamento di una somma di denaro, ovvero interdittive, quando impediscono l’esercizio di diritti o facoltà da parte del soggetto inadempiente. La disciplina generale delle sanzioni pecuniarie, modellata alla luce dei principi di matrice penalistica, è contenuta nella L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Se la sanzione ha natura afflittiva, la stessa deve essere sostanzialmente equiparata, ai fini della disciplina applicabile, ad una vera e propria sanzione penale. La Corte di Strasburgo ha elaborato propri e autonomi criteri al fine di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione. In particolare, sono stati individuati tre criteri, costituiti: i) dalla qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è vincolante quando si accerta la valenza “intrinsecamente penale” della misura; ii) dalla natura dell’illecito, desunta dall’ambito di applicazione della norma che lo prevede e dallo scopo perseguito; iii) dal grado di severità della sanzione (sentenze 4 marzo 2014, r. n. 18640/10, resa nella causa Grande Stevens e altri c. Italia; 10 febbraio 2009, ric. n. 1439/03, resa nella causa Zolotoukhin c. Russia; si v. anche Corte di giustizia UE, grande sezione, 5 giugno 2012, n. 489, nella causa C-489/10; si veda, da ultimo, su questi tre criteri, Cons. Stato, sez. VI, sentenza 26 marzo 2015, n. 1596, spec. par. 14)”…. “Non par dubbio, infatti, che consentire l’adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, in base all’art. 28 della L. n. 689 del 1981), anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l’adozione dell’atto, equivarrebbe ad esporre l’incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa. Va d’altra parte tenuta ben distinta la disciplina generale del procedimento amministrativo (nell’ambito della quale alla violazione del termine procedimentale ordinariamente fissato all’Amministrazione non consegue l’invalidità dell’atto tardivamente adottato) rispetto alla disciplina, per questa parte a carattere speciale, del procedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui paradigma normativo è ancora individuabile nella L. n. 689 del 1981. Non impedisce di pervenire a questa conclusione il carattere “universale” della legge generale sul procedimento amministrativo.Per il principio di specialità, che prevale sul principio ordinario di successione cronologica delle norme, le disposizioni posteriori non comportano l’abrogazione delle precedenti, ove queste ultime disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990, n. 241, e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede e giustifica (per quanto già detto) una distinta disciplina in relazione al carattere perentorio del termine fissato all’Autorità per provvedere alla irrogazione della sanzione. La L. n. 689 del 1981 (salvo che la legge disponga diversamente, con specifiche norme in tema di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie) funge da paradigma normativo generale per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori, di guisa che quanto osservato a proposito di tale legge deve ritenersi applicabile anche al procedimento sanzionatorio avviato nel caso in esame dalla Banca d’Italia”.

In pratica, se per lo specifico procedimento sanzionatorio amministrativo esistano termini finali di adozione dell’ordinanza-ingiunzione, non ha senso rievocare il lungo termine prescrizionale della L.689/1981 che è paradigma valido in assenza di discipline speciali che regolino, nel dettaglio, i procedimenti de qua.

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Segnaletica ed ordinanza.

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“in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 20 maggio 2010, n. 12431).

In ogni caso, inoltre, la detta mancata indicazione degli estremi non ha investito il profilo della legittimità dell’atto amministrativo del divieto, pur sempre sindacabile dal G.O. “al fine della sua eventuale disapplicazione” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 ottobre 2007, n. 22894).

Con queste parole, la Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2016, n. 7709 ha confermato un suo precedente che, negli anni scorsi aveva tappato una ruvida quanto penosa vicenda contenziosa.

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Pagamento multe con “home banking”: una pezza all’ingiustizia.

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Avevamo segnalato, in maniera diffusamente critica la questione della profonda ingiustizia che produceva l’interpretazione ministeriale del gennaio scorso, in ordine ai pagamenti effettuati con home banking delle sanzioni stradali. Peraltro, in mancanza di una norma che facesse interpretazione autentica della questione, il ministero non avrebbe potuto fare altro che patrocinare una lettura corretta della questione normativa, sebbene producendo un effetto ingiusto.

Con la circolare del 15 aprile 2016, si ripristina il generale senso di giustizia violato, posto che con Legge 8 aprile 2016 (di conversione del DL 14 febbraio 2016 n°18), a norma dell’articolo 17 quinquies, è entrata a far parte del nostro ordinamento la norma che fa interpretazione autentica della questione:

“Art. 17-quinquies. – (Strumenti bancari di pagamento). – 1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

Il Ministero, diligentemente, precisa l’esistenza dell’effetto retroattivo della novella.

Quindi, per carità, non mandate a ruolo per pagamento insufficiente che abbia inviato, nei termini, il pagamento della sanzione stradale mediante home banking.

Si allega la circolare

Circolare Mininterno 15 aprile 2016 pagamenti a mezzo bonifico

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Non si possono spostare le quote interne di riparto delle entrate vincolate dall’art. 208.

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Non si possono spostare le quote interne di riparto delle entrate vincolate dall’art. 208 del Codice della strada. Lo ha stabilito la sezione controllo della Corte dei conti, sezione Veneto, con delibera n°254 del 6 aprile 2016.

Il Sindaco di Legnago ha chiesto parere alla sezione controllo della Corte dei conti della Regione Veneto nei seguenti termini: “se un Comune può ridurre, con ragionevolezza, la somma stanziata di cui all’art. 208 comma 4 lettera b) – acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature – allo scopo di incrementare l’originario stanziamento di cui all’art. 208 comma 4 lettera c) – ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente… derogando, per le ragioni sopra esposte, alle aliquote di destinazione già fissate dal legislatore nazionale con inevitabile sottrazione, in capo all’ente, di autonoma scelta discrezionale”. Insomma, il ragionamento sotteso è: riduciamo il vincolo in favore degli struementi e dei mezzi della polizia locale, in favore di altre finalità (tipo, asfaltare strade o finanziare gli incarichi esterni per la redazione o l’aggiornamento del PUT).

Nella premessa che il comma 4 dell’articolo 208 del C.d.S, nel testo attualmente vigente, prevede che, nell’ambito della suddetta percentuale: una quota non inferiore ad un quarto dell’importo complessivo venga destinata ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale dell’ente (lett. a); una quota non inferiore ad un quarto venga destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (lett. b); la restante quota venga destinata ad attività finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale (lett. c) o, parzialmente, anche ad assunzioni stagionali a progetto o, ancora, al finanziamento dei progetti comunque finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (comma 5 bis), viene immediatamente chiarito dalla sezione che Trattasi di limiti all’autonomia finanziaria degli enti circa l’utilizzo di una particolare categoria di proventi e, nel contempo, di una deroga al principio di unità del bilancio, sulla base del quale tutte le entrate coprono, indistintamente, tutte le spese, in quanto le entrate in oggetto, sia per un ammontare percentuale complessivo (pari alla metà di quanto accertato e riscosso), sia in base ad una distribuzione “interna” tra le varie destinazioni specificamente individuate dalla norma, devono necessariamente coprire determinate tipologie di spesa Il vincolo di destinazione – come opportunamente sottolineato in numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte – peraltro, deve essere rispettato tanto in sede di previsione quanto in sede di rendicontazione, nel senso che l’ente è tenuto ad effettuare un monitoraggio costante in corso di esercizio, per intervenire con le opportune variazioni di bilancio al fine di mantenere inalterato il vincolo medesimo. La mancata utilizzazione di tali risorse nel corso dell’esercizio, inoltre, fa sì che esse confluiscano nell’avanzo di amministrazione e che l’importo corrispondente debba esser iscritto tra i fondi vincolati ai sensi del comma 3 ter, lett. a), dell’art. 187 del TUEL, se l’esercizio chiude in avanzo, ovvero debba essere ricostituito, se l’avanzo è incapiente o l’esercizio si chiuda in disavanzo”.

Sulla base di queste premesse, la sezione, pur comprendendo le ragioni del quesito da una “picche” al Sindaco di Legnago rispondendo: “La chiara formulazione della norma non sembra lasciare spazio a “spostamenti” di risorse tra i vari impieghi, laddove si traducano nell’inosservanza delle misure minime per ciascuno indicate… Non potendo dubitarsi della natura precettiva ed imperativa della norma, le regole che disciplinano l’impiego delle specifiche voci di entrata ivi contenute, che si traducono nella imposizione di un vincolo di destinazione ex lege, devono ritenersi ineludibili. Ne consegue che la loro violazione concretizzi una irregolarità contabile ed un comportamento non conforme alla sana gestione finanziaria.”.

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Promemoria convegno “Sicurezza Urbana” Cerignola 2016

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CONVEGNO DI STUDI E DI APPROFONDIMENTO SULLA SICUREZZA URBANA

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CERIGNOLA

12-14 MAGGIO 2016

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I provvedimenti comunali in materia di pubblicità sulle strade (tra ordini, diffide e sanzioni).

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In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento (Cass. civ. Sez. I, 22/05/2015, n. 10640).

Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, 26/06/2015, n. 3243) Sussiste la giurisdizione del Giudice civile nel caso di impugnazione dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), con cui è disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati.

Conferma poi la Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 08/01/2016, n. 167) che In tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva.

Insomma, tema confuso, quello della pubblicità lungo le strade….. Però, pian piano ci si orienta.

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Quesito: area nelle case popolari e codice della strada.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Le auto trovate in sosta all’interno di un’area delle case popolari di proprietà del Comune possono essere sanzionate, e magari rimosse, per violazione dell’art. 193 del cds? Personalmente ritengo che sebbene la proprietà sia comunale, non per questo siamo di fronte ad un’area pubblica, o privata con servitù pubblica. Pertanto le norme del cds non troverebbero applicazione. Altri colleghi sono di diverso avviso e pertanto hanno provveduto anche alla rimozione delle auto. Chi ha ragione? Poiché attualmente sono stato assegnato all’Ufficio Contravvenzioni, mi aspetto numerosi ricorsi.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Le norme del codice della strada si applicano su tutte le aree ad uso pubblico, destinate alla circolazione degli utenti della strada. Questa definizione (art. 1 CdS) mette in luce che non è rilevante la proprietà stradale ma l’uso indiscriminato e non selezionato (es.: sbarre, passo carrabile) che tutti gli utenti della strada possono farne. In buona sostanza l’uso è una situazione di fatto; quindi se si tratta di uno spazio dove ciascuno è libero di entrare ed uscire, sostare muoversi, circolare etc. siamo comunque in un’area di piena applicazione del codice della strada. Ulteriore indicatore della rilevanza in termini di “strada” è l’eventuale regolamentazione segnaletica che il Comune faccia di tali aree, con ordinanza ex art. 7 C.d.S. Attenzione, comunque anche al connesso concetto di destinazione. La strada si identifica per la rilevanza del confine stradale (es. banchina, edifici a margine dei marciapiedi etc), quindi se all’interno di quest’area, ad esempio, ci fossero ampie aiuole, giardini o aree di sosta privatizzate, è evidente che in queste aree, mancando il requisito della “destinazione” alla circolazione (non essendo qualificabile come “strada” un’area qual’è quella qui esemplificata) le norme del codice della strada non si applicherebbero, del caso subentrando, per la fruizione di tali spazi, eventuali discipline regolamentari comunali.

Ovviamente, l’art. 193 del codice della strada segue la stessa sorte delle altre norme del codice, sebbene la giurisprudenza recentemente stia tendendo a dilatare i confini applicativi di questa norma anche ad aree equiparabili alle strade. per la giurisprudenza in esame, si veda stesso in questa rivista telematica, usando il motore di ricerca.

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Rifiuto di sottoporsi all’ alcoltest non punibilità per particolare tenuità: le Sezioni Unite!

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Con una prima segnalazione (lunedì 11 aprile 2016) abbiamo posto in evidenza come, le SS.UU. della S.C. di cassazione penale abbiano recentemente sancito come l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse coerente con le graduate ipotesi punitive configuranti lo stato di ebbrezza. Già nel proporre la brevissima sintesi della sentenza 13681/2016 avevano, peraltro, fatto un cenno alla tematica del rifiuto; tematica su cui impatta, per i medesimi fini, la sentenza oggi in rassegna, ovvero la n°13682 del 6 aprile 2016.

“La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada”.

Anche in questo caso non ci si deve scandalizzare: si tratta di prendere in esame i fatti e le valutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verificare se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenuità. Nel caso concreto, peraltro, l’esimente in parola è stata esclusa in concreto, proprio nel momento in cui, in linea astratta essa viene ammessa.

per chi voglia leggere qualcosa di più pregnante ed esplicativo, si riportano alcuni passi salienti della pronuncia:

“… occorre considerare che l’illecito di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcoolimetrica volta all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso articolo… In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione. Dunque, non può farsi a meno di esaminare la collaterale contravvenzione di cui al richiamato comma 2 dell’art. 186. Essa si inscrive nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in guisa categoriale: è ritenuta una volta per tutte dal legislatore, che individua comportamenti contrassegnati, alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza, dall’attitudine ad aggredire il bene oggetto di protezione. Si tratta, in breve, dei reati di pericolo presunto: nessuna indagine è richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. Si tratta, è bene rammentano, di una categoria di illeciti che trova frequente espressione in reati contravvenzionali connotati proprio dal superamento di valori soglia ritenuti per l’appunto tipicamente pericolosi. Orbene, non è da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all’idea di pericolo ed ai beni giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono, anzi, il rispetto del principio di tassatività, assicurando la definita conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l’offensività del fatto. Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione  in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nei quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato…. Dunque, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito connesso all’applicazione dell’art. 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Per esemplificare: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente. E l’indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel quale l’illecito s’inscrive”.

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Il rapporto tra depenalizzazione, illecito amministrativo e tenuità del fatto.

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Il Massimario della Corte di cassazione ha recentemente diffuso un suo commento in ordine ai D.Lgs nn° 7 ed 8/2016.

Trovo interessante estendere, per mero richiamo, le parole rassegnate in ordine al “rapporto tra depenalizzazione, illecito amministrativo e tenuità del fatto”.

“Sul piano teorico, questa seconda forma di intervento si distingue nettamente da quella della depenalizzazione, per la quale, tutti i reati, a prescindere dalle modalità attraverso cui in concreto sono stati consumati, vengono meno; laddove con la “tenuità del fatto” non sono punibili, in via astratta, quei reati, sanzionati nel massimo con la pena di cinque anni di reclusione o con la pena pecuniaria, soltanto se nel concreto siano risultati di scarsa offensività. Nel primo caso, il legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono più reato; nel secondo caso, il legislatore attribuisce al giudice il potere di decidere se il fatto sottoposto al suo esame non meriti di essere punito, verificando se esso, per le modalità esecutive, per la sua occasionalità, per la lievità del danno o del pericolo cagionato abbia arrecato un’offesa troppo lieve per meritare una sanzione penale. Entrambi gli istituti muovono dall’esigenza di scremare l’area penale dai reati cd. bagatellari, colpendo, il primo (la depenalizzazione), quelli cd. bagatellari propri, ritenuti ormai privi di offensività; il secondo (la tenuità del fatto) quelli bagatellari impropri, attraverso il meccanismo deflattivo della diversion, quando essi mostrano in concreto una esigua lesività, tale da far perdere l’interesse ad un loro perseguimento penale. Il punto di possibile criticità attiene alla coesistenza sistemica tra il fatto ritenuto non più di interesse penale, ma pur sempre sanzionato a livello amministrativo, e quello, in via astratta più grave e quindi ritenuto ancora bisognoso della tipizzazione penale, ma in concreto non punito, ove ritenuto inoffensivo: l’effetto che in concreto può presentarsi è che il soggetto autore di un determinato fatto rientrante tra quelli oggetto della depenalizzazione in commento, se prima di tale intervento poteva beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., a seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 8/2014 è comunque destinatario – in ragione della clausola intertemporale inserita dal legislatore delegato – di una sanzione amministrativa di carattere affittivo. L’eccentricità potrebbe accentuarsi con riferimento a tutte quelle fattispecie (ad esempio, la guida senza patente) che, come sopra evidenziato, nella forma, un tempo aggravata ed adesso  autonoma, continuano ad appartenere alla sfera del penalmente rilevante, ma che potrebbero in concreto, in presenza dei presupposti di legge, non comportare la punibilità del reo se ritenuti di particolare tenuità, a fronte delle meno gravi ipotesi base della medesima fattispecie, oggi depenalizzate, che non sottraggono l’autore da una sanzione amministrativa”.

Questa lettura mi è stata sollecitata dalla sentenza, pur segnalata su questo sito qualche giorno fa, che tanto avevo mal inteso (per come ora comprendo) leggendo le parole del massimario. Ora che ho capito il senso della inferenza tra particolare tenuità del fatto e depenalizzazione,mi rendo conto che quel giudice ha fatto bene.

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Guida in stato di ebbrezza e non punibilità per particolare tenuità: le Sezioni Unite!

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“L’art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma”.

“Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”

Con sentenza depositata il 6 aprile 2016 n°13681, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, si sono espresse sul conflitto interpretativo sollevato dalla IV Sezione, in ordine alla applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza, in particolare e di tutti i reati di pericolo in generale.

Molto corposa e seria la pronuncia in esame che qui, per esigenze di brevità ci limitiamo solo a riportare con inerenza minima ai temi della circolazione stradale.

Si rammenta che l’art. 186, comma 2, lettera a), prevede un illecito amministrativo costituito dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gil; mentre le successive lettere b) e c) dello stesso comma disciplinano distinti illeciti penali definiti da valori crescenti.  Il quesito di diritto devoluto alle Sezioni Unite è pertanto: “se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza”.

Secondo le Sezioni Unite : ” La nuova normativa (riferita alla particolare tenuità) non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena…..  Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto… Dunque, pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta manifestazione del fatto illecito”.

La Suprema corte, peraltro, assodato che, in astratto, il nuovo istituto è compatibile con le ipotesi di reato di mero rifiuto o di guida sotto l’effetto dell’alcol, scinde le tematiche penali da quella sanzionatore amministrative accessorie, affermando che: “Invero, come già evidenziato dalla sentenza Longoni, l’illecito penale e quello amministrativo, pur essendo parti del più ampio diritto punitivo, presentano differenze tanto evidenti quanto rilevanti, che delineano autonomi statuti. Tale condivisa enunciazione si pone sulla scia di ripetute prese di posizioni delle Sezioni Unite che, da ultimo, hanno avuto occasione di ribadire la piena autonomia dei connotati e dei principi delle violazioni amministrative rispetto a quelle penali (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694)…si può dunque concludere che il nuovo istituto si limita, razionalmente, a richiedere un giudizio sull’utilità o l’inutilità della pena e non ha riflessi sulle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, che sono governate da istanze e regole distinte”.

Ovviamente non è dato, a mio avviso, gridare allo scandalo o alla minaccia gravemente inferta alla sicurezza stradale da tale orientamento; i Giudici sono molto chiari nel riferire che la valutazione del fatto e delle caratteristiche della condotta sono da valutare con attenzione assoluta da parte del giudice di merito, potendosi, ad esempio, valutare la particolare tenuità del fatto in ipotesi limite, quali quella della circolazione in un’area di parcheggio chiusa, ma non dovendo dimenticare di valutare attentamente precedenti dell’imputato e concreta condotta messa in campo.

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I furbetti del cartellino. Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato

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Dopo aver anticipato i contenuti dello schema di Decreto Legislativo sui furbetti del cartellino, oggi diamo conto del parere espresso dalla Commissione Speciale del  Consiglio di Stato del 5 aprile.

Un aspetto interessantissimo di detto parere è quello riferito al comma 3-quinques, ovvero l’emissione di provvedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti omissivi. La Commissione osserva: Al riguardo appare opportuno invitare il Governo ad operare una riflessione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, sull’introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili di servizio per i casi previsti dal comma 3-bis, considerato che si finisce sostanzialmente per equiparare il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente cui la norma si riferisce è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente. In ogni caso, al fine di evitare difficoltà e problematiche applicative e prevenire il rischio che si prospettino inammissibili forme di responsabilità oggettiva, si suggerisce che al primo rigo del comma 3-bis, dopo la parola “i dirigenti”, venga aggiunto l’inciso “che abbiano acquisito conoscenza del fatto” e che, al quinto rigo, dopo le parole “sospensione cautelare”, sia aggiunto l’inciso “senza giustificato motivo”, coerentemente a quanto già stabilito nel richiamato articolo 55 sexies, comma 3. Si ritiene, inoltre, che al quinto rigo del comma 3-quinquies la parola “fattispecie” vada sostituita con la parola “illecito”.

Identiche considerazioni vengono fatte anche per la fattispecie di cui al comma 3-quinquies tipizza, in termini di omissione di atti di ufficio, una fattispecie nuova e diversa rispetto alla disposizione dell’articolo 328 c.p., paventando un eccesso di delega che nell’ambito del “riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” riguarda esclusivamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare”

Se ne consiglia, pertanto, la lettura integrale.

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Non ne avevamo mai dubitato: Antonio Cito, breve storia di un galantuomo.

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Un paio d’anni fa intrattenni una breve conversazione con un giovane (ed in buona fede) comandante di Polizia Municipale che mi chiedeva informazioni (per pura curiosità umana, s’intende!) su Antonio Cito, atteso che qualche non meglio precisato operatore di polizia, in una informale e ancora imprecisata circostanza, aveva rappresentato perplessità sulla sua rettitudine o onestà. La mia reazione fu pacata; volevo trasferire al giovane interlocutore il senso profondo della mia affermazione che fu: “Antonio Cito è uno dei pochissimi galantuomini che indossano la divisa che io abbia mai conosciuto”. Mi affidai ad una parola antica: “galantuomo”. Una parola da spendere con avarizia, atteso che essa mette in risalto il complesso delle qualità umane, etiche ed intellettuali di un individuo. Precisai, peraltro che -con riguardo ai fatti giudiziari che lo attingevano ancora in quell’epoca- avevo profonda conoscenza dei fatti di causa in quanto, con un altro paio di grandi amici di Antonio, andammo a studiare gli atti della Procura che erano stati trasfusi in una ignominiosa ordinanza di un GIP che addirittura aveva preteso l’arresto di Antonio in quella odiosa stagione di moltissimi anni fa. Dalla lettura degli atti, si palesava la debolezza dell’impianto accusatorio e si percepiva che -comunque- avrebbe devastato la vita di una persona onesta.

Ora, che la Corte di cassazione ha assolto Antonio Cito, con la formula “perché il fatto non sussiste”, non riesco a gioire; sarebbe come dover festeggiare per il fatto che attraversando sulle strisce pedonali l’automobilista frettoloso che deve la precedenza al pedone, non lo abbia investito e si sia doverosamente fermato.

Certo è una notizia che dà sollievo, restituisce fiducia nella Giustizia ed un minimo di apprezzamento anche ai magistrati che ne sono gli animatori. Il sollievo che viene dall’immaginare un amico sgravato da un peso psicologico e morale schiacciante, accompagnato dalla speranza che possa riprendere il suo ritmo di vita e di lavoro con una ritrovata giocosità.

Non so, infine, se nonostante tutto ciò (nonostante questo giusto risultato finale), le ultime linee anonime e maligne che popolano il mondo degli investigatori (magari ignoranti ed abbagliati da un preconcetto se non da un desiderio di danneggiare chi è in vista) continueranno a disseminare, per le strade della Puglia che stanno tra le province di Bari e di Taranto, parole sussurrate e velenose ai danni di Antonio Cito.

In fondo della malevolenza altrui non ci si può curare, diversamente ci si ammalerebbe. Antonio deve far ammalare i maligni, ripiantando un sereno sorriso sul suo viso e riprendendo a vivere come merita.

Sursum Cordam Antonio!

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Corte costituzionale, sentenza 56/2016: Codice beni culturali e pene sproporzionate.

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L’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al comma 1 prevede che: “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.

Il comma 1 bis del predetto articolo 181 sanciva: ” 1-bis. La pena e’ della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

Con inerenza al comma 1 bis il mio parlare al passato è determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n° 56/2016, depositata lo scorso 23 marzo, che in dispositivo reca: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».

Tra i motivi la Consulta rivela che “Si è … in presenza di una legislazione ondivaga, non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia; e già questo è sintomo di irragionevolezza della disciplina attuale. Tale irragionevolezza è resa poi manifesta dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell’un caso delitto, nell’altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia alla entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed estinzione del reato….Dalla fondatezza della questione consegue la parificazione della risposta sanzionatoria (secondo l’assetto già sperimentato dal legislatore al momento della codificazione), con la riconduzione delle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1-bis”.

A me pare già di vedere queste parole ricondotte alle questioni di alcune aggravanti previste per i nuovi reato di omicidio o di lesioni stradali…… ma questo è solo un mio pensiero (tra qualche anno vedremo).

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Quesito: associazione nazionale Carabinieri e nomina come Ausiliari

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

C’è la possibilità di nominare ausiliari del traffico/sosta i volontari appartenenti ad associazioni riconosciute come ad esempio l’Ass. Nazionale Carabinieri? In tal caso cosa deve fare il Comune?

Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti.

RISPOSTA

Ritengo che non sia possibile nominare ausiliari del traffico o della sosta i volontari, quale che sala loro origine o missione associativa. La qualità di ausiliario del traffico è scandita dalla Legge (L.127/1997, art 17, commi 132 e seguenti) ed è riconoscibile per: dipendenti del Comune; dipendenti delle aziende di trasporto pubblico; dipendenti delle società concessionarie di parcheggi.

Cordiali saluti.

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Quesito: “Esecutori di vigilanza” e circolazione stradale.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Nel nostro Comune, ex LSU sono stati stabilizzati nella cat. B con la qualifica di Esecutori di Vigilanza (unica in Italia). Per poterli utilizzare nel rispetto delle norme, oggi, cosa si deve fare? Bisogna cambiargli il profilo professionale? Bisogna fargli il Decreto Sindacale di Ausiliari di Polizia Stradale? Loro sostengono che, nelle condizioni in cui si trovano, non possono espletare servizi, né elevare contravvenzioni.

RISPOSTA

In disparte l’anomalia della qualifica di inquadramento, ritengo che, alla luce di quel che si legge nel quesito, siamo al cospetto di dipendenti comunali con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In relazione a questa condizione giuridica, l’inquadramento nella categoria B consente sicuramente l’attribuzione della qualifica di Ausiliario del traffico, di cui alla L. 127/1997, art. 17, comma 132. La circolare ministeriale prot. 300/A26467/110/26 del 25 settembre 1997, nel farsi interprete delle laconiche parole della “Legge Bassanini”, tenta di costruire un percorso per garantire la professionalità degli operatori destinati a svolgere le funzioni di ausiliario tanto del traffico, quanto della sosta. Preliminarmente alla costruzione delle cognizioni teoriche elegge due presupposti di accesso alla funzione: 1) l’assenza di situazioni soggettive capaci di incidere sulla pubblica affidabilità, corrispondenti a quelle di cui all’art. 15 della Legge n. 55/1990 (norma integrata dalla Legge n. 488/1999 con la locuzione “assenza di precedenti o pendenze penali”); 2) una specifica idoneità psico-fisica. Ovviamente, conformemente a tale circolare dovranno essere debitamente formati al ruolo e diretti dal Corpo di Polizia Municipale da cui, necessariamente dipenderanno. Ovviamente, presupposto della funzione è l’emissione del decreto sindacale.

Più complesso il percorso per l’attribuzione della qualifica di “agente di polizia stradale”, secondo quanto definito dal Reg. Es. al C.d.S. L’articolo 23 del menzionato regolamento prescrive che “Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all’articolo 12, com- ma 3, del codice, stabiliscono l’organizzazione e le procedure per lo svolgi- mento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all’arti- colo 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza”. Questa norma regolamentare dipende dalla previsione del comma 3 dell’articolo 11 del codice, secondo cui:  “La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: … b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono”. Ciò implica che il Comune dovrà bene disciplinare le condizioni minime di accesso ala formazione ed all’esame di qualificazione, comunque attribuendo la funzione a personale di uffici competenti in materia di viabilità; in questo caso la competenza sarebbe limitata alle strade di proprietà del comune.

In buona sostanza,queste sembrano essere le due strade percorribili per legittimare l’accertamento delle violazioni stradali per tale personale; con la prima, si limita la capacità sanzionatoria alla sosta (non mi dilungo oltre sulle competenze degli ausiliari del traffico dipendenti comunali); con la seconda la capacità è più estesa, ma è più articolato attribuire la funzione in parola.

Cordiali saluti.

Pino Napolitano

(PS ricambio gli affettuosi saluti).

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Gli eccessi della circolare sull’omicidio stradale in materia di connessione.

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Come accennato nel lancio di ieri, la circolare del ministero dell’interno del 25 marzo 2016, inerente la L.41/2016, è necessariamente articolata e complessa, sicuramente utile per gli operatori, forse eccessiva in alcuni passaggi.

Preoccupa alquanto la parte della circolare rubricata al n°7 e riferita alla connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo. Il richiamo all’articolo 221 del codice della strada è contorto, a tratti contraddittori, ma non è questo il punto critico; il vero problema inizia quando la circolare afferma che: “…il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime dovrà essere indicato che autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati richiamati”.

Ora, in disparte la circostanza che non l’articolo 203 né l’articolo 204 bis del CdS menzionano spostamenti della competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative connesse a reati, la giurisprudenza ha sempre chiarito che la questione del giudice competente in caso di opposizione va regolata tra i giudici stessi, non potendo l’organo di polizia -arbitrariamente e senza competenza funzionale a tal fine- stabilire se la connessione sussista o meno, comunque, limitare l’accesso alla tutela giurisdizionale che, com’è noto non è richiedibile dal destinatario di una sanzione amministrativa al giudice penale con un ricorso.

Come ricordato dalla Corte di cassazione (civ. Sez. VI – 2, Ord., 03-04-2012, n. 5289), “a prescindere da ogni valutazione (ai fini della competenza del giudice penale) sulla connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con il reato, è assorbente rilevare che, essendo stata ritenuta, da parte del giudice di pace, la competenza del giudice penale, non sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto, nell’ipotesi presupposta, il giudice di pace nulla avrebbe più potuto decidere, essendo competente il giudice penale, ma avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente”.

Traducendo in parole semplici: non occorre cambiare le indicazioni sulla modulistica, così distogliendo dal giudice naturale il soggetto percosso dalla sanzione amministrativa, per rendere operativo il marginale istituto della connessione (che se esistente assolve al solo scopo di evitare di formare il ruolo con i verbali non pagati per i quali il giudice penale abbia ritenuto di individuare un caso di connessione); il verbale dovrebbe restare identico trattandosi di una comune sanzione amministrativa. Poi, nel caso di opposizione al GdP, se qualcuno dovesse rilevare l’esistenza della connessione, sarà lo stesso giudice a trasmettere gli atti al giudice penale; nel caso contrario deciderà in perfetta autonomia; in caso di dubbio poi, si andrebbe a regolamento di giurisdizione.

Insomma, la questione in cui si è avventurata la circolare attiene a fatti giudiziari…. gli operatori su strada non dovrebbero essere avviati su percorsi giuridici tanto tortuosi e, ad avviso di chi scrive, errati.

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Pubblicata la circolare del Ministero dell’interno sull’omicidio stradale

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Con la consueta (ormai diventata tale) tempestività, il Ministero dell’interno ha dettato le prime indicazioni operative, riferite alla L.n°41 del 23 marzo 2016, pubblicata il giorno successivo in G.U., che rende operative del 25 marzo 2016 la nuova disciplina dell’omicidio stradale (per il testo ufficiale della Legge 41/2016, clicca qui).

La circolare è stata pubblicata nel giorno di entrata in vigore della Legge e aspira a chiarire alcuni aspetti della complessa normativa che troverà applicazione già nei fatti di Roma dello scorso 26 marzo.

Non ci si dilunga nel commento della predetta circolare e che si mette la stessa disposizione dei lettori.

Si annota, per adesso che, oltre a qualche errato riferimento normativo (es.: art.334 cp in luogo del più pertinente art. 337 c.p.) che si intravedono idee confuse in tema di connessione obiettiva.

circolare ministero interno 25 marzo 2016 (omicidio stadale)

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Legge 23 marzo 2016 n°41: in G.U. il “nuovo” omicidio stradale.

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Finalmente, dopo altisonanti (quanto giuridicamente irrilevanti) cerimonie di firma della Legge (da parte del Presidente del Consiglio?!?!) lo scorso 9 marzo, alla presenza dei familiari delle vittime della strada (atto simbolico pur commendevole, sebbene meramente simbolico), sarà arrivato anche al Presidente della Repubblica il testo del tanto sudato e malconcio DDL recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274″. Così, il Capo dello Stato, firmandolo, avrà realizzato la “promulgazione” idonea ad avviare alla “pubblicazione” la tanto attesa novità.

Finalmente in Gazzetta ufficiale ieri: La G.U. n°70 del 24 marzo 2016; Finalmente un numero per la Legge in esame: la n°41 del 23 marzo 2016. Finalmente, dal giorno successivo alla pubblicazione (come espressamente prescritto dal comma 8 dell’ultimo articolo della predetta Legge) è effettiva, vigente, esecutiva la complessa manovra di riforma del codice penale, del codice di procedura penale, del codice della strada e del D.Lgs n°274/2000, che in sintesi chiamiamo, con enfasi giornalistica “nuovo omicidio stradale”.

I commenti si sono sprecati, si sprecano e si sprecheranno.

Per adesso, facciamo così: pubblichiamo il testo di Legge che è in G.U. Così almeno i commentatori potranno muovere dal testo ufficiale.

Pino Napolitano

GU 24 marzo 2016 (omicidio stradale)

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Guida senza patente e particolare tenuità del fatto in vista della depenalizzazione.

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Il 18 gennaio 2016, quindi dopo l’approvazione del D.Lgs n°8/2016, ma prima della sua entrata in vigore, il Tribunale di Napoli (Sez. I, Sent., 18-01-2016) ha ritenuto di dover disporre la non punibilità, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di un conducente che, il 13 agosto 2013, si era messo alla guida di un ciclomotore, senza la prescritta patente di guida (patente poi conseguita tre mesi dopo).

Il giudizio relativo a tale condotta su concludeva nel gennaio 2016 e, senza aggiungere parole, questo è stato l’esito:

“Nel merito, la responsabilità è provata sulla scorta di quanto accertato dalla P.G. che intercettava l’imputato alla guida del motociclo senza che lo stessa avesse mai conseguito il necessario titolo abilitativo. Invero, in base alla normativa vigente, la guida di motocicli come quello in esame, richiede il possesso di specifica patente della relativa categoria (peraltro, a far data dal 19.1.2013, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, essendo stata eliminata all’articolo 125 Codice della Strada la previsione della sanzione amministrativa per chi guida veicoli in possesso di patente di guida di categoria diversa da quella corrispondente al veicolo stesso, la eventuale guida di un tale motociclo con patente diversa integra la guida senza patente punita con le sanzioni penali). Nella specie, l’imputato si era posto alla guida del motociclo senza aver conseguito alcun titolo abilitativo alla guida risultando il titolo idoneo conseguito in data successiva (patente B che consente la guida di motocicli fino a 125 c.c. e 11 kW in Italia) da cui la configurabilità del reato. Ritiene il Giudice che, premessa la plausibile futura abolitio criminis della fattispecie in esame essendo ricompresa (salvo futura esclusione nell’elenco allegato al D.lgs.) nello schema di decreto legislativo sulle depenalizzazioni approvato il 15.11.2015 dal Consiglio dei ministri in attuazione della L. 28 aprile 2014, n. 67, può riconoscersi, nel caso sub judice, la non punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto di cui all’art.131 bis c.p. come introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Invero: – si tratta di reato contravvenzionale rientrante, in quanto tale, nei limiti normativi previsti. – l’imputato è soggetto di giovane età del tutto incensurato, ciò che evidenzia la natura occasionale della condotta. – L’imputato risulta aver conseguito la patente di guida idonea alla conduzione di motocicli come quello in contestazione (Piaggio Liberty 50 cc) il 28.11.2013, dunque, a distanza di tre mesi dall’accertamento dei fatti sicchè, è evidente, che la procedura amministrativa per il rilascio del titolo egli esami previsti sono stati effettuati in epoca anteriore. Ne consegue che il comportamento da parte di soggetto di giovane età privo di precedenti penali, debba intendersi certamente occasionale e non suscettivo di reiterazione atteso l’avvenuto documentato conseguimento del titolo abilitativo alla guida. S’impone, pertanto, in accoglimento della richiesta difensiva, la pronuncia assolutoria per la particolare tenuità del fatto”.

Non ingiusta la sentenza, per carità!

Se ne trae conferma, tuttavia, del fatto che se questi sono i giusti esiti di una gestione penalistica della condotta in esame, per tutta la vita, evviva la sanzione amministrativa!!!!

Pino Napolitano

 

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Il concorso di persone nell’illecito amministrativo.

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Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla relativa sanzione salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5 della l. n. 689 del 1981), restando, in tal modo, la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato.

Questa la formula di sintesi con cui, Cass. civ. Sez. I, nella sentenza, 08-02-2016, n. 2406, ha rivisitato il principio di rigore emergente dalla L.689/1981, dandogli vitalità e continuità.

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Promemoria sulla proposizione dell’appello nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative.

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Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 26 gennaio 2016, ci ricorda che “Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non espressamente regolati dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1989 (legge di depenalizzazione), dalle norme generali poste per il processo civile ordinario, alle quali occorre far riferimento per desumere la disciplina relativa alle impugnazioni. L’appello, pertanto, deve essere proposto con atto di citazione secondo la previsione generale di cui all’art. 342 c.p.c., fermo restando che, ove la parte abbia irritualmente proposto l’impugnazione con ricorso, la tempestività del termine per l’impugnazione va sempre considerata con riferimento alla data della notifica dell’atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria”.

Ex plurimis: Cass., SS.UU., 18 novembre 2010, n. 23285; Cass., 10 marzo 2011, n. 5826; Cass., 20 febbraio 2012, n. 2430; Cass. 29 febbraio 2012, n. 2430.

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Sanzioni amministrative: motivazione tra verbale ed ordinanza.

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Fino a che punto l’autorità amministrativa può integrare, quando adotta l’ordinanza ingiunzione, le eventuali carenze di motivazione del verbale con cui si accerta una violazione amministrativa?

Invero la scissione in fasi dei procedimenti sanzionatori pretenderebbe sempre una alterità ed una distanza tra chi accerta e chi irroga sanzioni amministrative.

Il Tribunale di Nuoro, tuttavia, con sentenza del 24 settembre 2015, richiama alla mente un precedente illustre, secondo cui, a determinati e pur limitati fini, è possibile che l’ordinanza – ingiunzione, riempia i “buchi” del verbale di accertamento della violazione.

Dice il giudice, nel caso di specie che: “In materia di sanzioni amministrative vige il principio in virtù del quale l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi non si estende al verbale di accertamento e di constatazione della violazione (Cass., 30 dicembre 2004, n. 24263). L’obbligo in parola sussiste infatti solo in relazione al provvedimento che conclude il procedimento amministrativo nell’ambito del quale il verbale di accertamento, contestazione e sequestro si è formato, potendo quest’ultimo contenere un’indicazione anche non analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento della violazione contestata.Nel caso in esame, il provvedimento conclusivo del procedimento è rappresentato dall’ordinanza di ingiunzione e confisca dei beni sequestrati ed è ad esso soprattutto che occorre fare riferimento per la verifica del vizio di motivazione lamentato dal ricorrente”.

Qui il principio:

“Deve inoltre aggiungersi che l’ordinanza conclusiva, ben può in ipotesi colmare eventuali carenze motivazionali del verbale, purché non vengano in considerazione fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto dell’accertamento, anche considerato che oggetto dell’opposizione è il rapporto sanzionatorio, e non solo l’atto conclusivo in sé, per come risultante dagli elementi ritraibili dal provvedimento impugnato e dagli atti ad esso preliminari (Cass., 22 dicembre 2008, n. 29916)“.

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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Anche incarichi aggiuntivi per i dirigenti della polizia municipale e dell’avvocatura.

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A norma del comma 221 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche’ al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo   di garantire la maggior flessibilita’ della figura dirigenziale nonche’ il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento   degli incarichi dirigenziali puo’ essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita’ anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la   medesima   finalita’,   non   trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.

Come interpretare questa norma? Forse si tratta di una volontà del legislatore di contraddire le affermazioni dell’Autorità Nazionale anticorruzione, che affermò (parere 57/2014): “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessioni oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualificazione sussistendo un ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale” (parere rinnovato:  con l’orientamento n°19 del 10 giugno 2015 : “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”).

Invero non credo si tratti di questo; al più si tratta di superare le affermazioni di alcune Leggi regionali (con riguardo ai dirigenti delle Polizie Municipali) e di notevoli approdi giurisprudenziali (con riguardo ai dirigenti delle avvocature comunali) che limitavano il campo degli incarichi attribuibili a tali professionalità (ex pluris, con riguardo ai dirigenti di Polizia Municipale, cfr art. 17 comma 2 L.R. Toscana n° 12/2006: “la funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza”).

Insomma, altri incarichi si, ma comunque a condizione che siano rispettate le cautele per evitare il conflitto, anche potenziale, di interessi.

Come si modulano questi aspetti confliggenti?

Redigendo un piano triennale di prevenzione della corruzione tanto più attento, quanto forte sia il desiderio di attribuire, al dirigente-comandante della polizia municipale, incarichi diversi da quelli meramente istituzionali.

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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Traspo day, omicidio stradale: se ne parla il 18 marzo in Campania.

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Una coincidenza temporale fortunata… il Traspoday, la presenza di IPA, P.A.sSiamo, MotoriOggi all’evento fieristico il giorni 18 marzo 2016, l’approvazione della nuova legge sull’Omicidio e sulle Lesioni stradali.

Occasione migliore non poteva esserci per parlarne insieme con completezza e competenza.

traspo day

http://www.traspoday.it

pino gennaio 2016

Girolamo simonato

Gli operatori di polizia che esibiranno al botteghino il tesserino potranno fruire gratuitamente sia dell’ingresso che del parcheggio saranno gratuiti, esclusivamente per la mattina del 18 marzo in quanto partecipanti al convegno.

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Quesito: notifica ordinanza-ingiunzione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Le chiedo un chiarimento circa la notifica dell’ordinanza-ingiunzione e cioè, se la stessa può essere notificata
con raccomandata con avviso di ricevimento (quella classica con cartolina bianca; per intenderci) o si debba ricorrere alla notifica tramite Corte d’Appello (quella nella quale si compila la cartolina verde).

 

RISPOSTA

A norma dell’articolo 18 della L.6789/1981, la notifica dell’ordinanza – ingiunzione va “eseguita nelle forme previste dall’art. 14”. Ciò implica che “Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”. La normativa vigente è costituita dalla Legge n°890/1982 secondo il cui articolo 12 comma 1: “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso”.

Ne deriva che, per dirla per le vie brevi, ci vogliono buste e cartoline verdi (oltre al rispetto dell’intera procedura sancita dalla L.890/1982).

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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L’adeguata presenza della sosta libera….

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Una questione principiata nel Comune di Treno, molti anni fa, approda alla Suprema Corte il 2 febbraio 2016 per esitare nella sentenza, depositata il 3 marzo 2016, n°4130 (sezione seconda).

Il tema dominante dei tre gradi di giudizio può così riassumersi: ad avviso dei ricorrenti le sanzioni amministrative per mancata esposizione del ticket della sosta a pagamento sarebbero illegittime in quanto mancherebbe una “adeguata presenza nella zona di stalli liberi riservati alla sosta senza limitazioni”. Nello specifico, parte ricorrente invoca la pronuncia delle S.U. n. 116/2007, che sancirono l’annullabilità delle contravvenzioni elevate agli automobilisti che avessero omesso il pagamento della sosta nelle cosiddette strisce blu, indicative di parcheggio a pagamento qualora, nelle zone limitrofe, mancassero aree di sosta gratuita, escludendo da queste le zone con disco orario, lo scarico di merci e gli stalli per disabili.

L’invocato precedente giurisprudenziale, ad avviso del collegio, non è pertinente, in quanto afferisce a casistica diversa da quella tratta a giudizio.

Nel caso trentino, il Comune aveva ben disciplinato le zone di sosta blu, prevedendo la stretta inerenza dell’area oggetto di disciplina segnaletica al centro storico e, per esso, la particolare rilevanza urbanistica utile a sottrarre la scelta comunale al bilanciamento degli spazi preconizzato dalla norma Art. 7 comma 8 C.d.S).

Insomma, la norma prescrive: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

La giurisprudenza sostiene, in merito, che la discrezionalità dell’amministrazione comunale nel definire le zone non è viziante se non gravemente irrazionale; nel caso di specie, a Trento, sono stati razionali.

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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Quesito: incarico di Comandante.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Buongiorno. Chiedevo chiarimenti su una problematica che si e verificata presso il mio comando di polizia municipale . Il comandante per sua scelta ha cambiato qualifica professionale , il comando oggi e costituito da due ufficiali cat. d1 e da trenta agente , ai due ufficiali ,qualche anno fa gli e stata revocata la qualifica di p.s . La domanda: questi possono fare i comandanti f.f fino alla nuova nomina del comandante? Motivo della domanda: al loro posto hanno dato l’incarico ad un vigile urbano dando le mansione superiore motivando che hai due ufficiali manca la qualifca di p.s e non possono fare i comandanti. Ritenuto che la qualifica di p.s. è accessoria , poteva essere fatto questo provvedimento per l’agente di polizia municipale?

Si ringrazia per qualsiasi chiarimento di possa dare.

RISPOSTA

In linea del tutto generale ed in maniera sommaria:

1) per svolgere il ruolo di Comandante di Polizia Municipale non occorre essere muniti del decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di P.S.; ovviamente, un conto è non avere la qualifica perché non richiesta o in attesa che pervenga, cosa diversa è aver subito la revoca del decreto. La revoca implica un giudizio della prefettura sulla persistenza dei requisiti morali e se legittimamente effettuata (sono molti i casi di revoca illegittima, invero) è evidente che la carenza derequisiti morali è tale da potersi addirittura discutere della persistenza delle condizioni per il lavoro alle dipendenze della P.A. Ne deriva che, rispondere correttamente implica la conoscenza di fatti che chi qui risponde, sconosce del tutto.

2) Arduo sostenere la legittimità di un incarico di comandante, conferito ad un dipendente di Categoria C), quando ci siano, nella stessa struttura organizzativa, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Categoria D). Ovviamente, anche in questo caso le informazioni contenute nel quesito sono tali da rendere la risposta generica, in relazione alla circostanza che nulla si sa degli inquadramenti professionali e giuridici delle persone coinvolte nei fatti per cui è quesito.

Grazie.

Cordiali Saluti

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Targa alterata, telaio “pezzottato”, reato di riciclaggio.

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In una serata dell’ottobre del 2012, i Carabinieri  notavano un giovane a bordo di un ciclomotore di colore nero che, alla loro vista, tentava di fuggire. Questi comunque veniva bloccato ed identificato. Alla richiesta di esibizione di documenti, lo stesso non forniva né quelli di guida, né il libretto di circolazione e nemmeno l’assicurazione. “Da un primo sommario controllo, emergeva che la targa (…) era abbinata ad un numero di telaio differente rispetto a quello rilevato sul ciclomotore e cioè (…); che il numero 1 apposto sul telaio tra le cifre 5 e 6 non risultava in asse rispetto agli altri numeri in quanto “risulta stampigliato più in basso”. In ragione di tanto, il mezzo veniva sottoposto a sequestro”. A seguito di un controllo più accurato risultava che era stato rubato pochi giorni prima e che quindi il numero di telaio risultava alterato.

Il Tribunale di Bari (Sez. II), con sentenza del 19-01-2016, ha condannato il prevenuto alla reclusione per un anno e tre mesi, oltre a pena pecuniaria e spese, in relazione al reato di cui all’articolo 648 bis cp (Riciclaggio) ritenendo che: “Va al riguardo rilevato che la sostituzione della targa di un’autovettura -che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della “res” con il proprietario che ne è stato spogliato-, deve ritenersi operazione tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integra, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen. (come modificato dall’art. 4 L. 9 agosto 1993, n. 328); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (cf. Cass Sez 2, 4 giugno 2015 n. 23745)”.

La narrativa di fatto -probabilmente recando errore materiale- argomenta della contestazione del reato di cui all’articolo 116 comma 13  del codice della strada….  Forse si trattava del reato di cui al comma 14 dell’articolo 100, visto il fatto, ma comunque ciò incide relativamente.

Quello che si evince è che, sebbene sia comprensibile l’atteggiamento volto a punire la fattispecie più grave (e che in sentenza si legga anche il richiamo all’articolo 81 cp), nessuna contestazione è stata mossa, per la fattispecie sanzionata in via amministrativa dell’articolo 74 C.d.S. relativa all’alterazione del numero di telaio.

Cosa dire? Forse i carabinieri ed i giudici avranno ragionato secondo l’antico adagio “nel più ci sta il meno”; in questo modo la dimenticanza di una sanzione amministrativa da contestare sparisce nella più estesa fattispecie penalmente rilevante (fatto compatibile ma che, sarebbe dovuto emergere dalla sentenza).

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Quesito: immobile comunale occupato; metodi per la liberazione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Il Comune di ….. ha concesso in comudato d’uso la casa del custode del ….. per una durata di mesi 6, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi. Il contratto risulta scaduto dal …. ma l’immobile risulta ancora occupato nonostante le richieste di rilascio ….. Nel novembre 2015 per il tramite di un legale nominato dall’amministrazione è stato esperito un tentativo di mediazione per liberare l’immobile, …., non è andato a buon fine in quanto il commodatario non si è presentato alle convocazioni di mediazione. Il nostro legale ha ravvisato la possibilità di eseguire un’ordinanza di sgombero, a firma del sottoscritto, rappresentandola come una possibilità per riuscire nell’intento di liberare l’immobile. In esecuzione di detto consiglio in data …. ho fatto l’avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza di sgombero, ma leggendo e fadendo delle ricerche ho notato che la giurisprudenza fa una netta divisione tra beni disponibili e non disponibili e pertanto le chiedo:

1) Considerato che, il bene in oggetto dovrebbe far parte del patrimonio disponibile del Comune, quale è la validità del mio atto?

2) Cosa succede nel caso in cui venisse impugnato e nel caso in cui non venisse impugnato?

3) Quali sono le eventuali conseguenze dell’emissione dell’atto se questo eccedesse i poteri della mia posizione organizzativa, sia per quanto riguarda la mia persona che per quelli che daranno esecuzione all’ordinanza?

 

In attesa di riscontro porgo i miei più distinti saluti.

 

RISPOSTA

Gentilissimo,

Son spiacente nel doverle rappresentare che ho cospicui dubbi in ordine al fatto che l’ordinanza comunale di cui all’articolo 823 cc comma 2 (autotutela possessoria) possa essere legittima. E’ evidente che il bene immobile in questione appartiene al patrimonio disponibile e che il regime giuridico di uso del bene sia di comodato, quindi completamente civilistico. Sul punto solo perché la più recente sul tema, si segnala Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-09-2015, n. 4554 che, tra l’altro, sostiene: “Qualora, infatti, il bene appartenga al patrimonio disponibile, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l’obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa”. Ne deriva che il percorso da seguire –legittimamente- è solo quello prescritto dal codice di rito civile.

Perseverare lungo la strada dell’ordinanza può essere utile solo se si spera che la parte non la impugni e che, consolidatasi la stessa, il sindaco metta a disposizione la forza pubblica del Comune per eseguire coattivamente lo sfratto. Pur nella giustezza del fine perseguito, anche con il consolidarsi dell’atto agli effetti dell’impugnativa al TAR, la disciplina dell’articolo 21 nonies della L.241/1990 consiglierebbe di attendere lo spirare anche del termine di ragionevole annullamento d’ufficio dell’atto stesso, con la conseguenza del passaggio di molti mesi.

Sono spiacente, ma credo che il percorso migliore resti quello del codice di procedura civile che senza dubbio non la espone ad alcun rischio.

Cordiali saluti.

 

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Quesito: occupazione aree di sosta con strutture commerciali.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Carissimi, gradirei conoscere la Vostra qualificata opinione circa la possibilità di concedere agli esercizi pubblici di poter occupare stabilmente gli stalli di sosta  con pedane fisse, tavolini, sedie, ecc. a fini commerciali. La mia Amministrazione  sarebbe propensa e chiede pertanto il parere della P.M. Dal mio canto nutro molte perplessità per evidenti ragioni legate alla sicurezza pubblica. Qualora foste di favorevole avviso gradirei conoscere a quali rigorose prescrizioni condizionare l’eventuale autorizzazione. In caso contrario, fornitemi elementi utili  per articolare un inespugnabile parere negativo.   Vi ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di un Vostro gradito soccorso al riguardo.

Cordialmente.

 

RISPOSTA

Le occupazioni della carreggiata, con strutture fisse, sono da intendersi quale “uso eccezionale” della strada e, secondo l’articolo 20 del codice della strada, le autorizzazioni che attengano a tale parte della strada possono essere accordate alle seguenti condizioni:

  1. che si tratti di strade di tipo e) ed f);
  2. “che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”.

Questi sono gli unici principi informatori che provengono dal codice della strada. Ovviamente la discrezionalità amministrativa va bilanciata e regolata preferibilmente in una previsione regolamentare di tipo comunale (es.: “regolamento comunale dehors”) che vada a stabilire, in relazione alla singole zone del territorio comunale o in funzione della intensità di relazioni tra pedoni e veicoli sulla strada oggetto di occupazione con strutture a servizio di attività economiche impiantate sulla carreggiata, le caratteristiche costruttive, i materiali, gli elementi di visibilità e di illuminazione notturna dei predetti manufatti. In mancanza di tale regolamentazione alcuni indicatori volti a prevedere prescrizioni e cautele possono essere desunti, in via analogica e, a seconda del caso e della pericolosità intrinseca nella singola richiesta di occupazione (es.: è diversa l’occupazione in rettilineo illuminato, da l’occupazione poco dopo una curva o intersezione; è diversa l’occupazione in area pedonale, rispetto alla occupazione su strada a doppio senso di circolazione, etc) sono desumibili, in via analogica dagli articoli 30-36 del Reg. Es (DPR 495/1992) che, sebbene riferiti ai cantieri stradali, comunque offrono indici di orientamento per cautelare la sicurezza delle persone nella circolazione, anche nei casi come quelli di cui al quesito. In ogni caso si deve rammentare che, l’esigenza di tutelare la sicurezza delle persone non deve essere genericamente invocata in ogni caso per dare parere negativo all’istanza; un eventuale parere negativo si deve sorreggere su valutazioni reali e comprovabili di pericolosità; non va difatti dimenticata la previsione del D.L. 1/2012 (art. 1 comma 2) a mente del quale: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attivita’ economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita’ di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata e’ libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilita’ sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.Questa norma va sempre riguardata quando si desumono, in via analogica da altre norme, i parametri per esprimersi negativamente.

Grazie

Cordiali saluti.

 

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Depenalizzazione e Decriminalizzazione: presentazione del libro

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Depenalizzazione e decriminalizzazione,

Verrà presentato il prossimo 8 marzo, in Montecatini, con la Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Montecatini Terme, Dott.ssa Michela Cupini, affiancata dagli autori.

Il volume contiene un’analisi ragionata dei D.Lgs n°7 ed 8 del 15 gennaio 2016.

presentazione libro "depenalizzazione e decriminalizzazione"

Amici, simpatizzanti ed interessati alla trattazione, sono invitati a partecipare.

L’evento è parte integrante delle giornate di studio per la Polizia Locale della Toscana, organizzate dall’ANVU.

Il libro è stato pubblicato da Maggioli Editore.

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Quesito: abbonamento “sosta blu” falsificato.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Su chiamata di un ausiliare del traffico, ho fotografato l’abbonamento falso esposto sul cruscotto di un’auto. Il reato è stato depenalizzato (art 4 dlgs 7/2016). Come procedere?

RISPOSTA

Il reato considerato dall’articolo 485 cp (falso in scrittura privata) è stato abrogato. Essendo l’abbonamento una scrittura privata, sicuramente la questione non può interessare più la Procura della Repubblica.

La fattispecie ora integra illecito civile: “È punito con la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro: a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano altera- zioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno”.

La relazione di servizio, insieme alle foto o ad altri elementi comprovanti la fattispecie sopra indicata dovrebbe arrivare, via Comando, all’azienda che emette gli abbonamenti, evidenziando che possono agire in via civilistica nei confronti dell’intestatario dell’auto, laddove si ritengano danneggiati dal fatto illecito civilmente rilevante; in caso di azione civilistica potrebbero ottenere che il giudice, oltre alla condanna risarcitoria, adotti la sanzione civile di cui sopra a carico dell’autore della condotta illecita. In via residuale ed eventuale, si potrebbe anche rappresentare al danneggiato che resta possibile proporre querela per truffa, laddove ne ricorrano i presupposti.

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8 MARZO, convegno gratuito e presentazione libro: MONTECATINI TERME.

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P.A.sSiamo

è lieta di presentare l’evento formativo ANVU, di chiusura della stagione invernale, nella Regione Toscana.

Montecatini Terme, 8 marzo 2016, con inizio alle ore 9.00, presso l’Hotel Belvedere.

La mattinata dei lavori sarà dedicata alla trattazione dei Decreti legislativi n°7 & 8 del 2016, disciplinanti, rispettivamente, depenalizzazione e decriminalizzazione.

il tema sarà trattato dagli autori della recente pubblicazione

copertina libro

con l’occasione tale libro sarà ufficialmente presentato alla Polizia Locale ed ai gentili ospiti.

il 7 e l'8 Napolitano & Piccioni

La presentazione del volume sarà affidato alla moderatrice e ospite, Dott.ssa Michela Cupini, Comandante la Polizia Municipale di Montecatini Terme.

Nel pomeriggio la trattazione tematica della giornata formativa si svilupperà per le interessantissime tematiche del T.S.O e dell’ASO

Moderati da Silvana Paci,

Fiorella Passerini, Graziano Lori e Cristiano Curti Giardina, interpoleranno le loro relazioni sull’argomento, con apertura a quesiti e dibattito.

IL TUTTO, NATURALMENTE GRATUITAMENTE

CLICCA QUI PER DETTAGLI DI ISCRIZIONE E PROGRAMMA (evento finito)

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Gravemente ubriaco, provoca incidente notturno e si duole della revoca della patente

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Un Tizio era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c) e comma 2 bis per aver circolato, alla guida di un veicolo di altrui proprietà, in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 (2,75 g/l). Con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale, peraltro in fascia oraria notturna. Il predetto fatto, a seguito dei due giudizi di merito aveva fruttato, per il prevenuto, la condanna alla pena di mesi otto di arresto oltre ad Euro 2.300,00 di ammenda.

Tizio ricorreva così in Cassazione, ma la Suprema Corte, con sentenza (Cass. pen. Sez. IV,) del 08-02-2016, n. 4985, rigettava il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:

“Quanto alla questione del mancato consenso al prelievo ematico, la sentenza evidenzia altresì che l’imputato, dopo la causazione di incidente stradale, venne trasferito presso un nosocomio. Giunto in pronto soccorso, il paziente fu subito sottoposto ad esame medico. Va a riguardo considerato che si è quindi in presenza di indagini disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, sicchè i relativi reperti documentali sono senz’altro utilizzabili nel processo. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv 245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834). Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale”.

Anche a diversa doglianza relativa alla sanzione accessoria riferita alla patente di guida veniva respinta:

“…Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis, secondo periodo, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato – come nel caso di specie – un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lett. c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^”. La sanzione amministrativa della revoca della patente è quindi quella, legalmente dovuta e automaticamente conseguente all’accertamento del descritto reato. Nè alcuna rilevanza può avere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla detta aggravante. L’avere, il conducente in stato di ebbrezza, provocato un incidente costituisce bensì, infatti, ai sensi del primo periodo del medesimo comma, circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 come tale soggetta al giudizio di bilanciamento, ma è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso di giudizio di equi – o subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti eventualmente ritenute sussistenti. Il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato…. Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria sopra richiamata della revoca della patente. Anche in tal caso, invero, come puntualmente precisato in alcune delle pronunce già sopra richiamate, l’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis, non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, che è in ogni caso quella della revoca (in tal senso, v. Sez. 4, n. 17826 del 2014, cit., che ha anche escluso possa ravvisarsi profilo di dubbia legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato – artt. 59 c.p. e segg., – nella parte in cui non dispongono che l’esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentando – sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 8488/1998 – che, ancorchè non possano essere negati i connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente dalle sanzioni penali, svolgendo una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici). Sotto altro profilo va inoltre precisato che nella irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione”.

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Promemoria ed invito al Traspoday 2016

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Ci piace rammentare, a tutti gli operatori di polizia stradale (ed in particolare di Polizia Municipale) della Campania, del Lazio e del Molise (che per ragioni di distanza possono trovare comodo l’appuntamento e la location) che il 18 marzo, a Pastorano, in occasione del Traspoday si parlerà di autotrasporto e di codice della strada, in maniera totalmente gratuita.

Girolamo Simonato, direttore di motori oggi, noto esperto di autotrasporto e sicurezza stradale, relatore della giornata, ci anticipa qui qualche riflessione.

Cliccate sul link per sapere di più sul cronotachigrafo…. venite al Traspoday, per saperne ancora di più.

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Segnali di fumo dalle automobili…. sanzioni per i fumatori!

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Avevamo accennato alla cosa in maniera vagamente critica qualche tempo fa….si parlava di due disegni di Legge … poi i Disegni sono diventati Legge e -pertanto- ci misuriamo con la loro applicazione (in questo caso con l’applicazione del solo D.Lgs 6/2016, riservandoci poi di trattare anche l’altro).

Di cosa parliamo?

Parliamo della versione vigente dell’articolo 51 della legge n°3/2003, a mente del cui testo novellato dal D.Lgs n°6/2016 emerge la seguente disciplina del divieto di fumo:

1. E’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:  a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;  b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione , nonche’ alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. 
1-ter Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

I commi 1 bis ed 1 ter sono stati aggiunti dalla novella di inizio anno e sono in vigore dal 2 febbraio 2016.

Della novella in parola si è occupata anche la circolare del Ministero dell’interno dello scorso 16 febbraio che, sull’argomento ha riferito quanto segue: ” L’articolo 24 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 20l4/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37ICE, ha modificato ed integrato l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che dopo il comma l-bis sia inserito un ulteriore comma, l’ 1-ter. Tale comma prevede che il divieto di fumare, di cui al comma 1 del citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si estenda al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. Il divieto si applica solo agli autoveicoli, di cui all’art. 54 C.d.S., per cui sono escluse le altre categorie di veicoli, compresi ciclomotori e motoveicoli, anche se dotati di carrozzeria chiusa. In caso di violazione, si applicano le sanzioni dell’art. 7 della legge Il novembre 1975 n. 584, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata e)nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a bambini di età fino a 12 anni. Per quanto concerne le modalità di pagamento, la presentazione del rapporto e ogni altro adempimento, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come ridefinite dall’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 2153 del 16 dicembre 2004″.

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Quesito: impianti di video ripresa e geolocalizzazione sui veicoli (o palmari) della Polizia Municipale.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO.

Vorrei conoscere la vostra opinione in merito alla possibilità di installare a bordo dei veicoli di servizio telecamere che rendono la geolocalizzazione delle pattuglie.

Grazie

 

RISPOSTA.

Premesso che non si conoscono i dettagli della installazione di cui si parla nel quesito, in linea puramente generale si osserva che una simile questione è stata trattata dal Garanteprivacy con il suo provvedimento  n° 2 del 8 gennaio 2015 che ha ad oggetto il seguente argomento: ” Polizia locale: sistemi di videosorveglianza all’interno delle auto e localizzazione dei palmari posti in dotazione ai dipendenti”.

Il Garante, in buona sostanza ha sostenuto che:

il (Comando), come titolare del trattamento, può trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b); 18, comma 2, del Codice; punto 5 del provvedimento generale 8.4.2010 in materia di videosorveglianza citato in premessa). In proposito si registra che alcune disposizioni legislative hanno attribuito ai comuni specifiche competenze in materia – tra l’altro – di sicurezza urbana, a tutela della quale gli stessi possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. art. 54 d.lgs. 18.8.2000, n. 267; art. 6, comma 7, d.l. 23.2.2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23.4.2009, n. 38; d.m. Ministero dell’Interno 5.8.2008). In tale quadro, nel… Regolamento di videosorveglianza mobile è stato stabilito o di effettuare trattamenti di dati personali finalizzati ad “assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di «sicurezza urbana»”; a “tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento”; “al controllo di determinate aree”; “al monitoraggio del traffico, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate”; “ad integrare la sicurezza degli operatori nello svolgimento dei servizi d’istituto sul territorio e a salvaguardare i beni patrimoniali dell’ente” (art. 4).  Alla luce della richiamata disciplina…risulta che il trattamento di dati personali che il Comando intende effettuare mediante un sistema di videosorveglianza al fine di tutelare la sicurezza urbana persegue una finalità istituzionale espressamente prevista dalla legge. Con riguardo alle disposizioni del Codice applicabili, si ritiene che le attività che il Consorzio intende svolgere in base al citato Regolamento per la disciplina della videosorveglianza mobile comprendano sia trattamenti soggetti all’ambito di applicazione dell’art. 53 del Codice, sia trattamenti da questo sicuramente esclusi. Quanto a questi ultimi si pensi, in particolare, al “monitoraggio del traffico” (punto 3.1) e alla “vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico e dell’ambiente” (punto 2.1, lett. a.), in relazione ai quali sono senza dubbio applicabili integralmente le disposizioni previste dal Codice. E’, pertanto, evidente che l’unicità delle attività di videosorveglianza – pur se finalizzata ad una pluralità di scopi – impone l’integrale applicazione di tutte le norme del Codice; conseguentemente, in assenza della informativa da rendere ai dipendenti e agli utenti, nonché della procedura di garanzia prevista dall’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, si ritiene che il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza … debba, pertanto, essere dichiarato illecito nella parte in cui risulti finalizzato a scopi non ricompresi nell’art. 53 del Codice.

“Anche per quanto riguarda il sistema di localizzazione dei palmari forniti in dotazione ai dipendenti, in relazione alla dichiarata finalità di “garantire la sicurezza degli agenti in servizio, nonché per una migliore gestione delle risorse” , si ritiene che i relativi trattamenti siano allo stato effettuati, relativamente ad alcuni profili, in modo non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento: a. alla possibilità, consentita indistintamente a tutti gli operatori, di accedere in tempo reale ai dati di ciascun collega relativi in particolare: alla localizzazione geografica; ai chilometri percorsi; all’orario della prima e dell’ultima rilevazione; alla velocità km/h al momento della rilevazione, come evidenziato dalla documentazione in atti. Ciò in quanto il relativo trattamento appare allo stato – sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento – eccedente e non necessario al raggiungimento delle finalità perseguite, non avendo il Consorzio allegato alcun valido motivo in ragione del quale la posizione degli agenti di polizia locale dovrebbe essere nota in ogni momento anche a tutti i colleghi dei predetti; b. all’omessa attivazione delle procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 2, l. 300/1970 (consistenti nel raggiungimento di un “previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, […] in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, [previa autorizzazione del]l’Ispettorato del lavoro […]”) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consorzio, in base alla documentazione in atti non risultano essere state effettuate; c. all’omessa notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) del Codice”.

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Ancora sul certificato di assicurazione virtuale, per quanto ci dice la circolare del 11 febbraio 2016.

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Lo scorso 8 febbraio abbiamo pubblicato un provvedimento IVASS che sollevava la questione del rapporto tra l’articolo180 del codice della strada e la dematerializzazione (anche) del certificato di assicurazione.

Con circolare 300/A/l001/16/101/3/3/9 del 11/02/2016, il Ministero dell’interno ha preso posizione in merito, a beneficio degli operatori addetti ai servizi di Polizia Stradale.

Questo ci fa piacere.

Orbene, nel contesto di una circolare molto variegata per temi e contenuti, il ministero così tratta la questione in esame: ” Sempre in ordine all’accertamento della copertura assicurativa, si coglie l’occasione per riferire che, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, l’IVASS -l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – ha modificato l’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, relativo alle modalità di trasmissione della documentazione assicurativa, per cui, nel caso di stipulazione, a distanza, di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avverrà su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, anche tramite posta elettronica. L’eventuale invio del certificato assicurativo solo tramite posta elettronica avrà come conseguenza che, in sede di controllo su strada, gli interessati non potranno più esibire il certificato in originale, in formato cartaceo, così come prescritto dall’art. 180, comma 1, lettera d),C.d.S. A tal riguardo si fa riserva di fornire direttive dopo gli opportuni chiarimenti con l’IV ASS”.

Il tenore della conclusione di questo passaggio della circolare evidenzia un certo risentimento del Ministero nei confronti dell’IVASS che, verosimilmente, ha peccato di presunzione nel variare una sua procedura che impatta sul coordinamento dei servizi di Polizia Stradale, senza consultarsi con il Ministero preposto a tale coordinamento.

In questa fase il Ministero non ha detto: “non sanzionate chi vi esibisce la stampa di un certificato di assicurazione conseguente ad un contratto on line”. Tuttavia è evidente che l’impatto della notizia sulla validità di una eventuale sanzione accertata in capo a chi circoli con la mera stampa del file digitale è potentissimo. Sanzionare sarebbe, in altri termini, assurdo.

Nel frattempo che il Ministero si chiarisca con l’IVASS, noi attendiamo fiduciosi ed operiamo secondo buon senso.

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Il Consiglio di Stato sulla maggiorazione semestrale delle sanzioni amministrative.

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“Ai sensi dell’art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 (Depenalizzazione) la somma dovuta a titolo di sanzionepecuniaria amministrativa è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in il ruolo è trasmesso all’esattore”.

Con queso inciso riprendiamo un tema trattato, nei giorni scorsi, da Michele Orlando che segnalava un’interessante sentenza della cassazione sul punto; tuttavia, quanto sopra, è frutto delle parole del Consiglio di Stato Sez. VI, 28/01/2016, n. 289.

Certo,non si tratta di pochi spiccioli…. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, con provvedimento n. 16404 del 25 gennaio 2007, notificato nel mese di febbraio 2007, irrogava alla J.I. s.p.a. la sanzione pecuniaria di Euro 1.134.000,00 – per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza con altre quattro imprese… “. La questione ha attraversato due giudizi innanzi al G.A. che hanno rideterminato la sanzione a ribasso (prima Euro 486.000,00; poi Euro 777.600,00) ha assunto rilevanza, rispetto alla tematica dell’articolo 27 della L.689/1981, in ragione della tempistica di versamento della residua somma di Euro 291.600,00 che costituivano la differenza tra la prima rideterminazione della sanzione e la seconda. In altri termini, si riteneva che l’obbligato dovesse pagare gli interessi del “decimo per semestre”, con decorrenza dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione iniziale, ciò senza dar conto del ruolo dei giudizi che si erano frapposti, nella fase intermedia alla doverosità del pagamento.

“secondo la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, la maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 ha natura di una sanzione aggiuntiva, irrogabile in presenza di un grave ritardo nell’adempimento, identificato dal legislatore in ogni semestre a decorrere dal momento di esigibilità della sanzione principale, sicché il presupposto oggettivo per l’applicabilità di detta sanzione aggiuntiva è costituito dall’esigibilità della sanzione principale e dal ritardo ultrasemestrale; la natura sanzionatoria della maggiorazione richiede, altresì, la sussistenza dell’elemento soggettivo, costituito dalla imputabilità e riprovevolezza del ritardo nel pagamento della sanzione principale; l’obbligazione al pagamento della sanzione principale poteva ritenersi esigibile solo all’esito della rideterminazione definitiva della sanzione in sede giudiziale, … con la conseguenza che difettavano sia gli elementi oggettivi dell’esigibilità e del ritardo nell’adempimento, sia gli elementi soggettivi dell’imputabilità e della colpevolezza; in linea generale, in caso di rideterminazione della sanzione principale in esito al giudizio amministrativo, la maggiorazione della sanzione non può in ragione del ritardo nel pagamento essere ancorata all’originario provvedimento determinativo della sanzione ed al termine ivi previsto, essendo tale provvedimento sostituito dal successivo atto di rideterminazione della sanzione in ottemperanza all’ordine giudiziale, dalla cui adozione decorre un nuovo termine per il relativo pagamento, “né la valenza del principio può essere messa in dubbio per il fatto che l’atto rideterminativo della sanzione sia direttamente adottato dall’autorità giurisdizionale, che per legge è l’ordinario titolare del relativo potere e che solo laddove riscontri ragioni di particolare complessità di calcolo, si limita a fissarne i criteri, delegandone la concreto attuazione all’AGCM” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza)”.

Insomma, non pochi spiccioli di interessi, ma nemmeno era giusto chiederli per come ha insistito l’amministrazione opposta.

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Le ordinanze del sindaco e la loro ricorrente illegittimità.

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Il TAR Salerno (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13/01/2016, n. 11) ci ricorda che “La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento (art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”.

Con sentenza di pari data, il TAR di Pescara ( T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 13/01/2016, n. 9) evidenzia che: “Un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente richiede una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari)”.

Nulla di nuovo, per la giurisprudenza amministrativa, se non il fatto che, del potere di ordinanza sindacale, si fa un uso eccessivo e, sovente, illegittimo.

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Omicidio colposo stradale; la posizione del tribunale di Firenze sull’investimento di pedone.

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In tema di circolazione stradale, la semplice presenza dei pedoni in prossimità dell’attraversamento pedonale, impone al conducente dell’autovettura di dar loro la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, sia per quanto prescritto dal Codice della Strada, sia per la generale regola di prudenza che rende assolutamente prevedibile l’eventualità che una persona che si trova in corrispondenza delle strisce pedonali le attraversi, con conseguente obbligo del conducente di non procedere prima di aver accertato tale eventualità. Pertanto, deve ritenersi colpevole, a titolo di colpa, del reato di omicidio colposo il soggetto che, violando le norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 190 e 191 C.d.S., cagioni la morte di un altro soggetto.

Con queste parole il Tribunale di Firenze, con la sentenza del, 18/01/2016, ha condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione).

Il perché di una pena così contenuta è da ascriversi forse alla seguente circostanza: “Il comportamento collaborativo da lui tenuto dopo il sinistro e l’avvenuto integrale risarcimento del danno subito dalle persone offese (comprovato dalla documentazione oggi prodotta) consentono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che possono essere valutate come equivalenti alla aggravante ad effetto speciale di cui all’art.589 comma 2 c.p.”

Un contributo di riflessione sul tema del DDL “omicidio stradale”.

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Le sanzioni accessorie per la “guida senza patente”; gli eccessi della circolare del 5 febbraio.

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Con il mio intervento di sabato 6 febbraio, ho plaudito al coraggio della circolare del ministero dell’interno del 5 febbraio. Questo plauso mantengo in relazione alla tempestività ed al coraggio di sterzare il trattamento della norma depenalizzata che sintetizziamo nella locuzione “guida senza patente”, verso il sistema sanzionatorio del codice della strada.

Tuttavia, quando il ministero scende a trattare dettagli particolari, forse perde la sua lucidità.

Mi riferisco alla particolare disciplina, nella circolare, delle sanzioni accessorie.

            Alla violazione contemplata dai primi due periodi del comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada, consegue, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria emergente dalla depenalizzazione, anche “la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi” (comma 17). “Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo… si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi”.

            Per il fermo amministrativo si applicano le indicazioni della circolare 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014; pertanto il veicolo, possibilmente, va affidato in custodia al proprietario o allo stesso trasgressore (con le eccezioni procedurale previste per ciclomotori e motocicli), ma mai va fatto condurre a questi presso il luogo di custodia designato.

            La circolare del 5 febbraio 2016, prot. 300/A/852/16/109/33/1, puntualizza che la disciplina applicabile al caso di specie è quella dell’articolo 214 CdS e che nel verbale di affidamento deve essere chiaramente osteso il divieto di conduzione del veicolo sottoposto a fermo, nel luogo di custodia, per il trasgressore.

            La circolare si preoccupa anche del caso in cui non sia possibile procedere al fermo amministrativo; si tratta di una casistica difficilmente riscontrabile nella pratica ma pur non da escludere in radice. In questo caso, ci viene rammentato che il pagamento in misura ridotta entro i 5 giorni non sarebbe più ammesso, dato che ricorrerebbe la sanzione della sospensione della patente (diversa) eventualmente posseduta dal trasgressore.

            L’inciso di chiusura del primo periodo del comma 17 dell’articolo 116 del codice prevede che: “in caso di recidiva delle violazioni, (qui si sottintende: “si applica”) la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.”

            Ovviamente, in relazione al meccanismo già descritto precedentemente, per “recidiva” si deve intendere “reiterazione”. Se così non si ragionasse dovremmo immediatamente trarre la conclusione che la parte della norma appena sopra trascritta, è da ritenersi non più applicabile.

            La conseguenza piana di tale conclusione porta ad un teorema di assoluta semplicità:

  • se vi è reiterazione della condotta illecita, tale da far transitare nel diritto penale la fattispecie, la sanzione accessoria è della confisca, con l’effetto di determinare la necessità che gli addetti all’accertamento delle violazioni applichino il sequestro amministrativo di cui all’articolo 224 ter del codice della strada;
  • se la ripetizione dell’illecito non porta, alla più grave fattispecie, di rilievo penale, non verificandosi l’effetto della reiterazione (nel senso tecnicamente inteso), la sanzione accessoria dovrebbe restare quella del fermo amministrativo e non già quella della confisca.

            Invero non può tacersi che la circolare ministeriale del 5 febbraio 2016 costringe gli addetti ai servizi di polizia stradale a ragionare in maniera diversa e, a mio modo di vedere, errata.

            La circolare reputa che la parola “recidiva” contenuta nel comma 17 della norma in esame non possa essere considerata come “reiterazione”, dovendo essa essere intesa come “mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito”. Assume così rilevanza (in base al ragionamento portato dalla circolare) la differenza tra condotte di reiterazione che rendono penalmente rilevante la seconda condotta illecita di “guida senza patente” (es.: reiterazione nel biennio) e condotte di reiterazione che si traducono in una mera rinnovazione della condotta illecita che non procura trasposizione della punizione in sede penale (es.: reiterazione oltre il biennio; annullamento della prima violazione contestata; pagamento in misura ridotta della prima violazione contestata, etc.).

            Da tale ricostruzione dovrebbero derivare, sempre secondo quanto scrive il ministero, effetti diversificati sul piano delle sanzioni accessorie che, porterebbero ad applicare la sanzione accessoria della confisca anche al caso in cui non sussistesse la rilevanza penale della condotta reiterata.

            Invero, il ragionamento ministeriale, in questo passaggio, ci convince poco, per difetto di opportuno approfondimento giuridico del tema trattato e per le implicazioni complesse che deriveranno, in sede applicativa, specie in caso di proposizione di giudizi di opposizione alla sanzione accessoria.

Questa, tuttavia, resta solo la mia modestissima opinione.

Pino Napolitano

circolare Min Interno 5 febbraio 2016 depenalizzazione guida senza patente

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Assicurazione dematerializzazione e dubbi…. Il certificato … l’articolo 180 …. Documento analogico o stampa di documento digitale?

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Non v’è più dubbio in ordine al fatto che il contrassegno assicurativo, nella versione analogica conosciuta da ciascun automobilista fin dall’inizio degli anni settanta del secolo scorso, sia sparito dal novero dei documenti da portare a seguito (rectius: da esporre) durante la circolazione alla guida di veicoli. Sebbene il metodo seguito dal Legislatore del 2015 abbia peccato per il sol fatto di aver lasciato “tal quale era” il testo dell’articolo 181, non vi son dubbi che detta norma sia stata disapplicata dalla disciplina oggi corrente e quindi essa si può dire “passata alla storia”.

Di contro, l’articolo 180 del codice della strada persiste nell’affermare che: “Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: … d) il certificato di assicurazione obbligatoria”. Possiamo dire disapplicata anche questa previsione? La risposta è sicuramente negativa; il conducente deve tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione dietro comminatoria delle sanzioni di cui all’art. 180 CdS.

Questa certezza si infrange tuttavia quando l’IVASS (autorità indipendente) facendo valere la sua posizione di indipendenza, nel dicembre 2015 cambia le regole per le compagnie assicurative e mette in moto un diverso processo di trasmissione, tra assicuratore ed assicurato, del certificato in parola. In buona sostanza, è diritto dell’assicurato e dell’assicuratore scambiarsi un certificato via mail in forma digitale. Persiste l’obbligo di spedizione cartacea solo per la “carta verde”, ma questa è storia diversa. Così, l’automobilista che abbia contratto un rapporto assicurativo on line, nell’accettare la sequela di condizioni poste dalla compagnia prescelta, accetta –di norma- anche la ricezione del certificato assicurativo in forma digitale. Di questo, se ne avrà la volontà, farà una stampa e lo porterà seco a bordo del veicolo.

Cosa farà, in questo caso, il malcapitato agente di polizia stradale? Sanzionerà l’altrettanto malcapitato automobilista che, in buona fede, ha seguito le indicazioni della compagnia assicurativa? Speriamo che non lo faccia…… Tuttavia, ove lo facesse, anche l’agente di polizia stradale non potrebbe dirsi in colpa … in fondo qualche dubbio anche questo uomo con la divisa può averlo in un contesto di norme così infelici.

Infelicità normativa portata dal fatto che la norma che ammette alla dematerializzaizone anche del certificato è un banale regolamento ISVAP (viene cambiato il comma 5 dell’articolo 10 del Reg. 34 approvato il 19 marzo 2010). Troppo poco per la polizia che controlla, fin troppo per la prova della responsabilità incolpevole dell’automobilista attinto da un’eventuale sanzione.

Buona lettura del provvedimento allegato.

Pino Napolitano

Provvedimento n.41 del 22 dicembre 2015

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Il Ministero detta le regole per la pratica gestione su strada della depenalizzata “guida senza patente”.

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Attendevamo che il Ministero dell’interno ostendesse il “verbo e –con buono stile giuridico e grammaticale- è arrivata la circolare prot.300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 a chiarire, tempestivamente, come applicare la sanzione depenalizza per le fattispecie di “guida senza patente”.

Innanzitutto muoviamo dalla tematica complessa che avevano segnalato con il nostro scritto dello scorso 2 febbraio; il dilemma era: si applica, per la depenalizzata “guida senza patente” il sistema sanzionatorio della L.689/1981 o quello del Codice della strada?

Sebbene la lettera del D.Lgs n°8/2016 deponesse in senso chiaramente favorevole alla L.689/1981, per fortuna il Ministero dell’interno ha trovato il coraggio di rendere la norma contenuta nel codice della strada, anomala rispetto alla intera traccia della depenalizzazione e coerente con la codificazione resa con D.Lgs n°285/1992. Senza andare troppo per il sottile, il Ministero, con la circolare menzionata, valorizza l’inciso “in quanto applicabili” contenuto nell’articolo 6 del D.Lgs n°8/2016 e conclude affermando che il Legislatore della depenalizzazione abbia lasciato ad intendere che “ove, come nel caso del codice della strada, siano previsti riti e procedure speciali diversi , questi ultimi prevalgano sulle disposizioni della Legge n°689/1981”. Una conclusione imperfetta, sul piano delle valutazione giuridiche ma assolutamente apprezzabile e meritevole di plauso in ragione delle complesse implicazioni negative che avrebbero potuto impingere il sistema sanzionatorio del codice della strada, nel suo complesso, laddove il Ministero avesse optato per una diversa soluzione. Ne resterà, probabilmente, deluso il Governo, atteso che grande era stato l’investimento mediatico sulla maggiore severità della norma depenalizzata rispetto alla preveniente sanzione penale. La soluzione prospettata dalla circolare rende coerente con l’intero impianto codicistico stradale la sanzione amministrativa depenalizzata considerata dalla prima parte del comma 15 dell’articolo 116 del D.Lgs n°285/1992 e questo può essere solo un bene.

Nella pratica:

  1. Alla contestazione della violazione si procederà utilizzando i comuni modelli di verbali utili agli accertamenti a tutte le violazioni al D.Lgs n°285/1992.
  2. Il Pagamento in Misura Minima della violazione (Euro 5.000) resta sempre ammesso entro i sessanta giorni dalla contestazione o notificazione;
  3. Il Pagamento in Misura Ridotta della violazione (Euro 3.500) resta sempre ammesso entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, salvo che –per motivi rarissimi (es. art.214 comma 1 bis C.d.S)- non possa essere disposto il fermo amministrativo del veicolo (stessa eccezione corre per l’ipotesi correlata di cui all’art. 124 comma 4 C.d.S., ciò in ragione di quanto previsto dall’articolo 202 comma 3 bis C.d.S).
  4. Il ricorso avverso il verbale è ammesso innanzi al GdP entro 30 giorni e –alternativamente- entro 60 giorni innanzi al prefetto. In caso di rigetto del ricorso da parte del prefetto, questi determinerà, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale (10.000 Euro).
  5. In caso di mancata proposizione di ricorso e di mancato P.M.M. o P.M.R. decorsi il più lungo termine previsto dalla legge per oblare (60 giorni) il verbale potrà essere iscritto a ruolo per una somma (costituendo titolo esecutivo) pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (15.000 Euro) e per le spese di procedimento.
  6. Nessuna norma esclude la possibilità che il trasgressore, ricorrendone le condizioni (art. 202 bis C.d.S.), chieda la rateazione del pagamento, fino ad un massimo di 24 rate.

La circolare, molto completa ed articolata, continua tracciando altri argomenti di interesse, dalle casistiche che ricadono nella formulazione “guida senza patente” alle tematiche della reiterazione, alla applicabilità delle sanzioni accessorie ed altro.

Per adesso, comunque, ci si ferma qui.

E’ importante diffondere la conoscenza di questa rilevante presa di posizione, sicuramente utile agli operatori.

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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TraspoDay 2016….. con gli autotrasportatori … per la sicurezza stradale.

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VENERDI’ 18 MARZO

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Guida senza patente: come sanzioneremo tra quattro giorni?

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Oggi è il 2 febbraio; il 6 febbraio entrerà in vigore il D.Lgs n°8/2016 che, tra le molte altre cose, ha depenalizzato la guida senza patente. Mai come in questi giorni si avverte la necessità di una bella circolare ministeriale che, in un modo o nell’altro, tolga gli addetti all’accertamento delle violazioni dal grave imbarazzo di decidere se la sanzione amministrativa pecuniaria da accertare dovrà seguire il procedimento della L.689/1981 o quella del titolo VI del codice della strada.

Riepilogo il problema:

Vi sono dubbi sul se la nuova sanzione amministrativa prevista per chi “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici” dovrà seguire il sistema sanzionatorio ortodosso della L.24 novembre 1981 n°689, oppure se –in relazione all’inserimento nel codice della strada- essa dovrà seguire il diverso sistema sanzionatorio contemplato dal titolo VI del D.lgs 30 aprile 1992 n°285.

Secondo una prima interpretazione, sebbene la norma depenalizzata resti collocata nel contesto del codice della strada, ad essa dovrà applicarsi integralmente -e senza deroga alcuna- il sistema sanzionatorio di cui alla L.24 novembre 1981 n°689; milita in favore di tale interpretazione la previsione dell’articolo 6 decreto di depenalizzazione che può leggersi come eccezione di specie alla norma di cui all’articolo 194 del codice della strada e che assolve all’esigenza di garantire un tratto unificante a tutte le norme trasformate per effetto del meccanismo di “depenalizzazione cieca”. Una simile opzione consentirebbe di conservare un trattamento punitivo più rigoroso nei confronti della condotta in esame, atteso che, per effetto del meccanismo previsto dall’articolo 16 della Legge n°689/1981 la somma da pagare per l’oblazione amministrativa dell’illecito sarebbe da ragguagliarsi ad Euro 10.000, quindi ad un importo ben più considerevole ed afflittivo di quanto la norma penale preesistente non facesse. Inoltre la conservazione nell’alveo del sistema “puro” della Legge basilare del 1981 recante le “modifiche al sistema penale”, escluderebbe la possibilità di proposizione diretta del ricorso giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione e determinerebbe -tra le altre cose (non si dimentichi la rateazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 202 bis del codice della strada, etc.)- che l’eventuale doglianza innanzi all’autorità amministrativa debba essere gestita nei termini e con la forma degli scritti difensivi, in luogo della tempistica del ricorso al prefetto di cui agli articoli 203 e 204 del codice della strada.

Secondo una diversa linea ermeneutica, la previsione dell’articolo 6 del Decreto di depenalizzazione dovrebbe essere cedevole rispetto alla sistematica giuridica complessiva recata dal D.Lgs n°285/1992, giustificandosi ciò in base alla clausola di compatibilità riportata dal menzionato articolo 6; si potrebbe, pertanto, intendere la locuzione “in quanto applicabili” come una sorta di clausola elastica idonea a favorire lo scivolamento di ciascuna delle norme depenalizzate nel 2016 nei sistemi sanzionatori speciali eventualmente presenti negli apparati normativi cui esse distintamente afferiscano. Ovviamente, accedendo a questa seconda interpretazione, cambierebbe sia l’importo del pagamento in misura ridotta in senso ben più favorevole al trasgressore, che l’intero impianto dei mezzi di tutela avverso il verbale di accertamento della violazione, arrivando addirittura a trasfigurare la stessa natura giuridica di quest’ultimo, facendolo transitare dall’area degli atti non definitivi, a quella degli atti autoritativi automaticamente esecutòri (con facoltà di avvalersi della rateazione nel pagamento della sanzione portata dal verbale stesso, senza necessità di attendere la formazione dell’ordinanza-ingiunzione). Una simile interpretazione avrebbe sicuramente il merito di rendere meno irragionevole il metro di raccordo tra pena patita prima della depenalizzazione e sanzione da sopportare dopo l’avvento della stessa, in relazione alla medesima condotta, mettendo così la norma al riparo da possibili eccezioni di illegittimità costituzionale. Dall’altro canto, se passasse tale linea ermeneutica, non v’è dubbio che il Governo resterebbe fortemente criticato da quanti già non vedono di buon occhio la depenalizzazione delle gravi condotte di violazione alle norme di circolazione stradale; critiche rispetto alle quali la particolare afflittività portata dalla prima delle due interpretazioni sommariamente rappresentate in questo capo, sarebbe un validissimo argomento di contrasto, atteso che l’esposizione al pagamento di una somma di diecimila euro si presenta come una buon deterrente, rispetto ai circa tremila che si pagavano per l’oblazione penale. Dai lavori preparatori non è dato, invero, comprendere quale delle due prospettate interpretazioni possa paventarsi.

Per risolvere questo grave dubbio interpretativo è lecito attendersi, una circolare ministeriale chiarificatrice. Speriamo che da qui a tre giorni la circolare arrivi…… diversamente i panni di chi dovrà accertare la violazione saranno molto scomodi……

ATTENDIAMO FIDUCIOSI

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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Depenalizzazione : norme di riordino del settore termale.

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Depenalizzazione: norme di riordino del settore termale.

Legge 24/10/2000 n. 323

Articolo 14 comma 3

Comma 4

 

 

Riordino del settore termale

.1. L’autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

 

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

 

3. L’erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

 

 

 

 

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 50.000

Molti dei lettori si chiederanno il motivo per cui si pone l’attenzione ad una norma che riguarda il riordino del settore termale e che si preoccupa di sanzionare l’abusiva pubblicità degli stabilimenti termali o l’erogazione, da parte di centri estetici, di prestazioni proprie dei centri termali autorizzati.

La risposta alla domanda è la seguente: si tratta di una delle tante norme oggetto della depenalizzazione che è entrata in vigore con il D.Lgs n° 8/2016.

Certo, non è la norma più interessante, tra le tante che saranno depenalizzate, ma essa dimostra quanto sia esteso e vario il campo di azione della nuova depenalizzazione.

Per saperne di più, specie con riguardo alla imminente depenalizzazione della “guida senza patente”, il Convegno di Napoli del 29 e 30 gennaio prossimi può essere una buona occasione.

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DDL omicidio stradale: si torna al Senato.

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DDL omicidio stradale, si torna al Senato…. e speriamo sia la volta buona!

La Camera ha approvato il disegno di legge sull’omicidio stradale, ma il testo dovrà tornare al Senato per un “incidente” d’Aula che ha visto il governo andare sotto su un emendamento di Forza Italia: una modifica che fa così slittare il via libera definitivo, che in teoria era previsto per il 21 gennaio.

L’emendamento prevede che “il conducente che si fermi e occorrendo presti assistenza a coloro che hanno subito danno alla persona, mettendosi direttamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.

Gli addetti ai lavori si staranno chiedendo: qual è la novità? Si tratta del testo del comma 8 del vigente articolo 189 del codice della strada!

Tuttavia, per chi non abbia seguito l’andamento dei lavori parlamentari non sarà noto che nel testo approvato dal Senato lo scorso dicembre, su maxi emendamento del Governo, era stata aggiunta la previsione di abrogazione di questa norma di procedura.

Ci auguriamo che, tornato al Senato, il testo del DDL sull’omicidio stradale, non sia nuovamente emendato dalla maggioranza, ferita dallo “scherzo” subito in gennaio alla Camera. Peraltro, non va dimenticato che alla base della riuscita dello “scherzo” non solo ha pesato il lavoro dell’opposizione, ma anche la scarsa compattezza della maggioranza.

A Napoli, nel pomeriggio del 29 gennaio, si parlerà anche di questo.

foto capo d'orlando 2

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DDL omicidio stradale (22 gennaio 2016)

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CONVEGNO: GIURIDICAMENTE II EDIZIONE NAPOLI 29 E 30 GENNAIO 2016

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CONVEGNO: GIURIDICAMENTE II EDIZIONE NAPOLI 29 E 30 GENNAIO 2016

locandina Convegno napoli 29 30 gennaio 2016

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Atti contrari alla pubblica decenza, depenalizzazione e contrasto alla prostituzione stradale.

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Il pomeriggio del 29 gennaio, a Napoli, ci incontreremo per parlare di depenalizzazione, in attesa della pubblicazione in G.U. del testo dello schema di Decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 15 gennaio 2016.

L’occasione resta comunque propizia per lanciare qualche sasso nello stagno della discussione.

L’argomento scelto è: Atti contrari alla pubblica decenza, depenalizzazione e contrasto alla prostituzione stradale.

Questa è la norma

CODICE PENALE

(Testo oggi vigente)

CODICE PENALE

(Testo vigente risultante dalla depenalizzazione)

Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia

Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 726

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 10 a euro 206.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

 La giurisprudenza penale ha , sovente (Cass. pen. Sez. III, 03/05/2011, n. 23083) ritenuto che “Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito”. Sebbene ci siano sentenze di avviso contrario, è evidente che la depenalizzazione della norma in esame susciterà la nuova accensione di desideri punitivi aggravati, per quei sindaci che già contrastano il fenomeno della prostituzione su strada, con mostra spudorata della mercanzia, utilizzando i soli e poco mordaci strumenti delle ordinanze e regolamenti comunali.

Ne deriverà un nuovo caos, alla luce del principio di specialità.

Ma sarà tutto da vedersi; per ora attendiamo che lo schema di DDL diventi almeno Legge.

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GIURIDICAMENTE II EDIZIONE CAMPANA. Napoli, Maschio Angioino, 29 & 30 gennaio.

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locandina Convegno napoli 29 30 gennaio 2016

PRESTIGIOSA MATTINA DI CONVEGNO LA MATTINA DEL 29 GENNAIO.

Sicurezza Urbana, Riorganizzazione delle Forze di Polizia, Comuni, Regioni e Stato a confronto per verificare le linee di sviluppo delle strategie comuni per garantire migliori livelli di sicurezza per i cittadini.

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INTERESSANTE SEMINARIO POMERIDIANO IL 29 GENNAIO

Omicidio stradale e depenalizzazione. Come cambia il modo di lavorare sulla strada per gli addetti ai servizi di polizia stradale.

INTERESSANTE SEMINARIO MATTUTINO IL 30 GENNAIO.

Commercio, sviluppo del territorio, ambiente e tutela del consumatore e del territorio.

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Depenalizzazione e scoperte di protezione civile.

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Cercando di orientarmi nella materia toccata dalla depenalizzazione annunciata dai media qualche giorno fa, nel mentre ancora manca qualsivoglia provvedimento ufficiale, mi sono curiosamente imbattuto in una norma (art. 15 DL 39/2009): ” Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

Quindi, ho scoperto che L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, e’ esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti e che costituisce DELITTO punito con la sola pena della multa, l’uso –anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali- del logo, stemma, emblema, denominazioni e  ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.

Insomma, io volevo parlare della depenalizzazione e riferire ai lettori che questa norma, presto, sarà depenalizzata, sebbene l’effetto punitivo sarà più gravoso dell’originaria fattispecie penale, atteso che la sanzione sarà compresa tra i 5.000 Euro ed i 10.000 Euro (PMR 3.333).

Nel farlo, come d’uso per questa rivista, avrei voluto mettere anche una piccola immagine di richiamo, ma riteniamo prudente non rischiare di essere denunciati in fase di estinzione della storia penale di una norma che, questo ci sentiamo liberi di dirlo, esprime l’assurdo della legislazione italiana.

Forse, più che depenalizzata, avrebbero potuto abrogarla, ma questa è una storia diversa.

Comunque sia, godetevi l’immagine di richiamo alla protezione civile…. non mi pare che i “Simpson” siano oggetto di protezione normativa (diversa dalle leggi sul copyright che rispettiamo, avendo verificato che trattasi di immagine linea sul web)

protezione civile

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Attualità e professionalità: Giuridicamente II edizione e Diritto in Comune. Va in scena la “depenalizzazione”.

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Per quanti avranno avuto occasione di leggere il programma generico, per capi, della manifestazione del 29 e del 30 gennaio 2016, avrà forse colto che, già da un mese a questa parte, nel pomeriggio del venerdì 29 era prevista la trattazione di un tema: “la depenalizzazione”.

Ebbene, non si trattava di un tema lanciato lì, per caso, ma si trattava di una precisa scelta scientifica: arrivare a parlare, per primi, con piena competenza sull’argomento, di quello che, forse si sarebbe verificato nel mese di gennaio 2016.

Oggi i media rilanciano la notizia della “depenalizzazione” approvata ieri in Consiglio dei Ministri; notizie atecniche, frammentarie, confuse…..

Il venerdì 29 pomeriggio, per chi abbia interesse sincero a capire qualcosa della novella, ANVU e P.A.sSiamo sono in grado di offrire garanzie culturali certificate.

In quella occasione sarà distribuito il numero speciale depenalizzazione della rivista “Diritto in Comune”; una rassegna dedicata alla novità legislativa dell’anno, con ampie retrospettive e valutazione giuridiche sull’impatto della legislazione sulle attuali politiche di contrasto agli illeciti.

FATECI UN PENSIERINO ED AFFRETTATEVI…. NON ABBIAMO MOLTO SPAZIO.

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Province e PTPC (riordino Enti Locali e prevenzione della corruzione)

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In considerazione del processo di riordino in atto delle Province, a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, A.NA.C., con l’accordo di U.P.I., ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni in merito alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018.

Il PTPC 2016-2018 delle province dovrà necessariamente contenere misure di prevenzione della corruzione con riguardo alle funzioni fondamentali individuate ai commi 85 e 88 della legge n. 56/2014.
Per quanto riguarda le rimanenti funzioni, se trasferite ad altro ente unitamente a risorse finanziarie e personale con data certa entro il 2016, sarà compito degli enti subentranti, dal momento dell’effettivo trasferimento, individuare nei propri PTPC le misure di prevenzione della corruzione relative a dette funzioni. Ciò allo scopo di evitare adempimenti meramente temporanei e agevolare la riorganizzazione in corso.
Diversamente, nel caso in cui non sia ancora stata stabilita la decorrenza del trasferimento, le funzioni e le relative attività sono considerate all’interno dei PTPC delle Province al fine della individuazione delle misure anticorruzione.

Le funzioni delegate dalle Regioni alle Province, in quanto direttamente esercitate da queste ultime, sono oggetto della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione delle Province stesse.
Nei PTPC è necessario che le Province diano conto del processo di riorganizzazione, delle funzioni trasferite o che non saranno comunque più esercitate e dei profili temporali del trasferimento.

Le precisazioni contenute nei Piani in merito al riordino in corso sono necessarie per consentire all’Autorità di svolgere correttamente i propri compiti di vigilanza in materia.

Qui il documento ANAC

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Quesito: intersezione e ripetizione del segnale.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: Buongiorno, con la presente intendo chiedere delucidazioni sulla corretta interpretazione della disposizione in oggetto, secondo la quale “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione”. Detto obbligo sussiste anche nel caso di intersezione con strada chiusa?
Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Risposta: L’articolo 104 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il quale, al comma 2, dispone che lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.

L’articolo 3 del codice definisce l’intersezione (a raso, come quella che attiene, si presume, al caso in esame)  come “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse”. L’articolo 2 del codice, al comma 1 stabilisce che: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

La risposta al quesito dipende esattamente dalla corretta qualificazione della dedotta “strada chiusa”, ovvero della riconoscibilità di essa come area di circolazione pubblica o meno.

Se si tratti di accesso (sono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico) v’è da dire che a norma dell’art. 44 del Reg.Es. “valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del codice”. Tuttavia gli accessi devono essere sempre autorizzati,anche se preesistenti alla strada o all’entrata in vigore del D.lgs n°285/1992.

Pertanto, alla luce delle poche informazioni sul caso di specie, si può solo specificare, con salvezza di approfondimenti, che se un accesso è chiusa sul fondo (in un punto non avvistatile dalla strada), esso appare idoneo a generare una intersezione utile a determinare l’imposizione della rinnovazione della prescrizione o del divieto. Di contro, se la chiusura è evidente (sbarra, cancello, passo carrabile, etc) ed è chiaramente avvistabile da chi marci lungo la strada interessata dalla prescrizione, la segnaletica non dovrebbe essere ripetuta.

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Strada, manutenzione, diritti soggettivi ed interessi legittimi.

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L’inosservanza da parte della P.A. nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al Giudice Ordinario, sia quanto tenda ad conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, bemsì un’attività materiale soggetta al rispetto del principio del neminem ledere.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza, 30-11-2015, n. 5399 ha così evidenziato che: ” Come precisato dalla giurisprudenza l’interesse di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche, non è tutelabile né in via amministrativa, né in sede giurisdizionale, fatti salvi gli eventuali casi di azione popolare (che non ricorrono nel casi di specie), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla pubblica amministrazione per il vantaggio della collettività nella sua interezza, non soggettivizzata. Detto interesse pertanto non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell’area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773). Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla diffida degli appellanti tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria della strada in questione anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell’amministrazione; ugualmente l’obbligo di provvedere nel senso invocato dagli appellanti non può scaturire dal fatto che nel passato l’amministrazione abbia effettivamente provveduto alla manutenzione della strada. L’obbligo di provvedere, infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, deve trovare fondamento in un’apposita previsione legislativa ovvero nei principi generali ovvero nella peculiarità del caso di specie e ad esso deve comunque corrispondere una posizione qualificata e differenziata del singolo cittadino richiedente, ipotesi tutte che non ricorrono nel caso di specie (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; 25 febbraio 2014, n. 884; sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2545)”.

Qualora dall’inosservanza dell’obbligo di diligente manutenzione di un bene pubblico, nel caso di specie, della strada, derivi la violazione di un diritto soggettivo perfetto e/o un danno (di natura patrimoniale), l’interessato può adire direttamente l’autorità giudiziaria competente “… deducendo il rapporto, esclusivamente bilaterale, instauratosi con l’amministrazione che sia venuta meno, a cagione della condotta colposamente omissiva ad essa ipoteticamente ascrivibile, ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica di terzi” (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773).

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Abrogazione del reato di clandestinità e demagogia.

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Fin da quando nel 2011 fu introdotto l’articolo 10 bis (rubricato alla voce: “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”) nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs 286/2008) si registrò un unanime coro di commenti negativi su una norma che si palesava per tutti come inutile, se non addirittura controproducente.

In fondo l’articolo 10 bis punisce, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del testo unico o dell’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Pene che, come è noto, non spaventano nessuno e men che mai chi arriva, disperato e senza serie possibilità di essere identificato, sulle nostre coste.

Oggi infiamma la polemica giornalistica sulla opportunità o meno di mantenere questa norma in piedi e ciò accade sull’onda emozionale dei fatti (ancora tutti da capire) della notte di capodanno di Colonia. Fatti che potrebbero essere gravissimi, ma che certo non sarebbero arginati dalla conservazione di una norma qual’è quella posta dal menzionato articolo 10 bis.

Il Parlamento, con la Legge Delega n°64/2014 trovò il coraggio di guardare in faccia la realtà, delegando il Governo -tra l’altro- ad “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia”.

Sulla base di una delega tanto precisa, ll Governo, nella ultima versione messa a punto nel percorso di elaborazione del precipuo Decreto Legislativo elabora il seguente testo: “Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo10-bis è abrogato; b)  all’articolo 13, comma 3-septies sono soppresse le seguenti parole: «all’articolo 10 bis o»; c)  all’articolo 13, comma 5, il quarto periodo è soppresso; d)  all’articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso; e)  all’articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis» sono soppresse. f)  All’articolo 16, comma 1 bis, sono soppresse le seguenti parole: «all’articolo 10 bis o» All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera s-bis) è soppressa”.

Nulla di strano né di atipico, quindi.

Tuttavia la demagogia resta un ostacolo per ogni riforma.

In questi giorni un ex ministro dell’interno ha tuonato contro questa ipotesi affermando: “prepariamoci all’invasione“!!!!

Se le invasioni si potessero fermare con la minaccia di una mera ammenda, sarebbe bastato veramente poco nella storia universale ai ricchi imperi dell’antichità, per resistere alle invasioni….

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Controllo automatico sovraccarico veicoli…. altre novità dalla legge di stabilità.

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Nei giorni scorsi abbiamo commentato le modifiche all’articolo 201 del codice della strada, con riguardo alla possibilità di omologare strumenti automatici di sanzionamento delle violazioni in materia di revisione e di assicurazione.

Non abbiamo fatto menzione, in quell’occasione, alla circostanza che, nella cordata delle norme sanzionatili in maniera automatica è entrato anche l’articolo 167 del codice della strada.

Come si potrà mai accertare, con strumenti automatici, il sovraccarico dei veicoli? La risposta è semplice: la novellazione normativa ha seguito e non preceduto l’evoluzione tecnologica.

Già dalla fine del 2011 la società autostrade era pronta con il suo overload tutor. Dopo qualche anno di test, probabilmente, il “colosso” si sarà sentito pronto ad entrare in azione, così ha chiesto allo Stato una piccola variazione utile a poter omologare lo strumento.

Nulla di inquietante o di poco trasparente: l’iniziativa economica privata, mai come in questo caso, viaggia a braccetto con l’interesse pubblico alla sicurezza stradale, quindi la mia uscita non va letta come un’accusa, ma come il mero rilievo che ci sono gruppi di interesse più forti di altri in tutte le democrazie e questo è un dato di fatto che riguarda anche l’Italia.

in Disparte la cornice socio-politica, tornando al codice della strada, sta di fatto che – nel prossimo futuro- gli autotrasportatori dovranno fare attenzione al carico del proprio veicolo, evitando il sovraccarico. Non potranno difatti più fare affidamento sulla assenza delle pattuglie della “stradale” o sulla complicità di qualche equipaggio che non sia nelle condizioni di accertare, con mezzi affidabili, l’entità del sovraccarico.

Un passo avanti, quindi, nel miglioramento della sicurezza stradale.

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Stabilità 2016 e modifica dell’articolo 103 del Codice della Strada

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Il comma 964 dell’articolo 1 dellaLegge di Stabilità, introduce, per finalità fiscali, un nuovo periodo nel corpo del comma 1 dell’articolo 103 del codice della strada.  Si tratta di un piccolissimo stralcio del D.L.L. “Atto Camera: 1512”[1], arenatosi nel suo percorso parlamentare e riunito ad altri progetti di legge simili, tutti orientati al contrasto delle frodi mediante veicoli.

Il nuovo testo del comma 1° dell’articolo 103, dopo la novella, risulta essere: “La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione all’estero, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Una modifica che, in sostanza, poco o nulla aggiunge in favore dell’esigenza di sicurezza stradale insita nella necessità di paralizzare il fenomeno della “esterovestizione” delle auto immatricolate in Italia.

Pino Napolitano

[1]“ Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero" 
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Inderogabilmente equitalia! mille e più proroghe…..

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“Inderogabilmente”! Cosa significa questa parola? Il dizionario della lingua italiana Treccani riferisce: “Avv. inderogabilménte, senza alcuna possibilità di deroga, di eccezione: un principio inderogabilmente sancito dalla legge”.

Ciò avrebbe portato a pensare che le disposizioni del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, articolo 10 comma 2 ter (già espressive di una deroga a pregressa disciplina) non avrebbero potuto subire spostamenti temporali, atteso che la norma, nella sua versione conseguente alla Legge di conversione recitava: “2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività’ di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività’ di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”.

Questa inderogabilità è stata ripetutamente derogata e trasposta al 31 dicembre 2015.

Ovvio che ci si attendesse una nuova deroga/proroga del termine.

Così, con il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2015, n. 210) all’articolo 10 comma 1 troviamo: “All’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.

Così, Equitalia, che avrebbe dovuto finire di riscuotere i tributi locali dal 1° gennaio del 2012, continuerà a farlo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2016. Sempre che la riforma venga ripresa in mano e che non intervenga una nuova proroga.

Male si è fatto ad organizzare la riscossione in via autonoma? Forse è meglio restare legati al carrozzone invece di correre da soli? Sono scelte! Sta di fatto che, ancora c’è spazio per fare ruoli, tanti ruoli, sulla cui capacità di riscossione è lecito dubitare.

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Associazionismo comunale coatto di funzioni fondamentali: milleprorogato!

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Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, è stato pubblicato nella GU n.302 del 30-12-2015 ed è oggi in vigore. Ovviamente il c.d. “milleproroghe” dovrà compiere, entro il prossimo bimestre, il suo percorso di conversione parlamentare e, pertanto, saranno lecite le attese di integrazioni e modifiche del testo dell’atto avente forza di legge, nel suo insieme considerato.

Ad ogni buon conto, per quel che riguarda il tema dell’ “associazionismo coatto” tra Enti Locali, v’è da segnalare che esso resta rinviato fin da subito, onde evitare che accada, come avvenne lo scorso anno, un corto circuito di potere tra prefetti[1] e ministro.

Così recita il comma 4 dell’articolo 4 del menzionato D.L. n°210/2015: “4. I termini di cui all’articolo   14,   comma   31-ter,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016″.

L’articolo 14 comma 31 ter del D.L. n°78/2010 sancisce: “I comuni interessati   assicurano   l’attuazione   delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27”.

Nulla da fare, quindi, anche per tutto il 2016; chi vorrà e saprà, senza coazione alcuna, darà vita ad unioni di Comuni, dovendosi prendere atto che le proroghe hanno reso fallimentare il disegno aggregativo forzoso delle piccole realtà comunali, nel segno della scarsa praticabilità di una architettura istituzionale dell’autonomia locale che muove da mere esigenze di spending review.

Pino Napolitano

[1] 31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
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Dal 1° luglio, parcometri con pagamento elettronico.

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Con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ovverosia con la Legge di Stabilità 2016 (pubblicata in GU, Serie Generale, n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore ieri 01/01/2016, tra le moltissime novità v’è anche, la questione del pagamento elettronico della somma utile alle fruizione di spazi di sosta nelle strisce blu.

E’ il comma 901 (dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016) che reca il seguente testo: “Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge 18 ottobre   2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui   al   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Nulla di urgente, né di sconvolgente, atteso che da qui a luglio, ciascun gestore di sosta a pagamento si organizzerà per rendere il servizio in conformità alla norma richiamata.

Per adesso, limitiamoci quindi a mettere in chiaro, le norme in esame:

  1. 7, comma 1, Lettera f, CdS: “Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco: …. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche sen- za custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”;
  2. art 15 DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma 4): “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Dal 2 luglio, se tenterò di pagare il parcheggio a pagamento mediante “pagobancomat” o “carta”, dovrò trovare un dispositivo idoneo a consentirmi di estinguere la mia obbligazione. Paradossalmente e comicamente, se non mi faranno pagare in questa modalità, potrò magari dolermi della multa ricevuta per il mancato pagamento?

Non è che sia così facile sfuggire alle sanzioni, ma se ci si organizza fin da subito per assicurare il servizio al cittadino come prescritto dalla normativa, certo, si eviteranno ricorsi, pretestuosi o effettivi essi siano.

Pino Napolitano

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Revisioni ed assicurazioni si, sosta irregolare o vietata no! La danza della “stabilità” nelle sanzioni stradali automatiche.

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Con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ovverosia con la Legge di Stabilità 2016 (pubblicata in GU, Serie Generale, n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore ieri 01/01/2016, tra le moltissime novità v’è anche, come già anticipato il 22 dicembre,  una piccola modifica al codice della strada.

A dispetto di quanto preannunciato con riferimento al testo provvisorio[1], è il comma 597 (dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016) che reca il seguente testo: “All’articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento». Quindi già dal prossimo lunedì, i produttori ed importatori di strumenti automatici idonei a rilevare la mancanza di copertura assicurativa o di revisione del veicolo potranno avanzare “domanda al Ministero” (o agenzia che verrà) per l’omologazione di tali strumenti. Conseguita l’omologazione il supporto tecnologico in parola potrà accertare, senza obbligo di contestazione immediata, le predette violazioni, sebbene resterà in piedi, a parere di chi scrive, con riguardo all’art. 193, la procedura speciale prevista dai commi di chiusura di tale norma. Questa innovazione legislativa conferma, pertanto, che dal domani che verrà, si potrà sanzionare “a distanza” la mancata revisione, mentre oggi, il sanzionamento di tale condotta, grazie a questi strumenti ben funzionanti ma non omologati, resta, quanto meno zoppicante o carico di forti dubbi (molto più che dubbio, secondo le chiare asserzioni ministeriali). Insomma, invece di accertare oggi violazioni di dubbia legittimità, attendiamo qualche tempo per accertare sanzioni impeccabilmente legittime in quanto coperte da espressa previsione di Legge e da future decretazioni omologative ministeriali.

Mentre si avvia a sanatoria (giustamente, ci mancherebbe!) la questione delle sanzioni automatiche alle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 (con salvezza delle distorcenti suggestioni provenienti dalla lettura del comma 1 quater[2] dell’articolo 201 del codice della strada), resta dimenticata l’altra prassi equivoca che pur attiene al sanzionamento stradale mediante sistemi automatici: mi riferisco ai dispositivi che rilevando automaticamente le violazioni in materia di sosta, pur documentando bene un fatto illecito, non sono stati dalla Legge sottratti all’obbligo di contestazione immediata della violazione. Su questo terreno, ancora azzardata è l’operazione “verità” nella indicazione della causa della mancata contestazione della violazione, ciò aprendo la serie causale delle compromissioni negative per chi accerti. Insomma, la lobby dei produttori di questi strumenti è stata meno forte o meno attenta o preoccupata di quella che ha animato il lungo (erano tre anni che se ne parlava) percorso di omologazione degli strumento oggi validati dalla Legge di Stabilità.

Come imparziali commentatori calcistici, staremo a guardare come si evolverà la partita.

Pino Napolitano

[1] Con riguardo al DDL cfr.: infra
[2] “…Tali strumenti devono essere gestiti diretta- mente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'in- terno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
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Notte di San Silvestro, bere con moderazione (Cass. Pen.49325-2015)!

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Guida in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche (g/I 1,86 al primo accertamento e g/I 1,74 al secondo accertamento) con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale; come da manuale: condanna (con sospensione condizionale della pena, con beneficio della non menzione) e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, oltre alla confisca dell’autoveicolo di proprietà del reo. Questo accadeva a Trieste nell’anno 2013. Contro questa sentenza insorgeva il Procuratore della Repubblica ritenendo che il giudice avesse sbagliato nel disporre la mera sospensione della patente, dovendo, di contro, disporre la revoca del titolo di guida (art. 186 comma 2 bis CdS, nel testo introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120).

La Corte di cassazione, con sentenza depositata il 15 dicembre 2015 n°49352 ha stabilito che il Giudice di primo grado è incorso in violazione di legge, laddove ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni uno, mentre l’art. 186 comma 2 bis C.d.S. (nella formulazione già vigente all’epoca del fatto, verificatosi nel dicembre 2013) prevede espressamente la revoca della patente per colui che, circolando in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/I abbia cagionato un incidente stradale.

La parte migliore della sentenza resta peraltro (come osservava in una chiacchierata sull’argomento con me Michele Orlando) il metodo decisionale, ovvero la cassazione senza rinvio con applicazione diretta della revoca: “la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto in cui non ha applicato … la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, revoca alla quale può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente”.

Oggi è il 31 dicembre, stasera si festeggerà la fine del 2015 e si saluterà il 2016. Facciamolo con moderazione, tanto si tratta di una mera convenzione che sì va celebrata, ma senza ubriacarsi…. almeno non troppo :-)))

 

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Non buttare più il mozzicone per terra o nel cesso! Presto una legge speciale per punire tale condotta.

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Come i mezzi di informazione di massa hanno opportunamente e maldestramente segnalato (in realtà confondendo ciò che accadeva al Senato -il DDL Stabilità- con ciò che –stesso il 22 dicembre- accadeva alla Camera) anche in materia ambientale ci saranno, di qui a breve molte interessanti novità normative (Disegno di legge: S. 1676. – “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, approvato dalla Camera e modificato dal Senato; 2093-B).

Tra contenuti di una certa importanza per il benessere della Nazione, campeggia, tuttavia, una misura che proprio non meritava tanta enfasi: l’introduzione di specifiche sanzioni per l’abbandono dei mozziconi di sigarette e sigari e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, prevedendo il riutilizzo di tali proventi sia per campagne informative che per l’installazione dei raccoglitori dei mozziconi presso i Comuni.

Orbene, si comprende che il tema dell’abbandono delle cicche (peggio si dica delle come da masticare che si attaccano sotto le scarpe e che fanno “smoccolare/iastemmare” il malcapitato pedone) sia una cosa fastidiosa e, a limite (ma dopo molte altre cose pericolose ed inquinanti) anche dannoso per l’ambiente. Tuttavia, a mio modestissimo e discutibilissimo parere, trattasi di tematica attinente più all’educazione civica ed al rispetto per la collettività che non alla difesa dell’ambiente; non a caso, fin dall’inizio del secolo scorso i regolamenti di quasi tutti i Comuni italiani hanno previsto divieti e sanzioni per contenere questo fenomeno di scostumatezza che, invero esprime ignoranza e incuria.

Un piccolo male, quindi, che certo merita cura; ma la cura esiste da sempre, con la differenziazione propria che la sensibilità locale manifesta rispetto alla “malattia”. In altri termini, chi in maniera più pesante, chi in maniera più leggera, con sanzioni pecuniarie da 25 euro a 500 euro, tra regolamenti ed ordinanze, il divieto c’è sempre stato grazie ai regolamenti di polizia urbana (che recentemente hanno assunto, per fantasiosa tendenza ad una comunicazione mistificata, le più svariate denominazioni).

Il problema, forse, non è la cura, ma è il medico. Nessun organo di polizia si è mai applicato seriamente a far rispettare divieti come questi; anzi, non è inconsueto vedere operatori di polizia in divisa intenti a fumare e –completata tale condotta vietata dalla norme di comportamento proprie di ogni ordinamento (locale quanto nazionale)- a gettare in terra l’odioso mozzicone.

Quanto alla cura poi, confesso che -sebbene io non sia fumatore di sigarette- erroneamente ritenevo che buttare la cicca nella tazza del cesso non fosse cosa grave; ora, con una norma che vieterà anche questo pericoloso getto di cose (astrattamente anche il codice penale potrebbe forse punire chi getterà la cicca nel cesso, con un altro problema di specialità?) il corretto smaltimento di questi odiosi e puzzolenti oggettini di spugna diventerà un problema serio.

Ma il tema (recuperando un minimo di serietà) è:

si può correggere la scostumatezza con le sanzioni? Questo è il tema centrale!

La legislazione in materia di sicurezza urbana dell’ultimo decennio, conclamatamene fallimentare, insegna che non c’è bisogno tanto di regole, ma della cultura dell’adesione al loro rispetto.

Da qui la critica a questo sforzo legislativo che diventerà il terreno per discutere, in caso di applicazione delle sanzioni, sulla corretta applicazione del principio di specialità, tra quanti, in omaggio alla novità prediligeranno la novella e quanti, in omaggio alla destinazione comunale dei proventi, faranno propendere l’ago della sanzione verso il regolamento comunale.

Speriamo, ad ogni buon conto, che almeno una sanzione, in tutto il 2016, su questa materia tanto interessante da meritare un apposita previsione nella Legge di stabilità, venga accertata.

Diversamente…. Quale grave frustrazione dovrà patirne il nostro Parlamento per la sostanziale elusione dei suoi comandi normativi?!?!?!

Venendo all’imminente novella, pare che il codice dell’ambiente si arricchirà di alcuni specifici articoli:

  • 232-bis: (Rifiuti di prodotti da fumo): “1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.
  • 232-ter: (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni): “1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”.
  • 255 comma 1 bis: “-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Non mi dilungo, poi, sul tema del riparto dei proventi sanzionatori, avvicinandosi al Natale, mi sembrerebbe di parlare, piuttosto che di temi sanzionatori, della “spartenza del Capitone”

Io non sono un esperto di materia ambientale ed agli esperti lascerò fare commenti più seri.

Tuttavia una cura normativa più semplice e fruttuosa per l’ambiente si poteva trovare: basta un ritorno all’antico; tutti a fumare obbligatoriamente sigarette senza filtro, tanto, chi ci crede che il filtro riduce il danno provocato dal fumo che resta, mala in se?!

Auguri di buon Natale.

Pino Napolitano

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Sanzione Amministrativa Pecuniaria per le “Tende da sole”

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Il gestore di un bar, aveva realizzato –abusivamente- sul cortile retrostante il proprio locale commerciale, una copertura costituita da tre teloni plastificati poggianti su due strutture di ferro imbullonate al suolo, per offrire ai clienti riparo dal sole e dalla pioggia. Il Comune ordinava la rimozione di tali strutture, ritenendo necessario il permesso di costruire di cui il predetto gestore non era munito. In particolare tali manufatti –secondo il Comune- non avrebbero avuto carattere transitorio o precario, di modo che esse sarebbero qualificabili alla stregua di nuove costruzioni.

Derivava dal narrato fatto, ricorso al T.A.R. Molise (Campobasso Sez. I) che con Sentenza del 04-12-2015, n. 459, accoglieva il ricorso.

Il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni sull’argomento in esame:

  • Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR Lombardia Milano, sez. III, 31 luglio 2006, n. 1890).
  • Secondo un’opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata, sez. I, 27 giugno 2008, n. 337).
  • Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Così il T.A.R. molisano aderisce a questa terza posizione e statuisce che: “le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (così: TAR Molise, sez I, 4 maggio 2015, n. 181; TAR Molise, sez. I, 31 gennaio 2014, n. 66)… Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di due strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori del locale esercito dalla ricorrente rientrino nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria sottratte, quindi, al regime del Permesso di costruire (cfr.: TAR Molise 181/2015, cit.; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 5324; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 16 dicembre 2011, 5919)”.

La sentenza continua:

“Tali strutture, al più, sono assoggettate al regime semplificato della d.i.a. (ora s.c.i.a.), la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del Testo unico dell’edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr: TAR Molise 31 gennaio 2014, n. 66)”.

Trattandosi d’illecito a natura permanente, credo che ci sia il tempo per andare a “verbalizzare e contestare” l’illecito al vittorioso gestore di bar che pur ha commesso un abuso edilizio e che, quindi merita una punizione, sebbene solo pecuniaria ed in via amministrativa.

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Voglio i “Panettoni”, ma ancora non è Natale.

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I passi carrabili nei centri storici densamente popolati e, per l’effetto, a grande domanda di sosta, costituiscono un tormentone per le amministrazioni comunali ed un cruccio per i proprietari delle aree retrostanti alla strada destinati alla circolazione e sosta dei veicoli.

Sovente, anche attraverso la previsione della fattispecie nei regolamenti comunali, le Amministrazioni autorizzano il posizionamento di “dissuasori di sosta” al lati dei varchi per i quali vi sia stata concessione del “passo carrabile”, onde facilitare le manovre di entrata e di uscita. Altre volte queste autorizzazioni non ci sono o non appaiono sufficienti (o sono revocate), per il titolare del passo carrabile che, chiede –talvolta pretende- maggiore tutela, magari a scapito della collettività indifferenziata degli automobilisti che vanterebbero un pur legittimo diritto di sosta in spazi contigui alla “luce del passa carrabile”. In questo gioco di interessi privati ed egoistici contrapposti, sovente è stretto il Comune che, volere o volare, è costretto a lasciare qualcuno insoddisfatto.

Ne deriva, quindi il classico contenzioso.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 27/11/2015, n. 3437, afferma –in massima- che “la scelta dell’Amministrazione di rimuovere dal territorio comunale i dissuasori di sosta è connotata da un alto grado di discrezionalità con la conseguenza che la stessa risulta censurabile avanti al Giudice Amministrativo solo per manifesta irrazionalità, contraddittorietà e (o) erroneità in fatto”.

Il caso da cui nasce tale pronuncia è conforme alla premessa e titolo: si tratta di Panettoni, ma in cemento, ovviamente!

Un proprietario di tre distinti passi carrabili chiede ed ottiene, a protezione del suo interesse, il posizionamento di alcuni dissuasori di sosta (detti: “panettoni”) ai margini degli ingressi. Tutto conforme al gradimento del privato, fino a quando il Comune inverte la rotta ed ordina la rimozione di tali dissuasori in quanto pericolosi per la sicurezza della circolazione. Il nostro proprietario dei “passi carrabili”, sofferente per la frequente presenza di auto lasciate in divieto di sosta negli spazi fronteggianti i propri ingressi, presentava una nuova istanza tesa a ottenere, nuovamente, l’autorizzazione alla posa dei dissuasori. Invero il Comune restava silente, pertanto inadempiente rispetto all’obbligo di concludere, comunque, il procedimento con provvedimento espresso, dal che derivava ricorso al TAR contro il silenzio serbato dalla P.A. Ovviamente il TAR pugliese strigliava duramente il Comune inadempiente per contegno e ordinava a questi di pronunciarsi sull’istanza. Obbligato a decidere, il Comandante della Polizia Municipale rigettava l’istanza. Da qui derivava un ricorso in “ottemperanza” per eluzione di giudicato che portava il TAR a nominare un commissario ad acta. Il Commissario, non dissimilmente dal Comandante, rilevava che l’interesse dell’ostinato ricorrente fosse stato curato dall’amministrazione in maniera corretta e con metodi alternativi ai meri “dissuasori di sosta” (gli stalli di sosta nell’area prospiciente erano “non più posizionati ‘a spina di pesce’ ma ‘a cassonetto’, tanto che al ricorrente residuava uno spazio di manovra di 4,60 metri in luogo dei 2,90 metri prima assicurati….), pertanto non disponeva il loro posizionamento. Anche questo atto veniva impugnato e, da esso scaturiva la massima sopra riportata, con rigetto del ricorso.

Ostinati quanto vuoi, ma se, come nel caso di specie i dissuasori si sono dimostrati pericolosi (“la pericolosità dei ‘panettoni’ era stata riscontrata in relazione a tre casi di incidente stradale e, comunque, il loro posizionamento non era preceduto dall’adozione della prescritta ordinanza comunale”), è ragionevole e non censurabile la scelta del Comune di non impressionarsi per l’insistenza, riuscendo a trovare la giusta mediazione tra sicurezza della circolazione ed interesse del titolare del passo carrabile, con metodi alternativi di organizzazione della circolazione e sosta.

Insomma, il panettone desiderato si è rivelato indigesto…. l’impasto era fatto di cemento e pretesa eccessiva verso la P.A.

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Omologabili strumenti elettronici per sanzionare revisione ed assicurazione.

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Alla fine, pare che i mercanti di strumenti tecnologici finalizzati all’accertamento automatico di violazioni stradali, siano riusciti a sfondare il fronte della resistenza governativa (durata almeno un paio d’anni, a guardare le bozze delle varie leggi di Stabilità) sul piano della omologazione di nuovi strumenti automatici finalizzati all’accertamento di alcune particolari violazioni stradali.

In fondo, potremmo considerare la notizia come del tutto positiva se si riflette sul fatto che, da almeno un anno a questa parte, con legittimità dubbia, sono molti quei Comandi di P.M. che si sono avventurati nel sanzionare le violazioni all’articolo 80, mediante questi apparecchi che, sebbene tecnicamente molto validi ed affidabili, non erano (ed ancora non sono e non lo saranno fino a che, cambiata la Legge, non si completino le procedure di omologazione) confortati dalla possibilità di dare luogo ad un accertamento che possa essere non accompagnata da contestazione immediata.

Pare che (il condizionale è d’obbligo) che nell’ultimo testo approvato delle Legge di Stabilità, figuri un comma 338 bis che così recita:  “All’articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: « g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o appa- recchiature di rilevamento; ».

Andando a confrontare il testo vigente con il testo futuro (ovvero quello che conseguirà alla approvazione definitiva, pare nei prossimi giorni, della Legge di Stabilità) emerge che anche per le sanzioni di cui agli articolo 80, 167 e 190 sarà possibile omologare strumenti idonei ad accertare la violazione senza necessità di contestazione immediata.

Invero, più che di una scelta legislativa orientata ad un concreto indirizzo politico volto a migliorare la sicurezza stradale, pare che si tratti di una “pezza a colore”, rispetto ad un fenomeno di accertamento automatico già dilagato che -oggi come oggi- mette in imbarazzo avventurosi imprenditori e superficiali operatori di polizia che devono sforzarsi di giustificare la legittimità di sanzioni rilevate con strumenti automatici senza che ci sia una specifica omologazione, atteso, peraltro, che -come più volte ribadito dal MIT- omologazioni per strumenti che accertavano le violazioni in materia di artt. 80, 167 e 193, nemmeno potevano essere concesse, visto che la norma non le prevedeva.

La Legge di stabilità contiene, come al solito, anche altre novità per la circolazione stradale.

Tuttavia, ancor prima di commentarle o valutarle attenderemo che il suo testo si stabilizzi.

Per adesso l’occasione è propizia per osservare come il Codice della strada che si dovrebbe riscrivere nel suo insieme, viene modificato a “pizzichi e bocconi” per la soddisfazione di interessi che vanno in direzioni diverse, anche quelle della sicurezza stradale, ma di più quella dell’interesse dell’imprenditoria delle sanzioni, coltivata sul versante pubblico, con soddisfazione dell’imprenditoria privata.

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Concorsi per la Polizia Municipale… fare molta, ma molta attenzione.

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Per l’amore del cielo, che nessuno pensi che io non voglia che si espletino concorsi per impinguare le già esangui energie umane dei corpi e servizi di Polizia Municipale!

Tuttavia, con i tempi che corrono, si rischia di frustrare le aspettative di persone che, dopo anni di studio e magari di gavetta come “stagionale”, avendo vinto il concorso, resti attinto dalla dichiarazione di nullità del contratto di lavoro legata alla violazione delle norme imperative che imponevano, giustappunto, di non espletare concorsi.

Non mi dilungo oltre, ecco cosa dice, in un suo parere, la sezione Lombardia della Corte dei conti (Delibera, 16/11/2015, n. 416).

“A differenza della disciplina tesa al riassorbimento generale del personale delle province e delle città metropolitane (art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014), l’art. 5, D.L. n. 78 del 2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 (da destinare, come noto, all’assunzione di soli vincitori di concorso o al personale degli enti di area vasta), né dal precedente triennio 2011-2013 (utilizzabili anche per effettuare liberamente assunzioni dall’esterno), ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento). Per le ragioni sopra esposte, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comune, di agenti di polizia municipale, ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all’art. 5, comma 6, D.L. n. 78 del 2015, convertito dalla L. n. 125 del 2015, e nella conseguente sanzione della nullità”. (Fonte: quotidiano enti locali 2015)

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Divieto di circolazione ai SUV in ZTL; legittimo.

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In definitiva, possiamo affermare che, come già a suo tempo attestato dal TAR Toscana, l’ordinanza del sindaco di Firenze che, nel 2005, aveva limitato l’accesso dei SUV nel centro storico, è legittima. Lo sancisce, confermando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato che, (sez. V) con sentenza 13-11-2015, n. 5191, ha riepilogato due argomenti giuridici di rilevante importanza: il primo, attiene alla natura del potere provvedimentale del Comune di regolare la circolazione stradale; il secondo, attiene alla competenza del Sindaco che, continua a poter esprimere atti di disciplina della circolazione stradale.

Con ordine:

  1. La natura del potere provvedimentale del Comune di regolare la circolazione stradale.

Circa lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati si è evidenziato come tali atti siano espressionedi scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza.

  1. La competenza del Sindaco in materia di disciplina della circolazione stradale.

Come ebbe a rilevare la Sezione II del Consiglio di Stato (parere del 2 aprile 2003 n. 1661) le misure previste dall’art. 7 del Codice della Strada devono intendersi oggi, di norma, rimesse alla competenza della dirigenza comunale; tuttavia esiste una deroga a tale principio per le “misure di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali lo stesso articolo del Codice prevede l’intervento di un organo politico” (per un’impostazione simile cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622). Il citato art. 7, al suo comma 9, nel riservare alla Giunta il compito di “delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”, stabilisce anche che “in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”.

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Notifica dei verbali mediante PEC: fino a nuova legge non se ne parla, salvo che per il Tribunale di Monza.

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Informativa sulla privacy

La notificazione delle sanzioni amministrative mediante PEC non è ancora ammessa, pacificamente nel nostro ordinamento. In merito a questa affermazione non mi dilungo, riportandomi ai commenti di diversi studiosi che hanno evidenziato come –in mancanza di una espressa norma che ammetta tale forma di notifica anche per gli atti giudiziari- sia rischioso e potenzialmente foriera di danno avventurarsi su una strada incerta, specie in un epoca in cui la soccombenza giudiziaria è penalizzata con il ricarico delle spese di giudizio. In altri termini, se è accettabile una soccombenza giudiziaria in relazione alla “questione di merito”, è azzardato rischiare, in caso di opposizione giudiziaria, perdere solo perché si è voluto scommettere su un metodo nuovo di notifica.

Orbene, nel ricercare la soluzione di un tema giuridica pur di interesse (il rapporto di specialità tra le diverse fattispecie dei diversi commi dell’art. 6 del D.lgs 193/2007) mi sono imbattuto nella sentenza (invero anomala per come scritta e per i suoi contenuti) del Tribunale di Monza ,Sez. I, del 06-10-2015. In questa sentenza emerge –tra le altre cose- che il trasgressore si duole innanzi al giudice di non aver potuto accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa in quanto il verbale gli era stato contestato mediante PEC (“il primo verbale -quello con l’indicazione del quantum dovuto- gli era stato notificato per mezzo di PEC”). Il Giudice, in proposito soggiunge, con riguardo alla casella elettronica di posta certificata che trattasi di: “strumento di cui l’opponente è per legge tenuto ad avvalersi”. Il giudice, quindi, premettendo che “non occorre spendere molte parole per dimostrare l’infondatezza di entrambe le su esposte considerazioni”, liquida la doglianza limitandosi a comporre la lite sul piano latamente equitativo. Piuttosto che analizzare, in termini giuridici quale sia la forma corretta di notifica dell’atto giudiziario, ridetermina l’importo della sanzione irrogata dall’ASL nella misura di cui al PMR, dando perfino riguardo alla dichiarazione del “Dott..L., funzionario della ASL, intervenuto in udienza che ha dichiarato che l’ente è disponibile a ridurre la sanzione amministrative irrogata ritornando all’importo di Euro 2.000,00”.

Insomma, da un Magistrato (come da un GOT) è giusto pretendere di più, posto che agli OSA come a tutti gli organismi di vigilanza viene richiesto rigore e precisione nell’esercizio dell’attività professionale. Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative è “giudizio” di diritto e non di equità e la giustificazione giuridica della decisione è cosa che va pretesa.

Nel merito, a parere di chi scrive, la sanzione era meritata; pare che alcuni panetti di burro fossero conservati fuori dal frigorifero nel mentre il personale del NAS effettuava un sopralluogo ispettivo presso l’esercente sanzionato. Trattasi di mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte … quindi la sanzione applicabile varia da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6.000.

Tuttavia, il merito della sentenza in esame ci interessa poco. Ci sarebbe piaciuto capire perché, per il Giudice redigente, la notifica del verbale mediante PEC è valida.

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Aggiornamento del PTPC entro fine gennaio… nuove “aree a rischio”.

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Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 L’autorità nazionale anticorruzione ha approvato le linee di aggiornamento 2015 del P.N.A.

Si tratta di un documento connotato da un linguaggio molto diretto (pertanto foriero di pochissimi potenziali equivoci interpretativi) che è orientato a fare in modo che, per l’anno 2016, tramonti la prassi degli Enti obbligati di redigere PTPC “fotocopia” o “scarsi”. Si evidenzia, difatti, quella che deve essere preso come un avvertimento: ” ….sanzioni previste dall’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014, in caso di mancata «adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento» …. Equivale ad omessa adozione del PTPC: a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62…. 

Il documento è lungo (53 pagine) e merita lettura; si compone di una parte generale, di una parte speciale (scomposta in due sezioni) e di una sorta di nota riepilogativa.

Rispetto ad un contesto di informazioni così estese e dettagliate, in questa sede non si può offrire una sintesi sufficientemente chiara dei contenuti; ci si limita, pertanto, ad evidenziare che rispetto al passato, l’ANAC si avvede del fatto che sono da considerarsi come aree esposte al rischio di corruzione anche quelle si occupano di “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”.

Ciò premesso, può una Polizia Municipale consentirsi il lusso di non fare una seria analisi del contesto, una mappatura dei processi, una minimale analisi del rischio, una sua valutazione e -del caso- individuare misure correttive? Credo che il lusso del “fingere che il problema non riguardi la Polizia Municipale” non possa perdurare anche per il 2016. Poi, per quanto mi riguarda, ciascuno risponde personalmente…. Responsabili interni della Prevenzione della Corruzione in testa….. Comandanti ed Ufficiali indietro…….. per le responsabilità politiche, forse, tra qualche anno, dopo l’espletamento della delega conferita al Governo con L.124/2015.

Pino Napolitano

 

 

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Alterazione caratteristiche costruttive del ciclomotore e concorso di norme.

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Recita il vigente comma 6 dell’articolo 97 del codice della strada: “Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656” . Per quanto poi previsto dal penultimo periodo del comma 14 del medesimo articolo 97 “Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni”.

Questa modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo si pone in relazione (dal punto di vista del concorso di norme coesistenti) con altre regole che puniscono le condotte di alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli.

La domanda che occorre porsi, allora, è la seguente: come regolare il concorso di norme? in caso di alterazione delle caratteristiche costruttive del ciclomotore si applicano solo le sanzioni sopra riportate o anche le altre pur previste dal titolo III del codice della strada?

La risposta -magari- ci proviene dalla giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 22-06-2007, n. 14656): nel caso di specie si poneva un diverso tipo di concorso di norme (quello tra l’art. 142 e quello tra l’articolo 97) “ai fini della configurabilità dell’illecito in questione, occorreva accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo, con la conseguenza che i mezzi di accertamento andavano individuati in quelli stabiliti dall’art. 97 del Regolamento, (che demanda le verifiche alla Motorizzazione Civile), non già in quelli previsti dall’art. 345, ai fini dell’accertamento del superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S.”.

La sentenza quindi ci illumina parzialmente; per il resto ci vuole il buon senso.

Quest’ultimo depone, quindi, in relazione al quesito, in favore della specialità.

Pino Napolitano

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QUESITO: vendita di farmaci abusivamente in parafarmacia.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Non mi dilungo sul caso concreto, ma dopo diversi accertamenti compiuti anche con il personale del Comune interessato, si è verificato che un’attività di parafarmacia è irregolare. Nel mentre il Comune chiude la parafarmacia abbia ricevuto una nuova segnalazione in cui viene riferito che in quell’esercizio vendono medicinali (addirittura pubblicizzando sconti). Dovendo intervenire potremmo conoscere la vostra opinione sulla normativa applicabile?

Grazie

RISPOSTA

Si premette che per poter dare risposte dettagliate occorrerebbe conoscere tutti i fatti, quindi la risposta in alcuni passaggi dovrà essere necessariamente generica in quanto la base fattuale conoscitiva è incompleta. Comunque sia:

Fatto salvo che il Comune deve adottare tutti i propri poteri in materia di controllo delle attività di commercio sul territorio e del caso deve stroncare con ogni rapidità la protrazione di attività illecitamente intraprese o condotte (con salvezza delle regole procedimentali di cui alla L.241/1990), si deve evidenziare che la vendita di farmaci in parafarmacia è punita a diversi titoli:

  1. L’art. 3 Legge 8 novembre 1991, n. 362 prescrive che: “1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 2. Nei casi indicati nel comma 1, l’autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia”. Competenza penale del giudice di pace. Questa norma presuppone che dalla vendita di farmaci in parafarmacia derivi la conclusione che si tratti di una “farmacia abusiva”.
  2. Se il venditore non è farmacista è applicabile al caso anche l’art. 348 cp.
  3. Una diversa ipotesi di reato da vagliare (caso per caso e con attenzione legata alla precisa conoscenza del fatto) è quella prevista dall’ art. 147 comma 5 del D.lgs 24/04/2006, n. 219 (5. Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento euro a mille euro……). Ciò in quanto nel quesito si parla di sconti.
  4. Ci sono poi le sanzioni pecuniarie dell’art. 148 del D.lgs 24/04/2006, n. 219 (il comma cambia a seconda del caso che si accerti. Es.: come inquadrare il farmaco; soggetto che effettua la vendita, etc).
  5. lo stesso D.lgs 219/2006, all’art. 147 prevede altre ipotesi di reato, ma secondo tassatività e tipicità occorre capire di fronte a quale caso ci si trovi per individuare se si possa parlare di altre fattispecie di reato.

In base alle informazioni fornite, non si può essere più dettagliati.

Grazie.

Pino Napolitano

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La “movida” controllata dal Comune? Si può fare!

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Il Comune di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 giugno 2015 n°79, si dotò di un nuovo “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio cittadino”. In attuazione delle prescrizioni delle previsioni regolamentari, il Sindaco con ordinanza del successivo luglio, limitava gli orari di alcuni esercizi commerciali e di somministrazione e prescriveva particolari modalità di esercizio per controllare e regolare il flusso della “movida” bergamasca.

Contro questi atti insirgevano, innanzi al TAR Lombardo, un cospicuo numero di esercenti, lesi da prescrizioni, a loro avviso, alquanto illibertarie e lesive del diritto di iniziativa economica che sottende ogni attività commerciale.

Invero, a segnalare che il percorso inaugurato dal Comune di Bergamo fosse legittimo, già nel luglio 2015 era arrivata l’ordinanza di rigetto dell’adito consesso dell’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti gravati. Tuttavia, nel passaggio dalla fase cautelare a quella decisoria finale, almeno in parte, il ricorso ha meritato, poi, accoglimento.

Con sentenza del 3 novembre 2015, n. 1425 la sezione II del TAR Lombardia (Brescia) ha così divisato:

Le previsioni del regolamento comunale sono conformi alla Costituzione, la quale, con norma che vale principio fondamentale, afferma all’art. 41 che l’iniziativa economica privata, pur libera, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. In tal senso, da ultimo C. cost. 22 luglio 2010 n°270, considera lecite le limitazioni alla concorrenza dettate da fini sociali, ai quali ovviamente deve ispirarsi l’azione del Comune di cui si tratta. Le predette previsioni sono coerenti anche con il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea- TFUE, (art. 119) che, nel valorizzare “concorrenza e mercato”, comunque pone limiti, a cominciare da quelli (di cui all’art. 9) per cui “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto” fra l’altro, “delle esigenze connesse con … la garanzia di un’adeguata protezione sociale… e tutela della salute umana”. Gli argomenti sopra vagliati, sempre secondo il collegio, mantengono intatto il loro valore anche dopo la liberalizzazione degli orari di cui al D.L. 241/2011, che da un lato ha inteso adeguarsi proprio a norme europee, dall’altro però, essendo disposta con fonte di rango legislativo ordinario, va interpretata in conformità ai principi suddetti.

Nei termini circoscritti dal regolamento, anche l’ordinanza è (astrattamente) legittima in quanto rispetta il criterio (giurisprudenziale C.d.S. sez. VI 17 aprile 2007 n°1736) dell’“indagine “trifasica”[1].

Resta illegittima, pertanto solo una piccola porzione del regolamento che, pertanto, va annullata; si tratta di quella parte che obbliga in maniera irragionevole ed eccessiva gli operatori economici dell’area interessata dall’ordinanza a fare più di quanto è da questi esigibili per buona fede o collaborazione attiva: “è illegittimo pretendere dal gestore di un locale indeterminate misure di contrasto al “degrado”, è invece legittimo imporgli come doverosa la condotta di ogni gestore prudente, il quale in presenza di clienti molesti li richiama civilmente al rispetto e, se le molestie persistono, rifiuta di servirli e li allontana dal locale, richiedendo se necessario l’intervento delle forze di polizia”. Insomma un regolamento può prevedere obblighi specifici e ragionevoli quali: la predisposizione di cestini e posacenere fuori dalla porta del proprio locale; l’affissione di uno o più cartelli che invitino a non disturbare; il mantenere i servizi igienici puliti e funzionanti a disposizione dei propri clienti; installare all’esterno mensole porta bicchieri; tenere in ordine gli spazi pubblici oggetto di concessione. Non è legittimo, invece agli esercenti indicazioni operative a tutela della salute, dell’ambiente e dei beni culturali diverse da quelle sopra trascritte, in quanto ciò procurerebbe un vero e proprio trasferimento delle funzioni di polizia locale e di igiene urbana a soggetti privati; fatto questo sicuramente illegittimo, come pure affermato anche da TAR Emilia Romagna Parma 10 febbraio 2015 n°37.

Una vittoria dei ricorrenti più formale che sostanziale; una vittoria sostanziale di un Comune che ha capito come si regola la polizia amministrativa locale nel doppio livello di potere regolamentare e ordinatorio.

Pino Napolitano

images_pino firenze

[1]In primo luogo, si deve verificare la “idoneità” del provvedimento, ovvero il “ rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito. In virtù di tale parametro l’esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l’obiettivo”; In secondo luogo, si deve verificare la sua “necessarietà”, ovvero la “assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo. In virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio”; Infine, si deve verificare la “adeguatezza”, cioè la “tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. In virtù di tale parametro l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione”.

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Transiti plurimi in corsia preferenziale: inammissibilità del cumulo giuridico.

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Diamo per scontata e nota la circostanza che il lettore conosca il tema delle violazioni stradali omogenee plurime, accertate in tempi diversi, da strumenti automatici omologati. In buona sostanza si tratta delle violazioni in cui rischia di incorrere lo sbadato (o sciocco) automobilista che, ignorando la segnaletica stradale, si infili, ad esempio, nelle corsie preferenziali delle città; corsie vigilate dai menzionati strumenti automatici.

E’ di palmare evidenza che ci vogliano pochi giorni, uniti a molta superficialità, per essere attinti da diverse decine di sanzioni stradali… peraltro di non trascurabile entità economica. Ovviamente il cittadino-automobilista-distratto ha una ragionevole attenuante logica: esiste un lasso di tempo corrente tra accertamento delle singole violazioni e prima notificazione di una di esse, nel quale potrebbe allignare una sorta di ignoranza incolpevole.

Inutile dire che la giurisprudenza non ha mai avuto pietà per un tipo di ignoranza incolpevole rappresentata dal non rispettare segnali stradali che chiaramente rappresentano un divieto di transito a chi non sia un autobus in servizio di linea urbana. Di contro, i giudici di pace hanno, sovente, manifestato una certa sensibilità (più umana che giuridica) verso chi, solo a distanza di una cinquantina di giorni dal primo “transito abusivo e punibile”, sia stato raggiunto dalla prima conferma ineluttabile della violazione; fatto che prelude ad una pioggia di omologhi pieghi raccomandati di colore verde recanti la contestazione differita dello stesso fatto, in epoche diverse, sebbene ravvicinate tra loro. Questi giudici di pace, malversando con l’articolo 8 della L.689/1981 -in molti circondari di Tribunale, da nord a sud- hanno consolidato l’abitudine di accogliere domande subordinate alla rituale previa domanda di accoglimento: applicare il cumulo giuridico alle tante violazione così rilevate. Il giudice di pace di Milano, ad esempio, con la sentenza n. 110272/2013, aveva ridotto (in base all’art. 8 della L.689/1981) da Euro 5.133 ad Euro 1.479 le violazioni reiterate (in epoche diverse) consistenti nel transito su corsie preferenziali in Milano da parte di un automobilista.

Il Comune di Milano, non dandosi per vinto, ha appellato questa sentenza ed ha avuta buona ragione nel far valere, innanzi al tribunale, la giustezza dell’applicazione di una normativa molto severe.

Così, il Tribunale di Milano, Sez. I, Sent.,  del 23-03-2015 ha rimarcato che: “La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il cumulo giuridico che le suddette disposizioni consentono è possibile solo nel caso di concorso formale ossia nel caso di più violazioni commesse con un’unica azione o omissione, mentre non è previsto per il concorso materiale qualora, cioè, le plurime violazioni della stessa o di differenti norme, siano commesse con una pluralità di condotte. A comprova di ciò si richiama l’art. 8 co 2 L. n. 689 del 1981 che prevede il cumulo, nel caso di concorso materiale, solo per le violazioni in tema di previdenza e assistenza obbligatorie, rendendo evidente l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi; inoltre non è applicabile per via analogica l’art. 81 co 2 c.p. per “la differenza qualitativa tra illecito penale ed illecito amministrativo” (Corte Cass 5252/2011). L’applicazione dell’art. 198 primo comma citato è esclusa anche perché il secondo comma della stessa norma prevede che “in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. La specificità della previsione di cui al comma secondo, impedisce, con evidenza, l’applicazione del comma primo trattandosi di norma speciale. Né può invocarsi una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 198 C.d.S. atteso che la Corte Costituzionale è già stata chiamata a pronunciarsi sul punto, in particolare se, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, il giudice possa, in caso di più infrazioni della stessa disposizione, irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo ed ha dichiarato manifestamente infondata la questione offrendo l’unica lettura possibile dell’art. 198 C.d.S. costituzionalmente orientata (Corte Cost ordinanza 14/2007). Ha infatti chiarito che nel caso in cui le violazioni siano accertate sulla stessa strada ed a brevissima distanza temporale l’una dalle altre (nel caso sottoposto alla Corte la distanza era di 31 secondi l’una dall’altra) si applica il principio contenuto nell’art. 8-bis, comma 4, della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”. Proprio per la contiguità temporale tra gli accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, si è in presenza di un’unica condotta e di un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”.

Pino Napolitano 

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Presentazione libro: il giudizio elettorale davanti al G.A.

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Oggi dedichiamo uno spazio sul sito P.A.sSiamo per presentare un volume di interesse per il mondo delle autonomie locali: IL GIUDIZIO ELETTORALE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

copertina

Il fenomeno delle elezioni rappresenta la massima manifestazione ed espressione della sovranità popolare attraverso cui trova concreta applicazione quello che può essere definito il “metodo democratico”. I principi fondanti del sistema democratico sarebbero ridotti a mere enunciazioni se l’ordinamento non predisponesse strumenti diretti a salvaguardare l’effettiva volontà popolare. A tal fine sono previsti diversi strumenti, giurisdizionali e non, rientranti nel c.d. “contenzioso elettorale” attraverso cui è possibile verificare, compiutamente, la precisa volontà elettorale, mediante la verifica della conformità del procedimento elettorale, ai generali criteri di regolarità formale e legalità sostanziale. Il presente studio analizza la disciplina vigente (come recepita dal Codice del processo amministrativo), soffermandosi sulla parte del contenzioso di competenza del giudice amministrativo ed evidenziando al contempo gli aspetti irrisolti della normativa.

Qualche parola, merita di essere spesa -oltre che sul senso dell’opera- nei confronti dell’autore.

Giancarlo Pompilio è uno dei più acuti studiosi del diritto amministrativo che abbia mai conosciuto.

Chi conosce la mia avaria nel fare complimenti alla qualità dell’intelletto e della cultura altrui dovrebbe solo da ciò dedurre quanto significativo sia il testo e rilevante il suo interesse.

Per chi abbia ancora voglia e piacere di studiare, ovviamente.

Pino Napolitano

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Quesito: revisione patente per esaurimento punti; giudice competente.

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QUESITO

Vorrei sapere qual’è il giudice davanti al quale si può impugnare la revisione della patente che viene intimata dalla MCTC quando sono esauriti i punti dalla patente.

Grazie.

 

RISPOSTA

Sospensione e revisione della patente sono argomenti che, sebbene nella redazione originaria del vigente codice della strada, avessero una certa facilità di comprensione, sono oggi diventati – per effetto di eccessivi e disarticolati innesti normativi- materia estremamente complicata.

Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno  avuto modo di affermare (in diverse occasioni) che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti” (Cass., S.U., n. 20544 del 2008, Cass., S.U., n. 9691 del 2010).

Quando la revisione della patente sia disposta dalla MCTC per avvenuto esaurimento dei punti, allo stesso modo la giurisdizione è del giudice dei pace e non del TAR. Questo ha chiaramente scandito la stessa Corte (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-07-2015, n. 15573) in tempi recenti: “il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 4 (vedi Cass., S.U., n. 3936 del 2013: “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126 bis, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”).

Ovviamente, giusto per complicarci la vita, la revisione disposta a norma dell’art. 128 comma 1 del CdS dal medesimo ufficio, avendo diversa natura (discrezionale) sfuggirà alla giurisdizione ordinaria per essere attratta a quella del TAR. (sentenza n. 15966 del 2009 delle Sezioni Unite)

Pino Napolitano

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Rifiuto del test: raddoppio sospensione patente negato.

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La Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 24 novembre 2015, n. 46624, ha risposto al seguente quesito: “Se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’ art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

In via preliminare è opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 186, commi 7 e comma 2, lett. c) e dall’art. 187, comma 8, cod. strada.

L’art. 186, comma 7, così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4, o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione».

L’art. 187, comma 8, dispone che, in caso di rifiuto, «il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7», rinviando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo.

Entrambe tali disposizioni fanno rinvio, pertanto, “alle pene” e, relativamente a quelle accessorie, esse postulano che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; sanzione, quest’ultima, la cui durata è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

Il quesito, alla luce della disamina delle norme, non è di semplice soluzione; la Corte deve, in sostanza, interrogarsi sulla natura del rinvio operato dalla norma, alla luce della distinzione tra rinvio recettizio (o statico) e rinvio formale (o dinamico) che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582): il primo recepisce per intero, senza che ne sia prodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la stessa normativa (si tratta in sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di “economia redazionale”); il secondo, invece, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell’articolo e ne segue, inevitabilmente la eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio.

Le Sezioni Unite, dopo una lunga ed attenta ermeneutica dell’evoluzione normativa dell’art. 186 del codice della strada, perviene alla conclusione che il rinvio che l’art. 186, comma 7, effettua al comma 2, lett. c), dello stesso articolo, sia con riferimento alla pena principale sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti alla confisca del veicolo deve qualificarsi, come rinvio formale (o dinamico).

Ne consegue che “la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

Pur nella sua giustezza sostanziale e correttezza formale, la sentenza delle Sezioni Unite qui recensita fa rabbia e inocula un certo fastidio nei confronti del legislatore che, dopo tanta varianza di ritocchi all’art. 186 del codice della strada, per abuso d verbosità, crea effetti ingiustamente favorevoli per personaggi meritevoli di peno robuste. Nel caso di specie che aveva dato corso alla vicenda il Tribunale aveva inteso quantomeno aggravare la sanzione accessoria (per l’amor del cielo, sbagliando, alla luce della legislazione vigente!) a carico di un “personaggio” che s’era rifiutato di sottoporsi al test alcolemico; automobilista definito “personaggio” poiché -leggendo la sentenza- pare che questi si fosse reso attore di “cinque precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza” nelle epoche passate.

Il Giudice di prime cure ha sbagliato, e con lui quella parte delle sezioni singole della Cassazione che propendevano per un’interpretazione più severa della norma.

Cosa dire?

Speriamo che le Leggi future siano scritte in maniera meno contorta.

Pino Napolitano

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Quesito: competenza territoriale della Polizia Municipale per accertare sanzioni stradali.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

E’ vero che la Polizia Municipale può rilevare le violazioni alle norme del codice della strada solo in centro abitato e sulle sole strade di proprietà del comune? Ci sono particolari violazioni per le quali la polizia municipale deve ottenere l’autorizzazione degli Enti proprietari delle strade per poter rilevare violazioni (es. velocità, passaggio con il rosso ecc.)?

Grazie.

 

RISPOSTA

Il quesito proposto ricorre con una certa frequenza benché sia chiaro che la polizia municipale, nel territorio di competenza, non ha limiti nell’accertamento delle violazioni stradali. Si riportano alcune parole della sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 19-03-2004, n. 5558 :“… gli enti proprietari delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell’art. 12, comma 3 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), né in via generale e astratta, né in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività stabilite dall’art. 11 citato”. In applicazione di tali principi la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato nulla sia l’ordinanza -ingiunzione del Prefetto che il verbale dei agenti municipali anche perché l’attività di rilevazione dell’illecito, considerata secondaria rispetto a quella primaria della prevenzione dei sinistri, non era stato preceduto da un’autorizzazione a tali controlli da parte dell’ente proprietario della strada. Se non bastasse, si rammenta anche che, con parere n°47 del 7 gennaio 2015 il MIT ha sancito che ” Per quanto concerne la problematica inerente la competenza territoriale, si fa presente che gli organi di polizia municipale, nell’ambito del territorio comunale, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale dell’ambito dell’espletamento di servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostarrza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazione di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una stradé statale, regionale o provinciale al di fuori del centro abitato”.

Pino Napolitano

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Occupazione abusiva di suolo pubblico; metodi risolutivi.

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La giurisprudenza del TAR Lazio si è andata consolidando nel ritenere legittime le ordinanze comunali di chiusura degli esercizi commerciali o di somministrazione -uno con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi- quale conseguenza della accertata occupazione abusiva di suolo pubblico con banchi, tavoli, dehor o altre strutture simili.

Il Comune di Roma, in tal senso ha fatto scuola nel mettere insieme l’articolo 20 del codice della strada e la previsione dall’art. 3, comma 16, della l. 94/09.

La sentenza del tar Lazio (sez. II ter) n° 12957 del 16 novembre 2015 dimostra il consolidamento di una linea di legalità importante da diffondere, come buona prassi, a molte altre realtà comunali che ancora annaspano nel tentare di stroncare l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercenti protervi o arroganti.

“La giurisprudenza della Sezione è pacificamente orientata nel senso di ritenere che il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 ha natura discrezionale, ma che tale potere è stato esercitato dall’Autorità in via generale e preventiva, disponendo con l’ordinanza n. 258 specifiche indicazioni, impartite ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina, in ragione delle quali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada e all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009, con decorrenza dell’esecutività del provvedimento di chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica. L’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 costituisce applicazione delle norme di cui all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 che hanno attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti. Il potere attribuito dal Sindaco ai Dirigenti competenti, diversamente, è vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in via generale con l’ordinanza n. 258 del 2012, sicché il soggetto che adotta il provvedimento non compie alcuna ulteriore attività discrezionale (cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, II ter, 13 agosto 2013, n. 7931). L’esercizio della discrezionalità nei termini sin qui descritti è giustificato nell’atto presupposto sulla scorta del fatto che “il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall’altro” e che “la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti Uffici; … il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall’art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco”.

Il tema susseguente è: speriamo che adesso gli esercenti si rassegnino e non resistano ad oltranza.

Pino Napolitano

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Buon 34° compleanno Legge 24 novembre 1981 n°689

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Quando le Leggi di una certa importanza compiono gli anni, l’occasione merita una celebrazione.La legge 689/1981 sicuramente è da annoverarsi tra le Leggi importanti del nostro ordinamento e questo merita di essere rimarcato.

Il segreto della longevità sta nell’ottima fattura e nelle scarse manomissioni; un poco come si dice delle persone che hanno un buon corredo genetico e che sono state operate poche volte.

Alla legge 689/1981 guarda con schiettezza anche l’imminente manovra di depenalizzazione di cui si è fatto cenno qualche giorno fa sulle pagine di questo sito; l’articolo 6 dello schema di D.lgs recita: “Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Un richiamo interessantissimo quello praticato dallo schema di D.lgs derivante dall’art. 2 comma 2 della Legge 28 aprile 2014, n. 67; depenalizzazione che -a norma dei primi due commi dell’art. 1 dello schema di D.lgs- depenalizza “tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” e che si applica anche “ai reati … che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”.

Sarà così nuovamente depenalizzato -tra l’altro- il reato di guida senza patente previsto dall’articolo 116 comma 15 del codice della strada, con conseguenze ben più afflittive di quanto oggi sono affidate alla cura della Legge penale. Ciò persistendo notevoli dubbi applicativi su quale sarà il regime giuridico di riferimento per la nuova sanzione, tra il titolo VI del codice della strada stesso (da cui deriverebbe un trattamento puntino più blando, sebbene più coerente con l’intera codificazione) e la Legge 689/1981 (in forza del menzionato articolo 6 dello schema di D.lgs, da cui deriverebbero conseguenze sanzionatorie più afflittive).

Ma quando si va alla festa di qualcuno non si portano in regalo dubbi, quesiti o problemi. Alle feste di compleanno, se non si portano regali si fanno gli auguri.

Allora mi taccio e dico, concludendo, Viva la Legge 689/1981.

Pino Napolitano

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Il termine per accertare le sanzioni amministrative complesse

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L’arco di tempo entro il quale l’ufficio da cui dipende l’addetto all’accertamento deve provvedere alla notifica del verbale di contestazione, ai sensi dell’art. 14 L. n. 689 del 1981 è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell’infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti. In buona sostanza, Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 24/09/2015, n. 4487) ha in parte annullato la sentenza del TAR Lombardia (Milano, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 147) con cui veniva rideterminato l’importo della sanzione irrogata dall’Autorità per l’energia in Euro 1.678.752,00.

In disparte la questione che -viste le cifre in gioco- è puerile oggi dire che l’illecito amministrativo attiene ad un diritto punitivo nano o minore rispetto a quello penale, la giurisprudenza amministrativa sta rendendo evidente come si debba essere attenti nel valutare i termini e le relative decorrenze.

“L’invocato termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981 “inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l’attività amministrativa intesa a verificare la esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione stessa” (in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896)”.

Pino Napolitano

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Accesso agli atti e segreto (rapporto tra art. 22 L.241/1990 ed art. 329 cpp).

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Il rapporto tra diritto di accesso agli atti e l’opposizione del segreto resta, anche a distanza di molti anni, complesso e controverso in dottrina e giurisprudenza. Sul punto rassegniamo la pronuncia del TAR Lazio (Latina)  n°17 del 16 gennaio 2014 che rievoca, nelle sue conclusioni, i punti di arrivo della prevalente giurisprudenza, recentemente formatasi su questo punto:

“… deve trovare applicazione l’insegnamento della più recente giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547), secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all’Autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio e – come tale – è sottratta all’accesso. Infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell’esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito applicativo dell’art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all’Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio di tali funzioni, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990 (C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117).

Ne discende che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi:

a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile;

b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile;

c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.

Un sopralluogo, da parte di un ufficio tecnico, che non rientri in una attività ausiliaria di P.G. è quindi atto pacificamente ostensibile.

Pino Napolitano

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Vizi della notifica sanabilità e validità del verbale.

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cassazione

Qualche anno fa, in Milano, una persona ricorreva al prefetto per chiedere l’annullamento di un verbale con cui si accertava una violazione delle norme del codice della strada a suo carico; oltre a negare di aver commesso il fatto, detta persona, eccepiva l’inesistenza o nullità del verbale di accertamento della violazione, lamentando di non averne ricevuto la notifica e sostenendo di averne rinvenuto accidentalmente una copia sul marciapiede adiacente alla sua abitazione.

Il Prefetto rigettava il ricorso e, aditi gli organi giudiziari, anche il giudice di pace, in prima battuta ed il tribunale in appello, rigettavano l’opposizione. In particolare il giudice di appello riteneva che “le nullità quali quella dedotta dall’appellante non assumono rilievo quando, come nel caso di specie, la parte interessata abbia comunque potuto esplicare il proprio diritto di difesa avverso l’atto ricevuto, proponendo tempestiva opposizione all’atto di accertamento e, successivamente, all’ordinanza-ingiunzione”.

Ricorreva in Cassazione avverso detta sentenza la predetta persona e, anche avverso questo ultimo ricorso la sezione seconda della Suprema Corte, con sentenza 22901 del 1° novembre 2015, riteneva di dover dare definitivamente torto alla ricorrente.

L’avvenuto esercizio delle facoltà difensive avverso il verbale, e segnatamente la proposizione del ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, ha sanato ogni ipotetica nullità della notificazione relativa al verbale. Con questa premessa, la Sezione ha rammentato che: “in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18 quarto comma, della predetta legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo”(Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007).

Il fatto che il documento avverso il quale la ricorrente ha proposto opposizione al Prefetto non contenesse le indicazioni relative ai rimedi esperibili avverso il verbale non incide, poi, sulla validità del verbale stesso, avendo questa la Cassazione, più volte, affermato che : “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente” (Cass. n. 19189 del 2006; Cass. n. 19675 del 2011).

Pino Napolitano

 

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Nuova depenalizzazione…. ai nastri di partenza (quasi).

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L’articolo 2 comma 2 della Legge 28/04/2014, n. 67 recita: (è conferita delega al Governo per …) ” La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d’azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà intellettuale e industriale; b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale: 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726; c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione; d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge: 1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506; 4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione; f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa”.

Questi sono solo alcuni dei principi della delega per la depenalizzazione che si temeva non arrivasse più, vista l’incipiente scadenza della stessa delegazione legislativa.

Il comunicato stampa del Governo, allegato al presente breve scritti, mette in luce la circostanza che il Governo ha lavorato ed ora alle camere è stato rimesso lo schema di disegno di Decreto Legislativo che darà corpo alla nuova depenalizzazione. Si legge dal Comunicato stampa: “Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale. Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione“.

Dopo quasi 35 anni dalla Legge 689/1981 (24 novembre data di pubblicazione, quindi quasi al compleanno siamo giunti), si deve dire che il Legislatore ha capito come funziona meglio una sanzione amministrativa di una vacua minaccia di sanzione penale.

Pino Napolitano

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Revoca della Licenza e Legge 689 / 1981

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Molto interessante la sentenza del 22-10-2015, n. 4866 resa dalla IV sezione del Consiglio di Stato. Essa tratta del delicato -quanto poco esplorato- tema della difficile coesistenza delle “sanzioni accessorie di natura interdittiva o cautelare” con i principi della Legge 689/1981.

In buona sostanza il Consiglio di Stato conferma che le revoche dei titoli abilitanti l’esercizio di attività, pure se dipendenti o connesse all’accertamento di sanzioni pecuniarie regolate dalla Legge 689/1981, sono estranee alle regole procedimentali di questa e allignano nel puro diritto amministrativo.

Il TAR Ligure (Sez. II n. 167/2006) aveva ritenuto che le cose stessero in maniera diversa in quanto -avendo il Comune di Genova revocato una licenza NCC per violazione dei regolamento comunale- aveva inquadrato, a determinati effetti, la revoca sanzionatoria della Licenza (basata sulla previsione di un regolamento comunale) nel solco della Legge 689/1981, retta dal principio di stretta legalità (in concreto i giudici di prime cure avevano annullato la revoca ritenendo che la previsione del regolamento -in quanto fonte secondaria non prevista da Legge- fosse lesiva del principio di stretta legalità imposto dall’art. 1 della L.689/1981).

Il Consiglio di Stato sovverte questa decisione e rimarca l’estraneità della Legge 689/1981 alla vicenda della revoca che risiede nel potere di autotutela amministrativa generalmente regolato dalla L.241/1990: “i provvedimenti amministrativi ampliativi a efficacia prolungata nel tempo, per la loro natura, non costituiscono delle attribuzioni incondizionate e indefettibilmente permanenti, ma sono atti di cura dell’interesse pubblico, e sono come tali tutt’altro che indifferenti alla qualità della condotta posta in essere dal loro titolare nell’esercizio dell’attività da essi assentita. Sicché la possibilità di una revoca di simili provvedimenti in caso di abuso da parte del loro destinatario, oppure di una sospensione temporanea della loro efficacia in caso di violazioni minori, è sempre immanente a tali atti, dei quali sviluppa una clausola implicita in base al principio generale di autotutela, in funzione di cura dell’interesse pubblico, e non configura una sanzione vera e propria, ossia una misura di mera afflizione …. Questa Sezione, d’altra parte, con la propria recente decisione 24 gennaio 2013, n. 444, resa in fattispecie simile, si è già espressa nel senso della natura disciplinare delle sanzioni irrogabili ai titolari di licenza di taxi, “attenendo a violazioni di regole di comportamento che trovano fonte nel rapporto che si instaura a seguito del rilascio dell’autorizzazione. Così qualificata la natura della sanzione oggetto d’impugnativa, si rivela allora esatta la conclusione (cfr. pag. 9 dell’appello) della sua estraneità alla L. n. 689 del 1981. L’art. 12 di tale legge (“Ambito di applicazione”), infatti, recita: “Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari”. E l’interpretazione giurisprudenziale è in proposito pacifica nel senso che in forza di queste previsioni le regole del Capo I della L. n. 689, cui appartiene anche l’art. 1 della stessa fonte, recante l’enunciazione del “Principio di legalità”, comprendono qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo ad eccezione, però, delle violazioni disciplinari, e anche di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 1997, n. 8162; C.d.S., VI, 20 ottobre 2004, n. 6901)”.

Pino Napolitano

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Annullamento gerarchico della sosta a pagamento: effetti.

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Recita l’art. 37 –ultimo comma- del codice della strada: “3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito”. Sulla base di tale norma il Regolamento di esecuzione prescrive (art. 74) che: “…. 2) La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circola zione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. 3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa”.

Cosa accade se l’amministrazione non si conforma alla decisione ministeriale e si ostina sulla sua strada? Orbene, sul piano della tutela diretta dell’interesse del ricorrente alla conformazione della volontà amministrativa a quella definita con il decreto ministeriale dobbiamo subito dire che, per orientamento consolidatosi dopo la pronuncia delle S.U. 15978/2001, il giudizio di ottemperanza in relazione ai provvedimenti decisori maturati in base a ricorso gerarchico, non appare percorribile. L’unico tentativo di aver ragione dell’ostinata e (a questo punto) renitente resistenza dell’amministrazione gravata dalla decisione resterebbe quello del procedimento per “silenzio”.

Tuttavia, posto che le ordinanze che si occupano di segnaletica stradale impongono ordini o divieti a cui conseguono sanzioni amministrative, forse il tema centrale che può allocarsi negli interessi di quanti abbiano agito innanzi al MIT con ricorso non è quello della formale ottemperanza, quanto quello dell’effetto tranciante che il decisum su ricorso gerarchico improprio sortisce sulla legittimità delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie spiccate sulla base di un provvedimento virtualmente annullato e, fino a diversa decisione di un eventuale TAR adito, illegittimo. In termini più netti: chiunque subisca un verbale per violazione di un obbligo imposto da un provvedimento comunale annullato da MIT ha ottime chanches di vederlo annullato dal giudice di pace, una volta che questi conosca della esistenza del provvedimento ministeriale di accoglimento del ricorso di cui all’art. 37 del codice della strada.

Queste brevi riflessioni mi sono state ispirate dalla lettura del decreto ministeriale n° 353 del 16/9/2015 con cui il MIT ha annullato la deliberazione di istituzione e regolamentazione della sosta a pagamento sul territorio di un Comune, per l’aver il Comune in parola erroneamente spalmato le strisce blu su tutto il territorio comunale, senza che la stessa porzione di territorio potesse qualificarsi “a particolare rilevanza urbanistica”. Insomma, accade che i cittadini si impuntino e che il Ministero gli dia ragione. Ora, senza entrare nel merito del caso di specie, è il caso di fare attenzione alla forma degli atti ed alla sostanza, poiché, oltre ai giudici, anche il MIT è in grado di sindacare, con valutazione estesa al merito, come si organizzano le soste sui territori comunali.

Pino Napolitano

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Sosta a pagamento ed esposizione del “grattino”

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Un automobilista pugliese – attraverso tre gradi di giudizio- si sforza di dimostrare che, con riguardo alla fruizione di uno spazio di sosta a pagamento, aveva pagato il dovuto, sebbene avesse subito l’accertamento della sanzione pecuniaria prescritta per la mancata esposizione del documento dimostrativo della corretta fruizione dello spazio di sosta.

Non propone in nessun grado di giudizio querela di falso e si limita a depositare lo scontrino attestante il pagamento. Ciò non convince i giudici e –men che mai- la Cassazione, che con sentenza 21528 (sezione seconda) del 22 ottobre 2015,rigettava il ricorso di questo cittadino di Francavilla Fontana, sostenendo che: “La mancata esposizione del titolo di parcheggio è un fatto oggetto di percezione statica (né il veicolo né i verbalizzanti sono in movimento all’atto dell’accertamento), sicché il relativo metro di rilevazione non è in alcun modo influenzato da margini d’apprezzamento sensoriali formatisi repentinamente e non più verificabili con la dovuta accortezza”. Di qui, si conferma la necessità della querela di falso per scardinare l’efficacia dell’accertamento effettuato dal pubblico ufficiale.

Pino Napolitano

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Illegittima sospensione cautelare della patente e risarcimento danni.

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Sembra passato un millennio da quando si sosteneva che non fosse risarcibile il danno da lesione di interesse legittimo; a dispetto della diffusa consapevolezza di questa spettanza, pare ancora lento il percorso di adattamento cognitivo di alcuni uffici pubblici; prova ne è la vicenda trattata dal TAR Toscana, con la sentenza n°1038 del 13/07/2015, a mezzo della quale è stato riconosciuto un danno (quantificato in Euro 41.200) da risarcirsi da parte della Prefettura di Livorno, per aver illegittimamente adottato, nei confronti di un conducente, la sospensione cautelare della patente, a norma dell’articolo 223 del codice della strada.

Il Fatto:

Il Prefetto di Livorno, con provvedimento del 20/7/2004, dispose, ai sensi dell’art. 223 comma 2 del Codice della strada, la sospensione della validità della patente di guida di cui il ricorrente era titolare; contro tale provvedimento l’interessato propose ricorso al Giudice di pace di Cecina, che dapprima sospese l’atto impugnato e poi lo ha annullò (ritenendolo tardivamente adottato e notificato). La Prefettura di Livorno, a sua volta, propose ricorso contro la decisione citata davanti alla Corte di Cassazione, che lo ha accolse con la sentenza della Sez. II civile n. 28032 del 21 dicembre 2011, cassando la sentenza impugnata (ritenuta carente di motivazione) e rinviando al Giudice di pace di Livorno. Con provvedimento del 22/7/2013 il Dirigente dell’Area III della Prefettura di Livorno, richiamata la sentenza della Corte di Cassazione (ritenuta confermativa della “sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei”), dispose la sospensione della patente per il periodo residuo. Contro tale provvedimento l’interessato propose ricorso davanti al Giudice di pace di Livorno e chiese alla Prefettura di agire in autotutela ritirando l’atto in questione; tale ultima richiesta venne accolta dal predetto Ufficio che revocò la precedente ordinanza di sospensione rilevando che “in virtù del tempo trascorso dal sinistro avvenuto il 24/10/2013, sono venute meno le esigenze cautelari ai sensi dell’art. 223 del Codice della Strada, richiamate nel provvedimento originario…” .

Questa sarebbe una bella storia, se la faccenda fosse finita così. Tuttavia, pare che il conducente in questione avesse patito un grave danno dal provvedimento illegittimo, nelle more della sua revoca e, su questo presupposto ha proposto ricorso al TAR toscano per vedersi riconoscere il danno per la lesione del suo interesse legittimo a non veder sospesa la patente.

Sostiene il Collegio che: “Il fatto antigiuridico è rappresentato dal provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla Prefettura di Livorno il 22/7/2013, la cui illegittimità è evidente; basta considerare che l’atto in questione, costituendo esercizio del potere attribuito al prefetto dall’art. 223 comma 2 del Codice della strada, ha natura tipicamente cautelare (come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione, Sez. II, nella sentenza n. 28032/2011 già citata e riguardante questa stessa vicenda); e che nessuna esigenza cautelare era ravvisabile a distanza di 10 anni dal verificarsi dell’incidente in cui era rimasto coinvolto il ricorrente; tant’è che la stessa Prefettura ha poi revocato il provvedimento di sospensione, proprio riconoscendo che il tempo trascorso dal sinistro aveva fatto venir meno le esigenze in parola. Evidente è anche la colpa dell’Amministrazione, che ha adottato un provvedimento palesemente irragionevole e fondato su presupposti inesistenti, come di fatto è stata poi costretta a riconoscere esercitando l’autotutela”.

Danno patrimoniale e non patrimoniale, somma considerevole, eccessiva punizione per un ufficio pubblico che, magari ha sbagliato, ma che si è trovato da pagare, invero, un conto troppo salato.

Pino Napolitano

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Motociclo usato per commettere un reato; confisca e giudice competente.

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Il comma 2 sexies dell’art. 213 del codice della strada recita: “È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”.

Ovviamente si tratta di una sanzione accessoria che implica l’adozione di un provvedimento di confisca che viene adottato dal Prefetto, in occasione della consumazione di una ipotesi di reato. Una vicenda atipica, in quanto non  ricadente nelle ipotesi considerate dall’art. 224 ter del codice della strada e nemmeno conseguente (come pretenderebbe l’asse logico dell’art. 213 in cui è prevista) ad illecito amministrativo. Una sorta, quindi, di sanzione amministrativa accessoria all’occasionale connessione con un reato. La parola connessione dovrebbe portarci nel solco dell’art. 221 del codice penale, tuttavia anche questo richiamo appare improprio posto che la norma recita: “Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato…” e che, nel caso di specie si cerca di sapere, a prescindere dalla esistenza o meno del reato, davanti a quale giudice si debba ricorrere ove si incorra nella previsione del comma 2 sexies dll.art. 213 del codice.

Una soluzione al caso, sebbene parziale e di merito, ci perviene dal Giudice di pace di Ivrea che -con la sua sentenza del 4 maggio 2015- ha ritenuto di avere giurisdizione sul caso ed ha affermato che il: “provvedimento risulta irrogato ai sensi dell’art. 213 co.2 sexies C.d.S., per cui “È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”. Trattasi difatti di un sequestro finalizzato alla confisca emesso sulla base delle ipotesi di reato di cui agli articoli 100 co. 4 C.d.S. e degli articoli 482, 489 e 490 c.p. per aver fabbricato ovvero utilizzato una targa falsa”.

In pratica, la difesa erariale aveva eccepito, preliminarmente, l’incompetenza del giudice adito a decidere, per quanto disposto dall’art. 221 del codice della strada. Di contro, il giudice ha ritenuto di dover statuire sulla legittimità della confisca, sebbene il suo giudizio è -nella sostanza- influenzato dall’esito del processo penale che atterrà ai reati di cui si è trattato in sentenza.

Pino Napolitano

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Codice della strada: la contestazione per le violazioni commesse dai minorenni.

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Un tema antico e sempre nuovo, quello della correttezza dell’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada commesse da conducenti minorenni. Tema antico, in quanto tutti sanno che, a cominciare dalla famosa sentenza della Cassazione 4286/2002, la contestazione deve essere effettuata nei confronti del genitore; tema sempre nuovo poiché troppo spesso gli addetti all’accertamento delle violazioni dimenticano che “NELLA CONTESTAZIONE DEVE ESSERE ENUNCIATO IL RAPPORTO DIRETTO CON IL MINORE CHE NE IMPONEVA LA SORVEGLIANZA AL MOMENTO DEL FATTO E LA SPECIFICA ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA”.

In altri termini, sovente, si indica come trasgressore della condotta materialmente rilevata su strada il genitore, così prestando il fianco a ridanciane e costanti ricorsi.

Ecco un caso illuminante:

“…con ricorso depositato il 5 agosto 2006 T.A. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Catania al fine di ottenere l’annullamento del verbale emesso nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza di Pachino per violazione dell’art. 2 C.d.S., e art. 171 C.d.S., commi 1, 2 e 3, nonchè l’annullamento del relativo provvedimento di sequestro amministrativo del ciclomotore.

Il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso, poiché il verbale impugnato indicava erroneamente T.A. quale trasgressore, laddove il trasgressore effettivo era invece il minore Tu.Al., figlio del ricorrente. 

Avverso la predetta sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva gravame, ritenendo corretta la contestazione della violazione effettuata nei confronti del genitore. Il Tribunale di Catania rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado”.

Fortuna volle che il Ministero delle Finanze si intestardisse e proponesse ricorso per cassazione, onde no far fare brutta figura ia militari che avevano, nella sostanza, sbagliato ad interpretare i precetti della sentenza menzionata all’inizio.

Così, Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 21-11-2013, n. 26171, mise le cose in ordine, affermando che fosse “facilmente evincibile come la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuata a T.A. quale autore della violazione (e quindi quale trasgressore materiale, come invece ritenuto dal giudice d’appello), bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione, poichè permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senza indossare il casco. T. A., dunque, veniva indicato nel verbale quale trasgressore non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore dell’infrazione”.

Orbene, siamo tutti d’accordo sulla sostanza; tuttavia dobbiamo renderci conto che la forma della verbalizzazione e della contestazione è importante. Non si può omettere di rappresentare chiaramente chi abbia commesso materialmente la violazione sulla strada; allo stesso modo si deve contestare al genitore (per l’omessa sorveglianza sul minore) il verbale. Il verbale deve recare chiaramente la descrizione del fatto illecito commesso dal minore, la sua incapacità di sopportare la sanzione e il trasferimento della stessa (ex art. 2 L.689/1981) sull’esercente potestà genitoriale.

Se si procede in questo modo, non si troverà il giudice di pace disposto ad annullare il verbale sbagliato nella forma, sebbene corretto nelle intenzioni e nella sostanza.

Inutile, poi, dire….. “La cassazione dice che…..” se poi il Comune soccombente in primo grado non farà appello e men che mail ricorso per cassazione, così come fece, nella vicenda qui narrata, il Ministero delle Finanze.

Pino Napolitano

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Quesito: confisca applicabile a violazione commessa da minorenne?

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito.

Vorrei, gentilmente, conoscere la vostra opinione sulla possibilità di applicare la confisca al ciclomotore alterato (art. 97 codice) guidato da un minorenne. Al comando ci sono opinioni diverse.

Grazie

Risposta.

E’ naturale che possano sussistere dubbi quando si parla di sanzioni collegate al comportamento di un minorenne.

Com’è noto, l’articolo 2 della L.689/1981 (richiamata nel codice della strada dall’art. 194) prevede che i minori di anno 18 non siano assoggettabili a sanzione amministrativa; della stessa risponde la persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace.

Da qui la conseguenza che la contestazione della violazione debba essere fatta all’esercente potestà genitoriale con rispetto delle modalità previste dalla giurisprudenza (su cui, qui, non mi dilungo).

Le sanzioni amministrative accessorie che incidono sulla patente nemmeno si applicano ai minorenni, per quanto previsto dall’art. 219 bis del codice della strada (alla cui lettura si rinvia).

Per le sanzioni amministrative accessorie che attengono al veicolo, nulla è detto per Legge, salvo che ci riferiamo al comma 6 dell’art. 213 per la confisca ( “La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa”) ed al comma 1 bis dell’art 214 per il fermo ( “Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo”).

Ovviamente la discussione sulla estraneità utile a non far applicare la sanzioni attiene alla tematica provvedimentale e giudiziaria; quindi l’agente accertatore applicherà la misura cautelare del sequestro amministrativo conformemente a Legge vigente e sarà il Prefetto a decidere per il seguito (discorso a parte andrebbe fatto per la previsione del coma 1 bis dell’art. 214, ma qui non c’è spazio).

Tanto premesso, la giurisprudenza si è pronunciata su un caso simile a quello tratteggiato nel quesito: Cass. civ. Sez. II, 10-04-2008, n. 9435. In quel caso i giudici hanno sancito che: ” la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comporta l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 C.d.S., in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca (Cass. 7.12.2001 n. 15506); in ordine alla responsabilità dell’esercente la potestà, qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non avere potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato (Cass. 21.3.2007 n. 6685, 20.10.1997 n. 10282). Peraltro, il tipo di violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.

Pino Napolitano.

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Le riprese streaming del Consiglio comunale: trasparenza, pubblicità e tutela della privacy.

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La trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale, così come la successiva pubblicazione delle registrazioni sui canali istituzionali dell’Ente, è divenuta una modalità sempre più diffusa per garantire la conoscibilità dell’attività amministrativa e favorire la partecipazione dei cittadini.

Quella che può apparire come una semplice evoluzione tecnologica della tradizionale pubblicità dell’aula consiliare pone, tuttavia, questioni giuridiche non secondarie. Una seduta pubblica può essere automaticamente trasmessa su Internet? Occorre il consenso dei consiglieri? Possono essere ripresi i cittadini presenti in aula? Cosa accade quando nel dibattito vengono menzionate condizioni di salute o altre situazioni personali particolarmente delicate?

Il punto di equilibrio deve essere ricercato tra due esigenze entrambe meritevoli di tutela: da una parte la pubblicità dei lavori degli organi rappresentativi e, dall’altra, il diritto alla protezione dei dati personali.

Lo streaming è un trattamento di dati personali.

Il primo dato da considerare è che l’immagine e la voce di una persona identificata o identificabile costituiscono dati personali. La loro registrazione, conservazione e successiva diffusione online integrano quindi un trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Lo streaming non è, pertanto, una mera operazione tecnica. La ripresa della seduta e la sua diffusione, in diretta o in differita, devono rispettare i principi stabiliti dall’art. 5 GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.

Titolare del trattamento è il Comune, quale soggetto pubblico che determina finalità e modalità del trattamento.

La pubblicità delle sedute nel TUEL.

Il fondamento normativo deve essere ricercato innanzitutto nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’art. 10 TUEL stabilisce il principio della pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale, mentre l’art. 38, comma 7, prevede che le sedute del Consiglio e delle commissioni siano pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

A questa disciplina si affianca l’art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, relativo ai trattamenti effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri[1].

Il regolamento comunale assume quindi un ruolo centrale: è attraverso la disciplina regolamentare che l’Ente può definire modalità, condizioni e limiti delle riprese e della loro diffusione.

È un principio che il Garante aveva affermato già nel 2002. Nella Newsletter n. 11 del 17 marzo 2002, doc. web n. 44094, significativamente intitolata “Sì ai consigli comunali in tv”,[2]l’Autorità riconobbe la possibilità di riprendere e diffondere le riunioni del Consiglio comunale, purché i presenti fossero debitamente informati e fossero adottate particolari cautele per evitare l’indebita divulgazione di dati meritevoli di particolare protezione. Il Garante individuò proprio nel regolamento comunale la sede idonea per disciplinare modalità e limiti delle riprese.

Consiglieri, assessori e funzionari: il consenso non è la base giuridica.

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere necessario acquisire preventivamente il consenso dei consiglieri comunali o degli altri soggetti istituzionali ripresi.

 Per consiglieri, assessori, Segretario comunale, dirigenti, responsabili e dipendenti che partecipano alla seduta nell’esercizio delle rispettive funzioni, la base giuridica del trattamento non è normalmente il consenso dell’interessato, ma l’adempimento degli obblighi istituzionali e l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, in combinazione con la disciplina nazionale e regolamentare.

Il documento assunto come riferimento sottolinea espressamente che, per i soggetti istituzionali, il consenso sarebbe non soltanto superfluo, ma anche inadeguato rispetto alla natura pubblica della funzione esercitata.

Sul punto assume particolare rilievo il parere del Garante n. 14 del 27 gennaio 2022, doc. web n. 9745318[3], reso al Consiglio di Stato sulla registrazione delle riunioni dell’organo consiliare dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il provvedimento, pur riferito a un organo collegiale diverso dal Consiglio comunale, costituisce un importante riferimento nell’applicazione del GDPR alla registrazione delle riunioni di organi pubblici.

Il principio fondamentale è dunque quello della distinzione tra consenso e informativa: il consigliere non deve autorizzare individualmente la pubblicità della seduta, ma deve essere adeguatamente informato circa le modalità attraverso le quali immagini e voce vengono trattate e diffuse.

Seduta pubblica non significa diffusione indiscriminata.

la pubblicità della seduta non può essere confusa con la possibilità di diffondere indiscriminatamente qualsiasi informazione pronunciata nel corso del dibattito.

La presenza di una valida base giuridica non elimina i principi di minimizzazione, proporzionalità e pertinenza.

Particolare cautela deve essere adottata quando nel dibattito emergano dati appartenenti alle categorie particolari previste dall’art. 9 GDPR e, soprattutto, informazioni relative alla salute.

Già nel pronunciamento del 2002 il Garante aveva sottolineato la necessità di prevenire la divulgazione indebita di informazioni particolarmente delicate e, specificamente, di evitare la diffusione di informazioni sulle condizioni di salute.

Lo stesso principio emerge dagli atti del Garante relativi ai trattamenti effettuati dagli enti locali: la diffusione dei dati deve rimanere circoscritta a quanto indispensabile per assicurare la pubblicità dei lavori consiliari.

Quando, quindi, la discussione verta su qualità personali, situazioni riservate, attitudini, meriti o demeriti di persone determinate o su altre questioni incompatibili con la pubblicità, deve trovare applicazione la disciplina regolamentare relativa alla seduta segreta o alla sospensione della pubblicità.

 Un ruolo  rilevante  da tenere in considerazioone è  la posizione dei cittadini che assistono alla seduta senza intervenire, La soluzione più coerente con il principio di minimizzazione consiste nel non inquadrare il pubblico.

Le telecamere dovrebbero essere orientate sull’emiciclo e sugli spazi destinati ai consiglieri e ai soggetti che intervengono attivamente, evitando riprese generalizzate della platea. È un’applicazione concreta del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione, la cosiddetta privacy by design.

Non appare invece corretta la formula, talvolta utilizzata negli avvisi affissi all’ingresso dell’aula, secondo cui la semplice presenza del cittadino equivarrebbe automaticamente al consenso alla ripresa.  La mera presenza non costituisce, di per sé, un consenso libero, specifico e inequivocabile.

L’avviso posto all’ingresso deve avere quindi funzione informativa, non trasformarsi in una presunzione di consenso. Occorre informare i cittadini dell’esistenza delle riprese e, contemporaneamente, organizzare tecnicamente l’impianto in modo che il pubblico non venga ordinariamente inquadrato.

Un ulteriore profilo riguarda il soggetto incaricato di effettuare materialmente le riprese.

Quando il Comune affida il servizio a una società, un’associazione o altro soggetto esterno che tratta i dati per conto dell’Ente, il rapporto deve essere disciplinato secondo l’art. 28 GDPR.

Il soggetto esterno opera quale responsabile del trattamento, sulla base delle istruzioni impartite dal Comune. Devono essere regolati, tra gli altri aspetti, finalità del trattamento, misure di sicurezza, eventuale ricorso a sub-responsabili, assistenza al titolare e cancellazione o restituzione dei dati al termine dell’incarico.

Diversa è la posizione del giornalista o del cittadino che effettui autonomamente proprie riprese: questi non opera per conto del Comune e non assume quindi la veste di responsabile ex art. 28 GDPR. Restano ferme le regole applicabili all’attività giornalistica e il potere dell’Ente di disciplinare, nei limiti consentiti dall’ordinamento, le modalità delle riprese effettuate da terzi all’interno dell’aula.

Un ultimo aspetto, spesso sottovalutato, riguarda ciò che accade dopo la seduta.

Una cosa è trasmettere in diretta il Consiglio comunale, altra cosa è mantenere indefinitamente disponibile su Internet la registrazione integrale.

Il principio di limitazione della conservazione impone che i tempi siano collegati alle finalità perseguite. Quando la registrazione entra a far parte della documentazione amministrativa collegata al verbale della seduta, assumono rilievo anche le regole documentali e archivistiche; ciò non giustifica, tuttavia, una conservazione online priva di qualsiasi termine o valutazione.

È pertanto opportuno che il regolamento distingua chiaramente la registrazione e conservazione documentale dalla sua diffusione permanente sul web.

Il quadro normativo e gli orientamenti del Garante conducono, in definitiva, a una conclusione abbastanza chiara.

Lo streaming del Consiglio comunale è pienamente compatibile con i principi di trasparenza e pubblicità dell’attività dell’Ente, ma deve essere inserito all’interno di una precisa disciplina organizzativa e regolamentare.

Il regolamento rappresenta l’ossatura del sistema: deve stabilire cosa viene ripreso, chi viene ripreso, come vengono informati gli interessati, quando la trasmissione deve essere sospesa, come vengono trattati gli interventi dei soggetti esterni, per quanto tempo le registrazioni rimangono disponibili e quali misure devono essere adottate per evitare la diffusione di informazioni non pertinenti o particolarmente protette.

Una seduta pubblica può essere trasmessa e resa accessibile ai cittadini; ciò non significa, però, che qualsiasi dato pronunciato nell’aula consiliare diventi automaticamente un dato liberamente e permanentemente diffondibile in rete.

È probabilmente questa la chiave per leggere correttamente il rapporto tra streaming e privacy: massima trasparenza dell’attività istituzionale, ma minimizzazione dei dati personali.

[1] https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29

[2] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/44094

[3] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9745318

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Documento provvisorio d’identità. Decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, commi 3 e 4 dell’articolo 11,

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 Con  decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, ed in particolare i commi 3 e 4 dell’articolo 11, è stato istituito il documento d’identità provvisorio. Tale documento può essere rilasciato dal Sindaco nei casi di urgenza laddove non è possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d’identità elettronica (CIE) o, comunque, programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata.

 Il documento d’identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e, pertanto, soggiace alle relative modalità di registrazione, conservazione e distruzione.

Ciascun supporto reca un numero di serie univoco che è composto da un prefisso alfabetico che parte da “BA” e da una sequenza numerica progressiva di sette cifre.

La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia, come peraltro espressamente previsto dalla norma citata in premessa, che la validità per l’espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere.

Procedura di rilascio

Il documento di identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente:

  • in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;
  • nelle more del rilascio della carta di identità elettronica;
  • a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che lo stesso non è rinnovabile.

Al momento della consegna il cittadino è informato, come previsto espressamente dalla norma in questione, che il documento può non essere accettato da alcuni Stati esteri, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune all’atto della richiesta della CIE.

Il documento provvisorio resta uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino, e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d’identità elettronica. 

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ISTITUZIONE SBARRA E DIVIETO DI TRANSITO – INCOMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

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Il TAR Sardegna , Sezione prima, con sentenza n. 283 del 2026, ha annullato , per incompetenza, la delibera adottata dalla Giunta comunale  che aveva istituito una sbarra e un divieto di transito lungo una strada di accesso ad un’area costiera di pregio naturalistico  per impedire il campeggio abusivo e l’abbandono dei rifiuti.

Il TAR, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento,  in particolare l’art. 5, in tema di “regolamentazione della circolazione in generale”, l’art. 6 , rubricato: “regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”,  e  l’ art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i poteri di regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, ha evidenziato che il provvedimento adottato dalla Giunta  interessava un’area che non rientrava nel centro abitato, e per cui  l’organo collegiale ha travalicato l’ambito delle proprie attribuzioni, incidendo su un ambito che, per natura e contenuto, rientrava nella sfera dei provvedimenti gestionali ovvero delle ordinanze adottabili dagli organi cui l’ordinamento attribuisce la regolazione puntuale della circolazione.

Secondo quanto disciplinato dal comma 4 dell’art. 6 , “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, (…)”

Il comma 5 lett. d) del medesimo art. 6 prevede poi che “Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate(…) d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;”

Tale norma va poi letta alla luce del nuovo riparto di competenze tra gli organi di indirizzo politico e quelli gestionali e dell’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, incentrata sulla disposizione dell’art. 107, comma 5, TUEL, a mente della quale i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, le modalità di accesso alla stessa e i relativi orari, i controlli, le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 cod. strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenze dei Dirigenti comunali e non del Sindaco, ovviamente nell’ipotesi in cui non ricorra il presupposto dell’urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3460; V, 13 novembre 2015, n. 5191; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 18/12/2025, n. 10027);

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Veicolo sequestrato senza assicurazione: per il Consiglio di Stato non è sempre necessario il carroattrezzi.

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MASSIMA: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3 agosto 2026, n. 6201

A seguito dell’introduzione dell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, il veicolo sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa non è soggetto all’obbligo assicurativo e può essere condotto al luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è affidato, secondo il percorso indicato dall’organo accertatore e in assenza di motivi ostativi, senza che sia necessario il trasporto mediante carro soccorso. La convenzione stipulata ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada, inoltre, non attribuisce al custode un diritto all’affidamento o al trasporto dei veicoli, sorgendo il diritto alla remunerazione soltanto con l’accettazione della custodia.

Una pronuncia  DEL CONSIGLIO DI STATO di particolare interesse operativo per gli organi di polizia stradale chiarisce gli effetti prodotti dalla nuova disciplina assicurativa sulla gestione del veicolo sottoposto a sequestro per violazione dell’art. 193 del Codice della strada. Con la sentenza n. 6201, pubblicata il 3 agosto 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.) e da Italsoccorso s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 20039/2024, confermando, sotto un duplice profilo, la legittimità dell’impostazione seguita dal Ministero dell’interno con la circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024 nel commento all’articolo 122 bis codice delle assicurazioni cosi come modificate dal D.lgs. 184/2023, perlatro non abbastanza esaustiva. Dopo il d.lgs. n. 184/2023, il veicolo sottoposto alla misura può essere condotto dalla persona cui viene affidato direttamente al luogo di custodia, nel rispetto delle condizioni e del percorso stabiliti dall’organo accertatore,  appare stridente il contrasto con il comma 4 dell’articolo 193 del codice della strada, che se pur valutato dalla Consiglio di Stato appare superato dalla ‘introduzione dell’articolo 122 bis del codice delle assicurazioni.

sentenza consiglio di Stato 6201_2026

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LE PUBBLICAZIONI RIPRENDERANNO DOPO LE FERIE. VI RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO DI RICCIONE. SETTEMBRE 2026

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Carta d’identità elettronica senza scadenza per gli ultrasettantenni

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Dal 30 luglio 2026 la carta d’identità elettronica rilasciata ai cittadini che abbiano compiuto settant’anni al momento della richiesta avrà validità illimitata. La novità, prevista dall’art. 6 del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, è illustrata dalla circolare DAIT n. 60 del 24 luglio 2026.

Per gli uffici comunali la procedura resta invariata: il sistema CIEOnline verifica automaticamente l’età del richiedente e genera il documento senza scadenza. Sulla carta sarà riportata la dicitura «ILLIMITATA», mentre nella zona a lettura ottica comparirà il valore convenzionale «990101». La CIE conserva validità per l’espatrio quando ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 649/1974.

La durata illimitata non si applica ai richiedenti protezione internazionale, per i quali la CIE continua ad avere validità triennale, né ai casi in cui non sia temporaneamente possibile rilevare le impronte digitali, nei quali il documento ha durata non superiore a dodici mesi.

Occorre infine distinguere la validità del documento fisico da quella della sua funzione digitale. Il certificato di autenticazione associato alla CIE resta valido per un massimo di dieci anni. Trascorso tale periodo, il documento continuerà a identificare il titolare, ma per utilizzare nuovamente il servizio «Entra con CIE» sarà necessario richiedere una nuova carta, previa revoca di quella precedente. Dopo dieci anni, inoltre, ai varchi di frontiera il controllo dovrà avvenire a vista e non più mediante i varchi automatici.

Circolare DAIT n. 60 del 24 luglio 2026

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Dal Daspo degli stadi al DACUR dei locali della movida.

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Dal Daspo degli stadi al DACUR dei locali della movida.

 

Il termine «Daspo» nasce, come è noto, nel 1989, quale acronimo colloquiale del «Divieto di ACcedere alle manifestazioni SPOrtive» introdotto dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per rispondere alla violenza negli stadi: un provvedimento del Questore, di natura preventiva e non sanzionatoria, capace di allontanare dagli impianti sportivi chi vi avesse tenuto condotte pericolose, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale e non di un accertamento di responsabilità penale. È il prototipo di una tecnica di tutela — quella della prevenzione amministrativa ante o praeter delictum — che l’ordinamento italiano conosce da ben prima, nella materia della pubblica sicurezza, ma che con il Daspo sportivo trova una consacrazione di grande successo pratico, tanto da divenire, nel linguaggio comune, sinonimo stesso del divieto di accesso quale tecnica di tutela dell’ordine pubblico.

Il successo del modello ne ha suggerito, nel tempo, la trasposizione ben oltre il perimetro sportivo. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (conv. legge 48/2017, il cd. decreto Minniti), nel dettare «disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», ha introdotto il cosiddetto Daspo urbano: un potere, sempre questorile, di ordinare l’allontanamento e, in caso di reiterazione, il divieto di accesso a specifiche aree urbane — stazioni, presidi sanitari, aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati — nei confronti di chi vi abbia tenuto condotte lesive del decoro e della vivibilità. Il decreto sicurezza del 2018 e il decreto sicurezza-bis del 2019 ne hanno progressivamente esteso l’ambito applicativo e la durata. Accanto a questo ceppo generale, focalizzato sul decoro delle aree urbane, il legislatore ha coltivato una sottospecie più mirata, pensata non per lo spazio pubblico in quanto tale, ma per i luoghi del divertimento notturno: è l’articolo 13-bis del medesimo decreto-legge 14/2017, riscritto dal decreto-legge 130/2020 (conv. legge 173/2020, il cd. decreto Lamorgese), che la prassi operativa ha battezzato con l’acronimo DACUR — il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento — disposto dal Questore nei confronti di chi risulti denunciato, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali locali o nelle loro immediate vicinanze, sempre che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.

È proprio un provvedimento di questo tipo a essere sottoposto al vaglio del T.A.R. Molise, sezione di Campobasso, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 261, decisa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo. Il Questore di Campobasso aveva vietato al ricorrente, per la durata di tre anni, l’accesso a un locale pubblico e a tutti gli esercizi e locali di pubblico trattenimento della zona, in ragione di un grave episodio verificatosi durante un evento musicale: ignoti avevano diffuso spray urticante tra la folla di giovanissimi partecipanti, generando panico e richiedendo l’intervento di Carabinieri, Vigili del fuoco e personale del 118; il ricorrente, identificato dalle indagini come uno degli autori del gesto, era stato deferito all’autorità giudiziaria. Il ricorso lamentava difetto istruttorio e motivazionale, oltre alla propria estraneità ai fatti.

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una premessa di metodo che merita di essere sottolineata a beneficio di chi si avvicini per la prima volta a questa materia: le misure di prevenzione, quale che ne sia la species, non richiedono la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il destinatario abbia commesso un reato, ma si accontentano di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica probabilistica del «più probabile che non». È la stessa ragione per cui l’autorità competente a disporle è il Questore, e non il giudice penale: l’ordinamento anticipa la soglia di intervento a tutela della collettività, rinunciando alla certezza tipica dell’accertamento di colpevolezza, ma pretendendo in cambio — ed è qui che si gioca la tenuta costituzionale dell’istituto — un rigore particolare nella verifica dei presupposti che la norma stessa individua.

L’articolo 13-bis ne pone due, e la sentenza li tiene opportunamente distinti. Il primo è un presupposto oggettivo: l’essere stato il destinatario denunciato, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ovvero per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, o ancora per i reati in materia di armi improprie o di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il secondo è, invece, un presupposto dinamico e prognostico: che dalla condotta «possa derivare» un pericolo per la sicurezza.

Su quest’ultimo punto la sentenza in commento richiama un rilievo, di per sé assai istruttivo, della giurisprudenza calabrese: è il tempo stesso del verbo, nella formulazione della norma, a rivelarne la natura. Se il legislatore avesse voluto ancorare la misura al solo fatto storico pregresso, avrebbe scritto «qualora dalla condotta sia derivato» un pericolo, non «possa derivare»: la scelta del condizionale presente, proiettato verso il futuro, è quanto distingue una misura di prevenzione autentica — che guarda a un pericolo attuale, per quanto radicato in un fatto passato — da una sanzione camuffata da misura preventiva, che si limiterebbe a punire, con effetto puramente retrospettivo, un episodio ormai esaurito. È una distinzione sottile, ma dirimente: proprio perché non punisce il passato, il DACUR può permettersi un onere probatorio alleggerito; se punisse il passato, quello stesso onere alleggerito si tradurrebbe in un aggiramento delle garanzie proprie del processo penale.

Applicando questo schema al caso di specie, il Collegio ravvisa agevolmente il presupposto oggettivo nel deferimento del ricorrente per il reato di cui agli articoli 110 e 674 del codice penale, direttamente riconducibile ai disordini del 17 febbraio 2026; quanto al presupposto dinamico, la motivazione questorile — non specificamente censurata sul punto dal ricorrente — non si è fermata all’episodio isolato, ma lo ha letto in combinazione con i precedenti di polizia dell’interessato, già destinatario, l’anno precedente, di analogo divieto biennale per fatti della medesima natura nella «zona movida» del capoluogo: è proprio questa recidiva specifica, opportunamente valorizzata in motivazione, a rendere solida — e non meramente presunta — la prognosi di pericolosità attuale richiesta dalla norma.

Il percorso che dal Daspo degli stadi conduce al DACUR dei locali notturni racconta, in fondo, una costante del diritto amministrativo della sicurezza: la tendenza a estendere, per successive gemmazioni, moduli preventivi già collaudati a fenomeni sociali nuovi. Ciascuna di queste estensioni porta con sé, tuttavia, l’obbligo di preservarne intatta la matrice funzionale — la prevenzione di un pericolo futuro, non la punizione di un fatto passato — pena lo scivolamento verso un uso improprio, sanzionatorio nella sostanza e amministrativo solo nella forma, di uno strumento che il legislatore ha voluto, e la giurisprudenza qui commentata conferma di voler mantenere, rigorosamente ancorato all’attualità del rischio.

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Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 24069/2026 – Inammissibili i ricorsi: la particolare tenuità del fatto resta applicabile all’oltraggio alla polizia municipale se l’operante non esercita, al momento del fatto, funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza

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Massima  In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, il divieto di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. opera nei confronti degli appartenenti alla polizia municipale soltanto quando, al momento della commissione del fatto, essi esercitino funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ovvero di agente o ufficiale di pubblica sicurezza. Lo svolgimento del servizio di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della strada non comporta automaticamente tali qualifiche, né esse possono essere desunte dalle attività di polizia giudiziaria svolte successivamente in conseguenza del reato. L’onere di dimostrare la ricorrenza della clausola ostativa grava sull’accusa e non può essere assolto per la prima volta nel giudizio di cassazione mediante produzione di nuovi documenti.

Con la sentenza n. 24069 del 30 giugno 2026, la Corte di cassazione, Sezione Sesta penale, affronta un tema di particolare interesse in materia di oltraggio a pubblico ufficiale e di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, chiarendo i limiti applicativi della clausola ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. quando il soggetto passivo appartenga alla polizia municipale.

La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso del pubblico ministero sia quelli delle parti civili, confermando la decisione del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale disciplinato dall’art. 341-bis c.p.

L’arresto assume rilievo perché precisa che il semplice svolgimento di un servizio di polizia stradale non attribuisce automaticamente agli appartenenti alla polizia municipale la qualifica di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza richiesta dalla norma ostativa.

I fatti

La vicenda trae origine da una contestazione elevata da ispettori della polizia municipale nei confronti della proprietaria di un veicolo parcheggiato in violazione del Codice della strada.

Durante il controllo si verificava una discussione nel corso della quale l’imputata pronunciava espressioni ritenute offensive nei confronti degli operanti, venendo quindi chiamata a rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis c.p.

Il Tribunale, pur ritenendo integrato il fatto tipico, dichiarava la non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Contro tale decisione proponevano ricorso il pubblico ministero e le parti civili.

Il nodo interpretativo

La questione centrale riguardava l’interpretazione dell’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.

La disposizione stabilisce che la particolare tenuità del fatto non può essere applicata, tra gli altri casi, quando il reato di oltraggio è commesso nei confronti di:

  • un ufficiale o agente di pubblica sicurezza;
  • un ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

nell’esercizio delle rispettive funzioni.

Il problema consisteva nello stabilire se tale preclusione operasse automaticamente ogniqualvolta la persona offesa fosse un appartenente alla polizia municipale impegnato in un controllo stradale.

L’evoluzione normativa richiamata dalla Corte

La Cassazione ricostruisce anzitutto l’evoluzione legislativa.

L’originaria formulazione introdotta dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, escludeva la particolare tenuità in ogni ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale.

Successivamente l’art. 7 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha significativamente ristretto la clausola ostativa, limitandola ai casi in cui l’offesa sia rivolta contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza oppure di polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni.

Ne consegue che oggi non è sufficiente la qualifica generale di pubblico ufficiale.

Occorre invece verificare concretamente la specifica funzione esercitata nel momento in cui il fatto viene commesso.

Le qualifiche degli appartenenti alla polizia municipale

La sentenza dedica ampio spazio alla disciplina della Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

In particolare:

  • l’art. 3 disciplina la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato;
  • l’art. 5, comma 2, prevede che la qualità di agente di pubblica sicurezza sia conferita dal Prefetto mediante apposito provvedimento;
  • l’art. 5, comma 1, lett. a) attribuisce agli appartenenti alla polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria.

Tali attribuzioni devono però essere coordinate con l’art. 57 c.p.p.

La Corte richiama espressamente:

  • l’art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p., che riconosce la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti alla polizia municipale nell’ambito territoriale dell’ente e durante il servizio;
  • l’art. 57, comma 3, c.p.p., secondo cui tali funzioni operano esclusivamente nei limiti del servizio al quale gli operatori sono destinati.

Da ciò deriva un principio fondamentale.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria non costituisce una qualità permanente ed assoluta, ma una funzione esercitata entro precisi limiti temporali, territoriali e funzionali.

Il servizio di polizia stradale non basta

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda l’attività di polizia stradale disciplinata dagli artt. 11 e 12 del Codice della strada.

Secondo la Corte, il fatto che gli ispettori della polizia municipale siano impegnati in un controllo relativo alla sosta vietata non comporta automaticamente che essi stiano esercitando funzioni di polizia giudiziaria ai fini della clausola ostativa dell’art. 131-bis c.p.

L’accertamento di una violazione amministrativa del Codice della strada costituisce infatti attività di polizia stradale e non implica, di per sé, l’esercizio delle funzioni richieste dalla disposizione penale.

La Cassazione precisa inoltre che non può assumere rilievo il fatto che, dopo l’oltraggio, gli stessi operatori abbiano eventualmente svolto attività di polizia giudiziaria per accertare il reato.

La verifica deve essere compiuta esclusivamente con riferimento al momento della commissione del fatto.

Le attività investigative eventualmente svolte successivamente non possono incidere sulla qualificazione giuridica richiesta dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.

L’onere della prova

La sentenza affronta anche il tema dell’onere probatorio.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto costituisce una vera causa di non punibilità e presuppone la piena integrazione del reato.

Quanto alle clausole ostative, spetta all’accusa dimostrarne la sussistenza.

Nel caso concreto il pubblico ministero non aveva allegato né provato durante il giudizio di merito:

  • l’esistenza del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  • l’effettivo esercizio, al momento del fatto, di funzioni di polizia giudiziaria.

La documentazione prodotta soltanto nel giudizio di cassazione dalle parti civili è stata quindi dichiarata inammissibile, poiché nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di nuovi documenti riguardanti il merito, salvo limitate eccezioni non ricorrenti nella fattispecie.

Il ricorso delle parti civili

La Corte dichiara inammissibile anche il secondo motivo delle parti civili.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, ricorda che il giudice, quando applica l’art. 131-bis c.p., deve comunque pronunciarsi sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte civile ai sensi dell’art. 538 c.p.p.

Nel caso concreto, tuttavia, le parti civili non avevano censurato l’omessa pronuncia sulle proprie domande risarcitorie, ma si erano limitate a contestare l’applicazione della causa di non punibilità senza dimostrare quale concreto interesse fosse stato leso.

Da qui l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse.

Il principio di diritto

La sentenza consolida un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e può essere sintetizzata nel seguente principio.

Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di appartenenti alla polizia municipale, soltanto quando questi esercitino, al momento della commissione del fatto, funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria oppure di agente o ufficiale di pubblica sicurezza; tale qualifica non deriva automaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia stradale né può essere desunta da attività di polizia giudiziaria svolte successivamente in conseguenza del reato.

Osservazioni conclusive

La pronuncia offre un’importante precisazione interpretativa sull’ambito applicativo dell’art. 131-bis c.p., valorizzando il principio di stretta interpretazione delle cause ostative alla non punibilità.

La Corte distingue con nettezza la generica qualità di pubblico ufficiale dalla specifica funzione richiesta dal legislatore per impedire l’applicazione della particolare tenuità del fatto.

Ne deriva una tutela coerente con la ratio della riforma del 2020, che ha circoscritto le ipotesi di esclusione dell’istituto ai soli casi in cui l’offesa colpisca operatori investiti, nel momento del fatto, delle particolari funzioni di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

La decisione ribadisce inoltre due ulteriori principi processuali di rilievo: da un lato, l’onere del pubblico ministero di provare gli elementi costitutivi della clausola ostativa; dall’altro, l’impossibilità di integrare in sede di legittimità il quadro probatorio mediante la produzione di documenti nuovi destinati a colmare lacune dell’istruttoria di merito.

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Vincolo cimiteriale – Riduzione della fascia di rispetto – Opere pubbliche – Limite dei cinquanta metri – TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 maggio 2026, n. 2955. Inapplicabilità – Condizioni.

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MASSIMA: In materia di vincolo cimiteriale, l’art. 338, quinto comma, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 consente al Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e in assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative, di ridurre la fascia di rispetto per la realizzazione di un’opera pubblica o per l’attuazione di un intervento urbanistico. Il limite minimo di cinquanta metri, espressamente previsto dal quarto comma per l’ampliamento dei cimiteri, non è applicabile alla distinta fattispecie disciplinata dal quinto comma; pertanto, non sussiste un divieto assoluto di intervento anche nella parte più ristretta della fascia, purché la deroga sia sorretta da un interesse pubblico concreto, da un’adeguata istruttoria e da una congrua motivazione circa la compatibilità dell’opera con le esigenze di salubrità, sacralità dei luoghi e ordinata espansione del cimitero.

Il vincolo cimiteriale non impedisce in modo assoluto la realizzazione di opere pubbliche anche all’interno della fascia dei cinquanta metri. Lo ha chiarito il TAR Campania, Napoli, Sezione VII, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 2955.

La controversia riguardava la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Piedimonte Matese aveva autorizzato la riduzione della fascia di rispetto per realizzare un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile, destinato al trasporto ferroviario e su gomma.

L’articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce, in via generale, una fascia di rispetto di duecento metri dal perimetro dei cimiteri. Il vincolo tutela non soltanto esigenze igienico-sanitarie, ma anche la sacralità dei luoghi e la possibilità di un’ordinata espansione del cimitero.

La stessa disposizione consente tuttavia al Consiglio comunale, previo parere favorevole dell’ASL, di ridurre la fascia per dare esecuzione a un’opera pubblica o attuare un intervento urbanistico, purché non sussistano ragioni igienico-sanitarie ostative.

Secondo il TAR, il limite minimo di cinquanta metri è espressamente previsto soltanto per la diversa ipotesi dell’ampliamento dei cimiteri. Il quinto comma dell’articolo 338, relativo alle opere pubbliche e agli interventi urbanistici, non contiene invece una soglia minima inderogabile.

La riduzione può quindi interessare anche la fascia inferiore ai cinquanta metri, ma non opera automaticamente. Occorrono un interesse pubblico concreto, il preventivo parere favorevole dell’ASL e una deliberazione consiliare adeguatamente motivata sulla compatibilità dell’opera con le esigenze sanitarie, ambientali e cimiteriali.

Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto legittima la deroga, considerando la natura strategica dell’infrastruttura, il suo inserimento nel PNRR, la precedente destinazione dell’area ad attività ferrotranviarie e l’assenza di controindicazioni sanitarie attestata dall’ASL.

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La prova della regolarità edilizia: Il ruolo del titolo abilitativo rispetto all’agibilità

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Il concetto di “stato legittimo” non è una mera formalità burocratica, ma costituisce il pilastro su cui poggia l’intera certezza del diritto urbanistico italiano. Esso rappresenta, in termini giuridici, la “carta d’identità” che attesta la piena regolarità di un edificio. La norma di riferimento, contenuta nell’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, è tassativa: lo stato legittimo di un immobile deve essere incontrovertibilmente provato dal titolo abilitativo che ne ha autorizzato, fin dall’origine, la costruzione o che ha legittimato in un secondo momento la sua precisa consistenza.

Per quegli immobili cosiddetti “d’epoca”, ovvero realizzati in periodi storici in cui l’ordinamento non imponeva ancora l’obbligo di un titolo edilizio formale perché non esistevano discipline urbanistiche vigenti, la legge non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie. La prova della legittimità deve emergere, in modo documentato e certo, dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti – quali riprese fotografiche storiche, estratti cartografici d’archivio o atti pubblici – la cui provenienza e autenticità siano indiscutibili. Attenzione: detti immobili, per poter godere di tale considerazione, devono essere stati costruiti in epoche in cui non erano stati apposti vincoli e non esisteva una disciplina specifica che ne regolamentasse l’edificabilità o la destinazione d’uso.

La giurisprudenza ha ormai scardinato la prassi del “possesso pacifico” come prova di regolarità. In una recente vicenda giudiziaria, una società ha tentato di contestare un’ordinanza di demolizione riguardante un’area adibita a parcheggio, sostenendo la preesistenza della destinazione d’uso da oltre sessant’anni. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), con l’ordinanza n. 03796/2026, pubblicata il 10 luglio 2026, ha respinto ogni istanza di sospensiva, sottolineando che l’impianto difensivo basato su foto aeree storiche non è sufficiente.  Il monito del Collegio è chiaro e perentorio: “l’onere della prova circa la effettiva natura ed entità dei lavori, ovvero circa la preesistenza e consistenza del manufatto […] grava in capo al soggetto che ha realizzato essi lavori ovvero che è successivamente entrato nella disponibilità dell’immobile”. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che gli interventi costituiscono un’unica trasformazione, sottolineando che: “gli interventi […] non sembrano neanche disconosciuti dal ricorrente nella loro oggettiva consistenza – appaiono sintomatici della esistenza di un più ampio ed unitario ordito, insuscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate, volto alla irreversibile mutazione della destinazione dell’area”.

Molto determinante sul tema è la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 03668/2026, pubblicata l’11 maggio 2026, che ha analizzato la valenza dell’agibilità in relazione alla conformità urbanistica di un fabbricato. Nonostante il TAR avesse ritenuto sufficiente l’abitabilità del 1971 per provare la regolarità del piano interrato, il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione. Il Consiglio ha precisato la distinzione tra titoli: “detto atto, alla luce della sua inequivoca formulazione, non assume autonoma efficacia autorizzativa atteso che il titolo edilizio autorizza la costruzione o modifica dell’immobile mentre l’abitabilità/agibilità certifica invece l’idoneità igienico sanitaria, la sicurezza degli impianti e la salubrità dell’edificio”. Concludendo sulla necessità del titolo edilizio, la sentenza afferma: “Ciò che, in conclusione, rileva nel caso in esame è il mancato rilascio di apposito titolo edilizio, tale da attestare che le opere anzidette sono state appositamente assentite ed in mancanza del quale non possono pertanto che essere reputate abusive”.  In questa pronuncia, il Consiglio di Stato specifica inoltre che, per gli immobili realizzati in epoche in cui non era obbligatorio acquisire il titolo, lo stato legittimo deve essere desumibile da documenti probanti di cui sia dimostrata la provenienza. Tuttavia, nel caso in esame, è emerso che il piano interrato non appariva in alcun titolo edilizio del 1968, rendendo vana l’invocazione di documenti successivi non aventi efficacia sanante.

Tale posizione giurisprudenziale del 2026 supera il diverso orientamento espresso due anni fa dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7740/2024. Quest’ultima sosteneva che il certificato di agibilità potesse essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica, ipotizzando che il Comune non potesse rilasciare tale certificato in presenza di un’illegittimità edilizia. Tuttavia, la recente giurisprudenza ha cristallizzato il principio per cui l’agibilità non può supplire alla carenza del titolo abilitativo, marcando una netta distanza da quell’apertura interpretativa che oggi appare superata. Va tuttavia precisato che l’esibizione di un certificato di agibilità, in un’ottica di leale collaborazione, impone al Comune l’obbligo di avviare un’istruttoria volta alla ricerca dei titoli che hanno originato tale certificazione; tuttavia, qualora tale attività di verifica dia esito negativo e non emerga alcun titolo idoneo, le opere devono essere inequivocabilmente qualificate come abusive.

In un’ulteriore pronuncia riguardante un’attività commerciale con licenza di agibilità dagli anni ’80, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), con l’ordinanza n. 03759/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, ha chiarito che il tempo trascorso dall’abuso non sana l’illecito. Il ricorrente lamentava la tardiva azione del Comune dopo anni di tolleranza. Questo è proprio il caso specifico in cui l’unico titolo in possesso del privato è la licenza di agibilità. Tuttavia, il TAR ha ribadito il principio di prevalenza della legalità: “la circostanza che il comune abbia sanzionato le opere abusive a distanza notevole di tempo dalla loro realizzazione e dopo averne a lungo tollerato l’esistenza e l’utilizzazione non rileva alla luce della nota giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (compendiata dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017)”. Il Collegio ha inoltre confermato che la mancanza di titoli legittimanti originari non può essere superata: “la documentazione invocata a sostegno della stato legittimo – pur dimostrando che l’attività del ricorrente è stata svolta in base a titoli rilasciati dal comune da decenni non comprende alcun titolo legittimante, nemmeno a sanatoria, le opere edilizie”.  Qui è imprescindibile evidenziare che anche se le strumentazioni urbanistiche locali all’epoca dell’abuso non erano ancora pienamente vigenti, esistevano altre disposizioni cogenti. Già prima della Legge Bucalossi (n. 10/1977) – che ha introdotto l’obbligo generalizzato della concessione edilizia – il sistema normativo prevedeva vincoli stringenti: si pensi alla Legge Ponte (n. 765/1967) e alla disciplina dei vincoli paesaggistici e ambientali. Pertanto, la realizzazione di opere senza il preventivo nulla osta paesaggistico o ambientale, indipendentemente dalla datazione, rende l’opera illegittima, poiché tali vincoli tutelano valori che il legislatore ha inteso proteggere in via preventiva, escludendo a priori la possibilità di autorizzazioni postume, poiché il danno al territorio è, per sua natura, un illecito permanente che non può essere sanato dal semplice trascorrere del tempo.

In definitiva, la giurisprudenza conferma un orientamento rigoroso: lo stato legittimo di un immobile non può fondarsi su approssimazioni o presunzioni. Il superamento della tesi del “possesso pacifico” o della semplice “agibilità” come titolo sanante riafferma il primato della legalità sostanziale. In tale contesto, il certificato di agibilità, pur privo di efficacia costitutiva, costituisce per l’Amministrazione un utile elemento istruttorio per orientare la ricerca dei titoli negli archivi. Tuttavia, qualora all’esito di tale verifica non emerga alcun titolo idoneo, l’agibilità perde ogni valore probatorio, confermando la natura abusiva dell’opera. Non è sufficiente che un manufatto sia esistente da decenni per ritenerlo regolare: la sua genesi deve rispettare il quadro normativo dell’epoca, inclusi i vincoli paesaggistici e ambientali che, fin da epoche remote, hanno limitato lo ius aedificandi. Le pronunce del 2026 tracciano una linea netta: l’abuso edilizio è un illecito permanente, insuscettibile di sanatoria per il mero decorso del tempo o per l’inerzia dell’Ente. In conclusione, l’onere probatorio resta rigorosamente a carico del privato; l’agibilità non può supplire alla carenza di un titolo edilizio originario, poiché la tutela del territorio, bene di rango costituzionale, prevale sempre su qualsiasi pretesa di consolidamento di situazioni di fatto prive di un legittimo assenso.

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Un saluto a Pasquale Coppola, per il suo ultimo viaggio.

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Oggi ci è venuto a mancare Pasquale Coppola, amico carissimo ed affezionato sostenitore P.A.sSiamo.

Raramente si incontrano persone come Pasquale nella vita; una persona buona, generosa, di gran cuore, con una spinta naturale all’inclusione ed all’accoglienza e, forse per colpa nostra, affezionato alla Polizia Locale, della quale era fornitore per passione, non per guadagno. Stimava ed apprezzava le forze di polizia e più delle altre la Polizia Locale, volontario di protezione civile, perchè volontario di spirito, come cittadino attivo e disponibile a soccorrere gli altri. Amava cantare, grande viaggiatore, ha seguito la famiglia con l’amore che sapeva dare, ricevendone altrettanto.

Antonella, Alessandro e Valentina, sanno che avevano un marito e padre eccezionale, sempre sorridente, campione di mille battaglie contro la malattia grazie ad un iperattivismo che ce lo rendeva sempre pronto ad ogni sfida, dal gioco alle cose serie, vero, verissimo, amico del cuore.

Ora continua il suo viaggio da solo… lo immagino sulla sua moto, ma anche mentre canta, mentre scherza, mentre vende o compra, mentre contratta alla pari con i più grandi venditori di tecnologia del mondo e mentre, con l’umiltà dei grandi, va ad assistere l’amico colpito da colica in un terribile bagno di un deposito giudiziario di west Hollywood, dopo essere tornati incolumi da Tijuana!

Pino Napolitano

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Cass. pen., Sez. IV, 8 luglio 2026, n. 25517 – Il prelievo ematico nel procedimento per omicidio stradale tra disciplina speciale dell’art. 186 C.d.S., garanzie difensive e utilizzabilità probatoria

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probatoria

  1. Introduzione

La sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione n. 25517 dell’8 luglio 2026 si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente gli accertamenti dello stato di ebbrezza nei procedimenti per i delitti contro la sicurezza della circolazione stradale, affrontando, con argomentazioni di particolare interesse sistematico, il rapporto tra la disciplina speciale contenuta nell’art. 186 del Codice della strada, le garanzie processuali previste dal codice di procedura penale e la tutela costituzionale della libertà personale.

La decisione assume un rilievo che travalica il caso concreto poiché consente di precisare la natura giuridica del prelievo ematico eseguito presso una struttura ospedaliera nei confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale, chiarendo definitivamente come tale attività non possa essere assimilata agli ordinari accertamenti investigativi disciplinati dal codice di procedura penale né agli accertamenti etilometrici regolati dall’art. 186, comma 4, del Codice della strada e dall’art. 379 del relativo Regolamento di esecuzione.

La pronuncia affronta, infatti, una serie di questioni che negli ultimi anni hanno dato luogo ad un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale: la necessità del consenso dell’interessato al prelievo ematico; la distinzione tra attività sanitaria e attività di polizia giudiziaria; l’ambito applicativo dell’art. 359-bis c.p.p.; la portata dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p. in tema di rito abbreviato; i limiti del sindacato della Corte di cassazione in presenza di una “doppia conforme”; nonché i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Sebbene la decisione affronti tutti tali profili, il nucleo centrale della motivazione riguarda il corretto inquadramento degli accertamenti alcolemici disciplinati dall’art. 186 del Codice della strada, disposizione che, come noto, prevede tre differenti modelli procedimentali, ciascuno caratterizzato da presupposti, modalità operative e finalità proprie.

La sentenza offre pertanto l’occasione per una ricostruzione sistematica dell’intera disciplina degli accertamenti sullo stato di ebbrezza, evidenziando come il legislatore abbia progressivamente costruito un sistema articolato, volto a contemperare le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione con le garanzie riconosciute al conducente sottoposto ai controlli.

L’interesse della pronuncia è ulteriormente accresciuto dal fatto che la Corte si confronta indirettamente con alcune delle più recenti elaborazioni in materia di consenso informato e di tutela della libertà personale, riaffermando tuttavia l’autonomia della disciplina speciale dettata dal Codice della strada rispetto ai principi generali che governano gli accertamenti invasivi nel procedimento penale.

Ne emerge una decisione destinata a costituire un importante punto di riferimento non soltanto nella materia dell’omicidio stradale, ma più in generale nella disciplina degli accertamenti sanitari utilizzabili ai fini processuali.

2. La vicenda processuale

Il procedimento trae origine da un grave incidente verificatosi nella mattinata del 1° novembre 2019 lungo la Strada Statale n. 14, nel territorio del Comune di Musile di Piave.

L’imputato, alla guida della propria autovettura, percorreva la carreggiata in direzione Treviso quando perdeva improvvisamente il controllo del mezzo. L’autovettura usciva dalla sede stradale, urtava violentemente contro un albero di alto fusto e, dopo essersi ribaltata, terminava la propria corsa all’interno di un fossato adiacente alla carreggiata.

L’urto provocava il decesso immediato della giovane passeggera, mentre il conducente riportava gravissime lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto mediante elisoccorso presso il presidio ospedaliero più vicino.

L’attività di rilievo eseguita dagli operanti consentiva di escludere la presenza di elementi esterni idonei a giustificare la perdita di controllo del veicolo.

Le condizioni atmosferiche risultavano ottimali; il fondo stradale era perfettamente asciutto; il tratto interessato dall’incidente era rettilineo e privo di ostacoli; non erano presenti segni di frenata, tracce di collisione con altri veicoli né elementi riconducibili all’attraversamento improvviso di animali.

Nel corso del ricovero ospedaliero venivano effettuati gli ordinari accertamenti ematochimici, dai quali emergeva una concentrazione alcolemica pari a 0,76 g/l, successivamente ridottasi, dopo circa due ore, a 0,29 g/l. Contestualmente veniva riscontrata anche la presenza di metaboliti cannabinoidi, ritenuti tuttavia non dimostrativi di un’assunzione contestuale alla guida.

Il procedimento penale si sviluppava nelle forme del rito abbreviato.

Il Tribunale riteneva accertata la responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio stradale previsto dall’art. 589-bis, comma 1, c.p., individuando la colpa nella violazione degli artt. 141 e 143 del Codice della strada nonché dell’art. 186-bis C.d.S., quale indice sintomatico di una condotta di guida non conforme ai doveri di prudenza e diligenza.

L’imputato proponeva appello sostenendo, in primo luogo, che la perdita di controllo del veicolo fosse stata determinata dalla necessità di evitare un ostacolo improvvisamente comparso sulla carreggiata e, in secondo luogo, contestando la piena utilizzabilità processuale degli esiti del prelievo ematico eseguito durante il ricovero ospedaliero.

La Corte d’appello disponeva una perizia cinematica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

L’elaborato peritale escludeva la plausibilità dell’ipotesi prospettata dalla difesa, ricostruendo dettagliatamente il percorso compiuto dal veicolo, la velocità di marcia, i tempi di percezione del pericolo e le modalità della perdita di controllo.

Sulla base delle risultanze tecniche, la Corte territoriale confermava integralmente il giudizio di responsabilità, limitandosi a riformare la sentenza nella parte concernente la sanzione amministrativa accessoria, sostituendo la revoca della patente con la sospensione della durata di tre anni.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro distinti motivi.

Con il primo veniva censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro, lamentandosi l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso la presenza di un ostacolo improvviso.

Con il secondo e il terzo motivo la difesa concentrava le proprie doglianze sugli accertamenti sanitari, sostenendo, da un lato, l’inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico per l’asserita inattendibilità scientifica derivante dall’assenza di una seconda analisi di conferma e, dall’altro, l’illegittimità dell’accertamento per mancata acquisizione del consenso dell’interessato e per l’omessa adozione del decreto autorizzativo previsto dall’art. 359-bis c.p.p.

Infine, con il quarto motivo veniva contestata la misura della sospensione della patente, ritenuta eccessiva rispetto agli elementi favorevoli emergenti dalla personalità dell’imputato.

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso, ma lo fa attraverso una motivazione di particolare interesse sistematico, destinata a chiarire definitivamente la distinzione tra gli accertamenti etilometrici disciplinati dall’art. 186, comma 4, del Codice della strada e gli accertamenti sanitari eseguiti ai sensi del successivo comma 5.

È proprio quest’ultimo profilo a costituire il cuore della decisione, poiché dalla qualificazione giuridica del prelievo ematico discendono tutte le ulteriori conseguenze in ordine alla necessità del consenso dell’interessato, all’applicabilità dell’art. 359-bis c.p.p., alla rilevanza degli avvisi difensivi e, più in generale, all’utilizzabilità processuale degli esiti dell’accertamento.

3. Il sistema degli accertamenti alcolemici nell’art. 186 del Codice della strada: la pluralità dei modelli di verifica dello stato di ebbrezza

Uno dei principali meriti della sentenza in commento consiste nell’avere ricondotto la questione oggetto del giudizio all’interno della corretta architettura normativa delineata dall’art. 186 del Codice della strada, evitando quella sovrapposizione concettuale tra differenti tipologie di accertamento che ancora oggi caratterizza parte della prassi applicativa.

La disciplina positiva non configura, infatti, un unico procedimento di verifica dello stato di alterazione alcolica del conducente, bensì prevede tre differenti modalità di accertamento, ciascuna caratterizzata da presupposti applicativi, finalità, modalità esecutive e garanzie procedimentali autonome.

La distinzione assume rilievo non soltanto sul piano probatorio, ma anche con riferimento alle garanzie difensive, alla natura dell’attività svolta dagli organi accertatori e alla disciplina dell’utilizzabilità processuale dei risultati acquisiti.

La pronuncia della Suprema Corte valorizza proprio tale autonomia sistematica, osservando come l’errore difensivo sia consistito nell’applicare al prelievo ematico ospedaliero regole proprie dell’accertamento etilometrico, finendo così per sovrapporre istituti ontologicamente diversi.

La ricostruzione della disciplina impone, pertanto, un esame separato dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S., nonché dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione, che integra la disciplina tecnica dell’accertamento mediante etilometro.

4. Gli accertamenti qualitativi preliminari: l’art. 186, comma 3, C.d.S.

Il primo livello di verifica dello stato di ebbrezza è disciplinato dall’art. 186, comma 3, del Codice della strada.

La disposizione attribuisce agli organi di polizia stradale la facoltà di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche mediante apparecchi portatili, quando vi sia motivo di ritenere che essi si trovino in stato di alterazione conseguente all’assunzione di bevande alcoliche.

Si tratta di un controllo eminentemente preliminare, destinato a selezionare le situazioni nelle quali risulti opportuno procedere agli accertamenti quantitativi successivi.

La funzione dell’accertamento qualitativo è, pertanto, essenzialmente indiziaria.

Esso non è diretto a determinare il tasso alcolemico del conducente, bensì ad accertare la presenza di elementi sintomatici compatibili con uno stato di alterazione psicofisica.

In questa prospettiva assumono rilievo sia gli apparecchi portatili di screening (i c.d. precursori), sia gli elementi esteriori percepibili dagli operatori di polizia, quali:

  • alito vinoso;
  • difficoltà di eloquio;
  • alterazione dell’equilibrio;
  • incoordinazione motoria;
  • arrossamento del volto;
  • comportamento disorientato;
  • altri sintomi clinicamente compatibili con l’intossicazione alcolica.

È ormai consolidato l’orientamento secondo cui tali accertamenti non costituiscono prova della responsabilità penale, ma esclusivamente presupposto per l’esecuzione dell’accertamento etilometrico disciplinato dal successivo comma 4.

Ne deriva che il conducente non può essere condannato esclusivamente sulla base del risultato del precursore, trattandosi di strumenti privi della precisione metrologica richiesta per la determinazione del tasso alcolemico.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come gli apparecchi qualitativi non siano soggetti alle procedure di omologazione e verifica periodica previste per gli etilometri, proprio perché destinati esclusivamente ad orientare l’attività degli operanti.

Essi rappresentano, dunque, un indice sintomatico, ma non un mezzo di prova in senso tecnico.

5. L’accertamento quantitativo mediante etilometro: l’art. 186, comma 4, C.d.S.

Diversa è la disciplina prevista dal quarto comma dell’art. 186.

In questa ipotesi l’accertamento assume carattere propriamente probatorio.

La norma dispone che, qualora gli accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo ovvero ricorrano altri elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, gli organi di polizia procedono alla determinazione quantitativa della concentrazione alcolemica mediante etilometro.

L’etilometro costituisce uno strumento di misurazione scientifica della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata.

La misurazione ottenuta viene successivamente convertita, attraverso parametri tecnici normativamente riconosciuti, nel corrispondente tasso alcolemico espresso in grammi per litro di sangue.

La rilevanza probatoria dell’accertamento impone il rispetto di rigorose garanzie procedimentali.

Tra queste assumono particolare rilievo:

  • l’omologazione ministeriale dell’apparecchio;
  • la periodica taratura dello strumento;
  • la corretta esecuzione delle operazioni di misurazione;
  • gli avvisi difensivi previsti dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
  • la possibilità per l’interessato di farsi assistere da un difensore.

La giurisprudenza ha più volte ribadito come l’accertamento etilometrico costituisca un atto urgente di polizia giudiziaria avente natura irripetibile, con conseguente applicazione delle garanzie previste dagli artt. 354 e 356 c.p.p.

Proprio per tale ragione il legislatore ha demandato al Regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità tecniche di esecuzione della prova.

6. L’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada: la funzione della doppia misurazione

L’art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 costituisce il completamento tecnico della disciplina contenuta nell’art. 186, comma 4, del Codice della strada.

La disposizione stabilisce che la determinazione quantitativa del tasso alcolemico mediante etilometro debba essere effettuata attraverso due distinte misurazioni, eseguite ad una distanza temporale di cinque minuti l’una dall’altra.

La previsione risponde ad una precisa esigenza scientifica.

L’espirazione nell’etilometro costituisce infatti un fenomeno fisiologico suscettibile di oscillazioni determinate da molteplici fattori, quali:

  • residui alcolici presenti nel cavo orale;
  • temperatura corporea;
  • modalità dell’espirazione;
  • condizioni respiratorie del soggetto;
  • variabilità fisiologica della concentrazione dell’alcool alveolare.

La ripetizione della prova consente di eliminare eventuali anomalie occasionali e di assicurare un elevato grado di attendibilità del risultato finale.

Non a caso il regolamento richiede che il valore rilevante sia costituito dal dato più basso tra le due misurazioni, proprio in applicazione del principio del favor rei.

La doppia misurazione rappresenta quindi una garanzia sia per l’amministrazione sia per il conducente.

Sul piano processuale essa costituisce requisito di regolarità dell’accertamento etilometrico.

La giurisprudenza ha tuttavia precisato che eventuali irregolarità nell’esecuzione della seconda prova non determinano automaticamente l’inutilizzabilità dell’accertamento, dovendo il giudice verificare in concreto l’incidenza dell’anomalia sull’affidabilità scientifica del risultato.

Ciò che rileva è che l’accertamento conservi un sufficiente grado di attendibilità tecnica.

È proprio su questo punto che si innesta una delle censure formulate nel ricorso deciso dalla sentenza in commento.

La difesa sosteneva che anche il prelievo ematico avrebbe richiesto una seconda analisi di conferma, richiamando il principio della doppia misurazione previsto dall’art. 379 del Regolamento.

La Suprema Corte respinge tale impostazione osservando, sia pure implicitamente, che la disciplina regolamentare riguarda esclusivamente l’etilometro e non può essere estesa analogicamente agli accertamenti clinici eseguiti presso strutture ospedaliere.

La distinzione è decisiva.

Nel caso dell’etilometro l’oggetto dell’accertamento è costituito dall’aria alveolare espirata, la cui variabilità fisiologica giustifica la ripetizione della prova.

Nel caso del prelievo ematico, invece, l’analisi viene effettuata direttamente sul sangue mediante metodologie di laboratorio validate scientificamente, soggette a protocolli di qualità, controlli interni ed esterni e procedure di verifica che garantiscono un grado di affidabilità del tutto diverso rispetto alla misurazione etilometrica.

Ne consegue che la disciplina della doppia prova prevista dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione costituisce una regola speciale riferita esclusivamente all’accertamento strumentale mediante etilometro e non può essere trasposta al diverso modello di accertamento disciplinato dall’art. 186, comma 5, del Codice della strada.

Questa impostazione, pur non esplicitata diffusamente nella motivazione della sentenza, rappresenta uno dei suoi passaggi sistematicamente più significativi, poiché evita indebite contaminazioni tra discipline caratterizzate da differenti presupposti scientifici e differenti finalità probatorie.

7. Gli accertamenti sanitari dell’art. 186, comma 5, C.d.S.: natura, funzione e autonomia rispetto agli accertamenti etilometrici

La questione centrale affrontata dalla sentenza n. 25517/2026 concerne la corretta qualificazione del prelievo ematico eseguito presso una struttura sanitaria nei confronti del conducente coinvolto in un sinistro stradale.

La Corte coglie l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma che continua a generare equivoci interpretativi nella pratica applicativa: il prelievo ematico disciplinato dall’art. 186, comma 5, del Codice della strada costituisce un modello di accertamento completamente distinto sia dagli accertamenti qualitativi previsti dal comma 3, sia dall’accertamento etilometrico disciplinato dal comma 4.

L’autonomia della disciplina emerge innanzitutto dalla stessa formulazione normativa.

L’art. 186, comma 5, stabilisce infatti che, qualora il conducente sia coinvolto in un incidente stradale e venga sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria, gli organi di polizia stradale possono richiedere ai sanitari l’esecuzione degli accertamenti necessari all’individuazione dell’eventuale stato di ebbrezza ovvero acquisire i risultati degli esami già effettuati nell’ambito dell’attività terapeutica.

Il legislatore disciplina dunque una situazione radicalmente diversa rispetto ai controlli su strada.

Non si tratta più di un conducente fermato durante la circolazione e sottoposto ad un accertamento di polizia, bensì di un paziente ricoverato in ospedale, destinatario prioritariamente di prestazioni sanitarie.

La diversa funzione dell’accertamento incide profondamente sulla sua natura giuridica.

Mentre l’etilometro costituisce un atto di polizia giudiziaria destinato esclusivamente all’acquisizione della prova dell’illecito, il prelievo ematico eseguito in ospedale nasce come attività sanitaria, finalizzata alla diagnosi e alla cura del paziente.

L’eventuale utilizzazione processuale dei relativi risultati costituisce un effetto successivo e riflesso dell’attività clinica, non la sua finalità originaria.

È proprio questa diversità genetica che impedisce qualsiasi automatica trasposizione delle garanzie previste per l’accertamento etilometrico.

Ne consegue che le regole dettate dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione, elaborate con riferimento all’analisi dell’aria alveolare mediante etilometro, non trovano applicazione nei confronti degli esami di laboratorio eseguiti sul sangue.

La sentenza in commento si colloca nel solco di questo orientamento, riaffermando che il risultato dell’analisi ematica costituisce prova pienamente utilizzabile quando sia stato acquisito nel rispetto della disciplina speciale prevista dal comma 5 dell’art. 186.

8. Il prelievo ematico tra attività sanitaria e attività investigativa

Uno dei profili più delicati affrontati dalla Corte riguarda la qualificazione giuridica del prelievo ematico.

La distinzione tra attività sanitaria e attività investigativa costituisce infatti il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute, la libertà personale garantita dall’art. 13 Cost. e le necessità dell’accertamento penale.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato un criterio distintivo fondato sulla finalità concreta perseguita dal prelievo.

Quando il campione ematico viene prelevato per finalità esclusivamente terapeutiche, nell’ambito del normale protocollo sanitario adottato per il trattamento del paziente, l’attività mantiene natura sanitaria anche se i relativi risultati vengono successivamente acquisiti dalla polizia giudiziaria.

Diversamente, quando il prelievo viene disposto esclusivamente per finalità investigative, esso assume natura di atto di ricerca della prova ed è assoggettato alla disciplina del codice di procedura penale.

La differenza non è meramente teorica.

Essa determina conseguenze rilevantissime sotto il profilo delle garanzie difensive.

Nel primo caso l’attività sanitaria rimane regolata dalla disciplina propria dell’ordinamento sanitario.

Nel secondo caso trovano applicazione le norme processuali che disciplinano gli accertamenti invasivi disposti dall’autorità giudiziaria.

La sentenza n. 25517/2026 ribadisce che nel caso sottoposto al suo esame il conducente era stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza a seguito di un gravissimo incidente stradale.

Il ricovero non era stato disposto dalla polizia giudiziaria.

L’attività sanitaria era iniziata indipendentemente da qualsiasi finalità investigativa.

Il prelievo ematico si inseriva nel normale protocollo clinico adottato dai sanitari nei confronti di un paziente politraumatizzato.

Solo successivamente i relativi risultati venivano acquisiti ai fini dell’accertamento penale.

Questa ricostruzione consente alla Corte di escludere che il prelievo costituisse un atto invasivo disposto dalla polizia giudiziaria.

Esso rimane un accertamento sanitario, disciplinato dall’art. 186, comma 5, C.d.S., il cui risultato è pienamente utilizzabile nel processo penale.

9. Il consenso dell’interessato: la disciplina speciale dell’art. 186 C.d.S. e i rapporti con l’art. 13 Cost.

Uno dei motivi di ricorso più significativi riguardava la pretesa necessità del consenso dell’imputato al prelievo ematico.

La difesa sosteneva che l’impossibilità di manifestare il consenso, dovuta allo stato di incoscienza conseguente al sinistro, avrebbe dovuto essere equiparata ad un rifiuto, con conseguente necessità dell’autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 359-bis c.p.p.

La Suprema Corte respinge tale impostazione con argomentazioni di particolare rilievo sistematico.

La motivazione prende le mosse da un principio ormai consolidato: la disciplina speciale contenuta nell’art. 186 del Codice della strada non richiede il consenso dell’interessato al prelievo ematico eseguito nei casi previsti dal comma 5.

La Corte richiama espressamente i precedenti Cass., Sez. IV, n. 1522/2014 (Lo Faro) e Cass., Sez. IV, n. 10605/2013 (Bazzotti), secondo i quali la mancanza del consenso non determina alcuna inutilizzabilità dell’accertamento.

La ragione è evidente.

L’art. 186 costituisce attuazione della riserva di legge prevista dall’art. 13, secondo comma, della Costituzione.

La limitazione della libertà personale derivante dall’accertamento trova direttamente fondamento nella legge.

Non occorre pertanto un ulteriore consenso dell’interessato.

La Corte ribadisce così un principio di particolare importanza: il consenso rappresenta un presupposto di liceità dei trattamenti sanitari, ma non costituisce requisito generale di validità di ogni attività diagnostica suscettibile di assumere rilievo probatorio.

Nel caso disciplinato dall’art. 186, comma 5, il legislatore ha operato un bilanciamento tra la tutela della libertà personale e le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, attribuendo prevalenza all’interesse pubblico all’accertamento dello stato di alterazione del conducente coinvolto in un sinistro.

Naturalmente ciò non significa che qualsiasi prelievo possa essere imposto indiscriminatamente.

La disciplina speciale opera esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, ossia quando il conducente sia già sottoposto ad accertamenti sanitari in conseguenza del sinistro.

La decisione della Corte evita così di trasformare il consenso in un presupposto generalizzato di utilizzabilità della prova, soluzione che finirebbe per compromettere l’efficacia dell’intero sistema di repressione dei reati stradali.

10. Lo stato di incoscienza del conducente e l’impossibilità degli avvisi difensivi

Particolarmente interessante è anche il passaggio motivazionale dedicato allo stato di incoscienza dell’imputato.

La difesa sosteneva che l’impossibilità di ricevere gli avvisi difensivi e di manifestare il consenso avrebbe dovuto comportare l’inutilizzabilità dell’accertamento.

La Corte richiama il precedente di Cass., Sez. IV, n. 28466/2021, osservando che gli avvisi previsti dall’art. 114 disp. att. c.p.p. presuppongono necessariamente la presenza cosciente dell’interessato.

Non è giuridicamente configurabile l’obbligo di rivolgere un avviso processuale ad un soggetto in stato di coma o comunque privo della capacità di comprendere il significato dell’atto.

Pretendere il contrario significherebbe introdurre una causa di inutilizzabilità non prevista dalla legge.

La Corte evidenzia inoltre come una simile interpretazione produrrebbe risultati manifestamente irragionevoli.

I conducenti che abbiano riportato lesioni gravissime nel sinistro, proprio in conseguenza della loro condotta colposa, finirebbero per beneficiare di una sorta di immunità processuale derivante dal loro stato di incoscienza.

Una conclusione incompatibile con la ratio preventiva della disciplina dell’omicidio stradale.

11. L’inapplicabilità dell’art. 359-bis c.p.p.: il prelievo ematico ospedaliero non costituisce accertamento coattivo disposto dal Pubblico Ministero

Uno degli aspetti di maggiore interesse della pronuncia concerne il rapporto tra la disciplina speciale dell’art. 186, comma 5, C.d.S. e l’art. 359-bis c.p.p., introdotto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85 per disciplinare il prelievo coattivo di campioni biologici.

La difesa aveva sostenuto che l’impossibilità dell’imputato di prestare il consenso al prelievo ematico imponesse al Pubblico Ministero l’adozione di un decreto autorizzativo ai sensi dell’art. 359-bis c.p.p., trattandosi di un atto incidente sulla libertà personale.

La Corte di cassazione rigetta tale prospettazione, riaffermando un principio ormai consolidato: l’art. 359-bis c.p.p. trova applicazione esclusivamente quando il prelievo biologico costituisca un accertamento disposto dall’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari e richieda il ricorso a modalità coercitive nei confronti dell’interessato.

La norma, infatti, disciplina una fattispecie tipica di acquisizione della prova, nella quale il Pubblico Ministero dispone direttamente l’accertamento tecnico e, in caso di rifiuto dell’interessato, può richiedere al giudice l’autorizzazione all’esecuzione coattiva.

Tale schema procedimentale è del tutto estraneo alla disciplina dell’art. 186, comma 5, C.d.S.

Nel caso del conducente ricoverato in ospedale, il prelievo ematico non nasce come attività investigativa, bensì come atto terapeutico o diagnostico reso necessario dalle condizioni cliniche del paziente.

L’autorità giudiziaria non dispone il prelievo, ma acquisisce i risultati di un’attività sanitaria già eseguita ovvero richiede ai sanitari, nei casi consentiti dalla legge, l’effettuazione di accertamenti clinici funzionali alla cura del paziente e contestualmente rilevanti ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

Ne consegue che manca il presupposto stesso di applicazione dell’art. 359-bis c.p.p., rappresentato dalla necessità di autorizzare un’attività investigativa invasiva.

La distinzione, apparentemente sottile, assume un rilievo decisivo.

Laddove si ritenesse necessario il decreto del Pubblico Ministero ogniqualvolta il conducente sia ricoverato in ospedale, si finirebbe per paralizzare la tempestività degli accertamenti, compromettendo irrimediabilmente l’affidabilità della prova, posto che il tasso alcolemico è per sua natura destinato a modificarsi rapidamente con il trascorrere del tempo.

La soluzione adottata dalla Corte appare pertanto coerente con la ratio della disciplina speciale e con le esigenze di effettività dell’accertamento penale.

12. Il rito abbreviato e il regime delle nullità: gli effetti dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

La sentenza affronta anche il tema degli effetti derivanti dalla scelta del rito abbreviato.

L’imputato aveva dedotto l’inutilizzabilità degli esiti del prelievo ematico, sostenendo che l’accertamento fosse stato eseguito in violazione delle regole scientifiche della tossicologia forense e delle garanzie difensive.

La Corte osserva, tuttavia, che la scelta del rito abbreviato determina, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., una significativa limitazione della possibilità di dedurre nullità processuali.

Come noto, il rito abbreviato costituisce un giudizio allo stato degli atti, nel quale l’imputato accetta che la decisione venga assunta sulla base del materiale probatorio già acquisito.

La rinuncia al dibattimento comporta, quale naturale conseguenza, la sanatoria delle nullità relative e delle nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepite, restando deducibili soltanto le nullità assolute e le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di veri e propri divieti probatori.

La Corte sottolinea che nel caso di specie non ricorreva alcun divieto di acquisizione della prova.

L’accertamento ematico era stato eseguito nell’ambito dell’attività sanitaria prevista dall’art. 186, comma 5, C.d.S., sicché la relativa documentazione clinica era pienamente utilizzabile.

Le censure difensive si risolvevano, pertanto, nella deduzione di asserite irregolarità procedimentali ormai precluse dalla scelta del rito abbreviato.

La decisione conferma così un orientamento ormai consolidato, secondo cui il rito abbreviato non consente una rivalutazione delle modalità di formazione della prova quando non venga in rilievo una violazione di carattere assoluto incidente sull’utilizzabilità dell’atto.

13. La sospensione della patente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019

L’ultimo motivo di ricorso riguardava la durata della sospensione della patente di guida.

La questione si inserisce nel quadro della profonda revisione della disciplina delle sanzioni amministrative accessorie conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.

Com’è noto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S. nella parte in cui prevedeva l’automatica revoca della patente anche nei casi di omicidio stradale semplice, attribuendo al giudice il potere di scegliere tra revoca e sospensione sulla base dei criteri indicati dall’art. 218 C.d.S.

Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’applicazione della revoca richiede una motivazione particolarmente rigorosa, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che rendono necessaria la misura più afflittiva con riferimento all’entità del danno, alla gravità della violazione e alla pericolosità del conducente.

Diversamente, qualora venga applicata la sospensione della patente, è sufficiente una motivazione anche sintetica, purché emerga l’avvenuta considerazione delle circostanze del fatto e della personalità dell’imputato.

La sentenza in commento si colloca coerentemente in tale orientamento.

La Corte territoriale aveva valorizzato la giovane età dell’imputato, il gravissimo trauma psicologico conseguente alla morte della fidanzata e l’assenza delle aggravanti tipiche dell’omicidio stradale aggravato, sostituendo la revoca con la sospensione triennale della patente.

La Cassazione ritiene immune da censure tale valutazione, osservando come il giudice di merito abbia esercitato correttamente il potere discrezionale attribuitogli dalla Corte costituzionale.

14. Osservazioni conclusive

La sentenza n. 25517 del 2026 si segnala per la capacità di ricondurre ad unità sistematica una materia caratterizzata, negli anni, da un significativo sviluppo giurisprudenziale.

Il principale contributo della decisione consiste nell’avere riaffermato con chiarezza che l’art. 186 del Codice della strada non disciplina un unico modello di accertamento dello stato di ebbrezza, bensì una pluralità di strumenti tra loro autonomi.

Gli accertamenti qualitativi del comma 3, l’etilometro disciplinato dal comma 4 e gli accertamenti sanitari previsti dal comma 5 rispondono a logiche differenti e sono governati da regole proprie, che non possono essere reciprocamente sovrapposte.

In particolare, la Corte chiarisce che la disciplina tecnica dettata dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, concernente la doppia misurazione etilometrica a distanza di cinque minuti, costituisce una garanzia propria dell’accertamento mediante analisi dell’aria alveolare e non è suscettibile di estensione analogica agli esami ematochimici di laboratorio.

Di pari rilievo è l’affermazione secondo cui il prelievo ematico effettuato in ambiente ospedaliero mantiene natura di attività sanitaria anche quando i relativi risultati vengano successivamente acquisiti nel procedimento penale.

Da tale qualificazione discende l’inapplicabilità dell’art. 359-bis c.p.p., l’irrilevanza del consenso dell’interessato quale presupposto di validità dell’accertamento e la piena utilizzabilità processuale della documentazione clinica acquisita ai sensi dell’art. 186, comma 5, C.d.S.

Sul piano processuale, la decisione conferma altresì il consolidato orientamento in materia di rito abbreviato, ribadendo come la scelta del giudizio allo stato degli atti comporti la preclusione della deduzione delle nullità relative e delle irregolarità procedimentali non riconducibili a divieti probatori.

Sotto un profilo più generale, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza orientata a valorizzare il carattere speciale della disciplina degli accertamenti alcolemici, privilegiando una lettura funzionale delle garanzie processuali che, pur nel rispetto dei principi costituzionali, evita interpretazioni idonee a compromettere l’effettività dell’azione di prevenzione e repressione dei reati stradali.

Resta tuttavia aperto un tema di riflessione che la pronuncia affronta soltanto indirettamente: il delicato equilibrio tra la disciplina speciale del Codice della strada e i principi in materia di consenso informato e autodeterminazione terapeutica, oggi profondamente influenzati dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219. Pur essendo condivisibile la conclusione cui giunge la Corte, sarebbe auspicabile una più esplicita ricostruzione del rapporto tra la normativa speciale e i principi generali dell’ordinamento sanitario, così da chiarire definitivamente il fondamento giuridico dell’utilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti in ambito ospedaliero.

Nel complesso, la decisione offre una lettura sistematica e coerente della disciplina vigente, consolidando un orientamento ormai maturo della giurisprudenza di legittimità e fornendo agli operatori del diritto un quadro interpretativo chiaro sui rapporti tra attività sanitaria, accertamento dello stato di ebbrezza e garanzie processuali nel procedimento penale per i reati della circolazione stradale.

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Cass. pen., Sez. VI, 30 giugno 2026, n. 24069 – La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel delitto di oltraggio a pubblico ufficiale: la Cassazione delimita l’ambito della clausola ostativa e ribadisce l’onere probatorio gravante sull’accusa

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Massima

In tema di particolare tenuità del fatto, la causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non opera automaticamente ogniqualvolta il reato sia commesso in danno di un pubblico ufficiale, ma esclusivamente quando la persona offesa rivesta, al momento della commissione del fatto, la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle relative funzioni. Per gli appartenenti alla polizia municipale tali qualifiche non discendono dalla mera appartenenza al Corpo né dallo svolgimento di attività di polizia stradale, ma devono essere specificamente accertate secondo la disciplina della legge n. 65 del 1986 e dell’art. 57 c.p.p. L’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della causa ostativa grava sul pubblico ministero e non può essere assolto per la prima volta nel giudizio di legittimità mediante produzione documentale.

Premessa

La sentenza n. 24069 del 30 giugno 2026 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione costituisce una delle più significative pronunce intervenute negli ultimi anni in materia di particolare tenuità del fatto, affrontando un tema che, dopo le modifiche legislative succedutesi tra il 2019 e il 2020, ha dato luogo a rilevanti incertezze interpretative: l’ambito di operatività della causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, c.p. con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.

La decisione assume un rilievo che trascende il caso concreto.

La Corte, infatti, non si limita a verificare se la particolare tenuità fosse correttamente applicata dal Tribunale di Trapani, ma coglie l’occasione per ricostruire in maniera organica l’intero sistema normativo concernente i rapporti tra il delitto di oltraggio e la disciplina della non punibilità, precisando quale sia l’esatta portata della clausola ostativa introdotta dal legislatore e successivamente ridimensionata.

L’interesse della pronuncia è duplice.

Da un lato, essa affronta una questione sostanziale, chiarendo che la preclusione prevista dall’art. 131-bis non opera automaticamente in presenza di qualsiasi pubblico ufficiale, ma richiede la dimostrazione di una specifica qualifica soggettiva della persona offesa.

Dall’altro lato, la sentenza affronta rilevanti profili processuali, individuando con precisione il riparto dell’onere probatorio tra accusa e difesa e ribadendo i limiti propri del giudizio di legittimità con riguardo alla produzione documentale.

La pronuncia si inserisce, pertanto, nel più generale processo di progressiva definizione della natura dell’istituto della particolare tenuità del fatto, confermando l’impostazione già delineata dalle Sezioni Unite nelle sentenze Tushaj e Ubaldi, secondo cui l’art. 131-bis c.p. configura una vera e propria causa di non punibilità e non una causa di esclusione della tipicità o dell’offensività del fatto.

 

I fatti di causa e l’iter processuale

La vicenda trae origine da un episodio verificatosi nel territorio del Comune di Trapani durante un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale.

Gli ispettori della polizia municipale stavano procedendo all’accertamento di una violazione del Codice della strada concernente la sosta di un’autovettura in area vietata.

Nel corso delle operazioni nasceva una discussione con la proprietaria del veicolo, sfociata nell’ipotizzato delitto di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis c.p.

Il Tribunale di Trapani, pur ritenendo integrati gli elementi costitutivi del reato contestato, riteneva applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., pronunciando sentenza di proscioglimento.

La decisione veniva impugnata sia dal Pubblico Ministero sia dalle parti civili.

Entrambi i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse applicato una causa di non punibilità normativamente esclusa.

Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, il semplice fatto che il reato fosse stato commesso nei confronti di appartenenti alla polizia municipale avrebbe dovuto rendere automaticamente operante la clausola ostativa prevista dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, c.p.

Le parti civili aggiungevano una censura ulteriore.

Esse contestavano la valutazione di particolare tenuità dell’offesa, sostenendo che il Tribunale avesse sottovalutato la gravità concreta del comportamento dell’imputata.

In particolare, evidenziavano come quest’ultima fosse direttamente interessata dall’accertamento amministrativo, avesse partecipato attivamente al diverbio con gli operatori e si fosse rifiutata di esibire i documenti di identità richiesti dagli agenti.

La Corte di cassazione dichiara tuttavia tutti i ricorsi inammissibili.

L’inammissibilità, tuttavia, non deriva da ragioni meramente processuali.

Al contrario, la Corte svolge un’articolata ricostruzione del quadro normativo, affrontando in maniera sistematica i diversi problemi interpretativi sottesi alla vicenda.

Ne emerge una motivazione di particolare interesse teorico, destinata ad incidere stabilmente sull’applicazione pratica dell’art. 131-bis c.p.

 

L’evoluzione normativa dell’art. 131-bis c.p.: dalla disciplina originaria alla riforma del 2020

Per comprendere appieno la portata della decisione è necessario ripercorrere l’evoluzione legislativa dell’istituto.

L’art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, rappresenta uno dei più significativi strumenti di deflazione processuale introdotti nell’ordinamento penale contemporaneo.

L’istituto si fonda su una precisa scelta di politica criminale.

Il legislatore ha ritenuto che, pur in presenza di un fatto costituente reato sotto tutti i profili della tipicità, dell’antigiuridicità e della colpevolezza, l’intervento punitivo dello Stato possa risultare sproporzionato quando l’offesa presenti un grado di minima offensività e il comportamento dell’autore non sia abituale.

Sin dalla sua introduzione, la disciplina ha previsto alcune ipotesi nelle quali il beneficio non può trovare applicazione.

Tali eccezioni costituiscono deroghe ad una regola generale e, come tali, devono essere interpretate restrittivamente.

La vicenda oggetto della sentenza in commento riguarda proprio una di tali deroghe.

Originariamente il legislatore non aveva previsto alcuna esclusione specifica per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.

La situazione mutò profondamente nel 2019.

Con il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (cosiddetto “Decreto Sicurezza-bis”), convertito nella legge n. 77 del 2019, il legislatore introdusse una significativa limitazione all’operatività dell’art. 131-bis.

L’intervento normativo rispondeva ad una precisa finalità politico-criminale.

Si intendeva rafforzare la tutela dell’autorità pubblica, escludendo radicalmente la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto per il delitto di oltraggio.

La formulazione adottata era volutamente ampia.

Qualunque oltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale risultava sottratto alla causa di non punibilità.

Quella scelta legislativa, tuttavia, ebbe vita breve.

Già nel 2020 il legislatore intervenne nuovamente sulla materia mediante il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella legge n. 173 del 2020.

La riforma rappresentò una significativa inversione di tendenza.

Il legislatore ritenne infatti eccessivamente ampia la preclusione introdotta appena un anno prima e decise di circoscriverla ai soli casi ritenuti maggiormente meritevoli di tutela.

Fu così che la causa ostativa venne limitata esclusivamente ai fatti commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza oppure di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle rispettive funzioni.

È proprio questa modifica normativa a costituire il fulcro interpretativo della sentenza n. 24069 del 2026.

La Corte osserva come il legislatore abbia compiuto una scelta inequivocabile: restringere l’ambito della deroga alla regola generale della particolare tenuità.

Ne consegue che qualsiasi interpretazione diretta ad ampliare nuovamente tale preclusione, facendo coincidere la figura del pubblico ufficiale con quella dell’agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, si porrebbe in evidente contrasto con la volontà legislativa.

La distinzione non è terminologica, ma sostanziale.

Il pubblico ufficiale costituisce una categoria molto più ampia rispetto agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

La scelta legislativa del 2020 dimostra dunque che il legislatore ha inteso restringere consapevolmente il campo applicativo della causa ostativa, limitandolo alle sole figure espressamente indicate dalla norma.

È proprio da questa premessa ermeneutica che prende avvio l’intero ragionamento sviluppato dalla Cassazione nella pronuncia in commento.

 

La decisione della Cassazione: la clausola ostativa non opera automaticamente in presenza di un pubblico ufficiale

Il nucleo centrale della sentenza è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., disposizione che individua una delle ipotesi nelle quali il legislatore ha ritenuto di escludere l’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La questione interpretativa posta all’attenzione della Corte può essere sintetizzata in un interrogativo fondamentale: è sufficiente che il delitto di oltraggio sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale affinché operi automaticamente la causa ostativa, oppure è necessario verificare che la persona offesa rivesta una delle qualifiche tassativamente indicate dall’art. 131-bis?

La Corte opta senza esitazioni per la seconda soluzione.

Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità si fonda anzitutto sul dato letterale della disposizione.

L’art. 131-bis, comma 3, n. 2, non richiama genericamente il “pubblico ufficiale”, bensì individua categorie soggettive ben determinate: l’ufficiale o agente di pubblica sicurezza e l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

La differenza terminologica assume un valore decisivo.

Se il legislatore avesse inteso estendere la preclusione a tutti i pubblici ufficiali avrebbe mantenuto la formulazione introdotta dal decreto sicurezza del 2019.

L’intervento del 2020 dimostra, invece, una precisa volontà restrittiva.

La Cassazione valorizza tale dato legislativo affermando che la disposizione deve essere interpretata secondo criteri rigorosamente tassativi.

Le cause ostative all’applicazione dell’art. 131-bis costituiscono infatti deroghe ad una disciplina generale di favore.

Come ogni norma eccezionale, esse non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.

Ne consegue che non è consentita alcuna assimilazione tra il concetto di pubblico ufficiale e quello di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

La sentenza assume, sotto questo profilo, una significativa funzione di contenimento di possibili interpretazioni estensive che avrebbero finito per vanificare la scelta legislativa del 2020.

La Corte, infatti, ricorda come il legislatore abbia volutamente ridotto l’ambito della preclusione, restringendolo ad un numero limitato di figure soggettive.

L’interprete non può dunque reintrodurre, attraverso un’interpretazione estensiva, una disciplina che il legislatore ha consapevolmente abbandonato.

In tale prospettiva la sentenza si pone in linea con il principio di stretta legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione e con il generale divieto di analogia in malam partem.

La Corte ribadisce implicitamente che le norme limitative di un beneficio penale non possono essere interpretate oltre il loro tenore letterale.

L’affermazione assume rilievo sistematico.

Essa conferma come l’art. 131-bis rappresenti oggi la regola generale dell’ordinamento per i reati di minore offensività e come le ipotesi di esclusione debbano essere considerate tassative.

 

La particolare posizione della polizia municipale nell’ordinamento: una pluralità di qualifiche non sempre coincidenti

La parte più ampia e tecnicamente rilevante della motivazione riguarda la posizione degli appartenenti alla polizia municipale.

Il problema nasce dalla peculiare disciplina normativa che caratterizza tale Corpo.

A differenza delle Forze di polizia statali, gli appartenenti alla polizia municipale possono rivestire una pluralità di qualifiche giuridiche, non necessariamente coincidenti e non automaticamente operanti in ogni attività da essi svolta.

La Corte dedica numerose pagine a ricostruire questo complesso quadro normativo.

L’analisi prende le mosse dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, che disciplina l’ordinamento della polizia municipale.

Si tratta di una normativa caratterizzata da un equilibrio particolarmente delicato tra autonomia degli enti locali e funzioni statali di sicurezza pubblica.

La legge attribuisce agli appartenenti alla polizia municipale numerose funzioni.

Essi svolgono attività amministrative, di vigilanza urbana, di polizia stradale, di polizia annonaria, di polizia edilizia e, entro determinati limiti, anche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Tuttavia, queste diverse qualifiche non coincidono.

La sentenza richiama puntualmente la disciplina legislativa per evidenziare come esse abbiano differenti presupposti giuridici.

Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, l’art. 5 della legge n. 65 del 1986 prevede espressamente la necessità di un formale decreto del Prefetto.

Non è dunque sufficiente l’assunzione presso il Corpo di polizia municipale.

Occorre uno specifico provvedimento amministrativo che attribuisca tale qualità.

La previsione normativa risponde ad una precisa logica istituzionale.

La sicurezza pubblica costituisce infatti una funzione statale.

L’attribuzione di tale qualifica agli operatori della polizia municipale richiede pertanto l’intervento dell’autorità prefettizia quale organo periferico dello Stato.

La Corte sottolinea come tale requisito formale rappresenti un elemento costitutivo della qualifica.

In assenza del decreto prefettizio non può parlarsi di agente di pubblica sicurezza.

Analoga attenzione viene dedicata alla diversa figura dell’agente di polizia giudiziaria.

In questo caso la disciplina è contenuta principalmente nell’art. 57 c.p.p.

La norma attribuisce agli appartenenti alla polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria, ma entro limiti rigorosamente determinati.

Tali limiti sono di natura territoriale, temporale e funzionale.

Sotto il profilo territoriale, la competenza è circoscritta al territorio dell’ente di appartenenza.

Sotto il profilo temporale, le funzioni sono esercitabili soltanto durante il servizio.

Sotto il profilo funzionale, esse sono limitate alle attribuzioni concretamente demandate agli operatori.

È evidente come il legislatore abbia costruito un modello profondamente diverso rispetto a quello delle Forze di polizia statali.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza esercitano infatti le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale e sono tradizionalmente considerati permanentemente investiti delle qualifiche di polizia giudiziaria.

La polizia municipale, invece, opera entro limiti ben più circoscritti.

Da questa ricostruzione normativa la Corte ricava una conseguenza decisiva.

Non può sostenersi che ogni appartenente alla polizia municipale sia automaticamente destinatario della tutela rafforzata prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2.

Occorre verificare, caso per caso, se ricorrano concretamente le condizioni richieste dalla legge.

La semplice appartenenza al Corpo costituisce un dato insufficiente.

È necessario accertare quale funzione fosse concretamente esercitata e quale qualifica giuridica fosse effettivamente rivestita nel momento in cui il fatto è stato commesso.

 

L’attività di polizia stradale è sufficiente ad integrare la causa ostativa?

Il caso concreto offre alla Corte l’occasione per affrontare un ulteriore problema interpretativo.

Gli ispettori della polizia municipale stavano effettuando un controllo relativo alla violazione delle norme sulla sosta dei veicoli.

Si trattava, dunque, di un ordinario servizio di polizia stradale.

Secondo i ricorrenti, tale circostanza sarebbe stata sufficiente ad attribuire automaticamente agli operatori la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

La Cassazione respinge questa impostazione.

La sentenza osserva che il semplice svolgimento di attività di polizia stradale non implica necessariamente l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.

L’accertamento di una violazione amministrativa del Codice della strada rappresenta infatti un’attività amministrativa.

Solo quando emergano fatti costituenti reato ovvero si renda necessario esercitare specifici poteri investigativi previsti dal codice di procedura penale l’operatore esercita funzioni di polizia giudiziaria.

Nel caso di specie la contestazione riguardava esclusivamente una violazione amministrativa.

Al momento dell’inizio della vicenda gli ispettori stavano svolgendo un’attività riconducibile alla polizia amministrativa e alla polizia stradale.

La successiva insorgenza del delitto di oltraggio non modifica retroattivamente la natura dell’attività originariamente svolta.

Questo passaggio motivazionale assume particolare rilievo pratico.

Se si accedesse alla tesi prospettata dai ricorrenti, qualsiasi controllo amministrativo effettuato dalla polizia municipale diverrebbe automaticamente attività di polizia giudiziaria per il solo fatto che, nel corso dell’intervento, venga commesso un reato contro il pubblico ufficiale.

Una simile ricostruzione produrrebbe un evidente effetto espansivo della causa ostativa, in contrasto con la volontà restrittiva manifestata dal legislatore nel 2020.

La Corte evita tale risultato attraverso una rigorosa applicazione del principio di tipicità.

La funzione esercitata dall’operatore deve essere verificata con riferimento al momento iniziale dell’azione e non può essere ridefinita sulla base degli sviluppi successivi della vicenda.

Questo criterio, oltre ad essere coerente con il dato normativo, garantisce certezza applicativa ed evita interpretazioni fondate su valutazioni ex post.

In tale prospettiva, la sentenza si colloca nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, consolidando un orientamento volto a distinguere con precisione le diverse qualifiche attribuibili agli appartenenti alla polizia municipale e ad evitare automatismi incompatibili con il sistema delineato dal legislatore.

 

Il momento nel quale deve essere verificata la qualifica della persona offesa: il principio della contestualità

Uno dei passaggi di maggiore interesse sistematico della pronuncia riguarda l’individuazione del momento al quale deve essere riferita la verifica della qualifica soggettiva della persona offesa.

La questione nasce da una possibile obiezione prospettabile nel caso concreto.

Gli ispettori della polizia municipale, pur essendo inizialmente impegnati nell’accertamento di una violazione amministrativa del Codice della strada, avrebbero potuto assumere, successivamente all’episodio offensivo, le funzioni di polizia giudiziaria in relazione all’accertamento del delitto di oltraggio di cui erano divenuti persone offese.

Se si accedesse a tale impostazione, si potrebbe sostenere che la causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. trovi comunque applicazione, poiché gli operatori, dopo il verificarsi dell’offesa, sono chiamati a svolgere attività tipicamente riconducibili alla polizia giudiziaria.

La Corte respinge con decisione tale ricostruzione.

La motivazione si fonda su un principio di carattere generale che attraversa l’intero sistema penale: la verifica dei presupposti di applicazione di una norma incriminatrice o di una causa ostativa deve essere effettuata con riferimento al momento della commissione del fatto.

Il momento consumativo del reato costituisce il punto di riferimento imprescindibile per valutare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

La qualifica soggettiva della persona offesa non fa eccezione.

La Corte osserva come l’art. 131-bis richieda che il fatto sia commesso “nei confronti” di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza ovvero di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria “nell’esercizio delle proprie funzioni”.

La disposizione utilizza il tempo presente e collega la qualifica al momento in cui l’offesa viene realizzata.

Ne consegue che tale requisito deve essere già esistente quando il comportamento offensivo si verifica.

La successiva assunzione di funzioni investigative costituisce un effetto dell’illecito e non può trasformarsi in un elemento costitutivo della causa ostativa.

Diversamente opinando si finirebbe per attribuire rilievo ad un fatto sopravvenuto rispetto alla consumazione del reato.

La conseguenza sarebbe paradossale.

La medesima condotta potrebbe essere considerata, alternativamente, soggetta o meno alla causa ostativa in funzione delle attività che l’operatore deciderà di svolgere dopo l’offesa.

Una simile interpretazione introdurrebbe un elemento di evidente aleatorietà incompatibile con il principio di legalità.

La Corte, pertanto, afferma un principio destinato ad assumere rilevanza ben oltre il caso concreto: la qualifica della persona offesa deve essere verificata esclusivamente con riferimento alla situazione esistente nel momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente proprio in conseguenza del reato.

Si tratta di una precisazione di particolare importanza pratica.

Essa impedisce che la disciplina dell’art. 131-bis possa essere modificata ex post dall’evoluzione della vicenda processuale e rafforza il principio di prevedibilità della risposta sanzionatoria.

La natura della particolare tenuità del fatto nella ricostruzione delle Sezioni Unite

Per sostenere il proprio ragionamento la Corte compie un’approfondita ricostruzione della natura giuridica dell’istituto disciplinato dall’art. 131-bis c.p.

La sentenza richiama, in particolare, due fondamentali arresti delle Sezioni Unite: Tushaj (2016) e Ubaldi (2022), che hanno definitivamente chiarito la collocazione sistematica della particolare tenuità del fatto.

La Corte ricorda anzitutto che l’art. 131-bis non introduce una causa di esclusione della tipicità.

Il fatto particolarmente tenue rimane un fatto tipico.

Sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

Parimenti, non viene meno l’antigiuridicità.

L’offesa continua ad essere illecita.

Neppure la colpevolezza viene esclusa.

L’autore rimane penalmente responsabile del comportamento posto in essere.

Ciò che viene meno è esclusivamente la punibilità.

Il legislatore, per ragioni di politica criminale, ritiene che, in presenza di un’offesa minima e di un comportamento non abituale, l’applicazione della pena non sia necessaria.

L’istituto costituisce quindi una vera causa di non punibilità.

Questa qualificazione assume un’importanza decisiva anche nella sentenza in commento.

Se il fatto continua ad integrare un reato perfetto in tutti i suoi elementi, ogni presupposto della fattispecie deve essere accertato secondo le ordinarie regole probatorie.

Lo stesso vale per le eventuali cause ostative.

La Cassazione utilizza proprio questa impostazione per costruire il successivo passaggio logico relativo all’onere della prova.

L’onere della prova della causa ostativa: una delle affermazioni più innovative della sentenza

Probabilmente il contributo più significativo della decisione riguarda il riparto dell’onere probatorio.

La Corte affronta una questione che, fino ad oggi, non aveva trovato un’elaborazione altrettanto esplicita nella giurisprudenza di legittimità.

Il punto di partenza è rappresentato dal principio generale secondo cui la prova della responsabilità penale grava integralmente sull’accusa.

Il pubblico ministero deve dimostrare la sussistenza del fatto tipico, dell’antigiuridicità e della colpevolezza.

Quando l’imputato invoca l’applicazione dell’art. 131-bis, egli non assume un vero e proprio onere probatorio in senso tecnico.

Gli è richiesto soltanto di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la particolare tenuità dell’offesa.

La valutazione finale spetta comunque al giudice, che deve procedere anche d’ufficio all’esame complessivo della fattispecie concreta, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.

La sentenza compie però un ulteriore passo.

Essa si domanda che cosa accada quando il pubblico ministero intenda sostenere che la particolare tenuità non possa trovare applicazione a causa dell’esistenza di una delle clausole ostative previste dal terzo comma dell’art. 131-bis.

La risposta è di notevole rilievo sistematico.

Secondo la Cassazione, la dimostrazione della causa ostativa grava integralmente sull’accusa.

È infatti il pubblico ministero che invoca una disciplina derogatoria rispetto alla regola generale della particolare tenuità.

Spetta quindi all’organo requirente allegare e dimostrare tutti gli elementi fattuali dai quali discende l’inoperatività della causa di non punibilità.

Nel caso concreto ciò avrebbe significato dimostrare, già nel giudizio di merito:

  • l’esistenza del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

oppure

  • che gli ispettori stavano esercitando, in quel preciso momento, funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 c.p.p.

Nulla di tutto ciò era stato accertato.

La conseguenza è inevitabile.

La causa ostativa non può ritenersi dimostrata.

L’affermazione appare perfettamente coerente con il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Ogni elemento che comporti conseguenze sfavorevoli per l’imputato deve essere dimostrato dall’accusa.

La particolare tenuità costituisce oggi una disciplina ordinaria dell’ordinamento penale.

Le eccezioni devono essere provate da chi intende invocarle.

Sotto questo profilo la sentenza assume una portata innovativa destinata ad incidere significativamente sulla prassi giudiziaria.

Essa richiama il pubblico ministero ad una particolare attenzione nella fase delle indagini preliminari e del giudizio di merito.

Non sarà più sufficiente affermare genericamente che il reato è stato commesso ai danni della polizia municipale.

Occorrerà dimostrare concretamente quale qualifica rivestissero gli operatori e quali funzioni stessero esercitando nel momento dell’offesa.

La valutazione della particolare tenuità resta affidata al giudice

La Corte coglie l’occasione per ribadire un ulteriore principio elaborato dalle Sezioni Unite.

La particolare tenuità del fatto non può essere accertata attraverso una valutazione atomistica dei singoli elementi della fattispecie.

Il giudice deve procedere ad un esame complessivo della vicenda.

L’art. 131-bis rinvia espressamente ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.

Devono pertanto essere considerate:

  • le modalità della condotta;
  • l’intensità del dolo;
  • il grado della colpa, ove rilevante;
  • l’entità del danno;
  • l’entità del pericolo;
  • tutte le circostanze concrete del caso.

La Corte ricorda che si tratta di un giudizio unitario e globale.

Nessun elemento può assumere valore decisivo in maniera isolata.

È proprio questa impostazione ad aver consentito al Tribunale di Trapani di ritenere la particolare tenuità dell’episodio.

La Cassazione osserva che tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di merito.

Come tale, essa non può essere rivalutata nel giudizio di legittimità attraverso una semplice diversa lettura delle risultanze processuali.

La Corte riafferma così uno dei principi cardine del sindacato di cassazione.

Il giudice di legittimità non è chiamato a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Può soltanto verificare la correttezza giuridica del ragionamento e la sua coerenza logica.

Nel caso di specie entrambe risultavano pienamente rispettate.

La produzione documentale nel giudizio di cassazione: i limiti del sindacato di legittimità

Dopo avere escluso che, sulla base degli atti disponibili, fosse dimostrata la sussistenza della causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., la Corte affronta un ulteriore profilo di particolare interesse processuale: la possibilità di integrare, nel giudizio di legittimità, il quadro probatorio mediante la produzione di nuovi documenti.

Le parti civili avevano depositato, unitamente alla memoria difensiva, documentazione diretta a dimostrare che gli ispettori della polizia municipale rivestivano la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

L’obiettivo era evidente: colmare in sede di legittimità una lacuna probatoria emersa nel giudizio di merito e dimostrare, sia pure tardivamente, l’operatività della causa ostativa.

La Corte dichiara tale produzione radicalmente inammissibile.

La motivazione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito.

La Corte di cassazione non è chiamata ad accertare nuovamente i fatti né ad acquisire nuove prove, ma esclusivamente a verificare la correttezza giuridica e logica della decisione impugnata.

Ne deriva che la produzione di documenti nuovi è ammessa soltanto in ipotesi eccezionali.

Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, la sentenza ricorda che tali eccezioni riguardano documenti dai quali possa derivare:

  • l’applicazione dello ius superveniens;
  • la sopravvenienza di una causa estintiva del reato;
  • l’applicazione di una disciplina più favorevole;
  • ovvero situazioni analoghe che incidano direttamente sulla punibilità.

La documentazione concernente la qualifica soggettiva della persona offesa non rientra in nessuna di tali ipotesi.

Essa riguarda un elemento fattuale che avrebbe dovuto essere allegato e dimostrato nel giudizio di merito.

La pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma una distinzione spesso trascurata nella pratica processuale.

Il ricorso per cassazione non rappresenta lo strumento attraverso il quale rimediare ad omissioni probatorie maturate nei precedenti gradi di giudizio.

Il principio assume una funzione di garanzia.

Esso tutela la struttura del processo penale, evitando che il giudizio di legittimità venga trasformato in un nuovo momento istruttorio.

Sotto questo profilo la sentenza valorizza il principio di concentrazione dell’accertamento probatorio nel giudizio di merito, riaffermando il ruolo tipico della Corte di cassazione quale giudice della legalità e non del fatto.

 

 

Il ricorso delle parti civili e il difetto di interesse ad impugnare

Un ulteriore profilo affrontato dalla decisione riguarda la posizione processuale delle parti civili.

La questione presenta particolare interesse alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha profondamente modificato gli effetti della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Prima dell’intervento della Consulta, la pronuncia ex art. 131-bis c.p. impediva al giudice penale di decidere sulle domande risarcitorie della parte civile.

La Corte costituzionale ha ritenuto tale disciplina lesiva dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo.

È stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non imponeva al giudice di pronunciarsi sulle domande civili anche in presenza di una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La pronuncia in commento richiama tale fondamentale arresto costituzionale.

Nel caso concreto, tuttavia, emerge una circostanza peculiare.

Il Tribunale di Trapani aveva omesso qualsiasi decisione sulle domande risarcitorie.

Le parti civili, però, non avevano impugnato la sentenza sotto questo specifico profilo.

Esse avevano censurato esclusivamente la declaratoria di particolare tenuità, sostenendo genericamente che tale decisione pregiudicasse i loro interessi.

La Corte ritiene tale doglianza inammissibile.

Secondo i giudici di legittimità, l’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale.

Non è sufficiente affermare in maniera generica che la decisione arrechi un pregiudizio.

Occorre individuare quale specifica utilità pratica deriverebbe dall’accoglimento dell’impugnazione.

Nel caso di specie, le parti civili avrebbero dovuto denunciare l’omessa pronuncia sulle domande risarcitorie.

Non avendolo fatto, difetta l’interesse processuale richiesto dall’art. 568 c.p.p.

La sentenza offre così un’importante indicazione operativa.

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 173 del 2022, la parte civile che si trovi di fronte ad una sentenza ex art. 131-bis deve verificare attentamente se il giudice abbia deciso sulle domande civili.

L’eventuale omissione costituisce un autonomo motivo di impugnazione che non può essere sostituito da una generica contestazione della particolare tenuità del fatto.

 

 

I principi di diritto affermati dalla sentenza

La decisione della Sesta Sezione penale appare destinata ad assumere un ruolo di riferimento nell’interpretazione dell’art. 131-bis c.p.

Dalla motivazione possono essere ricavati alcuni principi di diritto di particolare rilevanza sistematica.

Il primo consiste nell’affermazione secondo cui la causa ostativa prevista dal comma 3, n. 2, dell’art. 131-bis costituisce norma eccezionale e, come tale, è sottratta ad interpretazioni estensive.

Il secondo principio riguarda la posizione degli appartenenti alla polizia municipale.

La loro appartenenza al Corpo non implica automaticamente il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Tale qualità deve essere verificata caso per caso, secondo la disciplina della legge n. 65 del 1986 e dell’art. 57 c.p.p.

Il terzo principio concerne il momento nel quale tale verifica deve essere effettuata.

La qualifica soggettiva deve sussistere al momento della commissione del fatto.

Eventuali attività investigative svolte successivamente non possono incidere sull’applicabilità della causa ostativa.

Il quarto principio riguarda il riparto dell’onere probatorio.

È il pubblico ministero che deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della causa ostativa.

L’imputato non è tenuto a provare la sua inesistenza.

Infine, la Corte riafferma il principio secondo cui il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per introdurre nuovi elementi di prova destinati a colmare carenze istruttorie maturate nel giudizio di merito.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 24069 del 2026 rappresenta una pronuncia di particolare equilibrio.

La Corte evita sia interpretazioni eccessivamente restrittive dell’art. 131-bis, sia applicazioni indiscriminatamente estensive della causa di non punibilità.

Il risultato raggiunto appare pienamente coerente con la volontà espressa dal legislatore nella riforma del 2020.

La limitazione della clausola ostativa ai soli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria costituisce una scelta normativa precisa.

Non spetta all’interprete ampliarne il contenuto attraverso letture analogiche o estensive.

La decisione valorizza, inoltre, il principio di legalità sotto un duplice profilo.

Da un lato, impone una rigorosa interpretazione delle norme eccezionali.

Dall’altro, ribadisce che ogni elemento destinato a limitare un trattamento di favore previsto dall’ordinamento deve essere puntualmente dimostrato.

Di particolare interesse è anche il richiamo al corretto riparto dell’onere della prova.

L’affermazione secondo cui incombe sul pubblico ministero dimostrare la sussistenza della causa ostativa costituisce uno degli aspetti maggiormente innovativi della pronuncia.

Essa rafforza la coerenza sistematica dell’istituto della particolare tenuità del fatto con i principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza.

Sotto il profilo pratico, la decisione è destinata ad incidere significativamente sulla prassi giudiziaria.

Nei procedimenti per oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di appartenenti alla polizia locale non sarà più sufficiente fare riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Occorrerà verificare puntualmente:

  • se esista il decreto prefettizio attributivo della qualità di agente di pubblica sicurezza;
  • se l’operatore stesse esercitando, al momento del fatto, funzioni di polizia giudiziaria;
  • se tali circostanze siano state tempestivamente dedotte e provate nel giudizio di merito.

La sentenza contribuisce così a delineare un’applicazione dell’art. 131-bis coerente con la sua funzione originaria di strumento di proporzionalità della risposta penale.

La particolare tenuità del fatto continua ad operare quale regola generale per i reati di minima offensività, mentre le ipotesi di esclusione rimangono circoscritte ai casi tassativamente individuati dal legislatore e rigorosamente dimostrati nel processo.

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IL DECRETO AUTOVELOX 2026: STRUTTURA, NOVITÀ E NUOVO SISTEMA DI OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ

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Premessa

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in data 8 giugno 2026, ha sottoscritto il nuovo Decreto Autovelox, destinato a disciplinare in maniera organica l’intero procedimento tecnico-amministrativo relativo ai dispositivi e ai sistemi utilizzati dagli organi di polizia stradale per l’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall’articolo 142 del Codice della strada.

In gazzetta ufficiale n. 159 dell’ 11 Luglio 2026 il provvedimento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, pertanto, dal 12 Luglio 2026 comincerà a produrre i suoi effetti giuridici. L’efficacia del decreto decorrerà quindi, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni finali contenute nell’articolo 7 del provvedimento.

Il nuovo Decreto Autovelox rappresenta un intervento normativo di particolare rilevanza poiché supera il precedente sistema fondato prevalentemente sull’approvazione dei prototipi, introducendo una disciplina più articolata basata sull’omologazione dei dispositivi, sulla verifica della conformità tecnica, sulla tracciabilità delle caratteristiche costruttive e software, nonché su un sistema strutturato di controlli iniziali e periodici.

Il decreto è composto da 7 articoli e 2 allegati tecnici, nei quali vengono disciplinati:

  • le procedure di omologazione dei dispositivi e dei sistemi di rilevazione della velocità;
  • le caratteristiche tecniche che devono possedere gli strumenti;
  • le modalità di deposito del prototipo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • le procedure di taratura iniziale e periodica;
  • le verifiche funzionali;
  • i controlli di conformità dei dispositivi prodotti e commercializzati;
  • il regime transitorio per gli apparecchi già approvati o installati;
  • il superamento della precedente disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di garantire un sistema di rilevazione della velocità caratterizzato da maggiore uniformità tecnica, affidabilità metrologica e certezza giuridica degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia stradale.

  1. Il quadro normativo di riferimento: l’articolo 45 del Codice della strada e l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione

Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto del Decreto Autovelox 2026 è necessario richiamare il quadro normativo generale che disciplina gli strumenti utilizzati per il controllo automatico delle violazioni al Codice della strada.

Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, il quale stabilisce che:

“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.

La norma prosegue prevedendo che:

“Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica”.

Dal contenuto della disposizione emerge un principio fondamentale: gli strumenti destinati all’accertamento automatico delle violazioni del Codice della strada non possono essere utilizzati liberamente, ma devono essere sottoposti a un procedimento amministrativo e tecnico finalizzato a verificare la loro affidabilità.

Il legislatore distingue quindi due fondamentali momenti:

  1. l’approvazione o l’omologazione del dispositivo, finalizzata a verificare che il modello progettuale rispetti le caratteristiche tecniche richieste;
  2. le verifiche periodiche di funzionalità e taratura, necessarie affinché ogni singolo apparecchio continui a fornire misurazioni attendibili nel corso della sua vita operativa.

La disciplina attuativa dell’articolo 45 del Codice della strada è contenuta nell’articolo 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Tale disposizione disciplina il procedimento amministrativo relativo all’approvazione e all’omologazione dei dispositivi, prevedendo che il produttore debba presentare al Ministero competente la documentazione tecnica necessaria alla valutazione del dispositivo.

Il Decreto Autovelox 2026 interviene proprio su questo procedimento, modificando profondamente l’approccio precedente e introducendo un sistema nel quale il controllo tecnico non riguarda soltanto il prototipo fisico, ma l’intero sistema composto da componenti hardware, software e procedure operative.

  1. Il principio dell’affidabilità della misurazione: il ruolo della Corte costituzionale e della giurisprudenza

La disciplina degli autovelox deve essere letta anche alla luce del principio secondo cui ogni accertamento effettuato mediante strumenti automatici deve garantire l’attendibilità della misurazione.

Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La Corte ha evidenziato che gli strumenti elettronici utilizzati per accertare violazioni amministrative devono essere sottoposti a controlli idonei a garantire che il dato rilevato sia effettivamente attendibile.

Il principio espresso dalla Corte costituzionale ha successivamente trovato applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha più volte ribadito come la pubblica amministrazione debba dimostrare, in caso di contestazione, la regolarità delle verifiche tecniche dello strumento utilizzato.

Il nuovo Decreto Autovelox 2026 si inserisce quindi in questo percorso normativo e giurisprudenziale, trasformando principi già affermati dalla giurisprudenza in una disciplina tecnica dettagliata.

  1. Dal precedente sistema di approvazione al nuovo modello di omologazione: cosa cambia

La principale innovazione introdotta dal Decreto Autovelox 2026 riguarda il superamento del precedente sistema fondato sull’approvazione dei prototipi disciplinata dal Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282.

Nel sistema precedente il procedimento era prevalentemente orientato alla verifica della conformità del modello presentato dal produttore rispetto alle caratteristiche tecniche previste.

Il nuovo decreto introduce invece un procedimento di omologazione, caratterizzato da una verifica più approfondita che comprende:

  • la configurazione hardware del dispositivo;
  • i moduli che concorrono alla misurazione della velocità;
  • il software integrato necessario alla gestione del sistema;
  • le modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati;
  • la documentazione relativa alla taratura;
  • le procedure di verifica funzionale.

La differenza sostanziale consiste nel fatto che l’oggetto della valutazione ministeriale non è più soltanto il dispositivo inteso come apparecchiatura elettronica, ma il sistema complessivo di accertamento, comprensivo delle componenti tecnologiche e delle procedure che consentono di trasformare un evento fisico (la velocità del veicolo) in un dato utilizzabile ai fini sanzionatori.

  1. La nuova procedura di omologazione: il deposito del prototipo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Decreto Autovelox 2026 introduce un nuovo modello procedurale fondato sull’omologazione del prototipo, ponendo al centro della valutazione ministeriale non soltanto la singola apparecchiatura, ma l’intero sistema tecnologico destinato all’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.

Secondo quanto previsto dal decreto, il produttore del dispositivo o del sistema di rilevazione automatica della velocità deve depositare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il prototipo dell’apparecchiatura e presentare contestualmente la richiesta di omologazione ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.

La procedura di omologazione ha lo scopo di verificare che il dispositivo sia conforme ai requisiti tecnici stabiliti dall’Allegato A del Decreto Autovelox 2026, il quale costituisce il riferimento tecnico fondamentale per la valutazione delle apparecchiature.

L’omologazione rappresenta quindi un procedimento amministrativo complesso nel quale il Ministero verifica:

  • la conformità tecnica del prototipo;
  • la correttezza dei sistemi di misurazione;
  • l’affidabilità del software integrato;
  • la precisione della rilevazione della velocità;
  • la capacità del sistema di associare correttamente la velocità rilevata al veicolo responsabile della violazione;
  • la corretta acquisizione delle immagini e dei dati necessari all’accertamento.

Il nuovo modello supera pertanto una concezione meramente autorizzativa dello strumento, introducendo un sistema nel quale l’affidabilità dell’accertamento deve essere dimostrata attraverso una serie articolata di verifiche tecniche.

  1. L’Allegato A: requisiti tecnici e documentazione necessaria per l’omologazione

L’Allegato A del Decreto Autovelox 2026 rappresenta il cuore tecnico della nuova disciplina.

Esso disciplina nel dettaglio:

  • le modalità di presentazione della domanda di omologazione;
  • le caratteristiche del prototipo;
  • la documentazione tecnica da depositare;
  • le procedure di verifica;
  • i requisiti di taratura e funzionalità.

Uno degli aspetti più innovativi riguarda la definizione del concetto di configurazione invariabile del prototipo.

Il produttore deve infatti depositare presso il Ministero un esemplare rappresentativo del dispositivo nella configurazione destinata alla produzione.

Questo principio assume particolare rilevanza perché impedisce modifiche sostanziali al dispositivo successivamente all’omologazione senza una preventiva verifica da parte dell’autorità competente.

Qualora il sistema sia composto da più moduli identici, il decreto prevede che possa essere depositato anche un solo modulo rappresentativo, purché tutti gli esemplari prodotti siano conformi al modello omologato.

Insieme al prototipo deve essere depositato anche il software integrato gestionale, con esclusione dell’interfaccia destinata all’operatore.

Tale previsione costituisce una delle principali novità rispetto al passato.

Il software, infatti, assume un ruolo determinante nei moderni sistemi di rilevazione della velocità, poiché attraverso algoritmi e procedure informatiche vengono:

  • elaborati i dati acquisiti dai sensori;
  • determinata la velocità del veicolo;
  • associato il dato rilevato alla targa;
  • classificati i veicoli;
  • generate le informazioni necessarie alla verbalizzazione.

Il decreto riconosce quindi che l’affidabilità dell’accertamento non dipende esclusivamente dalla componente elettronica o meccanica del dispositivo, ma anche dalla correttezza del trattamento informatico dei dati.

  1. La documentazione tecnica e amministrativa da depositare

Il produttore, unitamente al prototipo, deve presentare una documentazione tecnica e amministrativa completa, finalizzata a consentire al Ministero una valutazione approfondita del dispositivo.

La documentazione deve comprendere:

  1. Manuale di uso e manutenzione

Il manuale costituisce il documento operativo fondamentale per l’utilizzatore.

Esso deve contenere le informazioni relative:

  • all’installazione del dispositivo;
  • alle condizioni operative;
  • alle procedure di manutenzione;
  • alle modalità di controllo;
  • alle eventuali limitazioni di utilizzo.

La presenza di un manuale dettagliato consente di garantire uniformità nell’impiego dello strumento da parte degli organi di polizia stradale.

  1. Componenti rilevanti ai fini della misurazione

Il decreto distingue tra componenti che incidono direttamente sulla misurazione della velocità e componenti che svolgono funzioni complementari.

Tra le parti rilevanti rientrano:

  • sensori radar;
  • sensori laser;
  • spire magnetiche;
  • telecamere stereoscopiche;
  • moduli software per il calcolo della velocità;
  • telecamere OCR, quando utilizzate per la rilevazione della velocità media.

Questi elementi sono considerati fondamentali perché incidono direttamente sulla determinazione del dato velocità.

Ogni variazione significativa di tali componenti potrebbe modificare le caratteristiche del sistema e richiedere una nuova valutazione tecnica.

  1. Componenti non rilevanti ai fini della misurazione

Il decreto individua anche componenti che, pur facendo parte del sistema, non incidono direttamente sulla misurazione.

Tra questi:

  • telecamera OCR utilizzata esclusivamente per la lettura della targa;
  • telecamera di contesto;
  • illuminatore;
  • sensore classificatore;
  • custodia protettiva.

La distinzione è importante perché consente di individuare quali modifiche tecniche possano incidere sull’omologazione e quali invece abbiano natura esclusivamente accessoria.

  1. Documentazione relativa alla taratura e alla verifica della funzionalità

Il produttore deve inoltre depositare:

  • la documentazione relativa alle procedure di taratura;
  • i certificati e i risultati delle verifiche effettuate;
  • la documentazione relativa alle prove funzionali.

La finalità è quella di garantire che ogni apparecchiatura immessa sul mercato possa essere sottoposta successivamente ai controlli previsti dal decreto.

  1. Le verifiche durante il procedimento di omologazione

Durante la procedura di omologazione devono essere effettuate specifiche verifiche tecniche finalizzate ad accertare l’affidabilità del sistema.

Il decreto individua due principali categorie di controlli:

  1. verifica della taratura;
  2. verifica della funzionalità.

7.1 La verifica della taratura

La taratura rappresenta il procedimento attraverso il quale viene determinato il rapporto tra il valore rilevato dallo strumento e il valore di riferimento.

Il decreto definisce la taratura come:

“l’insieme delle operazioni che associa ad ogni grandezza da misurare un risultato di misura e una relativa incertezza associata, al fine di verificare che l’errore di misura del dispositivo o sistema rispetti i requisiti stabiliti”.

In termini pratici, la taratura consente di verificare che lo strumento misuri correttamente la velocità del veicolo entro i limiti di errore ammessi.

L’obiettivo è quindi quello di assicurare che il dato utilizzato per contestare la violazione amministrativa sia tecnicamente affidabile.

7.2 La verifica della funzionalità

La verifica funzionale ha invece una finalità diversa rispetto alla taratura.

Essa non verifica soltanto la precisione della misura, ma accerta che il sistema nel suo complesso operi correttamente.

In particolare deve essere verificato che il dispositivo sia in grado di:

  • associare correttamente la velocità al veicolo transitato;
  • acquisire correttamente le immagini;
  • classificare i veicoli almeno per macro-categorie;
  • riconoscere correttamente le targhe.

Durante la fase di omologazione tali prove vengono effettuate dal produttore sotto la supervisione e validazione di un soggetto terzo.

Sono ammessi:

  • università;
  • organi di polizia stradale;
  • laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  • enti di certificazione secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17021.

Questa previsione costituisce un’importante garanzia di imparzialità, poiché evita che la valutazione tecnica sia rimessa esclusivamente al produttore del dispositivo.

  1. La taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità: disciplina iniziale e periodica

Uno degli aspetti di maggiore rilievo introdotti dal Decreto Autovelox 2026 riguarda la disciplina della taratura dei dispositivi e dei sistemi di rilevazione della velocità, materia che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico.

Come già evidenziato, l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada stabilisce espressamente che per i dispositivi aventi funzione metrologica permane l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha evidenziato come la misurazione effettuata attraverso strumenti elettronici debba essere accompagnata da controlli idonei a garantirne la precisione e l’affidabilità nel tempo.

Il Decreto Autovelox 2026 recepisce tale impostazione e introduce una disciplina organica distinguendo tra:

  • taratura iniziale, necessaria prima della messa in servizio del dispositivo;
  • taratura periodica, necessaria durante tutta la vita operativa dell’apparecchiatura.

La finalità è garantire che ogni singolo esemplare utilizzato dagli organi di polizia stradale mantenga nel tempo le caratteristiche metrologiche proprie del modello omologato.

8.1 La taratura iniziale prima dell’utilizzo operativo

Il decreto stabilisce che ogni esemplare del dispositivo o sistema deve essere sottoposto a taratura iniziale prima della messa in esercizio.

Questo significa che non è sufficiente che il modello sia stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’omologazione riguarda infatti il prototipo, mentre la taratura iniziale riguarda il singolo apparecchio concretamente destinato all’utilizzo operativo.

Tale distinzione assume particolare importanza perché consente di garantire che ogni esemplare prodotto rispetti effettivamente le caratteristiche tecniche del modello omologato.

La taratura iniziale deve verificare:

  • la correttezza della misurazione della velocità;
  • il rispetto degli errori massimi ammessi;
  • la corrispondenza dello strumento ai requisiti tecnici previsti;
  • la corretta configurazione del dispositivo.

Solo dopo l’esito positivo della taratura iniziale l’apparecchio può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada.

8.2 La taratura periodica annuale

Il Decreto Autovelox 2026 stabilisce inoltre che la taratura abbia validità annuale.

Pertanto, ogni dispositivo deve essere sottoposto a una verifica periodica con cadenza annuale.

La ratio della disposizione è evidente: uno strumento di misurazione, anche se inizialmente preciso, può nel tempo subire alterazioni dovute a:

  • usura dei componenti;
  • condizioni ambientali;
  • interventi manutentivi;
  • modifiche hardware o software;
  • condizioni di installazione.

La taratura periodica costituisce quindi una garanzia permanente di affidabilità.

In caso di mancata effettuazione della verifica periodica entro il termine previsto, il dispositivo deve essere posto fuori servizio.

L’utilizzo dello strumento potrà riprendere esclusivamente dopo l’esecuzione della taratura con esito positivo.

8.3 Conseguenze dell’esito negativo della taratura

Il comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Autovelox 2026 prevede espressamente che, in caso di esito negativo della taratura iniziale o periodica, il dispositivo non possa essere utilizzato fino al superamento di una nuova verifica.

La disposizione assume particolare rilevanza perché introduce un principio di immediata sospensione dell’efficacia operativa dello strumento.

Pertanto:

  • un dispositivo non tarato;
  • un dispositivo con taratura scaduta;
  • un dispositivo che non abbia superato positivamente la verifica;

non può essere utilizzato per effettuare accertamenti validi ai fini sanzionatori.

8.4 Il ruolo dei Laboratori di Taratura (LAT)

Una delle principali innovazioni del Decreto Autovelox 2026 riguarda l’individuazione del soggetto competente ad effettuare le tarature.

La taratura iniziale e quella periodica devono essere eseguite da un Laboratorio di Taratura (LAT) operante in conformità ai requisiti della norma:

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

Il laboratorio deve essere accreditato:

  • da ACCREDIA;
  • oppure da altro organismo nazionale di accreditamento firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

L’accreditamento rappresenta una garanzia di competenza tecnica, imparzialità e affidabilità delle procedure adottate.

Il decreto stabilisce inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosce certificati e rapporti di taratura redatti:

  • in lingua italiana;
  • in lingua inglese.

Per documentazione redatta in altre lingue è necessaria una traduzione giurata.

8.5 Requisiti tecnici degli strumenti utilizzati per la taratura

Il decreto stabilisce anche i requisiti degli strumenti utilizzati dai laboratori per effettuare le verifiche.

La strumentazione di riferimento deve garantire un’incertezza estesa non superiore a:

  • 0,5 km/h per velocità inferiori a 100 km/h;
  • 0,5% del valore misurato per velocità superiori a 100 km/h.

Tali parametri rappresentano un elemento essenziale perché consentono di garantire che la verifica dello strumento venga effettuata mediante apparecchiature aventi un livello di precisione adeguato.

8.6 Nuova taratura iniziale dopo tre anni dall’ultima verifica positiva

Una particolare previsione riguarda il caso in cui la taratura periodica venga effettuata oltre un determinato periodo temporale.

Il decreto stabilisce che, qualora siano trascorsi tre anni dall’ultima taratura con esito positivo, il dispositivo debba essere sottoposto nuovamente a una procedura di taratura iniziale.

La previsione mira ad evitare che apparecchi rimasti inutilizzati o sottoposti a periodi prolungati senza controllo possano essere rimessi in servizio sulla base di verifiche ormai risalenti nel tempo.

Al termine della verifica positiva il Laboratorio di Taratura rilascia un apposito:

certificato di taratura,

documento che attesta la conformità metrologica dello strumento.

  1. Le verifiche di funzionalità: differenza rispetto alla taratura

Il Decreto Autovelox 2026 introduce una distinzione fondamentale tra:

  • taratura, finalizzata alla verifica dell’accuratezza della misura;
  • verifica di funzionalità, finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell’intero sistema.

Si tratta di due controlli diversi ma complementari.

Un dispositivo potrebbe infatti risultare correttamente tarato sotto il profilo metrologico, ma presentare problemi nella gestione dell’evento rilevato, ad esempio:

  • errata associazione tra velocità e veicolo;
  • mancato riconoscimento della targa;
  • errata acquisizione dell’immagine;
  • classificazione non corretta del veicolo.

Per tale motivo il nuovo decreto attribuisce alla verifica funzionale un ruolo autonomo.

9.1 Le prove funzionali durante l’omologazione

Durante la fase di omologazione il produttore deve effettuare una sperimentazione finalizzata a verificare il comportamento del dispositivo nelle diverse condizioni operative.

La sperimentazione deve comprendere transiti casuali effettuati:

  • nelle diverse fasce orarie della giornata;
  • durante l’alba;
  • nelle ore centrali;
  • al tramonto;
  • durante il periodo notturno.

Le prove devono inoltre considerare diverse condizioni atmosferiche:

  • giornate serene;
  • giornate soleggiate;
  • giornate nuvolose;
  • giornate piovose,

compatibilmente con le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Questa previsione rappresenta un importante elemento di novità rispetto alla disciplina precedente, perché impone una valutazione dell’effettivo comportamento dello strumento nelle condizioni reali di utilizzo.

9.2 Validazione da parte di soggetti terzi

Le prove funzionali effettuate dal produttore devono essere validate da un soggetto terzo individuato dal decreto.

Sono ammessi:

  • università;
  • organi di polizia stradale;
  • laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  • enti di certificazione secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17021.

La presenza di un soggetto indipendente ha la funzione di garantire che le prove non siano esclusivamente autodichiarate dal produttore, ma sottoposte a una verifica esterna.

9.3 Le verifiche funzionali dopo l’omologazione

Una volta omologato il dispositivo, l’organo di polizia utilizzatore deve effettuare ulteriori verifiche funzionali.

Tali verifiche devono essere eseguite:

  • successivamente alla taratura iniziale;
  • successivamente alla taratura periodica;
  • comunque prima del primo utilizzo operativo successivo alla verifica metrologica.

L’obiettivo è accertare che il singolo apparecchio installato sul territorio mantenga le caratteristiche del sistema omologato.

  1. I controlli di conformità dei dispositivi e dei sistemi di rilevazione della velocità

L’articolo 5 del Decreto Autovelox 2026 disciplina una fase particolarmente importante del nuovo sistema: il controllo di conformità dei dispositivi e dei sistemi prodotti rispetto al prototipo omologato.

Tale attività trova il proprio fondamento nell’articolo 192, comma 8, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, il quale prevede che il produttore sia responsabile della conformità dei prodotti immessi sul mercato rispetto al modello sottoposto alla procedura di approvazione o omologazione.

Il principio alla base della norma è quello della continuità della conformità tecnica.

L’omologazione, infatti, certifica la validità del prototipo presentato dal produttore, ma non esaurisce il controllo sull’intero ciclo produttivo.

È necessario garantire che ogni dispositivo successivamente realizzato:

  • mantenga le medesime caratteristiche tecniche del modello omologato;
  • utilizzi componenti conformi;
  • rispetti le specifiche hardware e software depositate presso il Ministero;
  • garantisca lo stesso livello di affidabilità del prototipo originariamente verificato.

Il nuovo decreto rafforza quindi il sistema dei controlli introducendo verifiche affidate a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuati mediante apposito decreto direttoriale.

10.1 Le due tipologie di controllo previste dal decreto

Il Decreto Autovelox 2026 individua due differenti modalità di controllo della conformità.

  1. A) Controlli sul sistema produttivo

La prima tipologia riguarda il processo produttivo del fabbricante.

Questa verifica assume particolare rilievo nei confronti dei produttori che non dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità conforme alla norma:

UNI EN ISO 9001.

In tale ipotesi il controllo è finalizzato ad accertare che il processo produttivo sia organizzato in modo tale da garantire la costanza delle caratteristiche tecniche del prodotto.

L’organismo incaricato verifica quindi:

  • le procedure interne adottate dal produttore;
  • i controlli effettuati durante la produzione;
  • la gestione delle componenti;
  • la tracciabilità degli interventi;
  • la corrispondenza dei prodotti realizzati rispetto al modello omologato.

La finalità è evitare che dispositivi apparentemente identici possano presentare caratteristiche differenti rispetto al prototipo approvato dal Ministero.

  1. B) Controlli sui dispositivi prodotti

La seconda tipologia riguarda direttamente gli apparecchi realizzati.

In questo caso la verifica consiste nel controllo dei dispositivi per accertare che ogni apparecchiatura corrisponda effettivamente al modello omologato.

Le verifiche possono essere effettuate:

  • presso gli stabilimenti del produttore;
  • presso la rete di distribuzione;
  • presso i rivenditori;
  • su dispositivi già installati e funzionanti sul territorio.

Questa previsione costituisce una significativa innovazione perché consente un controllo anche nella fase successiva alla commercializzazione e all’installazione del dispositivo.

Il sistema non si limita quindi alla fase industriale, ma accompagna il prodotto durante l’intero ciclo di vita operativo.

10.2 Frequenza dei controlli e rapporto con la certificazione ISO 9001

Il Decreto Autovelox 2026 introduce un collegamento diretto tra sistema di qualità aziendale e frequenza dei controlli.

La disciplina prevede:

  • per i produttori in possesso della certificazione ISO 9001, controlli di conformità con frequenza triennale;
  • per i produttori privi della certificazione ISO 9001, controlli annuali.

La scelta normativa risponde al principio secondo cui un sistema produttivo dotato di procedure certificate offre maggiori garanzie di controllo interno.

La certificazione ISO 9001, infatti, non certifica direttamente il singolo autovelox, ma attesta che l’azienda dispone di un sistema organizzativo finalizzato al controllo della qualità dei processi produttivi.

10.3 Modalità di campionamento dei dispositivi

I controlli devono essere effettuati attraverso una selezione casuale dei dispositivi prodotti.

Il decreto stabilisce che le verifiche devono riguardare:

  • almeno due campioni di prodotto;
  • comunque non meno del 5% dei dispositivi prodotti nell’anno precedente.

La scelta casuale del campione è essenziale per garantire l’effettività del controllo, evitando che il produttore possa selezionare preventivamente apparecchiature particolarmente curate o rappresentative.

I costi relativi alle verifiche sono posti a carico del produttore.

10.4 Il controllo diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il decreto attribuisce inoltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di effettuare direttamente verifiche di conformità.

Anche in questo caso le spese sono poste a carico del produttore.

Questa previsione rafforza il ruolo di vigilanza del Ministero, che non si limita alla fase iniziale di omologazione, ma mantiene un potere di controllo sull’intera filiera produttiva.

  1. L’obbligo della certificazione ISO 9001 per le nuove omologazioni

Una delle novità più significative introdotte dal Decreto Autovelox 2026 riguarda il requisito della certificazione di qualità per ottenere l’autorizzazione alla produzione in serie.

Per i nuovi dispositivi il produttore dovrà essere in possesso della certificazione:

UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità.

La norma internazionale definisce i requisiti che un’organizzazione deve possedere per garantire processi produttivi controllati e orientati al miglioramento continuo.

L’introduzione di tale requisito rappresenta un cambiamento importante rispetto alla disciplina precedente.

In passato l’attenzione era prevalentemente concentrata sulle caratteristiche tecniche del prototipo.

Con il nuovo decreto viene invece attribuita rilevanza anche alla capacità organizzativa del produttore di mantenere costanti nel tempo tali caratteristiche.

Il legislatore introduce quindi un principio fondamentale:

non è sufficiente che il prototipo sia tecnicamente valido; il produttore deve dimostrare di possedere un sistema idoneo a realizzare dispositivi sempre conformi al modello omologato.

  1. I dispositivi già in uso: continuità operativa e adeguamento alla nuova disciplina

Uno degli aspetti più delicati del Decreto Autovelox 2026 riguarda la sorte degli apparecchi già presenti sulle strade italiane.

Il legislatore ha previsto un sistema transitorio finalizzato a evitare che il passaggio alla nuova disciplina determini l’immediata inutilizzabilità dei dispositivi già installati.

La ratio della norma è duplice:

  • garantire la continuità degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia stradale;
  • assicurare progressivamente l’adeguamento degli strumenti ai nuovi standard tecnici.

Per gli autovelox già utilizzati non viene richiesta una nuova procedura completa di omologazione qualora siano già riconducibili a modelli precedentemente approvati e conformi ai requisiti tecnici previsti.

Tuttavia devono essere garantiti:

  • la corrispondenza al prototipo approvato;
  • la validità della taratura iniziale o periodica;
  • l’esecuzione delle verifiche funzionali previste.
  1. Il regime transitorio dell’articolo 6: dal vecchio sistema al nuovo modello di omologazione

L’articolo 6 del Decreto Autovelox 2026 disciplina il passaggio dalla precedente disciplina al nuovo sistema.

La finalità principale è evitare una situazione di vuoto normativo e garantire una transizione graduale.

13.1 Dispositivi approvati secondo il D.M. 13 giugno 2017, n. 282

Il comma 1 stabilisce che i dispositivi i cui prototipi sono stati approvati secondo il Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 e inseriti nell’Allegato B del nuovo decreto sono considerati automaticamente omologati ai fini della nuova disciplina.

Si tratta di una disposizione di particolare importanza perché evita che apparecchi già autorizzati debbano essere sottoposti nuovamente a un procedimento completo di omologazione.

La condizione necessaria è che tali dispositivi risultino conformi ai requisiti tecnici previsti dall’Allegato A.

13.2 Dispositivi approvati ma non ancora installati

Per i dispositivi già approvati ma non ancora messi in servizio, il decreto stabilisce che prima dell’utilizzo operativo debbano essere applicate le nuove disposizioni relative a:

  • taratura iniziale;
  • verifica funzionale.

In questo modo anche gli apparecchi non ancora utilizzati devono rispettare il nuovo standard tecnico prima di entrare nel sistema di accertamento.

13.3 Aggiornamento della targhetta identificativa

Il decreto introduce inoltre un adempimento amministrativo relativo alla targhetta identificativa.

Alla prima taratura utile dovranno essere riportati anche gli estremi del nuovo decreto.

La finalità è garantire la tracciabilità normativa dell’apparecchiatura e consentire una immediata identificazione del regime giuridico applicabile.

  1. Il completamento del passaggio al nuovo sistema di omologazione: i prototipi approvati prima del Decreto Autovelox 2026

L’articolo 6 del Decreto Autovelox 2026 disciplina anche la posizione dei dispositivi il cui procedimento amministrativo si è sviluppato secondo la precedente disciplina, prevedendo un meccanismo di adeguamento finalizzato a consentire il passaggio ordinato dal sistema dell’approvazione a quello dell’omologazione.

La disposizione assume particolare rilievo perché negli anni precedenti numerosi dispositivi di rilevazione della velocità sono stati immessi sul mercato sulla base delle procedure previste dal Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 e, ancora prima, secondo le disposizioni tecniche adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il legislatore ha quindi scelto di non determinare una cesura immediata tra vecchio e nuovo sistema, ma di prevedere un percorso di conversione amministrativa e tecnica.

14.1 La possibilità di ottenere l’omologazione secondo la nuova disciplina

Per i prototipi approvati anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Autovelox 2026, il produttore può richiedere l’omologazione secondo il nuovo regime.

A tal fine il produttore può procedere attraverso due modalità:

  1. A) Presentazione della documentazione già disponibile

Il produttore può presentare la documentazione tecnica già in possesso del Ministero, dimostrando che il dispositivo rispetta i nuovi requisiti previsti dal Decreto Autovelox 2026.

In particolare dovrà essere dimostrata:

  • la conformità tecnica del dispositivo;
  • la corrispondenza alle caratteristiche dell’Allegato A;
  • la disponibilità delle procedure di verifica;
  • la presenza della documentazione relativa alla taratura.
  1. B) Integrazione della documentazione originaria

Qualora la documentazione precedentemente depositata non sia sufficiente, il produttore può integrarla con gli elementi richiesti dalla nuova disciplina.

Questa soluzione consente di evitare la ripetizione di procedimenti già svolti quando le informazioni tecniche disponibili siano comunque idonee a dimostrare la conformità del sistema.

Il decreto prevede inoltre che, per i sistemi di rilevazione della velocità media, non sia necessario ripetere la sperimentazione su strada qualora essa sia già stata effettuata nell’ambito della precedente procedura.

Tale previsione risponde a un principio di economicità dell’azione amministrativa, evitando duplicazioni di attività tecniche già svolte e validate.

14.2 Il termine per la decisione del Ministero

Il Decreto Autovelox 2026 stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti debba pronunciarsi sulla richiesta di omologazione entro 60 giorni.

Tale termine assume una funzione importante sotto il profilo della certezza dei procedimenti amministrativi, garantendo ai produttori tempi definiti per la conclusione dell’istruttoria.

Naturalmente il termine presuppone che la documentazione presentata sia completa e consenta una valutazione tecnica da parte degli uffici competenti.

  1. L’adeguamento degli autovelox già operativi: taratura e verifiche funzionali periodiche

Un ulteriore aspetto disciplinato dall’articolo 6 riguarda gli apparecchi già installati e utilizzati dagli organi di polizia stradale.

Il decreto stabilisce che i nuovi obblighi relativi alla:

  • taratura periodica;
  • verifica funzionale periodica;

non devono essere applicati immediatamente in modo generalizzato, ma decorrono dalla scadenza del certificato di taratura già posseduto dal dispositivo.

Questa scelta normativa evita una duplicazione degli adempimenti e consente una transizione graduale.

In altri termini, un dispositivo già dotato di certificazione valida non deve essere immediatamente sottoposto a una nuova verifica soltanto per effetto dell’entrata in vigore del decreto.

L’adeguamento avverrà progressivamente secondo la naturale scadenza dei certificati già rilasciati.

  1. Le domande amministrative pendenti alla data di entrata in vigore del decreto

Il Decreto Autovelox 2026 disciplina anche la sorte dei procedimenti amministrativi già avviati e non ancora conclusi.

I commi 6 e 7 dell’articolo 6 prevedono che:

  • le domande di approvazione ancora pendenti siano automaticamente considerate domande di omologazione;
  • le richieste di estensione dell’approvazione siano trasformate in richieste di estensione dell’omologazione.

Si tratta di una disposizione di particolare importanza perché evita che i produttori siano costretti a ripresentare integralmente la documentazione già depositata.

Il legislatore applica quindi un principio di continuità amministrativa, adattando i procedimenti già avviati alla nuova disciplina.

  1. Il definitivo superamento del sistema dell’approvazione

Il comma 8 dell’articolo 6 rappresenta il punto di svolta del nuovo sistema.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Autovelox 2026 non sarà più possibile presentare nuove richieste di approvazione dei prototipi.

Da quel momento l’unica procedura ammessa sarà quella dell’omologazione.

Questo passaggio segna il definitivo superamento del modello precedente.

Il nuovo sistema attribuisce quindi all’omologazione il ruolo di:

  • requisito tecnico necessario per l’immissione sul mercato;
  • garanzia della conformità del prodotto;
  • presupposto per l’utilizzo operativo del dispositivo.
  1. L’articolo 7: abrogazione del Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282

L’articolo 7 del Decreto Autovelox 2026 disciplina l’abrogazione della precedente normativa e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il comma 1 stabilisce l’abrogazione del:

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017, n. 282.

Tale decreto aveva rappresentato il principale riferimento normativo per l’approvazione dei prototipi dei dispositivi di rilevazione della velocità.

Con il nuovo provvedimento viene quindi superato il precedente sistema fondato sull’approvazione, sostituito da un modello basato sull’omologazione.

18.1 La sopravvivenza temporanea di alcune disposizioni del D.M. 282/2017

L’abrogazione del decreto del 2017 non determina tuttavia una cessazione immediata di tutte le sue disposizioni.

Il Decreto Autovelox 2026 prevede infatti un periodo transitorio durante il quale continuano ad applicarsi:

  • il Capo 7 dell’Allegato del D.M. 282/2017;
  • le disposizioni relative alle tarature periodiche.

La finalità è evitare un vuoto normativo.

Durante la fase di transizione, infatti, alcune regole tecniche precedenti continuano ad avere efficacia fino alla completa sostituzione con il nuovo sistema.

18.2 La cessazione definitiva della disciplina precedente

Il decreto stabilisce che le disposizioni del precedente sistema relative alle tarature periodiche cessino definitivamente dopo un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Trascorso tale periodo transitorio, tutte le verifiche dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le nuove procedure previste dall’Allegato A.

Si realizza così il completo passaggio al nuovo modello:

  • omologazione;
  • taratura iniziale;
  • taratura periodica;
  • verifica funzionale;
  • controllo di conformità.
  1. L’entrata in vigore del Decreto Autovelox 2026

L’ultima disposizione dell’articolo 7 riguarda l’efficacia temporale del decreto.

Il provvedimento entra in vigore:

il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essendo stato pubblicato quindi nella gazzetta n.159 del 11/07/2026 entrerà in vigore dal 12/07/2026.

Non viene quindi previsto un periodo ulteriore di vacatio legis.

Dal momento dell’entrata in vigore inizieranno ad applicarsi:

  • le nuove procedure di omologazione;
  • le nuove regole tecniche;
  • gli obblighi di taratura;
  • le verifiche funzionali;
  • il nuovo sistema dei controlli.

Restano naturalmente ferme le disposizioni transitorie previste dall’articolo 6, finalizzate a garantire un passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime.

  1. Considerazioni conclusive: un nuovo modello di affidabilità tecnica degli autovelox

Il Decreto Autovelox 2026 rappresenta un intervento normativo destinato a modificare profondamente il sistema italiano di accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.

La principale innovazione consiste nel passaggio da un modello fondato prevalentemente sulla verifica iniziale del prototipo a un sistema nel quale l’intero ciclo di vita del dispositivo viene sottoposto a controllo.

Il nuovo modello si basa su quattro principi fondamentali:

  1. Omologazione tecnica del sistema

Il dispositivo non viene più valutato soltanto come apparecchiatura elettronica, ma come sistema complesso composto da:

  • hardware;
  • software;
  • procedure operative;
  • sistemi di acquisizione e gestione dei dati.
  1. Continuità dell’affidabilità metrologica

La precisione della misurazione non viene garantita soltanto al momento dell’immissione sul mercato, ma attraverso:

  • taratura iniziale;
  • taratura annuale;
  • controlli periodici.
  1. Maggiore responsabilizzazione dei produttori

Il produttore non è più chiamato soltanto a realizzare un dispositivo conforme al prototipo, ma deve garantire:

  • qualità del processo produttivo;
  • controllo della produzione;
  • tracciabilità delle componenti;
  • mantenimento delle caratteristiche omologate.

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PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA – NON OBBLIGO AUTOMATICO PER LA P.A.

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Il T.A.R. Campania Napoli , Sezione IV, con la sentenza del 16 giugno 2026, n. 3810, ha chiarito che l’art. 13 CCNL, che ha introdotto le progressioni tra aree “in deroga”, configura una facoltà organizzativa dell’Amministrazione, non un obbligo automatico di attivazione della procedura, da ritenersi peraltro, come si evince dalla sua precisa modulazione, comunque di natura “speciale”.

L’Ente, quindi,  può scegliere di non attivare la procedura “in deroga” e di svolgere invece la progressione verticale ordinaria.

Tale facoltà, tuttavia, non equivale ad arbitrio, anche nell’ipotesi in cui il Comune abbia optato per la procedura ordinaria.

In ossequio al principio di trasparenza e di reciproca fiducia, cui devono conformarsi anche i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Comune è comunque tenuto a valutare la coerenza della scelta con le esigenze organizzative, con le risorse disponibili, con i profili professionali necessari e con la finalità, propria della disciplina transitoria, di valorizzazione delle professionalità interne.

Il TAR ha poi evidenziato che non potendo sostituirsi all’ente nella valutazione di merito, può   verificare che la scelta di non attivare la procedura non sia manifestamente illogica, irragionevole, discriminatoria o priva di adeguata istruttoria.

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Il bagnasciuga conteso: anatomia giuridica di un diritto negato. L’accesso alla battigia

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Con la stagione estiva ormai nel vivo e le spiagge affollate di luglio, si riaccende puntuale una delle dispute più accese e radicate del nostro litorale: la convivenza tra la collettività e i concessionari degli stabilimenti balneari. Troppo spesso, infatti, varcare la soglia di un lido o tentare di godersi una giornata di riposo in riva al mare si trasforma in un tortuoso percorso a ostacoli, costellato di divieti estemporanei, sguardi di disappunto e pretese economiche del tutto illegittime. Esiste una diffusa quanto errata percezione secondo cui lo stabilimento balneare coincida con una proprietà privata a tutti gli effetti; la realtà giuridica, tuttavia, delinea uno scenario profondamente diverso. La spiaggia è un bene pubblico indissolubile che appartiene allo Stato – e, per l’effetto, a ciascun cittadino – ed è incardinata nel Demanio marittimo ai sensi dell’articolo 822 del Codice Civile e dell’articolo 28 del Codice della Navigazione, norme che ne definiscono i caratteri di inalienabilità. La concessione demaniale rilasciata a un privato non ne cancella affatto la natura pubblica, ma la subordina rigorosamente alle prescrizioni contenute nell’atto concessorio, nonché al rispetto scrupoloso delle normative, delle leggi e delle ordinanze specifiche. Conoscere i propri diritti e i correlati doveri rappresenta, dunque, l’unico strumento efficace per scongiurare arbitrii e vivere il proprio tempo libero in assoluta serenità.

Uno dei capisaldi da cui è imprescindibile muovere riguarda la facoltà di raggiungere lo specchio d’acqua. È un’esperienza purtroppo comune: nel tentativo di attraversare l’accesso principale di un lido per fare un bagno o per guadagnare un tratto di spiaggia libera, ci si vede sbarrare il passo da addetti alla sicurezza, tornelli o gestori che pretendono il pagamento di un biglietto di ingresso o, in alternativa, l’ostensione dello scontrino di affitto di un lettino.

Un simile comportamento non è soltanto profondamente deprecabile sotto il profilo civico, ma si configura come un vero e proprio abuso e una palese violazione di legge. Nessun titolare di concessione demaniale possiede l’autorità di imporre un pedaggio sul transito verso il mare, poiché il quadro normativo italiano non lascia spazio a interpretazioni di comodo. La Legge Finanziaria n. 296 del 2006, all’articolo 1, comma 251, lettera e), impone infatti l’obbligo tassativo di “consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. A questo principio si salda l’articolo 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011, che ha ribadito con vigore il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia. Anche il Consiglio di Stato si è espresso a più riprese, confermando in via definitiva che il mare resta un bene collettivo. Nel caso in cui ci si imbatta in un gestore intenzionato a fare “muro”, non occorre alimentare sterili contenziosi verbali: la condotta più appropriata consiste nel manifestare la consapevolezza dei propri diritti e, qualora l’ostruzione persista, richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Per comprendere appieno l’estensione delle nostre tutele, è necessario chiarire la portata di un termine tecnico fondamentale: la battigia. Originariamente mutuata dai criteri di delimitazione geografica dell’articolo 29 del Codice della Navigazione e oggi espressamente protetta dal citato articolo 11 della Legge n. 217 del 2011, la battigia viene identificata come la striscia di sabbia su cui l’onda marina va a infrangersi, il bagnasciuga propriamente detto. Se il diritto di transito e il passaggio per la balneazione sono gratuiti e incontestabili, la situazione si fa lievemente più complessa allorché dal movimento si passi alla sosta. In sintesi, se il Codice Civile e il Codice della Navigazione sanciscono l’appartenenza di tale area allo Stato e le leggi nazionali ne garantiscono la gratuità del passaggio, le Ordinanze delle Capitanerie di Porto tracciano la linea esatta dei cinque metri per preminenti ragioni di sicurezza, fatta salva la riduzione di tale ampiezza in casi specifici e documentati.

In questo alveo, la legislazione statale delega ampi poteri alle amministrazioni territoriali. L’articolo 1, comma 254, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che spetti alle Regioni individuare un corretto equilibrio tra le aree assentite in concessione a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, definendo altresì le modalità e la collocazione dei varchi pubblici necessari. La quasi totalità delle ordinanze balneari comunali e delle Capitanerie di Porto, emanate in virtù del potere regolamentare previsto dagli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, statuisce un divieto rigoroso: la fascia dei primi cinque metri dalla battigia (che in talune geografie locali o Regioni si riduce a tre metri) deve permanere costantemente sgombra. Questa porzione di arenile è deputata al passeggio della collettività e deve restare libera anzitutto per consentire il transito tempestivo dei mezzi di soccorso. Tale divieto di occupazione permanente riveste carattere universale: si applica ai privati, cui è precluso piantare ombrelloni o stendere teli, e vincola parimenti i concessionari dei lidi, i quali non possono in alcun modo posizionarvi le proprie attrezzature commerciali.

Da ciò promana il quesito più ricorrente: se è vietato collocare l’ombrellone nei cinque metri, è consentito sedersi sul bagnasciuga o adagiare l’asciugamano per il tempo di un tuffo? La legge tutela la “fruizione” della battigia anche al fine di balneazione, senza tuttavia addentrarsi nella declinazione minuta di ciò che costituisca ingombro. È indubbio che una sedia a sdraio o un ombrellone privato posizionati dinanzi alle file del lido intralcino il transito e debbano trovare spazio nella spiaggia libera. Nondimeno, pretendere che un bagnante non possa neppure appoggiare temporaneamente un telo mare ripiegato o i propri indumenti per il tempo necessario a immergersi in acqua rappresenta un eccesso di zelo che sconfina spesso nell’arbitrio. Il buon senso e il rispetto del decoro rimangono i parametri cardinali: muoversi liberamente è un diritto, occupare stabilmente uno spazio sottratto ai servizi del lido impone lo spostamento nell’arenile pubblico attiguo. Resta inteso che, qualora si decida di usufruire dei servizi specifici offerti dallo stabilimento – quali docce, lettini, cabine o servizi igienici –, il corrispettivo economico sia dovuto e legittimo.

Volgendo lo sguardo alle spiagge libere, si riscontra un’ulteriore e censurabile abitudine: la pratica di abbandonare l’ombrellone o le spiaggine sull’arenile al tramonto, al solo scopo di garantirsi la prima fila o la postazione privilegiata l’indomani.

Anche in questo frangente occorre essere categorici: si configura una fattispecie di occupazione abusiva del demanio pubblico. La spiaggia libera deve restare accessibile a chiunque e in qualunque momento, al riparo da prelazioni surrettizie. Non è ammesso lasciare oggetti personali per un tempo prolungato oltre l’orario di balneazione. Le forze di polizia, la Guardia Costiera e la Polizia Locale eseguono regolarmente operazioni di bonifica dei litorali in applicazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione e dell’articolo 633 del Codice Penale, interventi che si concludono puntualmente con il sequestro delle attrezzature e la rimozione forzata degli ostacoli. Chi abbandona il proprio materiale durante le ore notturne si espone non solo alla perdita dello stesso, ma anche al rischio di severe sanzioni amministrative e penali per indebita occupazione di suolo pubblico.

Il medesimo principio governa le attività ludiche e le discipline sportive praticate in spiaggia. Non esiste un’unica legge nazionale che disciplini il gioco dei racchettoni, le partite a pallone o il beach volley; la materia è interamente demandata alle Ordinanze Balneari delle singole Capitanerie di Porto e dei Comuni, emanate ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione, che punisce l’inosservanza delle norme di polizia dei porti e delle spiagge. Di norma, le attività che possono arrecare molestia o pericolo alla quiete degli altri bagnanti sono vietate o circoscritte a specifiche fasce orarie e spazi dedicati. Inoltre, l’allestimento di strutture fisse (come il montaggio di una rete da pallavolo dotata di pali stabili) è precluso per la medesima ragione che vieta l’ombrellone notturno: il suolo è pubblico e non può essere oggetto di appropriazione privatistica. Gli stabilimenti balneari possono mantenere campetti di gioco permanenti esclusivamente in virtù di una formale concessione o autorizzazione rilasciata dall’ente gestore (quale il Comune) ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, debitamente integrata nel perimetro della propria area in concessione; in alternativa, tali strutture possono essere destinate all’uso pubblico all’esterno della concessione stessa, laddove il concessionario ne assuma la cura e la manutenzione tramite apposita convenzione.

 

 

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SERVIZIO PRESTATO DI DOMENICA E RIPOSO COMPENSATIVO. COME SI CALCOLANO LE ORE – PARERE ARAN

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Un Comune ha chiesto all’ARAN che effetto hanno le ore di riposo  che devono  essere garantite al lavoratore, che viene chiamato a prestare  attività di domenica (nel giorno del riposo settimanale),  sul computo dell’orario  di lavoro previsto  per la settimana in cui si effettua il riposo compensativo.

Con il parere n.37473 del 4/6/26 , l’ARAN ha chiarito che  le ore rese di domenica si sottraggono dall’orario teorico della settimana di recupero, ma non azzerano l’obbligo orario complessivo.

La risposta interpreta l’art. 26, comma 1, del CCNL 2022-2024, che in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 66/2003 garantisce al lavoratore privato del riposo settimanale un recupero di almeno 24 ore consecutive, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

 L’ARAN ritiene che  il riposo compensativo non riduce l’orario di lavoro previsto per la settimana in cui viene fruito ed evidenzia che  la ratio delle disposizioni del D.Lgs 66/2003 in materia di pause e riposi non è la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore, costituenti beni primari di rango costituzionale. Sotto tale profilo, difatti, la disposizione di legge in questione non entra nel merito delle modalità di computo dell’orario di lavoro. Pertanto, il riposo compensativo non potrà comportare una riduzione dell’orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto.

L’ARAN nel parere ha riportato i seguenti esempi:

Caso 1: lavoratore che viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale;

allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario settimanale:

  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario  teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 3 ore (6 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura;
  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 6 ore (9 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Caso 2: lavoratore che viene chiamato a prestare 10 ore nella giornata del riposo settimanale;

allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 10 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario:

  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 4 ore (6 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura;
  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 1 ora (9 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura
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Elementi distintivi tra il delitto di illecita combustione di rifiuti e la contravvenzione di illecito smaltimento di rifiuti

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Di fronte al sempre più frequente fenomeno di abbruciamento di rifiuti e del connesso allarme di pericolo per la salute pubblica, il legislatore è intervenuto nella disciplina del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, introducendo nel d.lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico dell’Ambiente) la nuova figura delittuosa di combustione illecita di rifiuti.

A fronte di una disciplina incentrata su illeciti contravvenzionali, l’articolo 256-bis del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 136/2013 (decreto cd. “Terra dei fuochi”), ha previsto due delitti nei primi due commi.

Il comma 1 così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

La circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, e l’aver tipicizzato la condotta con il termine linguistico “appicca il fuoco”, senza ulteriori specificazioni, a differenza della previsione dell’articolo 424 c.p. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente.

La soluzione interpretativa appena indicata, inoltre, appare in linea anche con le indicazioni esposte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del D.L. in esame, laddove si evidenzia che la previsione delle nuove fattispecie è stata determinata dall’inadeguatezza del (pre)vigente sistema sanzionatorio, e, in particolare, (anche) della fattispecie prevista dall’articolo 423 c.p., ad assicurare una sufficiente tutela per l’ambiente e per la salute collettiva.

Relativamente al reato di illecita combustione di rifiuti, la Corte di cassazione, Sez. 3, 18 dicembre 2023, n. 50309, ha evidenziato: «il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – che è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all’ambiente (Sez. 3, n. 16346 dell’11/01/2021, Baldi) – punisce con l’elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli «rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato» (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017, Sancilles, Rv. 271359)».

Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell’articolo 255, comma 1 e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecita.

Ancora, la Corte, richiamando un precedete arresto (Sez. 3, n. 38021 del 30/05/2019, Viasu) ha ritenuto: «l’incenerimento a terra è una forma di gestione dei rifiuti che necessita di autorizzazione, sicché, laddove questa manchi e non si tratti di condotta commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato potrebbe sussistere la residuale ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, punibile anche a titolo di colpa».

Nel caso di specie, dall’informativa di P.G. era emerso che i due imputati avevano bruciato – al momento dell’intervento – circa 20 kg. di cavi in rame, e che quest’ultimo (ossia il metallo recuperato), e non i cavi, fosse custodito in un secchio.

Incontestata la condotta dei due imputati : essi, infatti, stavano separando mediante abbruciamento il rame contenuto nei cavi (che ha un valore commerciale) dal loro rivestimento in gomma, in tal modo ponendo in essere una condotta di recupero del metallo (e di smaltimento della guaina) al termine della quale esso avrebbe perso la qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento 715/2013 (recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Non è ammissibile la procedura estintiva ex Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006 per il delitto di combustione illecita di rifiuti

Secondo la Corte di Cassazione, Sez. II, 23/06/2022, n. 24302, la procedura estintiva di cui alla Parte Sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006, si applica: a) esclusivamente alle contravvenzioni, e quindi in tesi riguarderebbe soltanto le contestate violazioni al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, non anche quelle all’articolo 256 bis; b) a condotte che non abbiano provocato un danno all’ambiente. E infatti il meccanismo, introdotto dalla L. n. 68/2015, nel modificare in maniera incisiva il sistema di tutela penale dell’ambiente, prevede, come si è detto, che l’organo di vigilanza, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione, sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose, oltre a riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l’irregolarità.

Dunque, le contravvenzioni per cui è azionabile la procedura estintiva non devono aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, e sono quelle punibili con l’ammenda, da sola, ovvero alternativa o cumulativa alla pena dell’arresto. Successivamente, lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista, e il pagamento della somma estingue il reato. Se non avviene l’adempimento il processo, in precedenza sospeso, riprende il suo corso.

La ratio dell’istituto è duplice: da un lato tende a garantire l’effettività della tutela dell’ambiente poiché, attraverso l’adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta afflizione punitiva, mira ad ottenere il ripristino delle condizioni ambientali offese dai fatti illeciti, dall’altro risponde alle esigenze deflattive del procedimento penale, essendo limitata all’arco temporale delle indagini preliminari. Compete alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 1determinare quando una fattispecie rientri o meno nel suo ambito di applicazione, impartire le prescrizioni, pur se con il supporto di un ente specializzato, quasi sempre individuato nell’ARPA, e valutare l’adempimento, con ampio margine di discrezionalità e senza peraltro che la prescrizione abbia carattere di obbligatorietà.

Il trasgressore, che abbia provveduto in via autonoma alla regolarizzazione, potrà in ogni caso assumere egli stesso l’iniziativa di chiedere all’organo di vigilanza l’ammissione all’oblazione in sede amministrativa e, in caso negativo, potrà reiterare al giudice la richiesta di essere ammesso all’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p.: la mancata adozione della prescrizione non può infatti precludere l’accesso alla procedura, sia nel caso in cui una prescrizione avrebbe potuto essere stata emessa, sia nei casi in cui, non essendoci effetti da rimuovere, non vi sia la possibilità di impartirla.

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autorizzazione NCC e vincolo territoriale. -Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2026, n. 4859

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In materia di noleggio con conducente (NCC), il requisito della sede operativa e della rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, non può essere interpretato come obbligo di rientro quotidiano o sistematico del veicolo in rimessa al termine di ogni servizio. Ai fini dell’irrogazione della sanzione di sospensione dell’autorizzazione, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria adeguata e temporalmente significativa, idonea a dimostrare non il mero mancato rientro occasionale, ma l’effettiva e continuativa interruzione del collegamento territoriale e funzionale con il Comune autorizzante. Brevi periodi di monitoraggio non consentono di provare il venir meno del requisito legale né di giustificare misure limitative dell’attività economica.

Il fatto e la questione controversa

Con la sentenza n. 4859 del 17 giugno 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha affrontato nuovamente il tema del rapporto tra vincolo territoriale e modalità di esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), confermando la decisione del TAR Umbria che aveva annullato i provvedimenti di sospensione adottati dal Comune di Nocera Umbra nei confronti di alcuni operatori del settore.

L’Amministrazione comunale aveva disposto la sospensione per centottanta giorni delle autorizzazioni ritenendo che, a seguito di controlli della polizia locale, i veicoli autorizzati non facessero rientro – o vi rientrassero solo sporadicamente – presso le rimesse dichiarate nel territorio comunale.

Secondo il Comune, tale comportamento integrava una violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, disposizione che impone che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa siano localizzate nel territorio del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

Gli operatori economici impugnavano i provvedimenti eccependo il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il mero mancato rientro in rimessa per periodi limitati non fosse sufficiente a dimostrare la perdita del collegamento territoriale richiesto dalla normativa.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello del Comune, confermando il percorso argomentativo del giudice di primo grado.

In via preliminare, il Collegio ha escluso la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per omessa evocazione in giudizio degli uffici comunali coinvolti nel procedimento amministrativo. È stato ribadito il principio secondo cui gli uffici e gli organi interni dell’amministrazione sono privi di autonoma soggettività giuridica e che gli atti endoprocedimentali assumono rilievo esclusivamente attraverso il provvedimento finale imputabile all’ente.

La parte centrale della decisione riguarda tuttavia il significato giuridico del vincolo territoriale nel servizio NCC e il livello probatorio richiesto per contestarne la violazione.

Il vincolo territoriale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il servizio di noleggio con conducente conserva una fisiologica dimensione locale e mantiene un collegamento stabile con il territorio dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione.

Tale collegamento, tuttavia, non coincide più con il rigido obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singolo servizio.

La sentenza valorizza il mutamento di sistema determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha eliminato il carattere assoluto dell’obbligo di ritorno alla rimessa, riconoscendo la compatibilità costituzionale di una maggiore flessibilità organizzativa del servizio.

Secondo il Consiglio di Stato, il vincolo territoriale non è venuto meno, ma ha assunto una funzione diversa: non disciplina più in modo rigido la circolazione del mezzo, bensì garantisce che il servizio rimanga strutturalmente orientato verso il territorio e la comunità locale di riferimento.

In questa prospettiva, assumono rilievo elementi quali:

  • la reale utilizzazione della rimessa;
  • il mantenimento della sede operativa nel Comune autorizzante;
  • l’effettiva disponibilità del servizio per l’utenza locale;
  • l’assenza di uno svolgimento continuativo dell’attività in territori estranei al bacino autorizzatorio.

Il principio di diritto: non basta il mancato rientro occasionale

La pronuncia afferma con chiarezza che il mancato rientro del veicolo in rimessa, considerato isolatamente o rilevato per periodi limitati, non integra automaticamente una violazione dell’art. 3 della legge n. 21 del 1992.

L’accertamento amministrativo deve invece dimostrare una condotta stabile e continuativa idonea a spezzare il collegamento territoriale.

Nel caso concreto, il Comune aveva fondato i provvedimenti sanzionatori su monitoraggi di durata estremamente contenuta – oscillanti tra pochi giorni e alcune settimane – senza dimostrare che l’attività fosse stata svolta in modo continuativo fuori dal territorio di riferimento né che ciò avesse compromesso la disponibilità del servizio per la comunità locale.

Per il Consiglio di Stato tale base istruttoria è risultata insufficiente.

Il principio che emerge è di particolare rilievo sul piano amministrativo: l’adozione di misure afflittive come la sospensione dell’autorizzazione richiede un accertamento sostanziale dell’assetto organizzativo dell’impresa e non può fondarsi su meri indici presuntivi o su verifiche temporalmente circoscritte.

La sentenza n. 4859 del 2026 si inserisce nel progressivo assestamento interpretativo della disciplina del noleggio con conducente successivo agli interventi legislativi e costituzionali degli ultimi anni.

Il Consiglio di Stato conferma che il vincolo territoriale continua a rappresentare un elemento strutturale del servizio NCC, ma ne propone una lettura funzionale e non formalistica.

L’obiettivo della disciplina non è imporre una permanenza materiale del mezzo nel territorio comunale, bensì assicurare che il servizio conservi un’effettiva relazione con il bacino territoriale cui l’autorizzazione è riferita.

Ne deriva un rafforzamento delle garanzie istruttorie in capo all’amministrazione procedente: la sospensione dell’attività economica richiede una dimostrazione concreta e protratta nel tempo dell’abbandono del territorio di riferimento, non essendo sufficiente il semplice riscontro di mancati rientri episodici o di breve durata.

 

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Vendite di Fine Stagione – Saldi Estivi in Campania 2026: Normativa e Sanzioni

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I saldi estivi in Campania potranno essere effettuati nel periodo dal 4 luglio 2026 fino al 2 settembre 2026, per la durata massima di 60 giorni, come stabilito nella riunione convocata dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive con le Associazioni di categoria, tenutasi il 27 maggio 2026.

La Giunta Regionale, preso atto delle decisioni assunte in tale incontro, ha approvato la relativa deliberazione (Delibera di Giunta n. 266 del 04/06/2026) fissando le date di inizio e fine del periodo dei saldi estivi come concordate.

Ricordiamo che la Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” (pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’articolo 43 ha stabilito che:

1 – Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

2 – L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.

 2 bis.-Sul cartellino del prezzo, oltre al prezzo   ridotto di vendita, è obbligatorio indicare anche il prezzo più basso praticato per

quel prodotto negli ultimi trenta giorni, nonché la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i

prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza (comma introdotto dalla LR n. 20/2025)

3 – Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente, nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.”

Evidenziamo, inoltre, che la medesima Legge Regionale, all’art. 44, comma 1, dispone che:

“Le vendite promozionali di tutti i prodotti che saranno posti in vendita durante il periodo dei saldi non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti dette vendite.”

Pertanto, dal 4 dicembre 2025 sono vietate le vendite promozionali.

Prescrizioni generali per lo svolgimento dei saldi

Alla luce anche del D. Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023, che introduce obblighi specifici per evitare pratiche commerciali ingannevoli, si richiamano le principali regole da rispettare:

  • Durante i saldi, le merci devono essere esposte con l’indicazione del prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, oltre alla percentuale di sconto applicata.
  • Le vendite devono essere rese note al pubblico con cartelli chiari e leggibili, riportanti le modalità dell’offerta.
  • È consentita la vendita solo delle merci già presenti nel punto vendita (e nel deposito) all’avvio dei saldi, con divieto assoluto di rifornimento successivo con merce acquistata appositamente.

Sanzioni

La stessa L.R. 7/2020, all’art. 145, comma 6, prevede che le eventuali violazioni siano punite con sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000, con pagamento in misura ridotta (p.m.r.) di € 1.000, pari al doppio del minimo e l’autorità amministrativa competente è il Comune.

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