La corruzione elettorale si distingue dalla corruzione ordinaria in quanto trattasi di reato comune nel quale non è necessaria la presenza attiva di un pubblico ufficiale; Il soggetto che pone in essere la condotta corruttiva attiva può essere “chiunque” e non necessariamente la condotta debba essere posta in essere dal soggetto politico candidato alla competizione elettorale trattandosi di reato comune; nel caso della sentenza richiamata anche se il politico non era presente alla promessa fatta da un collaboratore la natura giuridica di reato di danno astratto rende punibile la condotta dell’intermediario per la sola promessa di un utilità senza che questa necessariamente si concretizzi con l’effettivo intervento del politico. La tutela anche dell’interesse dello Stato, oltre che del privato, porta alla punibilità anche del soggetto che ha accettato l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità.
Sentenza corte di Cassazione, I sez. n. 35495 ud. 04/06/2014 – deposito del 11/08/2014
D.P.R. 16-5-1960 n. 570 art. 86
Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 , anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.
Sentenza segnalata da:
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo