Quesito: immobile comunale occupato; metodi per la liberazione.

0
779
Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Il Comune di ….. ha concesso in comudato d’uso la casa del custode del ….. per una durata di mesi 6, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi. Il contratto risulta scaduto dal …. ma l’immobile risulta ancora occupato nonostante le richieste di rilascio ….. Nel novembre 2015 per il tramite di un legale nominato dall’amministrazione è stato esperito un tentativo di mediazione per liberare l’immobile, …., non è andato a buon fine in quanto il commodatario non si è presentato alle convocazioni di mediazione. Il nostro legale ha ravvisato la possibilità di eseguire un’ordinanza di sgombero, a firma del sottoscritto, rappresentandola come una possibilità per riuscire nell’intento di liberare l’immobile. In esecuzione di detto consiglio in data …. ho fatto l’avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza di sgombero, ma leggendo e fadendo delle ricerche ho notato che la giurisprudenza fa una netta divisione tra beni disponibili e non disponibili e pertanto le chiedo:

1) Considerato che, il bene in oggetto dovrebbe far parte del patrimonio disponibile del Comune, quale è la validità del mio atto?

2) Cosa succede nel caso in cui venisse impugnato e nel caso in cui non venisse impugnato?

3) Quali sono le eventuali conseguenze dell’emissione dell’atto se questo eccedesse i poteri della mia posizione organizzativa, sia per quanto riguarda la mia persona che per quelli che daranno esecuzione all’ordinanza?

 

In attesa di riscontro porgo i miei più distinti saluti.

 

RISPOSTA

Gentilissimo,

Son spiacente nel doverle rappresentare che ho cospicui dubbi in ordine al fatto che l’ordinanza comunale di cui all’articolo 823 cc comma 2 (autotutela possessoria) possa essere legittima. E’ evidente che il bene immobile in questione appartiene al patrimonio disponibile e che il regime giuridico di uso del bene sia di comodato, quindi completamente civilistico. Sul punto solo perché la più recente sul tema, si segnala Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-09-2015, n. 4554 che, tra l’altro, sostiene: “Qualora, infatti, il bene appartenga al patrimonio disponibile, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l’obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa”. Ne deriva che il percorso da seguire –legittimamente- è solo quello prescritto dal codice di rito civile.

Perseverare lungo la strada dell’ordinanza può essere utile solo se si spera che la parte non la impugni e che, consolidatasi la stessa, il sindaco metta a disposizione la forza pubblica del Comune per eseguire coattivamente lo sfratto. Pur nella giustezza del fine perseguito, anche con il consolidarsi dell’atto agli effetti dell’impugnativa al TAR, la disciplina dell’articolo 21 nonies della L.241/1990 consiglierebbe di attendere lo spirare anche del termine di ragionevole annullamento d’ufficio dell’atto stesso, con la conseguenza del passaggio di molti mesi.

Sono spiacente, ma credo che il percorso migliore resti quello del codice di procedura civile che senza dubbio non la espone ad alcun rischio.

Cordiali saluti.

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui