La Corte Costituzionale interviene sulla disciplina delle spese di giudizio

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Interessante intervento della Corte Costituzionale: i Giudici delle Leggi confermano la correttezza dell’articolo 91, codice di procedura civile.

 

Partiamo da quanto stabilito dalla norma:

Art. 91, codice procedura civile

Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento

delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

 

Ciò che interessa è l’ultimo comma, aggiunto dal decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito

con la 17 febbraio 2012, n. 10.

 Art. 82, codice procedura civile

Patrocinio.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100.

 

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 4 giugno 2014, n. 157,  viene chiamata a giudicare sulla dell’art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, a tenore del quale la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, cod. proc. civ. − e cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non ecceda la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente − non può superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda.

Tale norma contrasterebbe con gli articoli 3 e 24, della Costituzione.

Nel contestare la fondatezza della questione, la difesa dello Stato ha sostenuto che la norma denunciata troverebbe la sua ragione giustificatrice − oltre che nella finalità di contenere entro certi limiti il costo dell’accesso alla giustizia − in un contesto ordinamentale in cui la contrattazione economica tra l’utente ed il professionista legale è da ritenersi pienamente liberalizzata, onde, in sede di conferimento dell’incarico, il compenso spettante al difensore ben potrebbe essere concordato nei limiti dettati dall’ultimo comma dell’art. 91 cod. proc. civ.

La Corte Costituzionale ritiene la questione non fondata, e quindi, la norma legittima, così come scritta.

 

Infatti, per il Giudice delle Leggi  è innegabile la riconducibilità della disciplina delle spese di lite, recata dalla disposizione impugnata, all’esercizio della discrezionalità delle scelte legislative in tema di norme processuali.

le cause, sub art. 82, primo comma, cod. proc. civ. − cui si riferisce il limite in relazione all’importo delle spese legali liquidabili, introdotto dall’impugnato art. 92, ultimo comma, dello stesso codice sono, come di recente precisato dalla Corte di legittimità, esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (art. 113, primo comma, cod. proc. civ.), e tra queste non rientrano le controversie (che potrebbero, in taluni casi, presentare qualche elemento di complessità correlato a questioni di principio) in tema di opposizione, sia a verbale di accertamento sia ad ordinanza-ingiunzione, per violazione di disposizioni del codice della strada, posto che gli artt. 6, comma 12, e 7, comma 10, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

E inoltre il margine di compromissione del principio di effettività della tutela giurisdizionale − che si vuole correlato ad un effetto dissuasivo del ricorso alla difesa tecnica nelle controversie di che trattasi, cui darebbe luogo la normativa denunciata (compromissione, per altro, relativa, ove si consideri che, in dette controversie, il giudice di pace generalmente poi deciderà, come detto, secondo equità) − riflette una legittima opzione del legislatore, nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale. Nel contesto del quale, il diritto di difesa (art. 24 Cost.) risulta in questo caso cedevole a fronte del valore del giusto processo (art. 111 Cost.), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova innegabile ostacolo nella mole abnorme del contenzioso e che può trovare rimedio nella contrazione di quello bagatellare, che costituisce il dichiarato obiettivo della disposizione impugnata.

Infine, per quanto concerne l’articolo 3, della Costituzione, in ragione della tendenziale snellezza e semplicità delle cause di competenza del giudice di pace decidibili secondo equità, deve, infatti, escludersene la comparabilità con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale ed appartenenti, peraltro, alla competenza funzionale del Tribunale ordinario. E ciò a prescindere dalla considerazione che l’eventualità dell’instaurazione in concreto di controversie in materia di lavoro per un valore non eccedente l’importo (che il legislatore non ha inteso adeguare) di euro 129,11 (per le quali è ammessa la costituzione personale delle parti) è sostanzialmente irrealistica, e senza, altresì, trascurare che anche in tale evenienza, il giudice − nel liquidare le spese all’esito del giudizio − potrebbe esercitare il potere di compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. o, comunque, non riconoscere le spese ritenute eccessive o superflue.

P.A.sSiamo

 

 

di Marco Massavelli

 

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