Studente europeo? Ora sei esente dal pagamento della tassa automobilistica in Italia

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158, dell’8 luglio scorso, è stata pubblicata la Legge Comunitaria 2016, legge 7 luglio 2016, n. 122, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”.

Di particolare interesse è l’articolo 19, che apporta alcune modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

In particolare, all’articolo 8 è aggiunto un nuovo comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall’articolo 2, lettera b),
della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell’Unione europea o nello Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e’ esente dal pagamento della tassa automobilistica per l’intero periodo del corso di studi svolto in Italia».

Per veicoli da turismo devono intendersi i veicoli stradali, compreso l’eventuale rimorchio, diversi dai c.d. veicoli commerciali, che sono i veicoli stradali che, per il loro tipo di costruzione e l’attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso:

  • di oltre nove persone, compreso il conducente,
  • di merci,

nonché i veicoli stradali per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto.

Con questa nuova disposizione, quindi, il veicolo immatricolato in uno Stato dell’Unione Europea o aderente SEE, in cui ha la residenza uno studente, che lo utilizza sul territorio italiano, e’ esente dal pagamento della tassa automobilistica per l’intero periodo del corso di studi svolto in Italia.

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