Segnaletica ed ordinanza.

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“in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 20 maggio 2010, n. 12431).

In ogni caso, inoltre, la detta mancata indicazione degli estremi non ha investito il profilo della legittimità dell’atto amministrativo del divieto, pur sempre sindacabile dal G.O. “al fine della sua eventuale disapplicazione” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 ottobre 2007, n. 22894).

Con queste parole, la Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2016, n. 7709 ha confermato un suo precedente che, negli anni scorsi aveva tappato una ruvida quanto penosa vicenda contenziosa.

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