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- 10/04/2021 COMUNICATO del Ministero della Salute
- Comunicato relativo all’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (21A02188)09/04/2021
- 10 aprile 2021 ORDINANZA del Ministero della Salute
- Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A02237)
- Ordinanza Regione Campania n. 13 del 01/04/2021
- Ordinanza Regione Canpania n. 12 del 30/03/2021
- 30/03/2021 ORDINANZA del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02015)
- 26/03/2021 ORDINANZA del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta. (21A01968)
- 26/03/2021 ORDINANZA del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01967)25/03/2021
- Ordinanza REGIONE CAMPANIA n.11 del 25/03/2021
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
- Ordinanza Regione Campania n. 10 del 21/03/2021
- Avviso di rettifica: Ordinanza n.9 del 15/03/2021– Ordinanza Regione Campanina n. 9 del 15/03/2021 RETTIFICATA
- **Quesito 1-Buongiorno sono la Comandante di C. (SA), scusami avrei un quesito da porti. Il titolare di una associazione sportiva dilettantistica può erogare servizi terapeutici posturali e di fisioterapia dietro segnalazione di osteopati se,mi presenta idonea documentazione del personale specializzato che svolge questi esercizi di riabilitazione?
Risposta
Ai sensi dell’art 17, comma 2, dell’ultimo Dpcm del 2 marzo scorso, in vigore da 6 marzo e fino al 6 aprile, le attività di palestre per riabilitazione e terapie sono consentite. Ovviamente tali attività devono essere effettuate da personale specializzato munito di idonea attestazione, come nel caso che hai prospettato.
A presto e buon lavoro.
Quesito 2-
Buon giorno Dott. Pezzullo, le sottopongo il seguente quesito che va inquadrato nell attuale periodo emergenziale ed in riferimento alla recente ord De Luca (8 ): molti ambulanti specializzati nella vendita di torroni etc hanno chiesto se e possibile installare le proprie bancarelle la domenica delle palme (come è di tradizione) per la vendita. A mio parere potrebbe essere possibile solo per coloro che hanno un autobanco dotato di Wc, mentre per le tradizionali bancarelle nn dovrebbe essere possibile. Voi che pensate. Graxie e cordiali saluti.
Risposta
Non è possibile esercitare attività di vendita perché questa attività va inquadrata quale fiera. Ricordo che le sagre, le fiere, di qualsiasi genere, sono state vietate dall’art 16, comma 3 del Dpcm del 2 marzo, in vigore dal 6 marzo e fino al 6 aprile.
Quesito 3-
Buongiorno Comandante vi pongo questo quesito: nella zona rossa i bar senza cucina codice ATECO 56.3 possono fare il Delivery dopo le ore 18.00 e fino a che ora ? Grazie polizia municipale di S. Risposta
Certamente; Possono esercitare attività di asporto fino alle 18 e di delivery h 24, ai sensi dell’art 27, comma 2 del Dpcm del 2 marzo, in vigore dal 6 marzo e fino al 6 aprile, pur restando chiusi per gli avventori. - Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Ordinanza Regione Campania n. 8 del 11/03/2021
- Ordinanza Regione Campania n. 7 del 10/03/2021
- Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Campania
- Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
- Dpcm 2 marzo 2021
- Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano
- Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Marche, Lombardia e Piemonte
- Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Basilicata
- Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Molise
- Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Sardegna
- le nuove aree dal 27 febbraio 2021
- area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
- area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria
- area rossa: Basilicata, Molise
- area bianca: Sardegna
- Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27/02/2021
- Ordinanza Ministero della Salute del 19 Febbraio 2021
- area gialla: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
- area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.
- area rossa: nessuna Regione.
- ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA n.5 del 13 febbraio 2021
- ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA n. 4 del 08 febbraio 2021
- Ordinanza ministero della Salute della 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano
- Ordinanza ministero della Salute del 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
- dal 1 febbraio:
- area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
- area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
- area rossa: nessuna Regione
- Atto di richiamo REGIONE CAMPANIA del 28/01/2021
- Ordinanza REGIONE CAMPANIA n. 3 del 22/01/2021
- .ORDINANZA del Ministero della Salute del 14 gen 2021
- ORDINANZA del Ministero della Salute del14 gen 2021
- ORDINANZA del Ministero della Salute 14 gen.2021
- Dpcm del 14 gennaio 2021 (.pdf)
- Allegati al Dpcm
- DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021 , n. 2
- Ordinanza Regione Campania n. 2 del 16/01/2021
- Atto di richiamo del 10/01/2021Regione Campania
DL 01- del 5 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni COVID-19)
Ordinanza Regione Campania n. 1 del 05/01/2021
Ordinanza Regione Campania n. 99 del 20/12/2020
Ordinanza Regione Campania n. 98 del 19/12/2020O
Decrteto Legge n. 172 dell’ 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)
Ordinanza Regione Campania n. 97 del 13/12/2020O
ORDINANZA del Ministero della Salute 11 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)
Ordinanza n. 96 Regione Campania del 10/12/2020
Ordinanza n. 95 Regione Campania del 07/12/2020
Allegato 1 all’Ordinanza n. 95 del 07/12/2020
ORDINANZA del Ministero della Salute 05/12/2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783)
ORDINANZA Ministero della Salute 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)
ORDINANZA Ministero della Salute 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782)
dpcm_ 3 dicembre 2020_txt tre aree
dpcm_3 dicembre 2020 _allegati_txt
Ordinanza Regione Campania n. 94 del 03/12/2020
Decreto-Legge 2 Dicembre 2020 n.158
ORDINANZA del Ministero della Salute 27 novembre 2020 Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656
ORDINANZA del Ministero della Salute 27 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)
ORDINANZA del Ministero della Salute 24 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06541
– Allegato 1 all’Ordinanza n. 93 del 28/11/2020
Ordinanza-n-92-del-23-novembre-2020 Regione Campania
Ordinanza Ministero Salute 20 novembre 2020
Ordinanza Ministero Salute 19 novembre 2020
Ordinanza n. 91 del 21/11/2020 Regione Campania
ORDINANZA n. 90 del 15 novembre 202 Regione Campania
Ordinanza Ministero della Salute 13 novembre 2020
DECRETO LEGGE N° 150 DEL 10 NOVEMBRE 2020
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 10 NOVEMBRE 2020
DECRETO LEGGE N°149 DEL 09 NOVEMBRE 2020
Ordinanza Regione Campania n. 89 del 05/11/2020
Ordinanza Ministero della Salute del 4 novembre 2020
Ordinanza Regione Campania n. 88 del 04/11/2020
- Dpcm 3 novembre 2020 (.pdf)
- Allegati al Dpcm 3 novembre 2020 (.pdf)
- Ordinanza Regione Campania n. 87 del 31/10/2020
- Ordinanza Regione Campania n. 86 del 30/10/2020
Chiarimento n. 43 del 30/10/2020
- DPCM con allegati 20201025_265
- ALLEGATI
- Domanda: regione Campania (21/10/2020). Buondì, le pongo un quesito in merito alle disposizioni a seguito delle disposizioni per fronteggiare il contagio da Covid. Per le ludoteche ed i distributori automatici le disposizioni emanate non sono molto chiare. Le chiedo possono restare aperti ed esercitare l’attività??
Grazie sempre.
Cte della P L. di P. (NA)
Risposta:
Le ludoteche devono restare chiuse come disposto dalla ordinanza n 79, al punto 1.3-
Invece i distributori automatici di prodotti alimentari e/o bibite possono essere attivati fino alle 21, dopo dovranno essere disattivati.
In pratica seguono la stessa disposizione che disciplina la somministrazione per asporto; anche in questo caso vi è sospensione dell’attività alle ore 21 perché non vi è somministrazione ai tavoli.
Aggiungiamo che, per lo stesso motivo, in analogia alla precedente disposizione, anche i cosiddetti paninari, con furgoni attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande che operano sulle aree pubbliche, alle ore 21 devono cessare l’attività perché non fanno servizio ai tavoli ma somministrano sulle aree pubbliche agli avventori in piedi.
A presto e buon lavoro.
Cte a r Dr. Michele Pezzullo vedi anche successivo Chiarimento n. 40 del 23/10/2020- Ordinanza n. 84 del 25/10/2020
- Chiarimento n. 41 del 25/10/2020
- Ordinanza Regione Campania n. 83 del 22/10/2020
- Chiarimento n. 40 del 23/10/2020
- Chiarimento n. 39 del 22/10/2020
- Ordinanza Regione Campania n. 82 del 20/10/2020
- Chiarimento n. 38 del 21/10/2020
- Ordinanza n. 81 del 19/10/2020 Presidente Giunta Regione Campania
- Dpcm 18 ottobre 2020
- Ordinanza n. 80 del 16/10/2020 Presidente Giunta Regione Campania
- Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 Presidente Giunta Regione Campania
- Integrazione ordinanza n. 79 consentita attività in presenza scuole 0-6 anni
- Chiarimento n. 37 del 17/10/2020
- Ordinanza n. 78 del 14/10/202 Presidente Giunta Regione Campania
- DPCM 13 ottobre 2020
-
CIRCOLARE del Ministero della Salute DEL 12 ottobre 2020
- comunicato stampa Comitato Tecnico Scientifico dell’ 11 ottobre 2020
- DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020 , n. 125
-
ORDINANZA del Ministero della Salute 7 ottobre 2020
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 77 del 05/10/2020
- Chiarimento n. 35 del 05/10/2020
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 76 del 03/10/2020
- Allegato 1 all’Ordinanza n. 76 del 03/10/2020
- 36. Chiarimento n. 36 del 08/10/2020
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 75 del 29/09/2020
- Chiarimento n. 34 del 29/09/2020
- esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo,
- Chiarimento n. 33 del 25 settembre 2020
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 71 del 09/09/202031.
- Chiarimento n. 31 del 18/09/2020
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 70 del 08/09/2020
- Chiarimento n. 32 del 18/09/2020
- Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111
- DPCM 7 settembre 2020
- le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo le modifica del successivo comma 4. clicca qui per l’articolo
- Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3. ovvero L’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 202004/09/2020
- CIRCOLARE del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro
- Ordinanza n. 69 del 31/08/2020 Presidente Giunta Regione Campania
- 27 agosto 2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19Ulteriori disposizioni circa l’importazione di beni per fronteggiare l’emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19). (20A04705)21/08/2020
- 21 agosto 2002 CIRCOLARE del Ministero della SaluteIndicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia(pdf, 1.19 Mb)
- Ordinanza Ministero della Salute 16 agosto 2020
- Il Ministro della Salute, per contrastare il nuovo diffondersi del contagio da Coronavirus, ordinanza di oggi 16 agosto ha imposto, dal 17 agosto, due nuove prescrizioni:
1- l’obbligo dell’uso della mascherina dalle 18 alle 06 nelle aree all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché nelle aree pubbliche (piazze, slarghi, vie) dove si formano assembramenti anche di natura spontanea; in pratica in tutti i luoghi della movida pubblici o aperti al pubblico;non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali. - 2- la *sospensione delle attività che si svolgono nelle discoteche, sale da ballo e locali simili.non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
- * Da notare che non è stata disposta la chiusura di tali locali ma la sospensione delle attività di ballo
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 68 del 12/08/2020
- Chiarimento n. 30 del 13 agosto 2020 ordinanza 67 del 12/08/2020
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 12 AGOSTO 2020
- Circolare Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 – Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 67 del 11/08/2020
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 66 del 08/08/2020
- oltre le proroghe delle precedenti ordinanze al punto 1.3 è previsto l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.
- DPCM_07 AGOSTO 2020
- Ordinanza Presidente Regione Campania n. 65 del 06/08/2020
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 01 AGOSTO 2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 03/08/2020
- il ministero della salute ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherina
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Ordinanza Presidente Giunta Regione Campania n. 64 del 31/07/2020
- Con decorrenza dalla data del 1 agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020, salva proroga e salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza di sopravvenienze nonché del monitoraggio quotidiano effettuato dall’Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania: 1. sono confermate le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario, con relative sanzioni, previste dall’Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 152 del 24 luglio 2020 nonché il chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC n.153 in pari data.
- sono ulteriormente confermate tutte le disposizioni di cui all’ Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale sono state tra l’altro confermate ed aggiornate le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell’8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 nonché le misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 31 luglio 2020.
- per ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l’osservanza di quant’altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;
- le infrazioni sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.
- Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
- in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- i proventi sono incamerati dall Ente a cui appartengono gli Agenti verbalizzanti
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Ordinanza Ministero della Salute del 24 luglio 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza Regione Campania n. 63 del 24/07/2020
- L’ordinanza contiene le seguenti misure:
- ✔ Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere.
- ✔ Previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la mascherina.
✔ Si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.).
✔ I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena.
– È stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici. - Ordinanza Regione Campania n. 62 del 15/07/2026 luglio 2020
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ORDINANZA del Ministero della Salute 16 luglio 202016 luglio 2020
DECRETO-LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Ministero della Salute Ordinanza 09 luglio 2020
28. Chiarimento n. 28 del 09/07/2020
02/07/2020 LEGGE n. 72
– Allegato 1 – Ordinanza n. 60 del 04/07/2020
– Allegato 2 – Ordinanza n. 60 del 04/07/2020
– Allegato 1 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020
– Allegato 2 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020
– Allegato 3 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020
– Allegato 4 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020
- Ordinanza Regione Campania n. 58 del 30/06/202030/06/2020
- ORDINANZA del Ministero della Salute del 30 giugno 2020
- Ordinanza Regione Campania n. 57 del 22/06/2020
- Ordinanza Regione Campania n.56 del 12/06/2020–
- Allegato 1 – Ordinanza n.56 del 12/06/2020– Allegato 2 – Ordinanza n.56 del 12/06/2020– Allegato 3 – Ordinanza n.56 del 12/06/2020– Allegato 4 – Ordinanza n.56 del 12/06/2020
– Atto di richiamo del 20 giugno 2020
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020
Ordinanza n. 55 Presidente Regione Campania del 05/06/2020
– Allegato A – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020
– Allegato B – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020
– Allegato C – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020
– Allegato D – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020
4- Allegato E – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020
– Allegato F – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020
Ordinanza Presidente Regione Campania n. 54 del 02/06/2020
Ordinanza Presidente Regione Campani n. 53 del 29/05/2020
Ordinanza Presidente regione campania n. 52 del 26/05/2020
– Allegato 1 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020
– Allegato 2 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020
– Allegato 3 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020
– Allegato 4 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020
– Allegato 5 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020
– Allegato 6 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020
- Ordinanza Presidente Regione Campania n. 51 del 24/05/2020– Allegato 1 – Ordinanza n. 51 del 24/05/2020– Allegato 2 – Ordinanza n. 51 del 24/05/2020– Allegato 3 – Ordinanza n. 51 del 24/05/2020
Ordinanza n. 50 del Presidente della Regione Campania del 22/05/2020
Allegato 1 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020
Allegato 2 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020
Allegato 3 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020
Ordinanza n. 49 del Presidente della Giunta Regione Campania del 20/05/2020
Allegato n. 1 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020
Allegato n. 2 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020
Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Campania
Allegato 1 Protocollo Regione Campania Servizi alla Persona
Allegato 2 Protocollo Regione Campania Commercio al Dettaglio
Allegato 3 Protocollo Regione Campania Ristorazione e Bar
Allegato 4 Protocollo Regione Campania Musei Archivi Biblioteche
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
DPCM-17 MAGGIO 2020-E ALLEGATI
Ordinanza n. 47 del 16/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 46 del 09/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 45 del 08/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania–
Ordinanza n. 44 del 04/05/2020 PRESIDENTE GIUNTA REGIONE CAMPANIA
Ordinanza n. 43 del 03/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania
25. Chiarimento n. 25 del 04/05/2020
Ordinanza n. 42 del 02 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania (con allegato)
Ordinanza n. 40 del 30/04/2020Ordinanza n. 40 del 30/04/2020
DPCM e allegato del 26 aprile 2020
Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020
Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – Allegato
Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020
Chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020
– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
Ordinanza n. 38 del 23/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 ristorazione librerie e festività con allegato
chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020
Ordinanza n. 35 del 19/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
Ordinanza n. 34 del 18/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
Ordinanza n. 33 del 13/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
Ordinanza n. 32 del 12/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
19. Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
18. Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Ordinanza n. 31 del 10/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania
Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020
Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 all’ordinanza n. 30 del 9/4/2020
Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 28 del 5/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 26 del 31/3/202 Presidente Giunta Regione Campania
Ordinanza n. 25 del 28/3/2020 Presidente Giunta Regione Campania
Chiarimento n. 16 del 5/4/ 2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Chiarimento n. 15 del 4/4/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Chiarimento n. 14 del 4/4/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Chiarimento n. 13 del 29/3/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
ordinanza n. 23 del 24 marzo 2020 Presidente Giunta Regione Campania
Chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020
Chiarimento n. 11 del 26/3/2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020
Chiarimento n. 12 del 26/3/2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020
ordinanza n. 22 del 24 marzo 2020 Presidente Giunta Regione Campania
ordinanza-n-21-23-3-2020-Presidente Giunta Regione Campania noleggio-auto
ordinanza-n-20-del-22-3-2020 Presidente Giunta Regione Campania -misure-passeggeri-in-arrivo-firmata
Ordinanza Presidente Giunta Regionale . n. 19-20.03.2020
chiarimento-n-9-del-23-marzo-2020
ordinanza-n-17 Presidente Giunta regionale Campania
ordinanza presidente Regione Campania n-18-del-15-marzo-2020
chiarimento-n-8 all’ordinanza 18 Presidente Giunta regionale Campania
ordinanza Presidente Giunta Regione Campania -n-16-13-03-2020
chiarimento-n-7 all ordinanza numero 16 Presidente Giunta regionale campania
Ordinanza Giunta Regione Campania n. 15-13.03.2020-1.pdf
chiarimento-n-5 ordinanza numero 15 Presidente giunta regionale Campania
chiarimento numero 6 all ordinanza 15 del 13 marzo
ord-n-14-12-03-2020- Presidente regione Campania
chiarimento-n-4-ordinanza numero 14 Presidente Giunta Regionale Campania
Ordinanza Presidente Giunta Regionale numero 13 del 12 marzo 2020
chiarimento-n-2 all’ordinanza n. 12
chiarimento-n-3 ordinanza Regione Campania numero 13
DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf
ordinanza Presidenza Giunta Regione Campania 12 MARZO 2020
chiarimento-n-1- all’ordinanza numero 12
Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 11 del 10 marzo 2020
Ordinanza Presidente Regione Campania n 8 del 8 marzo 2020
OrdInanza Presidente Regione Campania n-7 del 06-03-2020
– COVID-19, CHIARIMENTO SU COMMERCIO FIORI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE
In riscontro ad alcuni quesiti pervenuti, l’Unità di Crisi regionale rende noto:
– che le Ordinanze adottate a livello regionale non fanno riferimento all’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso di fiori, per le quali pertanto continuano ad applicarsi – in assenza di disposizioni regionali più restrittive- le disposizioni statali, sulle quali è tra l’altro recentemente intervenuto un parere del competente Ministero Politiche agricole che ne ammette l’esercizio;
– ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, risultano consentiti sul territorio regionale interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili in generale, e pertanto anche di quelli aventi destinazione alberghiera o turistica, ovviamente nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). Peraltro è in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 aprile 2020, interventi funzionali alla prevista ripresa delle attività nella Fase 2 dell’emergenza.
Già lo scorso 27 marzo, nel rispondere ad un quesito che ci era stato posto, avevamo sostenuto che la vendita al dettaglio di semi, piante, fiori ornamentali, fertilizzanti etc. era consentita, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Successivamente anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con una FAQ confermava il parere espresso.
Tale risposta era stata data ai sensi del DPCM 22 marzo, art. 1, comma 1, lett. f), che stabiliva l’esclusione dalla chiusura delle attività florovivaistiche, le aziende di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli.
Non poche perplessità e qualche critica aveva suscitato questa mia interpretazione è una serie di pareri negativi con diffida alla chiusura dei pochi esercizi che avevano aperto.
Finalmente è stato pubblicato una circolare che ha fatto chiarezza, confermando quanto avevamo sostenuto.
Infatti, in data 18 aprile il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare con la quale rendeva noto, e trasmetteva, un parere del citato Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ove, sostanzialmente, si chiariva che “deve considerarsi ammessa l’apertura dei punti vendita di tali prodotti (semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.)…”.
Alleghiamo le citate circolari dei due ministeri.
Cte a. r. Michele Pezzullo
vedi circolari Min.Interno – Circ. del 18.4.20 chiarimento Min. Politiche agricole vendita fiori
Chiarimento attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile, limiti -Regione Campania.
vedi chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 – Attività di coltivazione, cura degli orti e tutela
animali da cortile.nelle Ordinanze regionali nelle ulteriori adottate nel periodo di emergenza COVID-19 non risultano dettate disposizioni specifiche in materia di attività di coltivazione, cura degli
orti e tutela degli animali da cortile.
Ciò posto, tenuto conto che le attività agricole non risultano vietate dalle disposizioni
statali vigenti (di cui, attualmente, al DPCM 10 aprile 2020) e che le attività di cura degli
orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile sono finalizzate a
scongiurarne il deperimento e pertanto necessitate, gli spostamenti finalizzati alle dette
attività risultano consentiti sul territorio regionale. Ai sensi di quanto disposto dalle
ordinanze indicate in epigrafe con riferimento a tutti gli spostamenti consentiti è peraltro
richiesto che gli spostamenti siano effettuati in forma individuale (salvo che si tratti di
soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente) e per il tempo
strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto delle
regole di distanziamento sociale e delle connesse precauzioni obbligatorie per quanti
sono in circolazione sul territorio
Domanda:Le tabaccherie, essendo regolamentate dall’agenzia del monopolio, restano aperte? Non avendo avuto nessun ordine?
Risposta:Le tabaccherie, sono amministrate dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli, comunque gli esercizi dovranno osservare la chiusura nei prossimi giorni 12 e 13, atteso che il provvedimento della regione è stato adottato a tutela della sanità pubblica. da chiarimento 17 dove si precisa che possono restare in funzione i distributori automatici all esterno degli esercizi
Domanda: Comandante buonasera, un chiarimento per gli autolavaggi, devono stare chiusi? Grazie e un saluto virtuale
Risposta
Ritengo che gli autolavaggi possano restare aperti perché rientrano negli elenchi delle attività autorizzate dai DPCM del 22 marzo con codice ateco 45.2; nella sotto categoria 45.20.91 è individuata chiaramente l’attività di “Lavaggio auto”; anche se sono installati nelle aree di distribuzione carburanti.
Buonasera un quesito:
Un esercizio di vicinato può fare consegna a domicilio fuori dal territorio ove insiste l’attività?
Se possibile mi indichi anche l’atto che lo vieta o lo consente?
Grazie mille
Risposta: L’esercizio può fare consegna al domicilio del consumatore purché i prodotti siano confezionati e vengano usate tutte le misure di sicurezza. Può andare anche fuori del suo territorio perché nessuna disposizione lo vieta.Con ordinanza regionale n.19 del 20 marzo, il Presidente De Luca ha disposto, con decorrenza immediata, la sospensione delle attività dei cantieri edili privati, salvo quelli per interventi urgenti. Entro cinque giorni tali cantieri devono essere messi in sicurezza e chiusi.
Invece, per i lavori a committente pubblica, fatti salvi i lavori di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di differire i lavori in corso, con chiusura dei cantieri entro cinque giorni.
Per le violazioni si procedere a denunciare gli inadempimenti ai sensi dell’art 650 C.P.
Domanda: Comandante mi può spiegare
Se una persona deve arrivare da me da altro paese può venire tranquillamente giustificando che fa uso di cure alternative o uso di prodotti alimentari per intolleranti incorre in un reato
Io posso fare consegna a domicilio di prodotti imbustati come dice la normativa tranquillamente in un altro comune?
Risposta: Oggi 23 marzo il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare a chiarimento del DPCM 22 marzo, che dopo invierò, dove nell’ultima pagina (la 6) è previsto che:
Sono consentiti … o gli spostamenti per l’approviggionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto di vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune.
Poiché non tutti conoscono, o hanno letto tale disposizione, consiglio di portare al seguito una copia della circolare da esibire in caso di fermo e controllo.
Per i prodotti alimentari confezionati in vendita, si possono consegnare al domicilio del consumatore; sono invece vietati i prodotti di ristorazione ( pizzette, rosticceria ecc).
Domanda: Comandante,
La consegna della spesa a domicilio (non ristorazione) è ammessa?
Per gli ambulanti di generi alimentari? Possono continuare l’attività?Grazie
Risposta: Ritengo che gli esercenti l’attività su area pubblicA itinerante possono esercitare; per la consegna a domicilio, in Campania è consentita solo per i prodotti commerciali di alimenti confezionati. Per quelli di ristorazione è vietata
Quesito: I panifici possono produrre pane e sfarinati. Vorremmo sapere se tra gli sfarinati sono ricompresi anche i dolci e possono essere venduti.
Risposta:
Rispondo subito che, a parere nostro, i panifici possono produrre e vendere pane e prodotti da forno dolci e salati (dolci vari, biscotti, pizzette, rustici etc.).
Proviamo ora a fornire una giusta motivazione a tale risposta con le considerazioni che, di seguito, andiamo ad esporre.
Si premette che l’attività di panificazione è autorizzata ai sensi dell’art. 4 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Detta attività è soggetta a presentazione di Scia e possesso dei requisiti igienico sanitari; essa prevede la possibilità di produrre e vendere pane, prodotti da forno e assimilati, così come stabilito dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 1/10/2018 n. 131 che, all’articolo 1, definisce il panificio come “…l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.
Aggiungo, inoltre, che nel Disegno di legge n. 739 del 2 agosto 2018, di iniziativa di alcuni Senatori, avente ad oggetto “Norme in materia di produzione e vendita del pane”, non ancora approvato, all’art. 7, comma 1, veniva data la seguente definizione di panificio: “1. È denominato «panificio» l’impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l’intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale”.
Concludiamo questo excursus normativo ripensando al DPCM dello scorso 11 marzo, ove all’allegato 1, tra le attività escluse dalla sospensione, individua il “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)”.
Andando a rileggere i prodotti inclusi in detto codice ateco, al punto 47.24 troviamo “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati”.
SI pone, quindi, il problema se i panifici possono vendere anche pizzette e dolciumi; ancora una volta ci sorregge il codice ateco che al punto 10.7 tratta produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi.
Quindi, nel nostro caso gli esercizi specializzati possono essere anche i panifici.
Ritornando al DPCM dello scorso 11 marzo, riteniamo inoltre che debba essere fatta una attenta lettura di quanto scritto all’art. 1, punto 2, e si rileviamo che non è vietata la vendita di taluni prodotti, bensì “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)”.
In altri termini il decreto non ha voluto vietare la vendita di alcuni prodotti, penalizzando i relativi operatori commerciali, ma ha voluto vietare le modalità di vendita dei prodotti alimentari di ristorazione.
In pratica ha voluto vietare quel tipo di attività che poteva facilitare l’assembramento tra più persone o il contatto tra loro e con gli oggetti utilizzati da tutti, determinando, in tal modo, un sicuro contagio tra le persone che potevano già essere infette. Se comprendiamo questa “ratio” del decreto, potremo anche comprendere il motivo per cui le attività di pasticceria devono stare chiuse, mentre i dolci nelle panetterie possono essere venduti.
Nel primo caso i dolci sono spesso consumati sul posto e, quindi, provocare contagio; viceversa negli esercizi di panificazione il prodotto viene comprato e, subito dopo, il cliente si allontana dall’esercizio senza sostare nei locali.
Detto ciò, occorre fare una ultima precisazione.
Poiché ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del predetto D. L. 4 luglio 2006, n. 223 i panificatori possono esercitare anche la somministrazione non assistita dei loro prodotti, si deve procedere a diffidare gli operatori a non effettuare tale tipologia di attività, provvedendo a rimuovere, ove presenti, le attrezzature quali tavoli, sedie, panche ed altre suppellettili.
Infine, detti operatori si devono sempre accertare che sia osservata la distanza di sicurezza tra gli avventori, come del resto richiesto per tutti gli altri esercizi aperti al pubblico.
nota della redazione si segnala anche risposta quesito DPCM DOLCI PANIFICI
riflessione di Michele Pezzullo
Visto che dopo tante barzellette, filmati ecc è venuto il momento di parlare anche di cose serie, vi voglio scrivere poche cose sulle ordinanze che molti sindaci stanno adottando a seguito della epidemia del corona virus.
Incominciamo a precisare che tutte le ordinanze dei sindaci in materia sono solo carta straccia perché in questo settore non hanno alcuna competenza.
In questo caso abbiamo la costituzione che ci aiuta: la potestà legislativa in materia sanitaria è di natura concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione; il che significa che lo Stato detta la normativa di massima o leggi cornici e poi le regioni adottano la normativa di dettaglio. Pertanto solo il Governo e le regioni possono normare la materia su questa epidemia.Aggiungo, infine, che Il D. L. n. 9 del 2 marzo 2020, all’articolo 35 “Disposizioni in materia di ordinanze continginili e urgenti” ha espressamente stabile che:
1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in
contrasto con le misure statali”.
Qualcuno avvisasse i nostri sindaci, i quali vogliono approfittare del momento per meglio apparire, che
non devono adottare ordinanze in materia perché sono tutte nulle, improduttive di effetti è, quindi, scrivono solo una quantità enorme di inutilità ( per non usare altri termini), purtroppo.??
“andrà tutto bene”?
DOMANDA: Le medie e grandi strutture di vendita devono restare aperte o chiuse nei giorni festivi e prefestivi?
vedi anche aggiornamento della circolare ministero degli interni del 15 marzo 2020 numero 15350
Risposta Il DPCM dell’8 marzo aveva stabilito che le medie e grandi strutture di vendita dovevano stare chiuse nelle giornate prefestive e festive e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali della Lombardia e numerose province del nord Italia.
Con DPCM del 11 marzo è stato stabilito che in tutta Italia fossero sospese, tutti i giorni, le attività commerciali sia di vicinato che medie e grandi strutture di vendita ad eccezione della vendita di generi alimentari; in tal modo abrogando quanto detto nel Dpcm dell’8 marzo.
Infatti, con circolare del 12 marzo il Ministero dell’Interno ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure prescritte nel DPCM 8 marzo, art. 1,lett. n),o),r).
Pertanto,non vi è più l’obbligo di chiusura nei festivi e prefestivi per le medie e grandi strutture di vendita, a condizione che commercializzano solo prodotti alimentari.
Domanda: In considerazione che Tabaccai possono stare aperti ed in questi esercizi ci sono slot machines monitor per il gioco a distanza questi possono essere utilizzati.?
Risposta: No, Attesa la ratio dei provvedimenti in relazione all’attuale situazione emergenziale, i tabaccai e i concessionari di slot machines devono essere disattivati compresi i monitor e televisori per i giochi a distanza al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. vedi direttiva Agenzia Monopoli e dogane.
Domanda: si può fare jogging dopo l’ordinanza numero 15 del presidente della Regione Campania?
Risposta dopo il chiarimento numero 6 del 14 marzo 2020 in regione Campania L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020. 2. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste. in chiaro contrasto con l’anticipazione ANSA PAG. CAMPANIA chiarimento numero 6 all ordinanza 15 del 13 marzo 2020
Risposta: dal tenore dell’ordinanza sembrerebbe di no, ma l’ANSA ha pubblicato un chiarimento che mettiamo di seguito: ANSA) – NAPOLI, 13 MAR – Niente uscite se non per motivi di stretta necessità ma resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all’esterno pur rispettando la distanza di un metro. Lo chiarisce lo staff della Regione Campania dopo l’ordinanza emessa oggi dal governatore Vincenzo De Luca che prevede norme molto restrittive per chi non rispetta le disposizioni previste per l’emergenza coronavirus. L’attività sportiva era prevista nel decreto del presidente del consiglio dell’11 marzo. restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali al provvedimento
DOMANDA: ma allora nei distributori le stazioni di servizio possono stare aperti ?
RISPOSTA: in regione Campania prima con ordinanza n. 13 e poi con chiarimento il Governatore ha precisato che possono stare aperti i servizi di ristorazione all’interno delle aree di servizio sulla rete autostradale
DOMANDA: Comandante scusatemi in un panificio che fa anche dolci ritiene che può continuare a fare i dolci.. E una attività che ha cucina e fa preparati da asporto tipo Famosa Leonessa o alcune macellerie possono continuare a fare il cucinato.. Sono quelle attività ibride. Il mio pensiero è che devono interrompere il cucinato e continuare l altra attività macelleria o quanto altro
RISPOSTA: Il Decreto stabilisce che i prodotti alimentari possono essere venduti, senza precisare se cotti o crudi; pertanto ritengo che sia il macellaio ne il panificatore possono continuare la loro attività.
Inoltre aggiungo che gli esercizi commerciali di prodotti alimentari possono anche consegnare i prodotti in vendita al domicilio del consumatore, come stabilito dal Presidente De Luca con ordinanza m.13 del 12 marzo.
Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020.
Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (chiarimento-n-2 ordinanza 13 REGIONE CAMPANIA Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi,
fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi
compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,
aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita
al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita
al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di
gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese,
salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei
dipendenti.
Chiarimenti ANCI CAMPANIA ORDINANZA N. 12 -14
ORDINANZE 13 E 14 CON I CHIARIMENTI SUCCESSIVI.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
1) Vietate le attività di ristorazione che riguardano bar, pub, ristoranti e pasticcerie. Gli esercizi devono
restare chiusi.
2) I supermercati e gli esercizi di vendita di beni di prima necessità restano aperti. E sono autorizzati a
effettuare consegne a domicilio ma soltanto di prodotti confezionati e consegnato da parte di personale
protetto con appositi DPI.
3) E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza di cittadini indigenti e/o soli.
Consentite, con l’obbligo di tutte le solite misure precauzionali, le attività del terzo settore che si occupano di
assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.
4) Gli esercizi, nei cui locali si svolgo attività miste (bar, tabacchi, sala giochi etc) sono autorizzati a
svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo e hanno quindi obbligo di sospensione
immediata di attività vietate quali bar, video-giochi, scommesse.
5) E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari.
6) E’ vietato frequentare parchi urbani e ville comunali, le cui porte o varchi di accesso devono essere
chiusi.
7) Vietato l’uso degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola eccezione delle sedute di
allenamento di atleti professionisti
8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.
Con l’Ordinanza n. 14 poi la Regione ha ridotto del 50% il Trasporto pubblico locale fino al 15 marzo
Con riferimento all ’Ordinanza n. 13 si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si
riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio
e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche
relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista,
elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione
di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.
Con nuovo Decreto del 11 marzo il Presidente del Consiglio Conte ha impartito nuove e più stringenti disposizioni per la lotta alla infezione da COVID 19, in vigore fino al 25 marzo.
In particolare, all’art. 1 ha disposto che:
1.a) sono sospese tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1, posti in vendita sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia limitato l’accesso alle sole predette attività (chiudendo gli altri reparti che commercializzano i prodotti vietati);
1.b) dovranno restare chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività che viene svolta, mentre può essere effettuata l’attività di vendita di soli generi alimentari;
1.c) possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2.a) Sono sospese tutte le attività di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, con esclusione delle mense e del catering aziendale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
2.b) E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che il trasporto.
A questo proposito, si precisa che per la Campania tale punto non troverà attuazione perchè il Presidente De Luca con la sua precedente ordinanza n. 11 aveva vietato tale attività e già questa sera, con un post sul suo profilo facebook, ha confermato tale divieto.
2.c) E’ consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3.a) Sono sospese le attività relative ai servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri, estetisti;
3.b) sono consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte individuate nell’allegato 2.
4.a) Potranno restare aperti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi quali caseifici e altre trasformazioni agro alimentari (la mozzarella è salva !!!).
5.a) I Presidenti di Regione con propria ordinanza, ex articolo 3, comma 2, del .D L. 23
febbraio 2020, n. 6, potranno programmare il servizio di erogazione del Trasporto pubblico locale, anche non di linea.
In buona sostanza, moltissimi esercizi commerciali potranno restare aperti con la esclusione del settore abbigliamento e calzaturiero, mentre non è stato vietato neanche il commercio a mezzo internet.
Di seguito le attività ricomprese nell’allegato 1, che non sono soggette a chiusura:
Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico – sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Di seguito il commento del Presidente della Regione Campania al DPCM
CHIARIMENTI ORDINANZA NUMERO 12 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA: Con nuova ordinanza n. 12 del 11 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che con decorrenza immediata e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento dei mercati anche rionali e settimanali e delle fiere di qualsiasi genere.
Questo potrebbe essere il testo della nota a chiarimento:
Premesso che con ordinanza n.12 del 11 marzo è stata disposta la chiusura dei mercati anche rionali e settimanali;
considerato che nulla è stato disposto in ordine ai mercati generali all’ingrosso di prodotti alimentari, ne in ordine agli esercizi commerciali abilitati con propria autorizzazione che sono posti all’interno delle aree mercatali;
ritenuto che non è possibile disporre la chiusura di tali mercati generali perché gli esercizi commerciali di prodotti alimentari non potrebbero essere più riforniti con grave pregiudizio per tutta la collettività;
a chiarimento della citata ordinanza si precisa che:
Sono esclusi dal divieto di svolgimento i mercati generali all’ingrosso di prodotti alimentari e gli esercizi commerciali, in possesso di propria autorizzazione amministrativa, esistenti all’interno delle aree e strutture mercatali.
La Regione Campania poco fa ha diramato un comunicato e precisa che l’ordinanza n.12 di chiusura dei mercati non si applica ai mercati di vendita all’ingrosso. CLICCA PER VEDERE NOTA DI CHIARIMENTO ordinanza 12 chiarimenti
risposte dopo l’Ordinanza n. 11 del 10/03/2020
Domanda: per i mercati in Campania a che stiamo ?
Risposta: Con nuova ordinanza n. 12 del 11 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che con decorrenza immediata e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento dei mercati anche rionali e settimanali e delle fiere di qualsiasi genere.
Domanda: e adesso che si fa per le pizzerie:?
Risposta: Con nuova ordinanza n. 11 del 10 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che le attività di bar e ristorazione dovranno cessare completamente ogni attività, senza poter svolgere neanche la vendita per asporto o la consegna al domicilio dei consumatori.
Con questo provvedimento è stata definitivamente posta fine a qualsiasi interpretazione: quindi chiusura totale alle ore 18.
RISPOSTE DOPO IL DPCM 09/03/2020 E ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA 10 DEL DEL 09/03/2020
domanda: quali obblighi ci sono per le Pizzeria e ristorazione?
Risposta: In ordine all’attività di somministrazione di bar, ristoranti e simili, nonché alla vendita per asporto operata dagli artigiani alimentaristi (pizzerie, kebab, cornetterie, gelaterie e simili) si precisa quanto segue:
Il Dpcm dell’8 marzo , all’articolo 1, comma 1, lett. n), ha stabilito che sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle 18 con distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli avventori in tali orari. Ciò premesso, si ritiene che che dopo le ore 18non si deve effettuare attività di somministrazione, ma possa essere consentita la vendita per asporto o al domicilio del consumatore, evitando tassativamente il consumo sul posto, pena la denuncia ex art 650.
domanda agli artigiani che hanno il consumo sul posto di alimenti ?
Risposta: In ordine agli artigiani alimentaristi si precisa che:
Nel predetto Dpcm dell’8 marzo la lett. n) fa riferimento a ristorazione e bar, mentre per le attività artigianali di alimenti da asporto (pizzerie, kebab, cornetterei, gelaterie etc.) si applica la lettera o) del decreto, con ingressi contingentati e distanza di 1 metro tra gli avventori.
Ovviamente occorre diffidare tutti questi servizi artigianali a non effettuare somministrazione e rimuovere tavoli, sedie, sgabelli, stoviglie e altre suppellettili che potrebbero dar luogo al consumo sul posto, anche in questo caso pena la denuncia ex art 650 CP e chiusura del locale.
Infine, a livello regionale, si precisa che in data odierna il Presidente De Luca, oltre ai precedenti divieti, con nuova ordinanza n. 10 del 10 marzo ha stabilito la Chiusura anche per barbieri, parrucchieri ed estetisti
Domanda: come ci si deve comportare per il rispetto del dpcm del 8 marzo che prevede la chiusura dei PUB?
RISPOSTA: in merito al discorso dei Pub, si conviene il termine Pub nella legge non esiste e quindi non possiamo individuare tale tipologia di esercizio in modo diverso da quelli di somministrazione. ( chi ha scritto il decreto avrebbe dovuto fare un breve corso di formazione in materia).
Detto ciò, ritengo che nella ordinanza sindacale conviene attenersi solo agli esercizi di somministrazione ed i relativi obblighi di distanza di almeno un metro, tralasciando del tutto la tipologia di pub.
Domanda:Comandante le chiedo scusa nell’ordinanza numero 8 dell’ 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania si parla di chiusura dei centri di benessere. Per quanto riguarda i centri estetici che non vengono richiamati credo che comunque devono restare chiusi ? Grazie.
Risposta:I centri estetici, parrucchieri e simili sono strutture artigianali e non sono soggetti a chiusura, ma solo al rispetto delle norme sull’affollamento e le distanze tra le persone, oltre al rispetto delle norme sanitarie per i servizi, spogliatoi, attrezzature e simili.
Mentre devono stare chiusi i centri benessere quali ad esempio le SPA sia nelle strutture private che in quelle ricettive alberghiere.
ndr le risposte precedenti sono state fornite prima del DPCM 8 MARZO 2020 E DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA N. 8 DEL 8 MARZO 2020 che prevede espressamente la chiusura di piscine palestre e centri benessere
Domanda:Buonasera Comandante potreste gentilmente chiarirci quali sono le sanzioni previste in caso di inottemperanza dell’ordinanza di De Luca? In giro sul web ho letto che è prevista la chiusura dell’attività e la revoca dell’autorizzazione. È così? Potreste gentilmente aiutarci a capire cosa fare nel concreto in caso di inottemperanza?
Risposta: Nel momento in cui si accerta la violazione dovrai anche far cessare l’attività e, quindi, lo farai chiudere. Il titolare Dovrà essere denunciato per violazione art 650 CP.
L’ordinanza del Presidente DeLuca è stata emessa ai sensi dell’art 50 del Tuell e quindi la violazione dovrà essere punita dall’art 650 CP.
Ritengo che non si possa procedere alla revoca della autorizzazione, anche perché nessuna normativa ha previsto tale tipo di sanzione accessoria.
semmai si potrà procedere al sequestro penale dell’esercizio ai sensi dell’art 321 CP P. per evitare che il reato possa essere continuato.
Domanda:Ma la piscina secondo voi può rimanere aperta???
Risposta:Credo di sì; ovviamente dovranno essere adottate misure igienico sanitarie per i servizi, spogliatoi ed altre attrezzature, rispettando la distanza tra gli utenti;
Domanda:Alla luce di quanto chiaramente spiegato poc’anzi, cosa ne pensi delle palestre, ossia di quei luoghi frequentati anche da bambini per attività di allenamento Altrimenti, che senso avrebbe avuto chiudere le scuole ed annullare eventi sportivi
Risposta:Come già detto ad altro collega per il problema delle piscine, Credo che possono restare aperte, ovviamente dovranno essere adottate misure igienico sanitarie per i servizi, docce, spogliatoi ed altre attrezzature, disponendo che gli utenti rispettino tra loro la distanza prevista dal Decreto governativo, senza accalcarsi nelle sale e nei predetti locali; NDR PER I LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI VEDASI LA circolare-n.-15 della Tak force Anci Campania
Chiusura discoteche ed altri luoghi di ritrovo in Campania fino al 15 marzo. ord-n-7 del -06-03-2020
Stando ad una rigida interpretazione del provvedimento, ritengo che che sono vietati tutti i luoghi e locali in cui non è possibile garantire la distanza stabilita di almeno un metro tra gli utenti. Ad esempio i tavolini dove si siedono i ragazzi gli uni sugli altri.
Quindi bar aperti per il consumo immediato al banco o, al limite, al tavolo purché avventori distanziati e senza la calca tipica dei baretti. Lo stesso vale per la somministrazione di alimenti ai tavoli (ristoranti, pizzerie etc.). Come già detto, per i mercati, se non sono particolarmente affollati (tipo la zona dei pastori-S. Gregorio Armeno a Napoli) non penserei ad una sospensione di tale attività, a meno che il prefetto o la Asl non dispongano diversamente.
Domanda: Vale anche per i circhi? É le processioni?
Risposta:Per i circhi sicuramente, mentre per le processioni, che si svolgono all’aperto e in forma dinamica lungo le strade, penso di no.
Domanda: :Ma ritenete opportuno fare un’ordinanza del sindaco per bar, ristoranti, etc… oppure, sulla base del decreto, la polizia locale va e controllo direttamente?
Risposta: Sarebbe opportuna una ordinanza del sindaco ex art 50 Tuell che, richiamando sia l’ordinanza regionale che il DPCM governativo, renda noti tutti i divieti e le limitazioni imposte a tutela della salute pubblica, avvisando che i trasgressori saranno denunciati ai sensi dell’art 650 CP.